Decisione del 7 giugno 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
1. Banca A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
2. B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,
3. C., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Rettifiche del verbale (art. 76 - 79 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2011.20-22
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Fatti:
A. La banca A., B. e C. – la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i
secondi dipendenti a vario titolo della banca – sono oggetto di un'indagine
preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell'art. 305bis del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
(CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una
ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla
sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC).
B. Con decisione dell'11 febbraio 2011 il MPC ha trasmesso ai reclamanti le
fonoregistrazioni degli interrogatori di D., E. (quali rappresentanti della banca
A.), F. e G., nonché il verbale d'interrogatorio di H., la cui deposizione non è
stata fonoregistrata. L'autorità inquirente ha inoltre comunicato che nella tra-
scrizione del suddetto documento nonché degli ulteriori verbali che sarebbe-
ro stati successivamente inviati alle parti, sarebbe stato riportato unicamente
il testo in italiano, ad esclusione delle dichiarazioni espresse in lingua tede-
sca e della traduzione delle domande dall'italiano al tedesco da parte dell'in-
terprete.
C. Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa
decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa-
le, postulandone l'annullamento. Essi chiedono, in sintesi, che la trascrizione
delle registrazioni avvenga in modo integrale anche per le dichiarazioni rila-
sciate in lingua tedesca dagli imputati nonché per gli interventi dell'interprete,
il quale traduceva le domande del sostituto procuratore federale dall'italiano
al tedesco e le risposte degli interrogati dal tedesco all'italiano.
D. Con osservazioni del 23/24 marzo 2011, il MPC ha chiesto la reiezione dei
tre gravami in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto
loro, i reclamanti hanno in sostanza ribadito in replica le proprie allegazioni e
conclusioni. Non è stata chiesta una duplica.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131
II 571 consid. 1).
1.2. Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, 37 cpv. 1 LOAP e 19 cpv. 1 del Rego-
lamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federa-
le (ROTPF; RS 173.713.161), le decisioni e gli atti procedurali della polizia,
del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni possono
essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale. Il diritto di reclamo spetta alle parti che hanno un in-
teresse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della deci-
sione (art. 382 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od
oralmente devono essere presentati motivati per scritto entro dieci giorni
presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).
Per quanto concerne la banca A., la decisione impugnata è stata consegnata
brevi manu l'11 febbraio 2011 al suo patrocinatore (BB.2011.20, act. 1). Il re-
clamo, introdotto il 21 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Per quanto
riguarda B., la decisione impugnata è stata inviata l'11 febbraio 2011 al suo
patrocinatore, che l'ha ricevuta il 14 febbraio 2011 (BB.2011.21, act. 1.1). Il
reclamo, introdotto il 24 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Infine, per
quanto concerne C., la decisione impugnata porta la data dell'11 febbraio
2011 ed è giunta al patrocinatore dello stesso il 15 febbraio 2011
(BB.2011.22, act. 1.1). Il reclamo introdotto il 24 febbraio 2011 risulta pertan-
to tempestivo. La legittimazione ricorsuale dei tre reclamanti, tutti imputati nel
procedimento penale in esame e direttamente toccati dalle decisioni impu-
gnate, è senz’altro data.
1.3 Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che
sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica
materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro
riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
2.
2.1 I reclamanti fanno valere in primo luogo che buona parte degli imputati si
sono espressi solo in lingua tedesca in occasione del loro interrogatorio, alla
presenza di un interprete che ha proceduto alla traduzione dall'italiano al te-
desco e viceversa. Essi contestano le modalità di verbalizzazione delle di-
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chiarazioni rese dai prevenuti e sostengono che le fonoregistrazioni devono
essere trascritte sia in italiano che in tedesco, compresi gli interventi dell'in-
terprete. A tale proposito, gli insorgenti lamentano pure il fatto che le tradu-
zioni da parte dell'interprete sarebbero state ripetutamente imprecise, di
modo che la decisione del MPC di riportare nelle trascrizioni delle fonoregi-
strazioni unicamente il testo in italiano pregiudica di fatto la validità e l'utilizzo
di detti documenti, ai quali non potrebbe pertanto essere riconosciuto alcun
valore probatorio.
