Decisione del 21 settembre 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP); esame degli atti
(art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a
CPP); comunicazione dei capi di imputazione (art. 158
cpv. 1 lett. a CPP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 29
cpv. 3 Cost.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2011.54 + BP.2011.22
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Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distret-
tuale Antimafia (DDA), conduce un’indagine nei confronti, tra altri, di B. e di
C. A B. le autorità italiane contestano di avere agevolato le attività del “Clan
D.” – organizzazione criminale camorristica principalmente attiva nel napo-
letano e capeggiata da E. e F. – tramite il reimpiego in attività economiche
lecite del denaro provento delle molteplici attività criminali del sodalizio ma-
fioso. In particolare, dall’Ordinanza di custodia cautelare in carcere del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 21 set-
tembre 2010 (act. 6.6) risulta che il denaro dell’organizzazione sarebbe sta-
to utilizzato per svolgere un’attività di produzione e distribuzione di carte te-
lefoniche prepagate per chiamate internazionali e per l’acquisto di una piat-
taforma telefonica tramite la società facente capo a B. denominata G. S.r.l.
(poi S.p.a.) con sede a Milano (e di cui la H. SA, poi denominata I. SA ed
infine J. SA, con sede nel Canton Ticino, costituirebbe la prosecuzione in
Svizzera). Secondo la precitata Ordinanza, B. si sarebbe dunque associato
con altri al fine di favorire l’attività criminale dei D., e meglio per truffare
compagnie telefoniche tra cui K. S.p.a., attivando numeri verdi, acquistando
e rivendendo a terzi il traffico telefonico (inter)nazionale e commerciando
carte telefoniche prepagate il cui traffico non veniva onorato, in quanto i
rapporti commerciali con le compagnie telefoniche erano intrattenuti attra-
verso società insolventi ed in procinto di essere messe in liquidazione.
B. A seguito di una denuncia della Polizia giudiziaria federale (in seguito:
PGF) allestita sulla base delle informazioni assunte nel quadro dell’arresto
di B. a fini estradizionali richiesto dall’Italia, il 7 ottobre 2010 il MPC ha av-
viato un’indagine nei confronti di B. e C. (anch’egli operativo in Ticino tra-
mite la sua società L. SA, a Z., ora in liquidazione) per titolo di organizza-
zione criminale giusta l’art. 260ter CP e di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305bis n. 2 CP (act. 6.6). Nell’ambito di tale inchiesta, la PGF, fra le
altre misure, ha requisito il contenuto di una cassetta di sicurezza locata da
M., moglie di A., qui reclamante, la cui chiave era stata trovata in possesso
di B. Nel contempo, il MPC ha interpellato alcuni istituti bancari ed acquisito
documentazione relativa a vari conti, tra cui la relazione n. 1 sita presso la
banca N. SA di Y. ed intestata alla O. SA, società facente capo ed ammini-
strata dal reclamante. Il 3 novembre 2010 il reclamante è quindi stato inter-
rogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti: A. si è tuttavia av-
valso della facoltà di non rispondere, chiedendo di farsi interrogare da un
magistrato e alla presenza del suo difensore (act. 6.2). Successivamente il
MPC − ritenendo opportuno vagliare l’ipotesi secondo cui B., A. ed altri si
siano costituiti in banda al fine di riciclare in Svizzera il frutto delle attività
criminali descritte più sopra e perpetrate specialmente in Italia, tramite un
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costrutto commerciale e finanziario caratterizzato da una moltitudine di so-
cietà italiane, svizzere (tra cui P. SA, a X., di M. e O. SA, a X., di A.) e
dell’Est europeo − ha esteso l’istruzione per titolo di riciclaggio di denaro
aggravato giusta l’art. 305bis n. 2 CP anche nei confronti di M., di A. (nel
gennaio 2010), del loro commercialista Q. e di altri.
C. Il 21 marzo 2011 il MPC ha formalmente informato A. di avere esteso nei
suoi confronti la procedura per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305ter n. 2 CP e confermato di avere requisito della documentazio-
ne della società O. SA (act. 6.3). Il medesimo giorno, il MPC ha pure ordi-
nato l’edizione ed il sequestro con divieto di informazione dei conti e cas-
sette di sicurezza presso la banca N. SA, a Y., riconducibili a A. (conto
n. 2), a A. e a M. (conti n. 3 e n. 4) ed alla O. SA di X. (conti n. 5 e n. 6); le
relazioni n. 3 e 4 sono poi state dissequestrate il 29 marzo 2011, conte-
stualmente alla revoca del divieto di informazione sulle rimanenti relazioni
sequestrate (act. 6.5).
