Decisione del 29 maggio 2012
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A. S.P.A., I-Roma
2. B. S.P.A., I-Roma
3. C. S.P.A., I-Roma
tutte rappresentate dall'avv. Rossano Pinna
Reclamanti
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
2. D., rappresentato dall'avv. Michele Rusca,
3. E., rappresentato dall'avv. Diego Della Casa,
4. F., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,
Controparti
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.48-50
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE
Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 segg. in
relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP)
Fatti:
A. Con sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 la Corte penale del Tribunale
penale federale (in seguito: TPF) ha statuito sulla causa che opponeva il Mini-
stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) a G., D., H., E., I., J., e
F., per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, dichiarando, tra
l'altro, irricevibili a seguito di incompetenza giurisdizionale le pretese di parte
civile presentate da A. S.p.A., B. S.p.A. e C. S.p.A (sentenza SK.2009.10).
B. Il MPC e le tre società di cui sopra hanno interposto ricorso al Tribunale fede-
rale contro la suddetta sentenza, gravami sfociati in due sentenze del 25 otto-
bre 2011: una che ha parzialmente accolto il ricorso in materia penale del
MPC, annullando la decisione impugnata con riguardo al proscioglimento di
E., D., e F. dal reato di riciclaggio di denaro e rinviando la causa al TPF per
nuova decisione sui punti annullati (sentenza del Tribunale federale
6B_735/2010); l'altra che ha respinto il ricorso presentato da A. S.p.A., B.
S.p.A. e C. S.p.A (sentenza del Tribunale federale 6B_732/2010).
C. Il 16 dicembre 2011 A. S.p.A., B. S.p.A. e C. S.p.A. hanno presentato alla Cor-
te penale del TPF un'istanza di ammissione al procedimento su rinvio riguar-
dante le imputazioni residue a carico di E., D., e F., la quale è stata respinta
con ordinanza del 3 aprile 2012.
D. A. S.p.A., B. S.p.A. e C. S.p.A. hanno interposto reclamo contro quest'ultima
ordinanza dinanzi alla Corte dei reclami del TPF, postulando, da una parte, la
concessione dell'effetto sospensivo, con sospensione del procedimento
SK.2011.26 sino ad evasione del reclamo, dall'altra, l'annullamento della deci-
sione impugnata, con il loro riconoscimento di parte al procedimento
SK.2012.11 (recte: SK.2011.26).
E. Con osservazioni del 26 aprile 2012 D. ha comunicato di non opporsi alle ri-
chieste delle reclamanti. Mediante scritti del 7 maggio 2012 il MPC e E. hanno
postulato l'accoglimento del gravame. In data 2 maggio 2012 la Corte penale
del TPF ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio della
Corte. F. è rimasto silente.
F. Con scritto del 24 maggio 2012 le ricorrenti hanno dichiarato rinunciare a re-
plicare.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull' organiz-
zazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale
penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica
i casi in cui il CPP dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il TPF.
1.2 Il TPF, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vinco-
lato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF
132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.3 Secondo l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il reclamo può essere interposto contro i
decreti, le ordinanze nonché gli atti procedurali dei tribunali di prima istanza;
sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Sono legittimate a ricorrere le parti
che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifi-
ca della decisione (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate
per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci
giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto con-
tro una decisione mediante la quale è stata negata alle reclamanti la qualità di
accusatrici private, il gravame, interposto tempestivamente, è ricevibile (v.
sentenza del Tribunale federale 1B_634/2011 del 13 gennaio 2012, consid. 2;
sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid.
1.6).
1.4 La Corte dei reclami penali dispone di pieno potere cognitivo e il reclamo vie-
ne esaminato sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (FF 2006
1214 in fine; JEREMY STEPHENSON/GILBERT THIRIET, Basler Kommentar, n. 15
ad art. 393 CPP; ANDREAS J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Stra-
fprozessordnung, n. 39 ad art. 393 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1512).
2. Nel loro gravame le reclamanti sostengono che la Corte penale del TPF ha lo-
ro negato a torto la qualità di accusatrici private nell'ambito della procedura su
rinvio SK.2011.26. A loro dire, il perimetro relativo alle competenze della Corte
penale stabilito dalla sentenza di rinvio 6B_735/2010 riguarderebbe esclusi-
vamente episodi in cui esse sarebbero state direttamente danneggiate dalla
commissione del reato patrimoniale a monte dell'accusa di riciclaggio, circo-
stanza che le avrebbe legittimate a costituirsi parti civile di fronte alla Corte
penale. Ne conseguirebbe che, dal profilo materiale, sussisterebbe una stretta
connessione tra i fatti oggetto della decisione di rinvio e la loro posizione giuri-
dica. Tale circostanza assumerebbe una particolare rilevanza alla luce della
giurisprudenza pubblicata in DTF 135 III 334 in base alla quale, con l'accordo
delle parti, sarebbe stata ammessa la congiunzione della procedura oggetto
del rinvio con una procedura ad essa estranea. Stante l'accordo delle parti e
non sussistendo nella fattispecie fattori di estraneità, l'ordinanza impugnata,
oltre a violare l'art. 61 LTF, sarebbe contraria alla predetta giurisprudenza. In-
fine, non sostanziando l'estensione delle competenze ad essa ascritte dalla
sentenza di rinvio del Tribunale federale 6B_735/2010, la Corte penale del
TPF sarebbe altresì venuta meno al suo obbligo di motivazione, segnatamen-
te non confrontandosi con l'esito della procedura in Italia relativo al crimine a
monte del riciclaggio oggetto del procedimento in Svizzera.