2.2 Giusta l'art. 78 CPP, il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedi-
mento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbaliz-
zate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato (cpv. 2). Le domande e ri-
sposte determinanti sono verbalizzate testualmente (cpv. 3). In merito a tale
normativa, il Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concer-
nente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 pag. 1057 e
segg.; in seguito: il Messaggio) precisa che chi dirige il procedimento può di-
sporre che le deposizioni essenziali, ossia quelle in cui la dichiarazione origi-
nale riveste un'importanza fondamentale, siano verbalizzate non soltanto
nella versione tradotta bensì anche nella lingua in cui si è espresso l'interro-
gato. Questo modo di procedere dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto
per quanto concerne le lingue più correnti quali il tedesco, il francese, l'ingle-
se o lo spagnolo (v. Messaggio pag. 1134; NÄPFLI in NIGGLI/HEER/WIPRÄCH-
TIGER, Basler Kommmentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea
2011, pag. 494 n. 5). Secondo la dottrina, la verbalizzazione integrale delle
dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere
estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per
l'apprezzamento dei fatti della causa da parte di chi dirige il procedimento e
costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lin-
gua del procedimento (BOMIO in KUHN/JEANNERET, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, pag. 283 n. 2; BRÜSCH-
WEILER in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 355 n. 4; SCHMID,
Schweizerisches Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, pag. 136 n. 4; NÄPFLI, op. cit., eod. loc.).
Giova inoltre precisare che non spetta alla presente autorità controllare se
occorreva o meno predisporre la verbalizzazione di deposizioni nella lingua
originale dell'interrogato ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 CPP, in quanto la risposta
a tale quesito deve essere lasciata all'apprezzamento di chi dirige concreta-
mente il procedimento (e dunque in questo caso, al procuratore federale in-
terrogante). Nella fattispecie, emerge dalle varie trascrizioni che alcune
espressioni sono state riportate in lingua tedesca o inglese, ma non passaggi
interi. La Corte deve pertanto presumere che non vi erano, secondo
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l’apprezzamento del procuratore federale in questione, deposizioni essenziali
per le quali la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale ai
sensi dell’art. 78 cpv. 2 CPP. A tale proposito, è d'uopo rilevare che neanche
i reclamanti hanno chiesto la trascrizione di passaggi concreti, ma si sono li-
mitati ad emettere critiche generiche in merito alle modalità di verbalizza-
zione degli interrogatori. Infine, essendo stata garantita agli imputati di lingua
straniera la presenza di un interprete (v. infra consid. 2.4) ed essendo stati
tutti gli interrogatori registrati mediante dispositivi tecnici, i diritti degli insor-
genti sono stati pienamente salvaguardati (BOMIO, op. cit., oed. loc.).
2.3 A norma dell'art. 68 cpv. 1 CPP, se un partecipante al procedimento non
comprende la lingua in cui si svolge il medesimo e non è in grado di espri-
mersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo
ad un traduttore o ad un interprete. Tale disposizione, che si applica in tutte
le fasi del procedimento, riprende un elemento essenziale del diritto di esse-
re sentito previsto dagli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II
(VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès
pénal, tesi, Berna 2005, pag. 441; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea, pag. 362 n. 563; HAUSER/
SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/
Ginevra/Monaco 2005, § 44 n. 8a). In virtù dell'art. 68 cpv. 5 CPP, all'inter-
prete e alla sua traduzione si applicano le disposizioni concernenti i periti
(art. 73, 105, 182-191 CP). In particolare, i traduttori e i periti sottostanno
all'obbligo del segreto (art. 73 e 184 cpv. 2 lett. e CPP), hanno in linea di
principio lo statuto di partecipanti al procedimento (art. 105 CPP), devono ri-
spettare le norme sulla ricusazione di cui all'art. 56 CPP (art. 183
cpv. 3 CPP) e sono puniti penalmente in caso di falsa traduzione (art. 184
cpv. 2 lett. f CPP).
2.4 Nella fattispecie, essendo buona parte degli interrogati di lingua tedesca, il
MPC ha dovuto far capo ad un interprete, nella persona del signor I., il quale
è stato debitamente ammonito circa le conseguenze penali di una falsa tra-
duzione secondo l'art. 307 CP (BB.2011.20, act. 6.1; BB.2011.21, act. 7.1;
BB.2011.22, act. 6.1). Considerato che i reclamanti mettevano in dubbio il
corretto espletamento dei suoi compiti, il presente tribunale, basandosi sugli
art. 68 cpv. 5 e 105 CPP, ha invitato il citato interprete a prendere posizione
sulle allegazioni contenute nei tre gravami. Con scritto del 1° aprile 2011,
quest'ultimo ha però rinunciato a presentare osservazioni al riguardo
(BB.2011.20, act. 9).