D. Il 5 aprile 2011 A. ha chiesto il dissequestro del conto n. 2 a lui intestato,
domanda rigettata dal MPC il 19 aprile 2011 (act. 6.4). Il 12 maggio 2011 il
MPC ha pure respinto una successiva richiesta di accesso agli atti e di le-
vata parziale del sequestro ordinato sul conto summenzionato (act. 1.2).
E. Dissentendo da tale decisione, il 23 maggio 2011 A. è insorto dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone
l’annullamento e chiedendo la concessione dell’accesso agli atti della pro-
cedura, l’imposizione al MPC di comunicare la descrizione delle imputazio-
ni a suo carico ed il dissequestro del conto n. 2 (act. 1). In particolare, il re-
clamante censura la violazione del diritto di essere sentito, non essendogli
stati comunicati con sufficiente chiarezza i capi di imputazione a suo carico
ed i fatti su cui questi si baserebbero, l’assenza di motivazione della deci-
sione impugnata e la mancata concessione – non motivata – dell’accesso
agli atti; inoltre, non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il
MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità.
In merito al sequestro ordinato dal MPC, questo sarebbe infondato ed an-
drebbe levato: non esisterebbero infatti indizi di reato, mancherebbe la
connessione tra i sequestri ed il reato ipotizzato e sarebbe stato violato il
principio di proporzionalità a causa del diniego della richiesta di disseque-
stro dei fondi necessari alla sopravvivenza della famiglia A.-M., di altri fondi
chiaramente estranei al procedimento penale e di quelli appartenenti alle
società di cui A. è amministratore.
F. Il 25 maggio 2011 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa-
le ha richiesto a A. il versamento di un anticipo di fr. 1'500.-- (act. 2). Il
1° giugno 2011 A. ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria ed
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il 15 giugno 2011 ha ritornato alla I Corte dei reclami penali l’apposito for-
mulario compilato (v. act. 1, act. 3, act. 3.1 – 3.4 dell’incarto BP.2011.22). Il
21 giugno successivo il reclamante ha ritirato la sua domanda di assistenza
giudiziaria, provvedendo a versare l’anticipo spese richiesto (act. 4 e act.
4.1 dell’incarto BP.2011.22). L’incarto BP.2011.22 è così divenuto senza
oggetto e deve essere stralciato dai ruoli.
G. Con osservazioni del 13 luglio 2011, il MPC ha chiesto di respingere il re-
clamo, siccome infondato, e di accollare al reclamante gli oneri procedurali
(act. 6). Nel merito, il MPC sostiene di non avere violato i diritti di A. garan-
titi dall’art. 157 CPP, essendo l’istruzione complessa ed ancora in corso,
motivo per cui il reclamante non avrebbe ancora potuto essere interrogato
in qualità di imputato; anche le censure in merito all’assenza di motivazione
dei sequestri e della decisione di rigetto della domanda di dissequestro sa-
rebbero infondate, soddisfacendo sia la decisione impugnata che l’ordine di
edizione e sequestro i requisiti di motivazione evocati dall’Alta Corte. In me-
rito al diniego di accesso agli atti ed all’asserita carenza di motivazione del-
la relativa decisione, nulla potrebbe essere eccepito: infatti, una limitazione
di tale diritto nelle fasi iniziali dell’inchiesta, antecedentemente al primo in-
terrogatorio dell’imputato e quando le prove principali non sono ancora sta-
te tutte assunte (come sarebbe il caso in concreto, dovendo ancora essere
assunte prove principali anche attraverso attività rogatoriali), sarebbe com-
patibile con l’art. 101 CPP e con il diritto di essere sentiti di cui all’art. 29
cpv. 2 Cost. Nel caso di specie andrebbe pure considerato che la necessità
di mantenere la segretezza sugli elementi e sulle prove raccolte si giustifi-
cherebbe sia per la complessità dell’istruzione che per l’esigenza degli in-
quirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari fi-
nanziari e professionisti attivi sul territorio della Confederazione ed in Tici-
no. Fondandosi sulle risultanze dell’inchiesta italiana e di quella svizzera,
nonché sugli art. 71 CP e 263 CPP, il MPC respinge anche le critiche solle-
vate da A. in merito all’assenza dei presupposti alla base del sequestro,
come pure rigetta le contestazioni relative al mancato dissequestro parziale
del conto n. 2 ed al mancato rispetto del principio di proporzionalità.
