Sentenza del 23 luglio 2008
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti ed Alex Staub,
Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Renzo Galfetti,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Blocco del registro fondiario (art. 65 cpv. 2 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2008.37
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Fatti:
A. A. è il figlio di B., quest’ultimo oggetto (assieme ad altri coindagati) di
un’indagine promossa dal Ministero pubblico della Confederazione (in segui-
to: MPC) per i titoli di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione crimi-
nale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro qualificato (art. 305bis n. 2 CP). A.
è proprietario del fondo n. 1 RFD di Z., gravato da un diritto d’abitazione a
favore del padre.
B. Con decisioni del 31 gennaio 2005, rispettivamente del 3 e 4 febbraio 2005,
il MPC ha ordinato il sequestro ed il relativo blocco del registro fondiario per
diversi fondi, fra cui quello al mappale n. 1 RDF di Z. oggetto della presente
procedura. Con atti del 4 e del 14 febbraio 2005 B. ha interposto reclamo –
tramite il suo patrocinatore – contro tali decisioni e ne ha chiesto l’annulla-
mento. Con sentenza del 3 maggio 2005 (TPF BB.2005.15 e BB.2005.9)
questo Tribunale ha respinto i succitati reclami nella misura della loro am-
missibilità, segnatamente riscontrando l’irricevibilità della contestazione rela-
tiva al fondo n. 1 RFD di Z. In tale ambito la Corte dei reclami penali ha rile-
vato la mancanza di legittimazione di B. in quanto non direttamente toccato –
nella sua veste di mero beneficiario di un diritto d’abitazione – dai provvedi-
menti ordinati sul fondo in questione.
C. Con lettera del 13 marzo 2008, A. ha chiesto al MPC – per il tramite del suo
legale – la revoca del sequestro, del blocco e dell’annotazione a registro fon-
diario ordinati con riferimento al mappale n. 1 RFD di Z. di sua proprietà. Nel-
la sostanza contesta la mancata verifica nel caso concreto, dopo quattro an-
ni d’indagini, dell’esistenza di un sufficiente indizio di reato gravante il padre,
rispettivamente di un eventuale consolidamento dello stesso (v. act. 1.2).
D. Con decisione del 16 aprile 2008, il MPC ha respinto detta richiesta (v.
act. 1.1). Secondo l’autorità inquirente le indagini esperite hanno corroborato
(“erhärtet”) gli indizi di reato nei confronti di B. sia per quanto riguarda il titolo
di partecipazione e sostegno ad un’organizzazione criminale, sia in relazione
al reato di riciclaggio di denaro. Inoltre, nel suo rapporto finale del 30 settem-
bre 2007 il Giudice istruttore federale ha proposto la messa in stato d’accusa
di B. per i reati suesposti. Peraltro, il MPC asserisce d’essere in procinto
d’ultimare l’atto d’accusa (v. act. 1.1 consid. 6). Infine, sempre secondo
l’autorità inquirente federale, B. avrebbe investito nell’immobile oggetto della
presente vertenza parte dei guadagni di origine mafiosa frutto del contrab-
bando di sigarette (v. act. 1.1 consid. 8 e 10).
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E. Contro questa decisione A. è insorto con un reclamo dinanzi alla I Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale. Ha contestato, nella sostanza,
sia l’esistenza del grave indizio di reato (“dringender Tatverdacht”) inizial-
mente ipotizzato nei confronti del padre a fondamento del provvedimento cri-
ticato, sia che tale indizio possa oggi ritenersi sufficiente (“hinreichend”), ri-
spettivamente rafforzato (“verdichtet”). Ha quindi domandato l’annullamento
di tale decisione nonché la revoca del sequestro, del blocco e dell’annota-
zione del mappale n. 1 RFD di Z. a lui intestato.
F. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2008, il MPC ha chiesto la reiezione
del reclamo in misura della sua (denegata) ammissibilità. Ha segnatamente
ribadito che, nel corso dell’istruzione preparatoria, l’indizio di reato ha subito
un rafforzamento tale da indurre il Giudice istruttore federale a proporre la
messa in stato accusa di B.
