Sentenza del 7 maggio 2008
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Emanuele Verda,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Istanza che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Sequestro (art. 65 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2008.22
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Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria
aperta nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305bis CP, il 4 aprile 2005 il Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC) ha disposto la perquisizione, il sequestro ed il blocco dei
saldi attivi di due conti in essere presso la banca B. SA di Ginevra intestati a
due diverse società panamensi (C. e D. SA). Mentre della prima società
l’avv. A. risultava essere beneficiario di una procura, della seconda
quest’ultimo era avente diritto economico unitamente al Prof. E. Sempre il 4
aprile 2005, il MPC ha altresì ordinato il blocco dei fondi depositati presso la
banca F. SA Ginevra sulla relazione bancaria n. 1, quest’ultima intestata
all’avv. A.
Il 3 maggio 2005 il MPC ha esteso le indagini preliminari di polizia giudiziaria
per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP allo stesso avv. A., al
quale il procedimento penale veniva nuovamente esteso in data 26 luglio
2005 per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP).
B. Il 29 marzo 2007 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha
dato avvio all’istruzione preparatoria. In data 11 febbraio 2008 l’avv. A. ha
chiesto a detto Ufficio il dissequestro dei fondi bloccati di cui alla relazione
bancaria n°1 presso la banca F. SA Ginevra. Invitato a formulare le proprie
osservazioni in merito, il 20 febbraio 2008 il MPC ha proposto la reiezione di
tale istanza. Infine, il 28 febbraio 2008 l’UGIF ha respinto la succitata richie-
sta di dissequestro.
Dissentendo da tale decisione, il 5 marzo 2008 l’avv. A. è insorto, per il tra-
mite del suo rappresentante, dinanzi alla I Corte dei reclami penali chieden-
do l’annullamento della decisione in oggetto.
C. Con osservazioni del 26 e 27 marzo 2008, sia l’UGIF che il MPC propongono
la reiezione del reclamo. Con replica del 18 aprile 2008, il reclamante ribadi-
sce la sua richiesta d’annullamento del sequestro ordinato.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal-
le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 con-
sid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).
1.2 Giusta l’art. 214 PP, gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale pos-
sono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di
reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omis-
sione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso
deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricor-
rente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP).
La decisione impugnata è stata inviata il 28 febbraio 2008 al patrocinatore
del reclamante, che l’ha ricevuta il giorno seguente; il reclamo introdotto il
5 marzo 2008 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del re-
clamante, imputato nel procedimento penale nell’ambito del quale è stata
emanata la decisione impugnata nonché titolare della relazione bancaria og-
getto della medesima, è pacifica.
1.3 Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia a seconda
della natura dei litigi che le vengono sottoposti. In caso di misure coercitive
quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena
cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati. Nel caso con-
creto, costituendo la decisione di rifiuto di dissequestro qui impugnata una
misura coercitiva, questa Corte dispone di pieno potere d’esame.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale volta ad assi-
curare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 cpv. 1 PP); parimenti
si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibil-
mente a confisca ai sensi dell’art. 69 seg. CP (cfr. art. 59 vCP; DTF 130 IV
154 consid. 2.2, 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale
provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al
giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei
terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano
eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il
sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti in-
dizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguar-
dare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre
essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 con-
sid. 2a; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/
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Zurigo/Basilea 2006, n. 914 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale
non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto:
è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia vero-
simile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n. 1; PIQUEREZ, op. cit.,
n. 913). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Ca-
mera d’accusa del Tribunale federale prima di essa) non può statuire sul
merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammis-
sibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d).
Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste una possibilità di
confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale
(DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b
e 4; SJ 1994 pag. 97, 102).
3. Il reclamante contesta l’esistenza delle premesse necessarie al manteni-
mento dell’ordine di sequestro pronunciato dal MPC nei confronti della re-
lazione bancaria oggetto del presente litigio e ne chiede la liberazione,
eventualmente parziale.