H. Con memoriale di replica del 25 luglio 2011, A. si è riconfermato nelle con-
clusioni esposte in sede di reclamo (act. 8). In particolare, egli deplora il fat-
to che, nonostante da tempo sia stata estesa l’indagine nei suoi confronti
ed i suoi conti e quelli della sua società siano oggetto di sequestro, egli non
sia ancora stato sentito dal magistrato e che tale fatto venga invocato, con
altri, per giustificare il diniego totale di accesso agli atti e l’assenza della
comunicazione circostanziata dell’imputazione contestatagli; vani sarebbe-
ro pure i tentativi del MPC di sostenere un suo coinvolgimento, o un coin-
volgimento della O. SA (società che avrebbe svolto un’attività lecita), nelle
attività criminose, ritenuto che né il reclamante o la sua società figurerebbe-
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ro negli atti italiani prodotti dal MPC, né sarebbe provato un eventuale
coinvolgimento di B. nelle presunte attività criminose dopo il 2004.
I. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa-
rio, nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.
1.1. Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto recla-
mo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a nor-
ma degli art. 393 e segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con
l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto
2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento
sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).
1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle
loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361
consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
1.3. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e
motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata datata 12 maggio 2011 (act. 1.2) è stata ritirata dal legale del reclaman-
te il giorno successivo (act.1.3): il reclamo, interposto il 23 maggio 2011, è
pertanto tempestivo.
1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione del reclamante − titolare di re-
lazioni bancarie sequestrate, imputato nel procedimento penale e direttamente
toccato dalla decisione impugnata − non è posta in discussione.
2.
2.1 Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 CPP). Giusta
l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni
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del diritto, compresi l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la de-
negata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) nonché l’inadeguatezza (lett. c).
2.2 Il reclamante reputa anzitutto di essere stato leso nel suo diritto di essere sen-
tito in quanto l’autorità inquirente, in violazione dell’art. 32 cpv. 2 Cost. e
dell’art. 157 CPP, non gli avrebbe comunicato con sufficiente chiarezza i capi
di imputazione a suo carico ed i fatti su cui questi si baserebbero.
2.2.1 L’art. 157 CPP prevede che in tutti i gradi del procedimento le autorità penali
possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati, offren-
dogli la possibilità di esprimersi in modo circostanziato su tali accadimenti. A
norma dell’art. 32 cpv. 2 Cost., l’accusato ha diritto di essere informato il più
presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Tali principi
sono concretizzati nell’art. 158 cpv. 1 CPP; in particolare, l’art. 158 cpv. 1
lett. a CPP, prevede che all’inizio del primo interrogatorio la polizia – anche
nell’ambito delle indagini autonome da essa condotte – o il pubblico ministero
informano l’imputato che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi
confronti e su quali reati. Detta disposizione implica che la persona interrogata
deve essere informata sulle imputazioni che le vengono mosse, le quali devo-
no essere descritte in modo circostanziato e quanto più possibile preciso.
Un’indicazione sommaria non è pertanto sufficiente, dovendo essere contesta-
ti all’imputato degli atti determinati in determinate circostanze di tempo e luo-
go. Non è invece previsto un obbligo di informazione in merito ai mezzi di pro-
va a carico dell’imputato, ma tale informazione dovrà comunque aver luogo in
tempi ragionevoli (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero
di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e 6 ad
art. 158 CPP; GUNHILD GODENZI, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 20 e segg. ad art. 158
CPP; FF 2006 989, pag. 1098). Gli obblighi di informazione di cui all’art. 158
cpv. 1 lett. a CPP sono limitati al “primo interrogatorio” dell’imputato e devono
essere rispettati sia dalla polizia che dal pubblico ministero. Nell’eventualità in
cui l’imputato fosse stato interrogato in precedenza in qualità di testimone o di
persona informata sui fatti – e dunque senza che gli fossero state date le in-
formazioni previste dall’art. 158 CPP – le sue dichiarazioni non potranno esse-
re utilizzate (art. 158 cpv. 2 CPP; GUNHILD GODENZI, op. cit., n. 5-7 e n. 41 e
segg. ad art. 158 CPP; JEAN-MARC VERNIORY, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 7 e 8 ad art. 158 CPP; FF 2006
989, pag. 1097 e seg.).