Il reclamante ha replicato con scritto del 28 maggio 2008. Il 9 giugno 2008, il
MPC ha introdotto l’atto di duplica. Le allegazioni delle parti saranno riprese
– per quanto necessario – nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. La I Corte dei reclami penali esamina d’ufficio e con pieno potere cognitivo la
ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale
ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140
consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, gli atti e le omissioni del procuratore generale
della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle
prescrizioni procedurali di cui agli artt. 214-219 PP. Il termine di ricorso entro
il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della
Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne
ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisio-
ne impugnata è datata 16 aprile 2008 ed è stata inviata al patrocinatore il
medesimo giorno; datato 21 aprile 2008, e introdotto quindi entro il termine di
cui all'art. 217 PP, il rimedio in esame risulta tempestivo.
1.3. Il MPC contesta la legittimazione a ricorrere del qui reclamante, quest’ultimo
non avendo allegato in quale misura risulterebbe direttamente toccato dalla
decisione impugnata.
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Secondo l’art. 214 cpv. 2 PP, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio contenuto
all’art. 105bis PP, il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona
cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno. Or-
bene questo Tribunale, come precedentemente esposto (v. consid. B “su-
pra”), ha già avuto modo di esprimersi proprio nell’ambito di una procedura
riguardante il mappale oggetto della presente controversia (ma opponente
l’autorità inquirente federale al padre del qui reclamante) sulla legittimazione
a ricorrere del proprietario di un fondo sequestrato. In tale occasione la Corte
dei reclami penali ha rilevato che il proprietario di un fondo oggetto di seque-
stro – contrariamente al beneficiario di un diritto reale – risulta direttamente
toccato nella sua capacità di disporre del bene a lui intestato (TPF
BB.2005.15 del 3 maggio 2005 consid. 1.2). Quale proprietario del fondo in
esame A. è, pertanto, manifestamente legittimato a ricorrere.
1.4. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia a seconda
della natura dei litigi che le vengono sottoposti. In caso di misure coercitive
quali, ad esempio, arresti, perquisizioni o sequestri di beni e carte, essa rive-
de con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati.
Ne discende che, nel caso concreto, essa dispone di pieno potere d’esame.
2. La decisione impugnata è stata redatta in tedesco, lingua scelta per
l’istruzione del procedimento riguardante B. e gli altri coimputati. L’art. 54
cpv. 1 della legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF) – applica-
bile per analogia alle procedure pendenti dinanzi al TPF – prevede che «il
procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali […], di regola nella lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il
procedimento può svolgersi in tale lingua». Questa disposizione – che ri-
prende sostanzialmente il contenuto dell’art. 37 cpv. 3 dell’abrogata legge
federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) – permette, all’evidenza, una
certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità fede-
rali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le
lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura
dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesi-
ma lingua. In concreto, il reclamante ed il suo patrocinatore sono di lingua
madre italiana; quanto al procuratore pubblico incaricato dell’indagine, pur se
germanofono, ha dimostrato con l’inoltro di osservazioni al reclamo ben arti-
colate e pertinenti di essere sufficientemente cognito di questa lingua; vi so-
no pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 54 cpv. 1, prima
frase, LTF. La redazione della presente sentenza in italiano costituisce
un’eccezione in favore del reclamante; da ciò egli non può tuttavia dedurre
altri diritti (v. TPF BK_H 142/04 del 29 settembre 2004, consid. 3).
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3. Nella decisione impugnata il MPC solleva dei dubbi circa l’esistenza, in con-
creto, di una situazione di conflitto d’interesse gravante il qui patrocinatore
per il fatto d’aver in passato rappresentato il padre del qui reclamante, rispet-
tivamente altre persone imputate nella medesima procedura penale (“weitere
in diesem Verfahren Beschuldigte”, v. act. 1.1 pto. 11 pag. 3 in fine).
3.1. Posto l’obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confron-
ti del cliente, è di principio escluso che un avvocato possa patrocinare due
(o più) coimputati nell’ambito del medesimo procedimento penale, e ciò in
ragione del latente rischio di conflitto di interessi che tale doppio patrocinio
oggettivamente comporta (TPF 2006 259 consid. 4.1). Alfine di determinare
se il mandato conferito sia in grado di dare adito – anche solo potenzialmen-
te – ad un conflitto d’interessi, occorre analizzare la natura e l’oggetto dei
mandati precedentemente assunti dal legale in questione e concernenti gli
eventuali coimputati (v. TPF 2005 69 consid. 7.1 in fine). Spetta ai tribunali o
alle autorità incaricate di condurre l’inchiesta penale, vale a dire al Giudice
istruttore o al MPC, prendere i necessari provvedimenti per scongiurare il ri-
schio di conflitto d’interessi in un determinato procedimento (TPF 2005 69
consid. 8).