3.1 Da un lato, egli sostiene che la relazione n° 1 presso la banca F. SA è stata
alimentata negli anni tramite il versamento di parcelle legali frutto della sua
attività professionale resa all’estero nell’ambito della consulenza contrattua-
listica legata alla compravendita di gas e petrolio. Inoltre, gli averi ivi depo-
sitati sarebbero sempre stati considerati quale riserva del patrimonio di fa-
miglia, alla quale la moglie ed i figli avrebbero attinto per far fronte a parti-
colari necessità personali (v. act. 1, pag. 3). Dall’altro lato, per quanto attie-
ne il trasferimento su detta relazione bancaria della somma di 4'950'051.63
euro, il reclamante afferma che di tale complessivo accredito l’importo di
850'012.91 euro corrispondeva al pagamento parziale della parcella legale
da lui emessa nel maggio 2003 per la consulenza resa alla G. S.p.a. (so-
cietà amministrata dal Prof. E. e da questi detenuta in ragione del 17,5%) in
relazione all’operazione H. Inoltre, fa valere d’aver in seguito prelevato da
detta relazione un importo complessivo pari a 3'294'472 euro e d’aver de-
stinato l’intera somma al Prof. E., conformemente alle istruzioni da questi
ricevute (v. act. 1, pagg. 4 e 5). L’origine dei fondi in parola sarebbe pertan-
to lecita: con riferimento ai saldi precedenti la citata operazione G. poiché
frutto dell’attività di consulenza legale, mentre per quanto originato
dall’operazione G. medesima ritenuto che secondo l’autorità inquirente ita-
liana nessuna somma o beni di provenienza illecita sono mai stati nella di-
sponibilità del succitato Prof. E. Peraltro, l’autorità inquirente e giudicante
estera non ha mai chiesto né il sequestro né la confisca di tali fondi benché
fosse a conoscenza della loro esistenza, ciò che dimostrerebbe l’origine le-
cita degli averi depositati (v. act. 1, pag. 6).
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3.2 Il reclamante ritiene, altresì, che le esigenze poste al mantenimento del se-
questro debbano essere valutate con maggiore severità a tre anni
dall’avvio del procedimento penale. Inoltre, non sussisterebbe alcun so-
spetto o nesso fra il saldo della predetta relazione bancaria e gli evocati
presunti frutti di reato. Di conseguenza, una confisca di tali beni è esclusa.
Inoltre, nel caso concreto una confisca dei beni è da escludersi anche dal
profilo dell’art. 71 CP, tale provvedimento risultando eccessivamente seve-
ro e sproporzionato (v. act. 1, pag. 8).
4. Le considerazioni ed obiezioni sollevate dal reclamante in questa sede non
sono tuttavia suscettibili, a questo stadio del procedimento, di corroborare
un’eventuale immediata revoca del provvedimento ordinato dal MPC.
4.1 Giova preliminarmente rilevare che il fatto che l’autorità inquirente italiana
non abbia chiesto l’attuazione di misure coercitive nei confronti della rela-
zione bancaria oggetto della presente procedura non costituisce di per sé
motivo decisivo, né sufficiente, per decretare l’annullamento del provvedi-
mento litigioso. La presente inchiesta – sebbene parallela e conseguente a
quella condotta dalle autorità italiane – è autonoma e nessun elemento di
cui agli atti di causa appare suscettibile di far dubitare della sua indipen-
denza. Inoltre, come rettamente osservato sia dall’UGIF che dal MPC
(act. 6, pag. 3; act. 7, pag. 2), l’evocato disinteresse da parte delle autorità
inquirenti estere nei confronti di un eventuale sequestro o confisca della re-
lazione bancaria in esame nulla comprova, nel caso concreto, con riferi-
mento alla pretesa origine lecita dei fondi, rispettivamente in merito all’esi-
stenza o meno di sufficienti indizi di reato. Basti rilevare, a contrario, che
un’eventuale revoca da parte di un tribunale italiano dei sequestri ordinati
su dei beni di proprietà del reclamante in Italia non costituirebbe di per sé
motivo determinante affinché sia decretato l’annullamento di un sequestro
pronunciato in Svizzera, ritenuto altresì come le condizioni e le giustifica-
zioni alla base di un sequestro di valori patrimoniali differiscano a seconda
degli ordinamenti giuridici nazionali (TPF BB.2006.134 del 5 marzo 2007,
consid. 3.1). Pertanto, tale argomentazione non risulta pertinente ai fini del
presente giudizio.