2.2.2 Il reclamante contesta un’assenza di informazione in merito alle imputazioni al
vaglio a suo carico e critica il MPC per non avere ancora proceduto ad inter-
rogarlo in qualità di imputato. Nel gennaio 2011 il procedimento è stato
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esteso a carico di A. (estensione comunicatagli con scritto del 21 marzo 2011
[act. 6.3, act. 6.4, pag. 1]), data in cui sono pure stati ordinati le edizioni ed i
sequestri delle relazioni ad egli intestate (ed alla sua società O. SA) presso la
banca N. SA; da allora, non risulta che A. sia stato citato per un interrogatorio
né dalla PGF né dal procuratore, nonostante egli abbia manifestato la sua di-
sponibilità in proposito e malgrado il MPC, nel suo scritto del 19 aprile 2011,
gli abbia preannunciato che sarebbe stato sentito “nelle prossime settimane”
(act. 6.4). Tuttavia, come si evince dagli atti e dalle spiegazioni fornite
dall’autorità inquirente, l’istruzione – avviata nell’ottobre 2010 ed ancora in una
fase iniziale – è complessa, articolata su vari filoni d’indagine, condotta in am-
bito internazionale con necessità di atti da assumere in via rogatoriale, e deve
ancora essere completata con ulteriori prove determinati, tra cui la raccolta e
l’analisi di copiosa documentazione (act. 6): è chiaro che, in simili circostanze,
un interrogatorio dell’imputato non potrebbe ancora essere condotto in modo
circostanziato e sufficientemente completo, tanto da permettere di fornire,
compatibilmente con i bisogni dell’inchiesta, indicazioni in merito alle imputa-
zioni e ai fatti e tempi su cui esse poggiano, dando così alla persona interro-
gata la possibilità di esprimersi in proposito (Recht 2010 pag. 199 e segg. con
rinvii). A tale riguardo va comunque osservato che il reclamante già era stato
posto a conoscenza dei motivi preliminari dell’inchiesta estesa nei suoi con-
fronti tramite la lettera del MPC del 21 marzo 2011 (act. 6.3) e l’ordine di edi-
zione e sequestro, intimato al patrocinatore di A. il 31 marzo 2011; ma soprat-
tutto, come peraltro confermato dal reclamante medesimo (act. 8, pag. 2), egli
è stato sufficientemente informato sul suo stato di accusa nell’ambito della
presente procedura di reclamo − e meglio con la ricezione delle osservazioni
del MPC del 13 luglio 2011 (act. 6) − di modo che un’eventuale violazione del
suo diritto di essere sentito, allo stadio attuale, sarebbe stata sanata (v. sen-
tenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid.
4.2 e 4.3, con rinvii, e BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 4.2, con rinvii). Il
reclamo, su tale punto, non può pertanto essere accolto. Ciò non toglie che, in
conformità agli art. 6 cifra 3 lett. a CEDU e 32 cpv. 2 Cost. ed alla garanzia di
un efficace diritto di difesa e del diritto di essere sentito, non appena il MPC
disporrà di indicazioni sufficienti e lo stato dell’inchiesta lo permetterà, esso
sarà tenuto ad interrogare il reclamante in qualità di imputato conformemente
agli art. 157 e segg. CPP. Come confermato anche dall’autorità inquirente
(act. 6, pag. 4), non sarebbe infatti compatibile con i diritti dell’imputato che il
primo interrogatorio venga ritardato “ad arte” al fine di impedire o ostacolare
l’accesso agli atti alla persona indagata.
2.3 Quale seconda violazione del diritto di essere sentito, il reclamante invoca la
mancata motivazione della decisione 12 maggio 2011 del MPC, oltre a quella
del 19 maggio 2011 (recte: 19 aprile 2011), con cui è stata rigettata la sua ri-
chiesta di dissequestro (parziale) del suo conto (act. 1, pag. 5).