In merito ai rimproveri mossi dai reclamanti nei confronti dell'interprete, è
d'uopo rilevare che, in sede d'interrogatorio, i loro difensori hanno avuto la
possibilità di verificare la conformità della traduzione con le dichiarazioni rila-
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sciate dagli imputati e non hanno formulato nessuna critica in merito
all'operato dello stesso (BB.2011.20, act. 6.3; BB.2011.21, act. 12.2;
BB.2011.22, act. 12.2). In effetti, le fonoregistrazioni degli interrogatori sono
state ascoltate dalla presente autorità e giova constatare che gli stessi si
sono svolti in maniera fluida senza che il professionista sia stato in alcun
modo messo in difficoltà. Gli unici interventi della difesa circa l'operato di
quest'ultimo in sede d'interrogatorio sono stati quelli dell'avv. Godenzi, il
quale ha corretto la traduzione delle parole "Barverkehr" e "Veranschauli-
chung" (v. BB.2011 21, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio di
C., timing 00.10.21, rispettivamente 01:13:30) e quello dell'avv. Macconi, il
quale ha brevemente ripreso l'interprete sulla parola "Auflösung" anziché
"Schliessung" (v. BB.2011.22, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio
di B., timing 00:27:44). Per il resto, nessun errore di traduzione è stato se-
gnalato dai difensori degli imputati durante gli interrogatori ed in seguito sono
state trasmesse delle prese di posizione che puntano essenzialmente sulla
necessità di ottenere una trascrizione completa delle fonoregistrazioni, tutta-
via senza far riferimento ad errori di traduzione precisi, ad eccezione dello
scritto dell'avv. Macconi del 4 aprile 2011 (act. 11). In effetti, nella tabella
allegata alla missiva in questione, esso evidenzia alcune irregolarità di tradu-
zione (v. act. 11.1). Trattasi tuttavia di piccolezze e dettagli linguistici e/o sin-
tattici del tutto ininfluenti ai fini del giudizio. Occorre infine far notare che e-
ventuali carenze del professionista dovevano essere segnalate già durante
l'audizione, visto che in caso contrario, si poteva ammettere una rinuncia al
predetto diritto. Al proposito, si rammenta che per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, ad ogni avvocato che esercita in Svizzera è richiesta
la conoscenza, almeno passiva, delle tre lingue nazionali della Confedera-
zione, fra le quali, appunto, il tedesco (sentenza del Tribunale federale
1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1). La censura, oltre ad essere pri-
va di fondamento, è pertanto tardiva.
2.5 Discende da quanto precede che non vi era l'obbligo da parte del MPC di
procedere alla trascrizione delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati in lin-
gua tedesca. Sotto questo profilo, i verbali allestiti dall'autorità federale de-
vono essere considerati validi ai fini probatori.
3
3.1 I reclamanti espongono che, in considerazione dell'importanza delle deposi-
zioni in questione (interrogatori finali degli imputati ex art. 317 CPP) e della
complessità del caso, la soluzione della fonoregistrazione degli interrogatori
e della sua successiva trascrizione appare adeguata. Tuttavia essi esigono
una trascrizione integrale e testuale delle dichiarazioni rilasciate dagli impu-
tati comprese quelle rese in lingua tedesca.
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3.2 A norma dell'art. 78 cpv. 3 CPP, le domande e risposte determinanti sono
verbalizzate testualmente. Nel suo Messaggio, il Consiglio federale spiega
che la normativa proposta agli art. 74-77 CPP poggia sulla convinzione che
un'efficace unificazione del diritto processuale penale implica anche l'ado-
zione di norme uniformi in materia di verbalizzazione, in quanto le normative
cantonali vigenti si differenziavano notevolmente le une dalle altre. Per
quanto concerne l'art. 78 cpv. 3 CPP, esso precisa che le domande e le ri-
sposte non sono in linea di principio verbalizzate testualmente bensì in forma
riassuntiva, omettendo talvolta le domande o sintetizzando più risposte.
Questo modo di procedere è giustificato dalla necessità di garantire che i
verbali siano chiari e intelligibili. La normativa proposta si limita ad imporre
alle autorità penali di verbalizzare testualmente le domande e le risposte de-
terminanti, una definizione più precisa di quest'obbligo spettando alla prassi
(v. Messaggio pag. 1134). Riguardo a questa problematica, la dottrina sotto-
linea che per determinare quali sono le domande e le risposte determinanti
che occorre verbalizzare testualmente, bisogna riferirsi alla prassi seguita
sino al 31 dicembre 2010 (NÄPFLI, Basler Kommentar, op., cit., pag. 498 e
referenze citate). In merito a tale prassi, giurisprudenza e dottrina si espri-
mono a favore di una forma riassuntiva e succinta del verbale, documento
che deve contenere le dichiarazioni delle parti, dei testimoni o dei periti che
sono importanti per l'esito del litigio, ossia il cosiddetto "Sinnprotokoll", i pas-
saggi trascritti testualmente - "Wortprotokoll" - essendo l'eccezione (DTF 130
II 473 consid. 5; 126 I 15; sentenze del Tribunale federale 1P.399/2005 del
8 maggio 2006, consid. 3.1, 1P.605/2002 del 2 aprile 2003, consid. 2.5;
NÄPFLI, Basler Kommentar, op. cit., pag. 498 n. 16; NÄPFLI, Das Protokoll im
Strafprozess unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs zur Schweize-
rischen Strafprozessordnung und der Zürcher Strafprozessordnung, tesi, Zu-
rigo 2007 pag. 52 e segg. n. 1.3.2-1.3.5 e referenze citate; SCHMID, op. cit.,
pag. 136 n. 5).
