Sentenza del 15 febbraio 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Elena Maffei
Parti A., rappresentata dall’avv. Venerio Quadri,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell'incarto: BB.2010.118
(Procedura accessoria: BP.2010.74)
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Fatti:
A. A seguito di una denuncia dell'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC) conduce un'indagine preliminare di polizia giudiziaria contro
A. ed altri (avente quale numero di procedura EAII.04.0025) segnatamente
per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo
2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è
condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del MPC.
B. Il 15 dicembre 2010 A. è insorta dinanzi alla I Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, censurando una denegata, rispettivamente
ritardata giustizia, per la mancata evasione da parte del magistrato
competente della sua richiesta scritta del 3 dicembre 2010, e postulando che
al MPC sia ordinato di indicare, in modo preciso ed entro un congruo
termine, le ipotesi accusatorie elevate nei suoi confronti.
C. Nella sua risposta del 30 dicembre 2010, il MPC ha chiesto la reiezione
integrale del gravame. Dal canto suo, la reclamante ha in sostanza ribadito
in replica le proprie allegazioni e conclusioni. Non è stata chiesta una
duplica.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. Il Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0) è entrato in vigore il
1° gennaio 2011. A norma dell'art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le
decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono
giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale
diritto. Di conseguenza, il presente reclamo viene esaminato in base al
vecchio diritto.
1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono
sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
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dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131
II 571 consid. 1).
1.3. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale
possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali
degli art. 214 – 219 PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque
persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un
danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il reclamo contro un'omissione del procuratore
generale non è sottoposto a nessun termine (sentenza del Tribunale penale
federale BB.2009.76 del 21 dicembre 2009, consid. 1.1). La legittimazione a
ricorrere dell'indagata è pacifica.
1.4. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la
natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad
esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena
cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli
altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel
rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione
impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta
dunque limitato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del
27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 pag. 146 e sentenze del
Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2).
2.
2.1 La reclamante lamenta innanzitutto un'omissione da parte del MPC, per il
fatto che l'autorità federale, in violazione ai propri obblighi istituzionali, non
avrebbe dato sollecita risposta alla sua richiesta scritta del 3 dicembre 2010.
2.2 L'art. 29 Cost. sancisce che in provvedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o
amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché
di essere giudicato entro un termine ragionevole. L'obbligo di celerità è pure
previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU. Secondo giurisprudenza costante, gli estremi
della denegata o ritardata giustizia sono adempiuti allorquando l'autorità
competente amministrativa o giudiziaria non statuisce nel termine previsto
dalla legge e/o richiesto dalla natura della vertenza o dal complesso di tutte
le circostanze determinanti (DTF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193
consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2009.76 del 21 dicembre 2009, consid. 2.2 e le referenze citate). La
durata di tale termine dipende dalla natura del litigio e dall'insieme delle
circostanze. In particolare devono essere considerati l'ampiezza e le
difficoltà del caso, il modo in cui è stato trattato dall'autorità, l'interesse delle
parti e il loro comportamento nella procedura (sentenza del Tribunale penale
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federale BB.2007.12 del 12 marzo 2007, consid. 2.1 e la giurisprudenza
citata). Al riguardo solo elementi oggettivi sono determinanti, la durata del
termine ragionevole non dovendo essere influenzata da questioni estranee al
problema da risolvere, quali un eccesso di lavoro o una negligenza da parte
dell'autorità (DTF 117 Ia 193 consid. 1c; 107 Ib 160 consid. 3c).
2.3 Nella fattispecie, con scritto del 3 dicembre 2010, la reclamante ha chiesto al
MPC di specificare entro il 10 dicembre 2010 i fatti che le sono imputati. Tale
missiva fa riferimento ad una lettera del 1° novembre 2010, rimasta tutt'oggi
inevasa, con la quale essa aveva pure chiesto all'autorità federale di
precisare gli elementi su cui si fondano le imputazioni a suo carico. Dal canto
suo, il MPC afferma che non era tenuto a dare seguito alla richiesta
formulata dall'insorgente in quanto la sua inazione non risulta contraria ad un
obbligo d'agire sancito dalla legge. Tale questione può rimanere irrisolta
visto che occorre in ogni caso respingere il reclamo per i motivi che verranno
qui di seguito precisati.
3.
3.1 La reclamante critica il fatto di non essere stata informata in modo esaustivo
sulle accuse che le sono state addebitate. In particolare non le sarebbero
state fornite delucidazioni che permetterebbero di comprendere le presunte
aggravate imputazioni ex art. 305bis cpv. 2 CP comunicate, a suo dire, nel
corso dell'interrogatorio avvenuto a Londra il 16 dicembre 2009. Essa
precisa che considerato che ci si trova nella fase finale dell'inchiesta,
l'accusato dovrebbe sapere con ragionevole precisione quali fatti vengono
addebitati e quali siano gli elementi che l'accusa ritiene costitutivi dei reati
che ipotizza, in modo da poter esprimere il suo punto di vista e proporre
quelle prove utili a discolparlo o a ridurre la sua responsabilità.
3.2 Giusta l'art. 40 cpv. 2 PP, il giudice indica all'imputato il fatto che gli è
attribuito. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e ad enunciare i fatti e le
prove a sua discolpa. Pone domande atte a chiarire o rettificare l'esposizione
e ad eliminare le contraddizioni.