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2.3.1 L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine
scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di
essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost., art. 6
CEDU), e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatez-
za della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni som-
mariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in partico-
lare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli ele-
menti essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di
una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli in-
dizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione
alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza
del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA
GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 263 CPP;
SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di
essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta
l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione
non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata
allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad
un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul
diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 con-
sid. 7.3; 126 V consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a).
2.3.2 In concreto, non risulta che l’ordine di sequestro del 21 marzo 2011 sia stato
impugnato dal reclamante, nemmeno dopo che questo gli è stato notificato il
31 marzo 2011 (v. act. 1). Il reclamante non ha dunque censurato detta misu-
ra, né nel merito né a causa dell’asserita violazione del diritto di essere senti-
to. Per contro, A. ha a più riprese richiesto il dissequestro (parziale) del suo
conto, domande che sono state respinte dal MPC con decisioni del 19 aprile
2011 e del 12 maggio 2011 (act. 1.2 e act. 6.4). Solo contro quest’ultima deci-
sione A. ha interposto reclamo invocando, tra altri, una violazione del diritto di
essere sentito a causa di un’asserita carente motivazione della medesima. È
pertanto solo il contenuto della decisione di diniego della domanda di disse-
questro, e non l’ordine di sequestro in quanto tale, ad essere oggetto delle
contestazioni del reclamante. Dallo scritto del 12 maggio 2011 e dalla lettera
19 aprile 2011 in esso richiamata, emerge con sufficiente chiarezza che il re-
clamante è imputato nel procedimento penale, come pure il motivo del diniego
del dissequestro, e meglio lo stato iniziale dell’istruzione, l’ingente mole di do-
cumenti acquisiti da analizzare e l’esistenza del sospetto che l’immobile ven-
duto fosse stato precedentemente acquistato con valori patrimoniali di origine
criminale. Dallo scritto 19 aprile 2011 si evince anche che, nell’ambito del pro-
cedimento penale, il reclamante era stato interrogato in qualità di persona in-
formata sui fatti, sede in cui gli era stato comunicato che le indagini preliminari
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erano state avviate nei confronti di B. e ignoti per titolo di organizzazione cri-
minale e riciclaggio di denaro giusta gli art. 260ter CP e 305bis CP. In conside-
razione di quanto sopra, non si può ritenere che il reclamante non fosse in
grado di comprendere i motivi che hanno indotto il MPC ha rifiutare la sua ri-
chiesta. Ad ogni modo, anche se dovesse essere ritenuta una violazione ini-
ziale – non particolarmente grave – del diritto di essere sentito a causa di una
motivazione non sufficiente della decisione impugnata, questa sarebbe sanata
dalla presente procedura di reclamo, in quanto il reclamante ha potuto cono-
scere (v. act. 8, pag. 2) e prendere posizione sulle motivazioni dettagliate del
MPC in merito al mancato dissequestro dei fondi provento della vendita
dell’appartamento, dei fondi depositati sulla rubrica “S.”, sulla somma provento
della successione fu R. ed in merito agli importi necessari alla sopravvivenza
della famiglia, nell’ambito dello scambio degli allegati effettuato dinanzi alla I
Corte dei reclami penali (v. in proposito la decisione del Tribunale penale fe-
derale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 con rinvii).
2.4 Quale ulteriore asserita violazione dei suoi diritti, il reclamante lamenta di non
aver potuto avere accesso agli atti come garantitogli dall’art. 101 CPP; non
concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incor-
so in una violazione del principio di proporzionalità.
2.4.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico
dall’art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le
parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi
dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove
principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste
dall’art. 108 CPP. L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del
primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2
CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corri-
sponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di rico-
noscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin
dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di
minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l’accesso agli atti
prima dell’audizione al fine di permettere all’imputato di organizzare efficace-
mente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimprove-
ratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti per-
tinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin
dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità.
L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio
non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impe-
disce il pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente,
già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzio-
ni garantiscono all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esa-
minare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura
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(DTF 1B_261/2011 del 6 giugno 2011, consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tri-
bunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; MARIA GALLIANI
GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; DANIELA
BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; NIKLAUS
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/
San Gallo 2009, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; Recht 2010 pag. 206). La con-
dizione del primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se
l’imputato si è rifiutato di deporre (DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad
art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto at-
tiene al concetto di “prove principali”, va rilevato che l’interpretazione di quali
siano dette prove comporta un margine interpretativo dell’autorità inquirente;
tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di parteci-
pare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione
dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si
imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato eser-
cizio del contraddittorio (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit.,
n. 6 ad art. 101 CPP).
