Decisione del 17 giugno 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Giuseppe Muschietti,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Mandato al perito (art. 184 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2011.64
- 2 -
La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:
- che il 23 novembre 2009 il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC) ha avviato un'inchiesta di polizia giudiziaria contro A. per
titolo di falsità in certificati (art. 252 CP), organizzazione criminale
(art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e infrazione alla
Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup);
- che lo stesso 23 novembre 2009 A. è stato arrestato dalla Polizia giudi-
ziaria federale ed è attualmente detenuto presso il penitenziario "La
Stampa", a Cadro;
- che, secondo l'autorità inquirente, al momento dell'arresto A. faceva uso
di medicamenti per diverse patologie che lo affligevano;
- che, onde stabilire un'eventuale scemata responsabilità, il MPC ha ordi-
nato, il 24 maggio 2011, l'allestimento di una perizia su A. a cura del
Dr. B., attivo presso la Clinica Psichiatrica Universitaria di Z.;
- che il 3 giugno 2011 A. ha presentato un reclamo dinanzi alla I Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale, volto ad ottenere la riforma
della suddetta decisione nel senso che al perito vengano trasmessi tutti
gli atti del procedimento, ad eccezione delle formalità di procedura e
della documentazione bancaria o, comunque, che gli vengano almeno
spediti tutti i verbali d'interrogatorio ed il rapporto redatto il 4 febbraio
2011 dal Dr. C. (perito di parte);
- che, in data 8 giugno 2011, l'autorità inquirente ha trasmesso al perito il
referto stilato dal Dr. C. nonché l'elenco degli atti del procedimento affin-
ché l'esperto possa eventualmente richiedere ulteriori documenti neces-
sari;
- che il 9 giugno 2011 il reclamante ha informato questa Corte di ritirare il
reclamo (v. act. 3);
- che contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interpo-
sto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale a norma degli art. 393 segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP
in relazione con l'art. 37 cpv. 1 LOAP e con l'art. 19 cpv. 1 del Regola-
mento sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento
sull'organizzazione del TPF, ROTPF, RS 173.713.161]),
- 3 -
- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va
presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);
- che, nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 24 maggio 2011, è
stata notificata al legale del reclamante il giorno successivo, di modo che
il reclamo interposto il 3 giugno 2011 è tempestivo (act. 1);
- che con scritto del 9 giugno 2011 A. ha dichiarato di ritirare il suo recla-
mo del 3 giugno 2011 e ha chiesto alla presente autorità di voler proce-
dere allo stralcio della causa nonché di esonerarlo, data la particolare si-
tuazione, dal pagamento di tasse e spese (act. 1);
- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso
può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali
complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia
stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di
un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP);
- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella
causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche
la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel meri-
to (2a frase);
- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere
considerato quale parte soccombente;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del Regolamento
del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emo-
lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162);
- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo
stadio iniziale della procedura, la quale, pur non avendo ancora cagiona-
to notevoli costi processuali, non può tuttavia essere considerata neutra-
le sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo
di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata nel minimo di Fr. 200.--;
- 4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 21 giugno 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy