Decisione del 20 aprile 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall’avv. Roberto Macconi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2011.24
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La I Corte dei reclami penali, visti:
- l'inchiesta di polizia giudiziaria diretta contro A. per titolo di riciclaggio
di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP (n. procedimento
MPC SV.10.0141);
- gli ordini di perquisizione e sequestro datati 8 febbraio 2011 nei con-
fronti della B. SA e della C. Sagl, entrambe con uffici a Z. (act. 1.3),
nonché nei confronti dello Studio fiduciario A. con uffici a Y.
(act. 1.7);
- i rispettivi verbali di perquisizione/verbali di sequestro ed elenchi de-
gli oggetti sequestrati datati 9 febbraio 2011 (act. 1.3 e act. 1.7);
- il verbale di interrogatorio di A. del 9 febbraio 2011 (act. 1.4) e gli
scritti 9 e 10 febbraio 2011 del legale del reclamante in cui chiedeva
la messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (act. 1.5 e
act. 1.6);
- la decisione del 21 febbraio 2011 con cui il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC) ha deciso di non procedere alla
messa sotto sigillo sulle carte requisite il 9 febbraio 2011 (act. 1.1);
- il reclamo presentato il 3 marzo 2011 da A. dinanzi alla I Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), volto ad ottene-
re l’annullamento della decisione 21 febbraio 2011 del MPC;
- la domanda di procedere immediatamente alla messa sotto sigilli
contenuta nel reclamo summenzionato e il decreto supercautelare
del Presidente della I Corte dei reclami penali del 7 marzo 2011
(procedura BP.2011.10) con cui è stata accolta la richiesta di appo-
sizione dei sigilli (act. 3);
- l’ordine impartito l’8 marzo 2011 dal MPC alla Polizia giudiziaria fe-
derale (in seguito: PGF) di apporre i sigilli e il relativo rapporto di
esecuzione della PGF datato 9 marzo 2011 (act. 6.14 e 6.15);
- il versamento dell’anticipo spese di fr. 1'500.-- intervenuto il 9 mar-
zo 2011 (act. 4);
- le osservazioni al reclamo presentate dal MPC il 17 marzo 2011
(act. 6) e completate il 24 marzo 2011 (act. 8), con cui il MPC ha
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chiesto di respingere il reclamo del 3 marzo 2011 e revocare conse-
guentemente il decreto BP.2011.10 del 7 marzo 2011;
- lo scritto 15 aprile 2011 di A. con cui egli, nell’intento di collaborare
con le autorità penali, ha comunicato di ritirare il reclamo da lui inter-
posto e chiesto di togliere i sigilli ordinati con decreto BP.2011.10 del
7 marzo 2011.
Considerato:
- che contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere in-
terposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale a norma degli art. 393 segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1
lett. a CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19
cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del
Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del
TPF, ROTPF, RS 173.713.161]);
- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente
va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);
- che, nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 21 feb-
braio 2011, è stata notificata al legale del reclamante il giorno mede-
simo per fax e il 22 febbraio 2011 per posta, di modo che il reclamo
interposto il 3 marzo 2011 è tempestivo;
- che, con scritto del 15 aprile 2011, A. ha dichiarato di ritirare il suo ri-
corso del 3 marzo 2011 e conseguentemente la richiesta di apposi-
zione dei sigilli;
- che, a seguito di detto ritiro, l’ordine di apposizione dei sigilli imparti-
to in via supercautelare il 7 marzo 2011 del Presidente della I Corte
dei reclami penali (BP.2011.10) deve essere revocato;
- che, a norma dell’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese
della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccom-
bono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soc-
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combente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non
si è entrati nel merito (2a frase);
- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve esse-
re considerato quale parte soccombente;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 8 del Regolamento
del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federa-
le (RSPPF; RS 173.713.162);
- che, considerate le particolarità della presente fattispecie, i costi del-
la presente procedura possono essere contenuti in fr. 1'000.--;
- che, conseguentemente, avendo il reclamante bonificato fr. 1'500.--
a titolo di anticipo spese, dovranno essergli riversati fr. 500.--.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La causa è stralciata dai ruoli.
2. È revocato l’ordine 7 marzo 2011, con cui veniva impartito al Ministero
pubblico della Confederazione di porre sotto sigilli la documentazione se-
questrata in data 9 febbraio 2011 presso gli uffici di Z. della B. SA e della
C. Sagl, nonché presso gli uffici di Y. dello Studio fiduciario A.
3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante, a cui
verrà restituita la somma di fr. 500.-- versata a titolo di anticipo spese.
Bellinzona, il 21 aprile 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Avv. Roberto Macconi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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