Decisione del 5 febbraio 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Mario Molo,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di ab-
bandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.190
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Fatti:
A. Il 14 ottobre 2011 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)
ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel
2005 nei confronti di A. per i reati di organizzazione criminale (art. 260ter CP) e
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup.).
B. Con istanza di "indennizzo e riparazione" del 9 ottobre 2012, A. ha chiesto al
MPC il rimborso delle spese di patrocinio del suo difensore di fiducia per un
importo di fr. 39'265.70 oltre interessi, il versamento a titolo di risarcimento
danni di fr. 4'609.-- oltre interessi, nonché un'indennità per torto morale di
fr. 15'000.--, protestate spese e ripetibili.
C. In parziale accoglimento dell'istanza presentata, con decreto del 9 novembre
2012 il MPC ha accordato al difensore dell'istante un'indennità per spese lega-
li di fr. 18'213.85 e riconosciuto all'istante medesimo un risarcimento danni di
fr. 1'426.--. L'indennità per torto morale è per contro stata rifiutata (v. act. 1.1).
D. Con reclamo del 26 novembre 2012 A. è insorto avverso la succitata decisio-
ne dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postu-
landone la riforma (v. act. 1). L’insorgente sostiene che, tenuto conto
dell’importanza e della complessità della fattispecie, in particolare della grossa
mole di documenti esaminati, l’applicazione di una tariffa oraria di fr. 300.-- è
del tutto congrua e il dispendio orario (92 ore) esposto nella parcella dal suo
legale giustificato; l'indennizzo per la sua difesa di fiducia ammonta pertanto a
fr. 30'908.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 9 ottobre 2012. Egli postula
inoltre un risarcimento danni di fr. 2'268.-- oltre interessi del 5% dal 9 ottobre
2012 e un'indennità per torto morale di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal
19 dicembre 2005.
E. Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2012 il MPC ha chiesto, nella misura
della sua ammissibilità, la reiezione integrale del reclamo (v. act. 6). Esso os-
serva che, proprio in considerazione della complessità della causa, ha già ri-
conosciuto nel decreto impugnato una tariffa oraria di fr. 250.--, superiore a
quella usualmente applicata di fr 230.-- (v. sentenza del Tribunale penale fe-
derale BB.2012.2 del 1° marzo 2012). L'autorità federale ribadisce poi il rico-
noscimento all'istante di un’indennità di fr. 1'426.-- ai sensi dell'art. 429 cpv. 1
lett. b CPP.
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F. Malgrado l'invito del 19 dicembre 2012, non è pervenuta alcuna replica.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministe-
ro.
Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle
loro conclusioni (v. DTF 137 I 371 consid. 1; 134 II 272 consid. 1.1; 132 I 140
consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 571 consid. 1; v. più
ampiamente art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde
gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zuri-
go/San Gallo 2011, pag. 265 e seg.).
1.2 Il decreto impugnato, datato 9 novembre 2012, è stato spedito per l'intimazio-
ne lunedì 12 novembre 2012 e recapitato via casella postale mercoledì 14 no-
vembre 2012 (v. ricerca postale, act. 1.2). Il termine di reclamo di 10 giorni di
cui all'art. 396 cpv. 1 CPP scadeva pertanto sabato 24 novembre, prorogato al
primo giorno lavorativo utile, ossia lunedì 26 novembre 2012. Il gravame risul-
ta pertanto tempestivo. La legittimazione del reclamante, destinatario della
decisione impugnata, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).
1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il
reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia
(lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
2. Nel suo reclamo A. postula in primo luogo l'indennizzo delle spese relative alla
sua difesa di complessivi fr. 30'908.--, composti da fr. 27'600.-- di onorario (pa-
ri a 92 ore a fr. 300.-- l'ora), fr. 1'018.50 di spese di cancelleria e fr. 2'289.50 di
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IVA [tasso dell’8%], secondo la nota di onorario allestita dal suo legale avv.
Mario Molo (v. allegato 1 ad act. 6.1).
Preliminarmente, si sottolinea come nel suo gravame l’insorgente abbia ridotto
dalle iniziali 116 ore e 50 minuti a 92 ore complessive il dispendio temporale
per la sua difesa di fiducia, comprese le 24 ore per trasferte e interrogatori
eseguiti. Il MPC, nel decreto impugnato, ha riconosciuto invece un dispendio
temporale complessivo di 65 ore.
2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o
se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi di-
ritti procedurali. Nella fattispecie, risulta che l’insorgente non ha provocato in
maniera illecita l’apertura del procedimento penale, non ne ha ostacolato lo
svolgimento e che l’autorità federale ha abbandonato il procedimento nei suoi
confronti, di modo che egli ha diritto alla menzionata indennità.
Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai
sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa
dell’imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giu-
sta l’art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento
ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un’accurata ponde-
razione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005
sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329, e YVONA
GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zu-
rigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 429 CPP, in cui la legge fa riferimento
alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV
156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.4
del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).
La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federa-
le, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la re-
sponsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'im-
portanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della
causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso
della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né pos-
sono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla
trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udien-
ze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid.
3a; 117 Ia 22 consid. 3°)
2.2 In primo luogo il reclamante, vista l’asserita complessità della fattispecie, in
particolare il capo di imputazione di organizzazione criminale, la grossa mole
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di documenti esaminata (3'800 pagine), la lunga durata della procedura e la
comparazione con le indennità riconosciute a livello cantonale ticinese, si pre-
vale di una tariffa oraria di fr. 300.-- (v. act. 1 pag. 2-3). L’art. 12 cpv. 1 RSPPF
prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a
fr. 300.--. La remunerazione oraria di fr. 300.-- esposta dal difensore si situa
pertanto al limite superiore degli importi previsti nella suddetta disposizione,
applicabile per analogia nelle procedure penali davanti al MPC (v. sentenza
del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Ora,
giova rilevare che la complessità di una fattispecie, soprattutto le presunte dif-
ficoltà di carattere giuridico, toccano in modo particolare le autorità inquirenti: i
fatti rimproverati al singolo imputato non sono necessariamente complessi e
difficili. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere
prese in considerazione nel quadro della determinazione dell’indennità oraria
(v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011,
consid. 3.2). Infine, nemmeno il paragone con eventuali importi applicati in se-
de cantonale è pertinente, dato che il procedimento in esame è di competenza
federale ed il calcolo degli onorari va fatto in applicazione del RSPPF e della
relativa giurisprudenza.
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche
della fattispecie, l’aumento della tariffa oraria a fr. 300.-- richiesta dal recla-
mante non trova pregio. Si giustifica al contrario il riconoscimento di
un’indennità oraria di fr. 250.--, cifra già superiore all'importo "standard" di
fr. 230.--/ora, adeguato lo scorso anno dalla Corte dei reclami penali (v. sen-
tenza BB.2012.2 consid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve
pertanto essere confermata.
2.3 Per quel che concerne il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico
l’avv. Mario Molo per la difesa del suo assistito bisogna distinguere diversi
aspetti della sua attività.
2.3.1 Nella nota di onorario presentata dal reclamante figura il dispendio temporale
dell’avv. Molo per la partecipazione ai 4 interrogatori del suo assistito svoltisi a
Lugano il 19 giugno 2006, 20 settembre 2007, 11 luglio 2008 e 1° dicembre
2008, nonché per l'interrogatorio rogatoriale tenutosi a Milano il 9 marzo 2010.
Ebbene, il dispendio orario complessivo per queste attività, calcolato dal lega-
le in 24 ore, è stato riconosciuto pienamente dal MPC (v. act. 1.1, pag. 2), per
cui su questo punto il reclamo non merita ulteriore disamina.
2.3.2 Litigioso è per contro il calcolo del dispendio temporale delle altre attività
espletate dall'avvocato difensore, che comprendono l'esame degli atti, i collo-
qui telefonici con l'imputato e le varie autorità, gli scritti ad autorità e cliente, le
e-mail inviate, i colloqui con altri difensori, l'esame del rapporto finale, ecc. A
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tale proposito, il reclamante sostiene che le 92 ore esposte nella nota di ono-
rario lo sono addirittura per difetto, dal momento che il solo esame della volu-
minosa documentazione formante l'incarto (3'800 pagine) ha necessitato già
di 84 ore di lavoro. Ora, un'attenta valutazione della nota professionale agli atti
(v. allegato 1 ad act. 6.1) permette di constatare come l'avv. Molo abbia intrat-
tenuto fitte e costanti relazioni (epistolari, telefoniche, per posta elettronica e
personali) sia con il suo patrocinato, sia con le varie autorità che si sono oc-
cupate del procedimento penale (MPC, Polizia giudiziaria federale, Giudice
istruttore federale); giova inoltre osservare che il procedimento a carico del
suo assistito è durato più di 6 anni, e riguardava in effetti un'imputazione grave
quale l'appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Tutto
sommato, tenuto conto di quanto esposto in dettaglio nella nota di onorario,
della natura, della durata e dell’esito del procedimento, nonché del grado di
difficoltà e degli atti istruttori compiuti, la scrivente autorità ritiene che la ridu-
zione di circa il 50% del dispendio orario operata dal MPC (da 116 a 65 ore)
non sia sufficientemente fondata, e incompatibile con la necessaria attività e-
spletata dal legale nella difesa del suo assistito nel caso in esame.