3.2. Orbene, nella fattispecie il MPC non ha indicato le ragioni alla base dell’evo-
cato potenziale conflitto d’interessi che impedirebbe al patrocinatore d’assu-
mere la difesa del qui reclamante, limitandosi per contro a rilevare che in
passato lo stesso legale ha già rappresentato il padre. Peraltro, detta autorità
nemmeno ha indicato quali altre persone coimputate nel procedimento pena-
le concernente il padre del reclamante sarebbero state in passato rappresen-
tate dal qui patrocinatore, omettendo altresì di documentare l’esistenza di
detti eventuali mandati. Ne discende che questa Corte non è in grado, sulla
base degli atti di causa, d’esprimersi in merito all’esistenza o meno, nel caso
di specie, di un eventuale ostacolo deontologico al patrocinio. Giova comun-
que rilevare che la possibilità dell’esistenza di eventuali ostacoli deontologici
con riferimento all’attività passata del qui patrocinatore nonché l’evocata pre-
senza di un ipotetico conflitto d’interessi sono state scartate, perlomeno im-
plicitamente, dallo stesso MPC. Infatti si osserva che, nella misura in cui
sussistono dei dubbi circa la presenza di un conflitto d’interessi gravante un
patrocinatore, l’autorità incaricata di condurre l’inchiesta penale non può limi-
tarsi – come invece ha fatto in concreto – a lasciare aperta la questione (“Of-
fen bleiben kann im Moment die Frage […], act. 1.1 “supra”). Per contro, in
tal caso l’autorità deve adottare i provvedimenti istruttori necessari per scon-
giurare un tale rischio e, se del caso, pronunciare essa stessa l’esclusione
dell’avvocato dal patrocinio processuale. Decisione, quest’ultima, che potrà
in seguito essere sottoposta per controllo a codesto Tribunale. Ciò non es-
- 6 -
sendo stato il caso nella fattispecie, detta questione non merita ulteriore di-
samina in questa sede. A titolo sovrabbondanziale può comunque essere
osservato che questa Corte tende ad escludere, sulla base degli atti di cau-
sa, la sussistenza di un plausibile rischio di conflitto di interessi sulla base
del rapporto padre e figlio, l’esito della presente controversia non determi-
nando un eventuale opposto o discordante tornaconto del proprietario
dell’immobile rispetto a quello del beneficiario di un diritto reale sul medesi-
mo. Peraltro nemmeno appare teoricamente possibile che un simile conflitto
di interessi possa avverarsi in corso di procedura, il qui reclamante non es-
sendo imputato nell’ambito della causa penale riguardante il padre.
4. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituisco-
no misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel
corso dell’inchiesta (art. 65 PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e
beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 69
seg. CP (cfr. art. 59 vCP: DTF 130 IV 154 consid. 2.2; 124 IV 313 consid. 4 e
riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenu-
to che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive
e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti
procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza
di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concor-
rente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che
occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordi-
nata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF
125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a
ediz., Ginevra - Zurigo - Basilea 2006, n. 914 e segg.).
4.1. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigen-
ti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illeci-
to dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005,
pag. 340 n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 913). Adita con un reclamo, la Corte dei
reclami penali (come già la Camera d’accusa del Tribunale federale prima di
essa) non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi
ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326,
328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste
una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il se-
questro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313,
316 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimo-
niale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno
ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il
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detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in manie-
ra chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né di-
rettamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 72 CP; v. DTF 131 II
169 consid. 9.1; TPF BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2; FF 1993
III 311). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto espressamente nella
disposizione appena menzionata, il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare in questo ambito che la persona il cui valore patrimoniale è stato
sequestrato, per ottenerne il dissequestro, ha ugualmente la possibilità di
dimostrare che tale valore è stato acquisito legalmente (DTF 131 II 169 con-
sid. 9.2).