2.4.2 Nel caso di specie, il reclamante è stato interrogato dalla PGF il 3 novem-
bre 2010 in qualità di persona informata sui fatti; in tale sede, egli ha dichiara-
to di non intendere rispondere alle domande (act. 6.2). Da allora, egli non è
più stato sentito né dalla PGF né dal MPC, neppure dopo l’estensione del pro-
cedimento nei suoi confronti per il titolo di riciclaggio di denaro giusta
l’art. 305bis cpv. 2 CPP. Il MPC precisa che l’imputato, nonostante lamenti vio-
lazioni del suo diritto di essere sentito, non avrebbe dal canto suo nemmeno
fatto uso degli strumenti che la legge gli mette a disposizione per far valere ab
initio i suoi diritti, quale in particolare la redazione di un rapporto scritto ai sen-
si dell’art. 145 CPP. In merito all’accesso agli atti, l’autorità inquirente motiva il
suo diniego, da un lato, con il mancato adempimento delle condizioni elencate
all’art. 101 CPP e, dall’altro, con l’esistenza di un interesse che nel caso con-
creto impone una restrizione di tale diritto, ossia l’esigenza, nella fase prelimi-
nare dell’istruzione, di mantenere il segreto su quanto fino ad allora effettuato
per assicurare l’efficacia degli atti di indagine da svolgere prossimamente, evi-
tando così i rischi di collusione e di inquinamento delle prove. Sempre a men-
te del MPC nella fattispecie non ci si troverebbe ancora in uno stadio avanzato
dell’inchiesta, ma nella fase preliminare, dove l’esigenza di segretezza sareb-
be da tutelare sino all’espletamento delle misure necessarie ad assicurare le
prove in modo efficace, tanto più che l’istruzione sarebbe assai complessa, sia
per il numero di persone e società coinvolte nell’attività criminale, per le impli-
cazioni internazionali di tale attività, per la mole di documentazione requisita e
per l’incipienza di misure investigative. La necessità di segretezza sarebbe
anche giustificata dall’esigenza per gli inquirenti di procedere alla verifica della
posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio del-
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la Confederazione e del Cantone Ticino, i quali avrebbero favorito la sospetta-
ta attività di riciclaggio dei valori patrimoniali riconducibili al clan camorristico.
Inoltre, trattandosi di un’indagine per riciclaggio di denaro, questa nascerebbe
praticamente già come istruzione preliminare e comporterebbe fin dall’inizio
l’adozione di misure coercitive quali i sequestri; ciò implicherebbe che le attivi-
tà investigative verrebbero effettuate nell’ambito della procedura preliminare e,
conseguentemente, il tempo necessario per compiere i primi accertamenti e
assicurare le prove essenziali si dilaterebbe. Infine, il MPC sostiene di non
avere ancora potuto assumere tutte le prove principali; in simili circostanze,
una limitazione del diritto di accesso integrale prima della chiusura
dell’istruzione formale non costituirebbe una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost.
né dell’art. 6 CEDU.
2.4.3 Dagli atti risulta che, finora, il reclamante è stato interrogato dalla PGF in qua-
lità di persona informata sui fatti, ma non ancora (dal pubblico ministero) in
qualità di imputato. Per quanto attiene all’assunzione delle “prove principali”, il
MPC evidenzia che nell’ambito dell’indagine, avviata nell’ottobre 2010, sareb-
bero stati emessi oltre una quarantina di ordini di edizione e/o perquisizione
bancaria, sarebbero state effettuate almeno una ventina di perquisizioni domi-
ciliari, sarebbero stati condotti una trentina di interrogatori e raccolti circa 250
classificatori di documentazione e atti, oltre a dati e documenti informatici an-
cora da analizzare di circa 9.8 Terabyte, oltre a ciò, nei prossimi mesi il MPC
prevede di assumere ulteriori prove principali, fra cui prove documentali (do-
cumentazione bancaria e societaria e atti giudiziari relativi alle indagini in cor-
so in Italia) anche tramite attività rogatoriale all’estero. Pertanto, ritenuti sia gli
stretti legami del reclamante con altri imputati e con B., come pure il genere di
reato su cui si indaga, non si può concludere che l’autorità inquirente abbia
violato il diritto di essere sentito del reclamante negandogli l’accesso agli atti,
diritto il cui esercizio non potrà tuttavia essere procrastinato sine die, ma solo
fintanto che le prove principali non saranno state assunte (procedendo in tem-
pi ragionevoli) e nel limite in cui la consultazione dell’incarto potrebbe creare
pericolo per la ricerca della verità materiale.