In definitiva, il dispendio orario esposto nel reclamo (92 ore, comprese le 24
relativi agli interrogatori di cui si è detto al considerando 2.3.1 precedente) è
congruo e giustificato; in applicazione della tariffa oraria di fr. 250.--, al patro-
cinatore del reclamante è quindi riconosciuta un’indennità a titolo di onorario
pari a fr. 23'000.-- (fr 250.-- x 92 ore).
2.4 Per quanto attiene alle spese di cancelleria, il reclamante postula un indenniz-
zo di fr. 1'018.50, a fronte dei fr. 614.70 ammessi dal MPC nel decreto impu-
gnato. Ora, sia le spese di trasferta, sia quelle di cancelleria sono state calco-
late conformemente all'art. 13 cpv. 2 RSPPF (segnatamente, la lett. a per
quelle di trasferta e la lett. e per quelle di fotocopie; v. act. 1.1. pag. 2 in basso
e 3 in alto), per cui nessuna critica può essere mossa al MPC in questo ambi-
to. Correttamente l'autorità inquirente non ha riconosciuto le spese di stampa
(esposte per fr. 428.--) del CD consegnato all'avvocato, ritenendo tale opera-
zione superflua e non necessaria; gli atti potevano infatti benissimo essere
consultati su dischetto, essendo oggigiorno il supporto informatico per leggere
un CD a disposizione di qualsiasi studio legale. In definitiva all'insorgente va
riconosciuta un'indennità di fr. 614.70 per le spese sostenute dal suo legale
nell'adempimento della sua funzione.
3. In un secondo argomento, il reclamante chiede un indennizzo di fr. 2'268.20
per spese di trasferta, pasti fuori casa e perdita di guadagno. Nel decreto im-
pugnato il MPC ha riconosciuto all'istante una perdita di guadagno ammontan-
te a fr. 150.-- al giorno, sulla scorta della dichiarazione dei redditi dell'anno
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2006 (v. allegato 4 ad act. 6.1); l'autorità inquirente sostiene però che la parte-
cipazione dell'imputato all'interrogatorio (per via rogatoriale) di due persone a
Milano il 9 marzo 2010 non era necessaria, vista la presenza del suo difenso-
re, e nega pertanto il riconoscimento di qualsiasi indennità a tale proposito.
Tale assunto tuttavia non regge: a prescindere dall'applicazione del vecchio
diritto procedurale federale (PPF) alla fattispecie – gli art. 104 e 147 del nuovo
CPP non essendo ancora in vigore al momento dei fatti – il diritto dell'imputato
a partecipare agli interrogatori di testimoni o persone informate sui fatti deriva
direttamente dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, e non può essere misconosciuto. In
aggiunta ai 4 interrogatori svoltisi a Lugano, di cui si è già detto al consid.
2.3.1 "supra", ai fini del calcolo dell'indennità di perdita di guadagno va quindi
considerata anche la citata trasferta di un giorno a Milano, per cui al reclaman-
te è dovuta la cifra di fr. 750.-- (fr. 150.-- x 5 giorni). Egli ha inoltre diritto al
rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. a RSPPF, am-
montanti a fr. 456.-- per la tratta Baden-Lugano (4 andate e ritorni a fr. 114.--
cadauna) e a fr. 200.-- (un'andata e ritorno) per la tratta Baden-Milano; le spe-
se per il vitto (art. 13 cpv. 2 lett. c RSPPF), calcolate giusta l'art. 43 cpv. 1 lett.
b della O-Opers (RS 172.220.111.31), ammontano invece a fr. 275.-- (5 pranzi
e 5 cene). In totale, al reclamante viene accordata un'indennità per spese di
trasferta di fr. 931.-- (fr. 456.-- + fr. 200.-- + fr. 275.--), alla quale va aggiunta
l'indennità di perdita di guadagno di fr. 750.--, per un importo complessivo di
fr. 1'681.--.
4. A. chiede infine il riconoscimento in suo favore di un’indennità per torto morale
di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005. Egli giustifica questa
richiesta sia per le sofferenze psicologiche patite in seguito al lungo procedi-
mento aperto nei suoi confronti per reati molto gravi quali la partecipazione ad
organizzazione criminale e il traffico di stupefacenti, sia per la lesione della
sua reputazione e dei suoi rapporti famigliari e professionali.