2.1 Giusta l'art. 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il
giorno in cui sono pronunciate. Nell'ambito di un rinvio all'istanza precedente,
il potere di cognizione del giudice di rinvio è limitato dalle motivazioni contenu-
te nella sentenza di rinvio, nel senso che non può scostarsi da quanto deciso
in modo definitivo dal Tribunale federale, come neppure dalle constatazioni
fattuali che non sono state impugnate. Fatti nuovi possono essere presi in
considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di
rinvio; essi non possono tuttavia né essere estesi né fondati su un nuovo fon-
damento giuridico (DTF 131 III 91 consid. 5.2, con rinvii, giurisprudenza con-
fermata nella sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio
2012, consid. 1.2).
Nella fattispecie, il Tribunale federale si è chiaramente espresso sia sul ricorso
interposto dal MPC che su quello presentato dalle qui reclamanti (v. supra lett.
B). Con la sua sentenza 6B_732/2010, l'Alta Corte ha tutelato la decisione del-
la Corte penale che ha negato la qualità di accusatrici private alle reclamanti
nell'ambito della procedura SK.2009.10, essendo le loro domande di risarci-
mento già pendenti presso il tribunale italiano che si occupava dei reati patri-
moniali pregressi al presunto riciclaggio perseguito in Svizzera. Come retta-
mente rilevato nell'ordinanza impugnata, nell'ambito di un rinvio la Corte pena-
le del TPF non può pronunciarsi su aspetti che esulano dalle indicazioni date
dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, pena la violazione dell'art.
61 LTF. A quanto precede nulla muta il fatto che il tribunale italiano competen-
te, con sentenza del 20 settembre 2011, abbia accertato l'intervenuta prescri-
zione dei reati contestati segnatamente a D. E., non pronunciandosi sulle pre-
tese formulate dalle reclamanti in quella sede. Questo "fatto nuovo", così defi-
nito dalle reclamanti, andava semmai presentato al Tribunale federale prima
che quest'ultimo statuisse con sentenza 6B_732/2010 oppure seguendo la via
della revisione giusta gli art. 121 e segg. LTF, ciò che non è stato il caso. In
definitiva, la censura delle reclamanti va respinta.
2.2 Per quanto concerne il contenuto della DTF 135 III 334, le reclamanti ometto-
no di considerare che nella fattispecie, a differenza di quanto previsto in detta
giurisprudenza, dove la procedura estranea che si è congiunta alla procedura
di rinvio non aveva fatto l'oggetto di nessuna decisione del Tribunale federale,
esiste una sentenza dell'Alta Corte che si è chiaramente ed inequivocabilmen-
te espressa sulla posizione e sulle richieste di risarcimento delle reclamanti in
rapporto ai fatti oggetto della procedura SK.2009.10 prima e SK.2011.26 poi,
sentenza che la Corte penale del TPF deve rispettare, indipendentemente
dall'opinione delle altre parti alla procedura SK.2011.26.
2.3 Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost), l'autorità deve
indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229
consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli ar-
gomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione
che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive
per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97
consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010
del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
In concreto, essendo la motivazione a fondamento dell'ordinanza impugnata,
basata sull'art. 61 LTF, di per sé sufficiente per respingere l'istanza formulata
dalle reclamanti, il fatto che la Corte penale del TPF non si sia confrontata con
le risultanze del procedimento italiano relativo ai reati pregressi ai presunti atti
di riciclaggio perseguiti in Svizzera risulta ininfluente sull'esito della procedura.
Le censure in questo ambito vanno anch'esse disattese.
3. In conclusione, il reclamo deve essere respinto.
4. Visto quanto precede, la richiesta tendente alla concessione dell'effetto so-
spensivo è divenuta priva d'oggetto.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'500.--; essa è coperta
dall’anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta
priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico delle reclamanti. Essa è
coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 30 maggio 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Rossano Pinna,
- Tribunale penale federale,
- Ministero pubblico della Confederazione,
- Avv. Michele Rusca,
- Avv. Diego Della Casa,
- Avv. Mario Postizzi,
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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