Per i medesimi motivi, ed in particolare in considerazione dello stadio attuale
delle indagini e delle necessità istruttorie, non può ritenersi che le decisioni del
MPC di negare l’accesso agli atti siano lesive del diritto di essere sentito o del
principio di proporzionalità.
3. Da ultimo, il reclamante chiede nuovamente di ordinare il dissequestro del
conto n. 2, giudicando non dati gli indizi di reato alla base del sequestro ordi-
nato il 21 marzo 2011. Il reclamante confonde tuttavia le decisioni del MPC: in
effetti, la decisione qui impugnata è unicamente la decisione del 12 maggio
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2011 e non la decisione di sequestro del 21 marzo 2011, contro cui non è sta-
ta presentata alcuna impugnativa e che non può pertanto più essere contesta-
ta in questa sede. Nella misura in cui invece il reclamante censura la mancata
concessione del dissequestro invocando una violazione del principio di pro-
porzionalità e del diritto di essere sentito per assenza di motivazione (per que-
sta seconda censura si rinvia al consid. 2.3.2 sopra), il reclamo merita di esse-
re esaminato.
3.1 Nella sua risposta (act. 6), il MPC ha osservato che l’ipotesi investigativa al
vaglio copre gli anni dal 2004 ad oggi e riguarda l’attività di B., A. ed altri che,
in banda, avrebbero riciclato in Svizzera, tramite una moltitudine di società, tra
cui la P. SA e la O. SA, il frutto di attività criminali perpetrate perlopiù
all’estero, nel quadro dell’attività della G. S.p.a.. Considerati pure i reciproci
rapporti sospetti di dare ed avere indizianti dell’esistenza di una struttura alle-
stita e finalizzata allo scopo criminale, A., con la sua società O. SA, sarebbe
parte integrante di questo meccanismo di riciclaggio. In particolare, a mente
del MPC, il sospetto della provenienza criminale riguarderebbe i fondi transita-
ti proprio sul conto n. 2 e specialmente, con riferimento alla connessione diret-
ta al provento del crimine a monte, i fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobile
abitativo ad inizio aprile 2008 (act. 6, pag. 12, e act. 6.4, pag. 1). Di rilievo sa-
rebbe pure il fatto che sul conto n. 1 della O. SA (principale fonte di alimenta-
zione del conto n. 2) nel biennio 2007-2009 sarebbero pervenute somme di
denaro per € 13'730'289.90 provenienti dalla G. S.p.a. (di cui € 7'851'583.-- le
sarebbero poi stati ribonificati), così che questa apparirebbe quale maggiore
fornitrice e cliente della O. SA; detti flussi di denaro non troverebbero inoltre
riscontro puntuale nell’attività commerciale di traffico telefonico tra le due so-
cietà. Dalle analisi degli inquirenti sarebbe pure emerso che la G. S.p.a. a-
vrebbe utilizzato diciotto istituti di credito italiani differenti per i suoi flussi di
denaro con la O. SA, di cui otto avrebbero solo inviato e sei solo ricevuto de-
naro dalla O. SA, per cui vi sarebbe il legittimo sospetto che questa società
abbia funto da piazza di giro del provento dell’attività criminale. La parte dei
fondi rimasta sul conto n. 1 sarebbe quindi stata girata su conti di società ruo-
tanti attorno a B. e meglio a controparti della J. SA, costituente la prosecuzio-
ne in Svizzera della H. S.p.a. Infine, la documentazione bancaria avrebbe
permesso di ricostruire l’entrata sul conto di O. SA, in provenienza dal conto di
L. SA, società facente capo a C., nel febbraio 2008 di € 84'402.42 e l’uscita
verso il conto del reclamante di fr. 250'517.95 ed € 701.20, tra il novembre
2007 ed il marzo 2011, a titolo di salari e rimborsi spese (act. 6, pag. 11). Detti
elementi, ossia il fatto che il conto di cui è chiesto il dissequestro sia stato
quasi esclusivamente alimentato dal conto della O. SA a sua volta accreditato
in prevalenza con fondi della G. S.p.a., giustificherebbero la sospetta origine
criminale del denaro e conseguentemente il diniego della richiesta di disse-
questro, decisione rispettosa del principio di proporzionalità.