4.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o
se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. La commisurazio-
ne della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equi-
tà, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete
circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non com-
portano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV
215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve essere
fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto
di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e
psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua si-
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tuazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215
consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del
Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002
del 30 gennaio 2003, consid. 5; 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b;
sentenze del Tribunale penale federale BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009,
consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.1.1).
4.2 Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei
confronti di A. in data 14 ottobre 2011, quindi dopo quasi sei anni dall'apertura
dell'inchiesta penale nei suoi confronti (dicembre 2005) e quasi 3 anni dal suo
ultimo interrogatorio. L'interessato non ha per contro trascorso alcun giorno in
detenzione preventiva. In allegato alla sua richiesta di indennità (v. allegati 3 e
4 ad act. 6.1) egli ha prodotto un certificato medico e un rapporto medico dai
quali si evince che soffre da anni di problemi psicologici quali ansie, paure, fo-
bie e disturbi del sonno. In concreto il reclamante non suffraga però adegua-
tamente il pregiudizio patito a titolo di torto morale: proprio dal referto della
dott. B. del 29 novembre 2011 in atti (allegato 4, pag. 2 in basso, ad act. 6.1)
si evince come l'interessato abbia iniziato a soffrire di queste patologie già nel
1997, in corrispondenza di una precedente indagine penale avviata nei suoi
confronti a livello cantonale, per la quale aveva patito anche un periodo di de-
tenzione preventiva di 6 mesi, e questo in corrispondenza di una gravidanza
della moglie. Dopo un breve periodo di miglioramento nel 2005, con l'avvio
dell'indagine da parte del MPC, nel 2006/2007 egli avrebbe avuto un nuovo
peggioramento. Precisato che i normali disagi di natura psicologica causati da
un procedimento penale non possono essere fonte di riparazione morale
(v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
n. 11 ad art. 429 CPP), vi è da concludere che l'insorgente non ha fornito la
prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra l’indagine penale in esame e
la postulata insorgenza di problemi a livello psico-fisico; è anzi accertato che
l'insorgenza di tali problemi si è verificata già molti anni prima dell'apertura
dell'indagine federale ora abbandonata. La domanda di indennizzo per torto
morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP deve quindi essere integralmen-
te respinta giacché infondata.
5.
5.1 In conclusione, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Per le spese le-
gali il MPC verserà al reclamante un importo complessivo di fr. 25'503.80
(fr. 23'000.-- di onorario + fr. 614.70 di spese + fr. 1'889.10 di IVA all'8%) ed
interessi del 5% annuo a far tempo dal 9 ottobre 2012, mentre a titolo di risar-
cimento danni corrisponderà al reclamante un importo di fr. 1'681.-, oltre inte-
ressi del 5% annuo a far tempo dal 9 ottobre 2012.
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5.2 Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a ca-
rico della parte soccombente. In concreto, considerato il modesto grado di ac-
coglimento del reclamo presentato (nella misura di circa ¼), viene posta a ca-
rico di A. una tassa di giustizia ridotta di fr. 1200.--, calcolata giusta gli art. 5 e
8 cpv. 1 RSPPF. L’insorgente si è avvalso anche in questa sede del patrocinio
del suo legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ri-
dotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti pro-
cedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei pro-
cedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle
spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui
all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali
l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispe-
cie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è pre-
sentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto,
tenuto conto del grado di soccombenza e dell’attività presumibilmente svolta
dal suo difensore, un onorario di fr. 750.-- (IVA compresa) appare giustificato.
L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confe-
derazione.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
2. La richiesta di indennizzo per spese derivanti dal patrocinio legale è parzial-
mente accolta. Di conseguenza, il MPC verserà al reclamante un importo
complessivo di fr. 25'503.80 (fr. 23'000.-- di onorario + fr. 614.70 di spese +
fr. 1'889.10 di IVA all'8%) ed interessi del 5% annuo a far tempo dal 9 ottobre
2012.
3. La richiesta di indennizzo per spese di trasferta e perdita di guadagno è par-
zialmente accolta. Di conseguenza, il MPC verserà al reclamante un importo
di fr. 1'681.-- ed interessi del 5% annuo a far tempo dal 9 ottobre 2012.
4. La richiesta di indennizzo per torto morale è respinta.
5. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'200.-- relativa al presente reclamo è posta a
carico del reclamante.
6. Il MPC rifonderà al reclamante fr. 750.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte.
Bellinzona, il 5 febbraio 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Mario Molo
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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