Tale disposizione, che si applica sin dal primo interrogatorio, riprende un
elemento essenziale del diritto di essere sentito previsto dagli art. 32
cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 lett. a CEDU. Si tratta concretamente di permettere
all'accusato di essere a conoscenza dei fatti materiali che gli sono
rimproverati nonché della loro qualifica giuridica, in modo da dargli già in
partenza la possibilità di difendersi e di fornire elementi a suo discarico. Al
fine di non nuocere allo scopo dell'inchiesta, non è d'obbligo informare subito
l'accusato di tutti i dettagli dell'imputazione, ma si tratta di evitare che
l'interrogatorio sia condotto in modo tale che quest'ultimo non possa
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difendersi dai sospetti di cui è oggetto nonché indicare elementi di fatto a suo
favore. L'informazione concerne innanzitutto fatti che formano oggetto
dell'inchiesta quali circostanze di luogo, di tempo e di fatto, nonché la
qualifica giuridica generale, ma non concetti giuridici precisi. Nessuna forma
particolare è prescritta per questa informazione. Un'informazione verbale, ad
esempio sotto forma di comunicazione preliminare ad un interrogatorio,
potrebbe pertanto secondo le circostanze, rivelarsi adeguata. La Corte
europea dei diritti dell'uomo ha pure ammesso che un accusato potesse
dedurre dalle domande che gli erano poste durante l'interrogatorio il tenore
delle accuse che gli venivano mosse (sentenza del Tribunale penale federale
BB.2006.50 dell'8 novembre 2006, consid. 2.2 e referenze citate).
D'altronde, l'informazione dovuta all'accusato in applicazione dell'art. 40
cpv. 2 PP ha un carattere evolutivo nel senso che dipende dal grado di
avanzamento della procedura e deve essere adattata a misura che gli indizi
si precisano nel corso delle investigazioni, in funzione della modifica dello
stato di fatto e della sua qualifica giuridica (VERNORY, Les droits de la
défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005,
pag. 332). Anche se il MPC gode di un ampio margine di manovra nel modo
in cui conduce la sua inchiesta e le considerazioni di ordine strategico
possono indurlo a divulgare con riserbo gli elementi di cui è a conoscenza,
l'accusato non può essere mantenuto indefinitamente nell'incertezza dei fatti
che gli sono precisamente rimproverati. I mezzi di prova non devono essere
necessariamente indicati in questo ambito, essendo la loro eventuale
accessibilità da esaminare sotto l'aspetto dell'accesso agli atti
(ibid. pag. 333).
3.3 Nella fattispecie, giova rilevare che le imputazioni a carico della reclamante
le sono state comunicate dall'autorità inquirente con scritto del 6 mag-
gio 2009 (act. 1.4). Tale missiva fa espressamente riferimento alla richiesta
di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata il
7 luglio 2008 dal MPC alle autorità britanniche competenti, la quale descrive
in modo dettagliato le ipotesi accusatorie elevate nei confronti di A. e di cui
l'interessata ha ricevuto una copia (v. act. 1.2 e 1.4). Inoltre, risulta dalle
dichiarazioni rilasciate nel corso del suo interrogatorio svoltosi a Londra il 16
dicembre 2009 nell'ambito della domanda di assistenza giudiziaria precitata
che, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'insorgente è perfettamente al
corrente del quadro accusatorio. In effetti, in tale occasione, essa ha
affermato segnatamente quanto segue:
" First the Swiss Magistrate is conducting two distinct money laundering
investigations. One refers to the "Proceeds of Crimes" from the B. case, the
other relates to the "Proceeds of Crime" from the C. case, both B. and C. are
Italian companies. Second, in respect of the B. case the Swiss Request
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indicates that the "Proceeds of Crime" committed in Italy were laundered in
Switzerland between 1998 and 2004 through offshore companies, bank
accounts, safes, cash transactions and forgery by third parties i.e. Mr. D. and
Mr. E. The Swiss Request does not allege that I participated in these acts of
laundering, it simply alleges that I received part of the "proceeds under
criminal conduct in cash" without any concrete indication of the amount, the
date or other details of such cash payments nor any indication of the source
and/or evidence of such allegations (See 2.1 of the Request for Mutual
Assistance). Third, in respect of the C. case, the Swiss Request states that
the "Proceeds of Crime" committed in Italy were remitted cash to Mr. E. first,
who then remitted the cash to Mr. D. The Swiss Request does not accuse
me of participating in such preparatory acts, it is simply alleged that later I
received part of the laundered cash. The Swiss request does provide some
further details in respect of the C. allegation stating that I received the money
between 2000 and 2001. Mr. D. appears to be the source of this allegation
(See 2.2 of the Swiss Request). Fourth, in conclusion the Swiss Request
allege that I received a total of USD 600'000.-- in cash from the proceeds of
both B. and C. matters (See 3.0 of the Swiss Request) without however any
evidence to support this allegation" (v. act. 1.11).
Le accuse mosse nei suoi confronti sono state poi rammentate nella
decisione emessa dal MPC il 10 settembre 2010 (v. act. 1.14). Infine si
osserva che i fatti attorno ai quali si formano le ipotesi accusatorie
dovrebbero essere ben noti alla reclamante, considerato che l'indagine dura
ormai da più di sei anni e che essa ha potuto prendere conoscenza della
totalità degli atti del procedimento a partire dal mese di luglio 2010 e di una
parte rilevante dell'incarto già a far data dal 8 giugno 2009 (act. 6.2). Non
risulta peraltro che l'autorità federale abbia violato le norme procedurali testé
menzionate o ecceduto il suo potere discrezionale in questo ambito (v. supra
consid. 1.4). La censura deve pertanto essere disattesa giacché infondata.
4. Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Conformemente all'art. 66
cpv. 1 LTF applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese
processuali sono a carico della parte soccombente. La tassa di giustizia è
calcolata giusta l'art. 8 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a
Fr. 1'500.--.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 15 febbraio 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Venerio Quadri
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la predetta sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.
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