4.2. L’esistenza di un sufficiente indizio di reato è data, da un lato, nella misura in
cui la situazione di fatto è descritta in modo sufficientemente precisa da per-
mettere una sua intelligibile sussunzione in rapporto ad una o più fattispeci
penali. Dall’altro lato, tale situazione di fatto deve risultare suffragata dall’in-
dicazione e dalla produzione di sufficienti mezzi di prova o di indizi. Orbene,
sebbene tali prove od indizi non devono necessariamente essere suscettibili
di far concludere nel senso di una forte probabilità quanto ad un’importante
condanna dell’imputato, nondimeno l’autorità non può limitarsi a rinviare ge-
nericamente agli atti di causa ed omettere di descrivere in modo sufficiente-
mente dettagliato la situazione di fatto medesima. Caso contrario si incorre-
rebbe in una violazione del diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2
Cost., posto segnatamente che una decisione giudiziaria può unicamente
fondarsi su fatti e mezzi di prova contestati alla parte e sui quali quest’ultima
ha ricevuto possibilità d’esprimersi. In particolare v’è violazione del diritto
d’essere sentito nella misura in cui un’autorità di perseguimento penale fa ri-
ferimento in modo generico e non sostanziato ad un incarto voluminoso, dal
quale il Tribunale dovrà in seguito autonomamente dedurre gli elementi im-
portanti sui quali fondare la sua decisione (v. TPF BE.2004.10 del 22 aprile
2005 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Infine,
con riferimento alla nozione di “sufficiente indizio di reato” si rileva l’applica-
bilità alla stessa della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale, se-
condo cui l’indizio di reato deve concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del pro-
cedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare
vieppiù fortemente verosimile” (cfr. “supra”, in particolare sentenza del Tribu-
nale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3; TPF 2006 269 con-
sid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Le esigenze poste all’intensificazione
dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento co-
ercitivo non devono essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2).
5. Nella fattispecie il reclamante asserisce che l’affermazione dell’autorità inqui-
rente federale, secondo cui l’indizio di reato ipotizzato nei confronti di suo
padre si sarebbe rafforzato nel corso del procedimento, è in contrasto con
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quanto sancito dal Tribunale federale nella sentenza 1B.79/2007 del 27 no-
vembre 2007 nell’ambito di una procedura di dissequestro di un conto ban-
cario di proprietà di sua nonna (rispettivamente madre di B.) nonché con il
contenuto della sentenza resa dopo quest’ultima da parte di questa stessa
Corte (TPF BB.2008.1 dell’11 febbraio 2008). Inoltre, il MPC non avrebbe
prodotto alcun documento a suffragio della tesi accusatoria, mentre il rappor-
to finale del Giudice istruttore federale conterrebbe unicamente “affermazioni
pregiudiziali e apodittiche senza alcuna verifica, senza indizi, senza prove”
(v. act. 1 pag. 3). Osserva altresì che il citato rapporto finale è datato 30 set-
tembre 2007 e, pertanto, antecedente alle precitate sentenze.
6. Nella misura in cui il reclamante rimprovera al MPC la mancata esposizione
nella decisione impugnata degli elementi suscettibili di spiegare l’asserito raf-
forzamento del grave indizio di reato nei confronti di B., lo stesso censura
un’insufficiente motivazione della decisione medesima e, di conseguenza, la
violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost.
6.1. La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito di cui alla precitata
norma costituzionale il diritto d’ottenere una decisione motivata. In tale ambi-
to è sufficiente che l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che
l’hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che
l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed
impugnarla in coscienza di causa. L’autorità giudicante è tenuta ad espri-
mersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire in qualche
maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti (sentenza
del Tribunale federale 6B.323/2007 del 24 agosto 2007 consid. 4.2; DTF 129
I 232 consid. 3.2; 121 I 54 consid. 2c ed i riferimenti ivi citati).
6.2. Premesso quanto sopra, questa Corte osserva come sia nella decisione im-
pugnata (act. 1.1) sia durante tutta la presente procedura di reclamo (act. 6 e
act. 13) il MPC si sia limitato a motivare la sua opposizione al dissequestro
del bene in esame tramite il semplice rinvio al contenuto del rapporto finale
nel frattempo redatto dal Giudice istruttore federale a conclusione dell’istru-
zione preparatoria, rispettivamente alla proposta di messa in stato d’accusa
concernente il padre del qui reclamante ivi contenuta. Orbene, tale generico
rimando non costituisce manifestamente una motivazione sufficiente ai sensi
della precitata giurisprudenza, tanto più che nelle 75 pagine di cui al precita-
to rapporto è costantemente fatto riferimento a documenti e mezzi di prova
che non risultano agli atti della presente causa. Certo, nella risposta al re-
clamo l’autorità inquirente ha prodotto numerosa documentazione. Sennon-
ché quest’ultima e la situazione di fatto ivi descritta si riferiscono prevalente-
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mente agli anni 1992-1993 e non concernono minimamente le censure e le
argomentazioni sollevate dal reclamante in corso di procedura a sostegno
della sua istanza di dissequestro datata 13 marzo 2008, rispettivamente del
reclamo inoltrato il 21 aprile 2008 contro la decisione qui impugnata. Peral-
tro, in concreto il MPC neppure ha idoneamente sostanziato l’esistenza della
necessaria connessione fra gli indizi di reato ipotizzati e l’oggetto sequestra-
to, omettendo altresì d’esprimersi sulla proporzionalità del provvedimento or-
dinato. In tale ambito non soccorre il MPC – segnatamente a più di cinque
anni dall’apertura delle indagini preliminari di polizia (act. 6.1 pag. 15 pt. 1)
ed a oltre tre anni e mezzo dall’adozione del provvedimento contestato – la
semplice affermazione, peraltro anch’essa non sostanziata, secondo cui B.