4.2 Contrariamente a quanto preteso nel reclamo, l’assunto secondo il quale i
fondi in esame possono essere ritenuti “innegabilmente d’origine lecita” ri-
sulta decisamente smentito dalle emergenze istruttorie. Si osserva che il
procedimento federale nell’ambito del quale si è provveduto al sequestro
della relazione bancaria intitolata al reclamante è stato avviato per titolo di
riciclaggio di denaro in ragione del sospetto gravante delle operazioni di
bonifico per un valore complessivo di 21'749'742.03 euro. Orbene, le risul-
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tanze d’inchiesta indicano che tale ingente importo derivante dalla vendita
di alcune società siciliane attive nel settore della distribuzione di gas sareb-
be riconducibile al patrimonio occulto di I., persona deceduta nel 2002 dopo
aver rivestito un ruolo di importanza strategica nei rapporti tra
l’organizzazione mafiosa ed il mondo politico ed imprenditoriale siciliano e
di cui il figlio J. – stando al contenuto di una deposizione testamentaria non
ufficiale rinvenuta presso lo studio legale dello stesso reclamante – sareb-
be l’erede principale (cfr. act. 7, pag. 2; Ordinanza di custodia cautelare in
carcere personale e reale degli arresti domiciliari emessa in data 7 giugno
2006, act. 8.10, segnatamente pagg. 10-14, 15, 46, 83 e 95). Inoltre, con
sentenza del 10 marzo 2007 (act. 6.1) il giudice per le udienze preliminari
del Tribunale di Palermo ha condannato il qui reclamante unitamente al
Prof. E. ed al precitato J. per il reato di riciclaggio di denaro appartenente
ad un’organizzazione criminale, confermando altresì l’origine criminosa dei
fondi confluiti sul conto D. SA presso la banca B. SA di Ginevra.
Orbene, considerato che parte dei valori patrimoniali depositati sul conto D.
SA (4'950'051.63 euro) hanno alimentato la relazione bancaria presso la
banca F. SA oggetto della presente controversia (v. act. 6.4 e act. 8.5) e
che dagli atti di causa – in particolare dalla documentazione trasmessa per
rogatoria dall’Italia – emergono numerosi e concordanti indizi a suffragio di
un coinvolgimento attivo del qui reclamante e del Prof. E. in attività delittuo-
se legate alla gestione del precitato patrimonio occulto di I. (al quale
l’inchiesta italiana attribuisce l’appartenenza del conto D. SA, anch’esso
posto sotto sequestro, v. act. 8.10, pagg. 177 – 179 e 210 segg), ecco che
allo stadio attuale del procedimento permangono fondati sospetti sia in re-
lazione all’illecita provenienza dei fondi sequestrati, sia con riferimento alla
realizzazione del reato di riciclaggio per il quale è stato
aperto in Svizzera un procedimento penale.
4.3 Premesso quanto suesposto, non soccorre il reclamante l’argomentazione
secondo cui il saldo al 31 dicembre 2003 della precitata relazione bancaria
sarebbe d’origine lecita. Basti qui rilevare che dalla documentazione depo-
sitata agli atti di causa (v. act. 6.4 e act. 8.5) emerge che successivamente
a tale data (e in particolare tramite i versamenti del 12, 14 e 17 febbraio
2004) su detta relazione bancaria sono confluiti i precitati 4’950'051.63 euro
di sospetta illecita origine. Inoltre, tra il 27 febbraio 2004 ed il 21 marzo
2005, dalla medesima relazione sono stati effettuati diversi prelevamenti in
contanti per un importo complessivo pari a 3'294'472.50 euro (act. 8.6). Or-
bene, tali ingenti prelevamenti effettuati dal reclamante nel breve spazio di
poco più di un anno costituiscono un ulteriore indizio a conferma del preci-
tato sospetto di riciclaggio di denaro. Sospetto, quest’ultimo, rafforzato pure
dal fatto che la giustificazione addotta a spiegazione dei prelevamenti in
questione risulta smentita da oggettive risultanze d’inchiesta. In effetti, con-
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trariamente all’argomentazione del reclamante secondo cui l’intera somma
prelevata sarebbe stata destinata al Prof. E., da un appunto sequestrato
presso il suo studio legale e relativo alle movimentazioni del conto oggetto
del contestato provvedimento emerge un’annotazione facente stato di un
prelevamento pari a 1'100'000 euro effettuato in data 27 febbraio 2004 e
sul quale lo stesso avv. A. ha annotato una spartizione della somma in
“1'070'000 Max” e “30'000 GG”, dove le sigle rimandano verosimilmente al-
lo stesso A. ed a J. (act. 8.10, pag. 95). Ne discende che, evidentemente,
non tutto il contante prelevato è stato consegnato al Prof. E. come invece
preteso, ma mai dimostrato, dal reclamante in questa sede. E proprio in vir-
tù della sua provenienza dal contestato conto D. SA (anch’esso posto sotto
sequestro) permangono, altresì, seri e fondati dubbi pure con riferimento
all’origine dell’importo di 850'012.63 euro, e ciò a prescindere dalla credibi-
lità o meno dell’argomentazione secondo cui tale somma sarebbe servita a
pagare una legittima parcella legale. Di conseguenza, e segnatamente nel-
la misura in cui permane un dubbio a proposito della provenienza dei fondi
sequestrati, si giustifica di mantenere la totalità di tali somme a disposizio-
ne della giustizia.