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In merito alla singole richieste di dissequestro, il MPC ha precisato che gli atti
in suo possesso indicherebbero che il giorno precedente all’acquisto
dell’appartamento intervenuto il 3 aprile 2008, la O. SA avrebbe bonificato in
favore del conto n. 2 il controvalore di fr. 150'000.--, e che il medesimo giorno
A. avrebbe fatto emettere due assegni di fr. 15'000.-- e fr. 135'000.-- (pari al
prezzo dell’acconto per la parcella notarile ed alla caparra/pena di recesso) a
favore del notaio che ha redatto il rogito di compravendita; esisterebbe pertan-
to un collegamento diretto tra gli averi patrimoniali di sospetta origine criminale
ed il prezzo di acquisto dell’appartamento, ciò che giustificherebbe di mante-
nere il sequestro a norma dell’art. 71 CP e dell’art. 263 cpv. 1 lett. b CPP
(act. 6, pag. 12). Per i medesimi motivi non meriterebbero accoglimento nep-
pure le richieste di dissequestro dei fondi derivanti da una successione, del
conto “S.” – essendo peraltro questo una mera rubrica del conto n. 2 e non un
conto intestato alla figlia, come erroneamente asserito dal reclamante – e del-
le somme destinate al pagamento di fatture, ritenuto che non vi sarebbe nep-
pure la prova che queste non possano essere pagate con altri fondi o che non
siano già state saldate (act. 6, pag. 12 e seg.).
3.2 Affinché una misura sia rispettosa del principio di proporzionalità, occorre che
essa sia idonea a raggiungere lo scopo desiderato, ch’esso non possa essere
raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole
tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rin-
vii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata
nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toc-
cata (DTF 132 I 229 consid. 11.3).
Nella fattispecie, allo stadio attuale dell’inchiesta e considerati gli elementi già
raccolti dall’autorità inquirente, non può essere escluso con certezza che i
fondi confluiti sul conto n. 2 siano di origine criminale e non emerge dagli atti
che le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda
di dissequestro, quali ad esempio il lungo tempo trascorso senza che siano
stati trovati nuovi indizi o una prova che renda inapplicabili l’art. 71 CP e/o
l’art. 263 CPP. Inoltre il MPC, il 29 marzo 2011, ha proceduto al dissequestro
dei conti a suo giudizio non implicati nelle attività oggetto di indagini, mante-
nendo bloccati solo il conto personale di A. ed i conti societari. Di conseguen-
za, non si vede in che misura la decisione di diniego della domanda di disse-
questro possa essere considerata lesiva del principio di proporzionalità, con-
siderando anche l’ingente volume dei fondi ritenuti sospetti transitati sui conti
societari e personali. Tanto più che il reclamante non ha dimostrato la neces-
sità impellente di poter attingere ai fondi ancora sequestrati: egli ha anzi ritira-
to la sua richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria ed ha
provveduto a saldare – tramite un prestito della madre – l’anticipo spese. In
sede di replica, egli ha inoltre specificato, sebbene la situazione diventi diffici-
le, di poter far fronte ad alcune spese grazie all’aiuto di parenti (v. act. 8).
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Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente respin-
to.
4. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
Nel caso concreto, il reclamante deve essere considerato parte soccombente
sia nella procedura di reclamo che in merito alla domanda di assistenza giudi-
ziaria, essendo considerata soccombente anche la parte che ha ritirato la ri-
chiesta (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). La tassa di giustizia è calcolata
giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fatti-
specie a fr. 1'700.--: considerato l’anticipo spese già prelevato di fr. 1'500.--, il
reclamante dovrà versare alla cassa del Tribunale penale federale fr. 200.--.
- 15 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’700.-- è posta a carico del reclamante; considera-
to l’anticipo spese già prelevato di fr. 1'500.--, il reclamante dovrà versare al-
la cassa del Tribunale penale federale fr. 200.--.
3. L’incarto BP.2011.22 è senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
Bellinzona, il 23 settembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Anne Schweikert
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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