3.3 Nella fattispecie, è stato steso un verbale succinto delle operazioni principali
degli interrogatori, il quale è stato letto agli interrogati che lo hanno vistato e
firmato (BB.2011.20, act. 6.1; BB.2011.21, act. 7.1; BB.2011.22, act. 6.1).
Per quanto concerne le domande poste dal sostituto procuratore federale e
le risposte fornite dagli imputati, sono state inviate ai reclamanti le trascrizio-
ni delle dichiarazioni rilasciate in lingua italiana in occasione degli interroga-
tori nonché della traduzione da parte dell'interprete di quelle rese in tedesco.
Sono pure state trasmesse le fonoregistazioni degli interrogatori in questione
su supporto digitale (BB.2011.20, act. 6.2 e 6.3; BB.2011.21, act. 12;
BB.2011.22, act. 12).
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Tale modo di procedere appare del tutto conforme alle disposizioni legislati-
ve summenzionate nonché alla giurisprudenza e alla dottrina sopra citate
(v. consid. 2.2 e 3.2), di modo che nulla può essere rimproverato alle autorità
inquirenti a questo soggetto.
4
4.1 Gli insorgenti sostengono infine che la verbalizzazione mediante fonoregi-
strazione da parte del MPC rendeva necessaria una trascrizione integrale e
testuale delle deposizioni in quanto negava la possibilità a chi aveva deposto
di verificare seduta stante che le sue dichiarazioni erano state riportate
correttamente a verbale.
4.2 Giusta l'art. 78 cpv. 5 CPP, il verbale d'interrogatorio è immediatamente letto
o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo
firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di
firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
L'art. 78 cpv. 7 CPP prevede che i verbali manoscritti non ben leggibili e le
deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono
trascritti senza indugio in bella copia; gli appunti e le altre registrazioni sono
conservati sino alla chiusura del procedimento. Secondo il Messaggio del
Consiglio federale, le registrazioni non possono sostituirsi alla verbalizza-
zione scritta, bensì soltanto completarla. Tuttavia, occorre rilevare che nella
già menzionata sentenza 130 II 473, il Tribunale federale aveva precisato
che la verbalizzazione delle deposizioni registrate mediante dispositivi tecnici
doveva comunque seguire le regole generali sopra menzionate, ossia la tra-
scrizione nella lingua del procedimento, in forma riassuntiva, da un lato delle
domande poste e dall'altro delle dichiarazioni fornite in risposta, previa tra-
duzione a cura dell'interprete. L'Alta Corte aveva d'altronde ritenuto sufficien-
te la possibilità data all'interrogato di ascoltare le fonoregistrazioni originali e
di potersi esprimere liberamente in merito (ATF 130 II 473 consid. 4).
4.3 Nella fattispecie, la trascrizione delle fonoregistrazioni così come disposta
dal MPC equivale ad una verbalizzazione letterale, nella lingua del procedi-
mento, benché in parte mediata dall'interprete, di tutte le domande e di tutte
le risposte rilasciate durante gli interrogatori. Tale modo di procedere va oltre
le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in materia di verbalizzazione
(v. supra consid. 2.2 e 3.2). Per i motivi suesposti, non si ravvisa la necessità
di esigere dell'autorità federale che consegni ai reclamanti anche una tra-
scrizione testuale delle dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca. Quest’ultima
censura, alla pari delle precedenti, non merita pertanto accoglimento.
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5. Visto quanto precede, i reclami devono essere respinti. Conformemente
all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico della parte
soccombente; in concreto, vengono poste a carico dei reclamanti tasse di
giustizia di Fr. 1'500.-- cadauna, calcolate giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Re-
golamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I reclami sono respinti.
2. Tasse di giustizia di Fr. 1'500.-- cadauna sono poste a carico dei reclamanti.
Esse sono coperte dagli anticipi delle spese già versati.
Bellinzona, 7 giugno 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Avv. Roberto Macconi
- Avv. Gino Godenzi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.
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