avrebbe acquistato il bene immobile in esame servendosi di denaro d’origine
illecita (act. 6 pag. 6 pt. 7).
6.3. Giova altresì rilevare che la presente causa interessa il figlio di B. il quale, a
differenza del padre, è un terzo non parte al procedimento e non ha quindi
accesso agli atti di cui alle procedure penali evocate dal MPC; egli nemmeno
può di per sé essere ritenuto a conoscenza della situazione giudiziaria e pro-
cessuale riguardante il genitore. A maggior ragione il reclamante ha quindi di-
ritto e necessità di conoscere i motivi per i quali l’autorità inquirente si oppone
al dissequestro del bene a lui intestato, tanto più che neppure le decisioni di
sequestro dell’immobile in oggetto datate 31 gennaio 2005 e 3 febbraio 2005
si esprimono al riguardo (v. act. 1.3). Come precedentemente esposto (v.
consid. 6.2 “supra”), nulla di più è indicato nella decisione impugnata (v.
act. 1.1) così come nei successivi scritti di risposta e di replica (v. act. 6 e
act. 13) dove, per contro, il MPC si limita a rinviare genericamente al rapporto
finale del Giudice istruttore federale. Orbene, venendo meno in concreto ai
suoi obblighi di motivazione l’autorità non solo ha violato una componente del
diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., ma ha altresì compro-
messo il diritto ad un equo processo della parte, la quale beneficia della pre-
rogativa di conoscere le ragioni alla base del giudizio che la concerne. In ef-
fetti, tale garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere agli interessati di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con
cognizione di causa, nonché di consentire all’autorità di ricorso di esaminare
la fondatezza della decisione medesima (v. sentenza del Tribunale federale
6B.232/2007 del 24 agosto 2007, consid. 4.2; DTF 121 I 54 consid. 2c;
KIENER / KÄLIN, Grundrechte, Berna 2007, pag. 425; WIEDERKEHR, Fairness
als Verfassungsgrundsatz, Berna 2006, pag. 382; MÜLLER, Grundrechte in
der Schweiz, Berna 1999, pag. 539 e segg; PIQUEREZ, op. cit., n. 340 e rife-
rimenti ivi citati).
6.4. Discende da quanto precede che il reclamo è accolto ed il giudizio impugnato
annullato in quanto insufficientemente motivato. La causa è pertanto rinviata
- 10 -
al MPC affinché renda, entro il 31 agosto 2008, una nuova decisione ai sensi
dei considerandi. In caso di decorso infruttuoso di tale termine, il sequestro
ordinato andrà immediatamente levato, unitamente al blocco ed all’annota-
zione del mappale 1 RFD di Z., intestato al qui reclamante.
7.
7.1. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245 PP,
le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente.
All’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66
cpv. 4 LTF). Al reclamante deve invece essere restituito l’anticipo delle spe-
se, di 1'500.-- franchi, versato in pendenza di causa.
7.2. Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire al reclamante le spese
necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto
conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente proce-
dura, viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di
1'500.-- franchi a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.
- 11 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e la decisione del 16 aprile 2008 del MPC è annullata.
2. La causa è rinviata al MPC affinché renda, entro il 31 agosto 2008, una nuo-
va decisione ai sensi dei considerandi. In caso di decorso infruttuoso del
termine il sequestro ordinato andrà immediatamente levato, unitamente al
blocco ed all’annotazione del mappale 1 RFD di Z.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 1'500.-- a titolo di spese ripeti-
bili.
5. Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese, di fr. 1'500.--, da lui ver-
sato.
Bellinzona, il 23 luglio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Renzo Galfetti
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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