4.4 Come già ricordato in precedenza (v. consid. 2, supra), al giudice delle mi-
sure procedurali chiamato a vagliare la legittimità di un sequestro probato-
rio e/o confiscatorio incombe unicamente la verifica della presenza concor-
rente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che
occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente.
In concreto, il sequestro effettuato sulla relazione bancaria in oggetto risul-
ta, oltre che giustificato dalle emergenze istruttorie, anche del tutto propor-
zionato in ragione dell’importo dei beni bloccati sulla relazione
n° 1 presso la banca F. SA (1'366'590 euro il 27 febbraio 2008) in rapporto
al totale dei valori patrimoniali confluiti su tale conto in provenienza dalla re-
lazione D. SA (4'950'051.63 euro). Peraltro, il reclamante non ha dimostra-
to come il sequestro dell’importo menzionato possa arrecare un danno irre-
parabile alle sue attività commerciali o ai suoi obblighi fiscali, omettendo al-
tresì di fornire qualsiasi prova riguardo alla consistenza del suo patrimonio
personale e societario. In tale ambito, la copia dell’iscrizione ipotecaria de-
positata agli atti con la replica (act. 11.2) non costituisce, ad essa sola, do-
cumento sufficiente per comprovare l’evocato preteso stato di angustia. I-
noltre, come rettamente osservato dal MPC nella sua risposta al reclamo, il
certificato medico depositato agli atti (così come la documentazione medica
presentata con la replica e di data antecedente a quest’ultimo) non certifica
un’impossibilità del reclamante ad esercitare la propria professione, ma si
limita a raccomandare una riduzione al minimo dell’attività professionale
nonché una terapia neurologica. Peraltro, si rileva che il certificato in que-
stione risale ormai a più di un anno fa e che nulla è dato conoscere con ri-
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ferimento agli eventuali esiti dell’evocata terapia di riabilitazione. Premesso
ciò, contrariamente a quanto preteso dal reclamante, gli elementi di cui agli
atti di causa non permettono di concludere apoditticamente ad una sua im-
possibilità lavorativa. La censura di mancato rispetto del principio della pro-
porzionalità va quindi respinta in quanto infondata.
5. Il reclamante contesta, infine, un’errata valutazione delle prove e della defi-
nizione dei fatti da parte dell’autorità inquirente svizzera. Quest’ultima non
avrebbe considerato, né tanto meno valutato, le emergenze istruttorie sol-
levate dal reclamante quanto al fatto che né l’autorità inquirente né il giudi-
ce di merito italiani abbiano mai richiesto, disposto e giudicato il sequestro
e/o la confisca della relazione bancaria in esame. Dall’altro lato, l’autorità
inquirente elvetica non avrebbe compreso la portata di tali emergenze
istruttorie, unitamente alla richiesta d’archiviazione del 2 giugno 2007 ed al
decreto d’archiviazione del 15 giugno 2007.
5.1 Questa Corte rileva che con tali argomentazioni il reclamante si limita a
contrapporre una sua interpretazione alla tesi esposta dall’autorità inquiren-
te svizzera, senza però dimostrare che il suo assunto debba assolutamente
prevalere su quest’ultima né che il giudizio impugnato sia manifestamente
insostenibile. Il sequestro è una misura provvisionale da prendere rapida-
mente e spetta, di regola, al giudice di merito pronunciare le misure definiti-
ve. Non incombe pertanto a questa Corte d’anticipare l’esame di merito
mediante un’esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discol-
pa del reclamante nonché intraprendere una completa valutazione dell’at-
tendibilità dei vari mezzi di prova. Per contro, nel caso concreto occorre de-
terminare se l’autorità poteva ammettere l’esistenza di sufficienti e concreti
indizi di reato fondando il proprio giudizio su dei motivi sostenibili.
