Sentenza del 12 gennaio 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119
cpv. 1 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2010.113
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La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:
- che a seguito di una denuncia dell'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (MROS), il MPC conduce un'indagine preliminare di
polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305bis CP;
- che l'indagine è stata avviata nell'aprile 2006 per il sospetto che valori
patrimoniali illecitamente sottratti a diverse società del Gruppo B.,
mediante distrazioni perpetrate sull'arco temporale 1991-1996, siano
stati riciclati in Svizzera;
- che il 17 novembre 2010 il GIF ha informato l'indagato della possibilità di
chiedere complementi istruttori ai sensi dell'art. 119 PP entro il termine
del 30 novembre 2010;
- che con scritto del 22 novembre 2010 A. ha chiesto di ottenere il
tabulato delle telefonate in entrata sull'utenza n°1 a partire dal
18 febbraio 2005 dopo le ore 17.00, con indicati gli intestatari delle
utenze, nonché di procedere agli interrogatori, in qualità di testimoni, dei
suoi patrocinatori nell'ambito del procedimento penale italiano, avv. C. e
D. (act. 1.8);
- che mediante decisione del 23 novembre 2010, il GIF ha accolto la
richiesta di procedere all'assunzione dei tabulati elettronici in questione
mentre con decisione del 24 novembre 2010, egli ha respinto la richiesta
tendente all'audizione dei suddetti difensori (act. 1.2 e 5.5);
- che dissentendo da tale decisione, il 30 novembre 2010 A. è insorto
dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
ribadendo la richiesta tendente all'audizione dei suoi legali italiani;
- che con osservazioni del 10 dicembre 2010, l'UGI ha postulato la
reiezione del gravame in epigrafe e la conferma della decisione
impugnata;
- che alla stessa conclusione è giunto il MPC nelle sue osservazioni del
15 dicembre 2010;
- che il reclamante ha versato in data 6 dicembre 2010 il richiesto anticipo
delle spese di Fr. 1'500.-- (v. act. 3);
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- che il 3 gennaio 2010 (recte: 2011) il reclamante ha informato questa
Corte di ritirare il reclamo (v. act. 8);
- che tramite il ritiro del reclamo l'insorgente ha di fatto proclamato la
propria desistenza dal processo;
- che il Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0) è entrato in
vigore il 1° gennaio 2011;
- che a norma dell'art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni
emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati
secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto;
- che, di conseguenza, il presente reclamo viene esaminato in base al
vecchio diritto;
- che la desistenza di una parte giusta l'art. 30 LTPF in combinazione con
gli artt. 245 PP, 62 e 71 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla
controversia (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.52 e
BB.2008.56 del 21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i
riferimenti ivi citati);
- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
- che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte
soccombente ai sensi dell'art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con
l'art. 66 cpv. 1 LTF ed è tenuta a sopportare le spese giudiziarie;
- che in concreto viene posta a carico dell'insorgente una tassa di giustizia
di Fr. 750.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 feb-
braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS
173.711.32).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La causa è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 750.-- è posta a carico del reclamante.
Tenuto conto dell'anticipo delle spese già pervenuto, la cassa del
Tribunale penale federale restituirà al reclamante un importo di
Fr. 750.--.
Bellinzona, 14 gennaio 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.
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