Da un lato, come precedentemente esposto (v. consid. 4.1), nulla può es-
sere rimproverato all’autorità con riferimento all’evocato disinteresse da
parte delle autorità italiane nei confronti di una eventuale pronuncia di mi-
sure coercitive con riferimento alla relazione bancaria oggetto del presente
procedimento. In tale ambito giova comunque ricordare che l’autorità non è
tenuta ad esporre o a discutere ogni fatto, mezzo di prova o censura invo-
cati dalle parti, ma può – al contrario – limitarsi a trattare quanto ritiene de-
cisivo e pertinente nel caso concreto, senza per questo incorrere nell’arbi-
trio (Sentenza del Tribunale federale 6B_211/2007 del 10 ottobre 2007,
consid. 2.1; DTF 130 II 530 consid. 4.3). Dall’altro lato, e premesso che il
reclamante non contesta la condanna inflittagli con sentenza 10 marzo
2007 (act. 6.1), l’evocata successiva richiesta d’archiviazione ed il relativo
decreto di stralcio (act. 6.2 e act. 6.3) non risultano decisivi per negare
l’esistenza di sufficienti indizi di reato. Infatti, dagli atti di causa emerge che
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tale richiesta “costituisce stralcio del procedimento nr. 2. nell’ambito del
quale il 10 marzo 2007, in esito al giudizio abbreviato, il GUP (ndr: giudice
per le udienze preliminari) presso il Tribunale di Palermo ha emesso sen-
tenza di condanna nei confronti di J., E., A. e K. per i reati di fittizia intesta-
zione di beni, riciclaggio e reimpiego di beni costituenti il cosiddetto patri-
monio occulto di I.” (cfr. act. 6.2, pag. 3). Ne discende che il citato decreto
di stralcio non contraddice i contenuti della condanna emessa con senten-
za del 10 marzo 2007, e ciò indipendentemente dal fatto che quest’ultima si
trovi tuttora “sub iudice”. Inoltre, la fattispecie del riciclaggio di denaro se-
condo l’art. 305bis CP non presuppone una conoscenza nei dettagli di tutte
le circostanze del reato principale, né quella del suo autore, e il legame ri-
chiesto tra il crimine all’origine dei fondi ed il riciclaggio è volutamente te-
nue (Sentenza del Tribunale federale 1P.391/2003 del 1° dicembre 2003,
consid. 3.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Nelle circostanze appe-
na descritte, allo stato attuale delle indagini l’autorità poteva pertanto am-
mettere l’esistenza di sufficienti indizi di reato senza incorrere nell’arbitrio.
5.2 Nonostante il sequestro della relazione bancaria qui in esame sia stato or-
dinato 3 anni or sono e l’inchiesta non appaia più trovarsi ai suoi inizi, que-
sta Corte non ravvisa agli atti di causa l’esistenza di elementi suscettibili di
far concludere ad una condotta negligente od eccessivamente lenta della
stessa (cfr. elenco atti dell’istruzione preparatoria, act. 8.11). Spetterà co-
munque al magistrato inquirente, nel prosieguo dell’inchiesta, verificare ul-
teriormente sulla base delle risultanze acquisite la fondatezza del provve-
dimento e, segnatamente, la sua relazione con il reato presunto, proceden-
do se del caso a revoche parziali dello stesso (Sentenza del tribunale fede-
rale, supra, consid. 3.2 in fine; TPF BB.2005.120 + BB.2005.121 del
19 gennaio 2006, consid. 6).
6. Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei
suoi risultati ma meno incisiva per l’interessato e tenuto conto dello stadio
dell’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato né
lesivo del principio della proporzionalità né arbitrario. Per il momento, non
v’è quindi ragione di annullarlo, come chiesto dal reclamante.
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7. Premesso quanto suesposto, il reclamo deve essere respinto. Visto l’esito
della procedura, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccomben-
te (art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245 PP). Nella fattispe-
cie queste ammontano a 1'500.-- franchi (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del
Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale pe-
nale federale, RS 173.711.32) e sono coperte dall’anticipo delle spese ver-
sato in pendenza di causa.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 1'500.--, è posta a carico del reclamante. Essa
è coperta dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.
Bellinzona, il 7 maggio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Emanuele Verda
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I. Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel
caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
A.
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