Decisione del 30 luglio 2012
Corte dei reclami penali
Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Giudice unico
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Avv. A.,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.64
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Fatti:
A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla
Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai col-
leghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato
da una cosca di stampo n’dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre
2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato
un procedimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione
criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro
giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa
ad altre persone, tra cui D., ed ad ulteriori reati.
B. Nell'ambito del suddetto procedimento, l'8 luglio 2009 l'avv. A. è stato designa-
to dall'allora Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) quale difenso-
re d'ufficio di D., accusato di aggressione ai sensi dell'art. 134 CP e di coazio-
ne giusta l'art. 181 CP (act. 1.3).
C. Il 5 ottobre 2011 il MPC ha emesso un decreto di abbandono nei confronti del
predetto, motivato con l'intervenuta prescrizione della presunta aggressione e
con l'insufficienza di prove per il reato di coazione (act. 1.6).
D. Con scritto del 12 gennaio 2012 l'avv. A. ha trasmesso la sua nota d'onorario
finale al MPC, a chiusura del mandato conferitogli dall'UGI.
E. Interpretando lo scritto di cui sopra quale richiesta d'indennizzo ai sensi
dell'art. 429 CPP, il MPC, con decreto del 5 aprile 2012, ha respinto la mede-
sima.
F. In data 19 aprile 2012 l'avv. A., dopo aver precisato che il suo scritto del
12 gennaio precedente non costituiva una richiesta d'indennizzo giusta
l'art. 429 CPP, ha ripostulato il pagamento della sua nota d'onorario relativa al
periodo dal 10 luglio 2009 al 12 gennaio 2012, ammontante a fr. 4'177.50 (IVA
compresa).
G. Con decreto del 4 maggio 2012 il MPC ha parzialmente accolto la richiesta di
pagamento dell'onorario di cui sopra, fissando la parcella dell'avv. A. a
fr. 2'241.-- (IVA compresa).
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H. Con reclamo del 16 maggio 2012 l'avv. A. è insorto contro la suddetta decisio-
ne dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulando, in
via principale, l'annullamento del decreto impugnato ed il riconoscimento di un
onorario di fr. 2'856.80 (12.42 ore x fr. 230.--) oltre a fr. 769.05 per spese, più
IVA. A titolo subordinato, egli chiede che il decreto avversato sia annullato e la
causa rinviata al MPC affinché emani una nuova decisione debitamente moti-
vata.
I. Con osservazioni del 30 maggio 2012 il MPC ha postulato la reiezione del
gravame, nella misura della sua ammissibilità. Nella sua replica del 6 giugno
2012 il reclamante ha ribadito le conclusioni presentate in sede di reclamo,
presentando inoltre una nota d'onorario di fr. 1'686.20 (IVA compresa) relativa
alla presente procedura. Il MPC ha rinunciato a duplicare.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS
173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni
e gli atti procedurali del pubblico ministero. L'art. 135 cpv. 3 lett. a CPP preve-
de che in materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre reclamo
alla giurisdizione di reclamo contro la decisione del pubblico ministero o del
tribunale di primo grado. Trattandosi di un reclamo contro una conseguenza
economica accessoria di una decisione, e non superando il valore litigioso i
5000.- franchi, questo è deciso dal giudice unico in conformità all'art. 395
lett. b CPP.
1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottopo-
sti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle lo-
ro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361
consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione relativa alla retri-
buzione del difensore d'ufficio, il reclamo è ricevibile sotto il profilo
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dell'art. 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della
decisione impugnata, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).
2. Il reclamante contesta la riduzione dell'importo della sua nota d'onorario del
12 gennaio 2012 ad opera del MPC. Egli sostiene che quest'ultimo avrebbe
defalcato in maniera del tutto arbitraria ed immotivata il dispendio delle ore re-
lativo ad alcune prestazioni da lui fornite. Parimenti censurata è la correzione
al ribasso delle spese da lui esposte.
2.1 Il difensore d'ufficio nominato nell'ambito di un procedimento federale è retri-
buito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione. Il pubblico ministe-
ro o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del
procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Le spese di patrocinio comprendono
l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e
di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 del regola-
mento sulle spese, emolumenti, ripetibili e indennità della procedura penale
federale [RSPPF; RS 173.713.162]). L'onorario è fissato secondo il tempo,
comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario
alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a
200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Secondo la nuova
prassi della Corte dei reclami penali del TPF, se il caso non presenta difficoltà
particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.-- (v. sentenze del Tri-
bunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid. 6.2). Le spese
sono rimborsate secondo i costi effettivi (art. 13 cpv. 1 RSPPF). Nei casi in cui
la retribuzione del difensore d'ufficio concerne un periodo a cavallo del
1° gennaio 2011, data dell'entrata in vigore del CPP, può essere applicato il
nuovo diritto, visto che lo stesso non si differenzia sostanzialmente da quello
precedentemente in vigore (cfr. a tal proposito NIKLAUS SCHMID, Übergan-
gsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/San Gallo
2010, n. 362, 365 e 375).
2.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es-
sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu-
nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione
può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condi-
zione d conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per
emanare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di cau-
sa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere
sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta
l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione
non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata
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allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad
un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul
diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid.
7.3; 126 V consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a).
2.3
2.3.1 Nella fattispecie, per quanto concerne l'onorario, il MPC ha affermato nel de-
creto impugnato che "nel dispendio delle ore relativo ad alcune prestazioni in-
dicate nella nota d'onorario, si rileva che il calcolo esposto appare essere ec-
cessivo e/o ingiustificato. In particolare: per l'attività di studio incarto vengono
indicati complessivamente 10.50 ore, mentre si ritiene adeguato un dispendio
di 7 ore; per l'attività di lettere, e-mail, telefonate con il cliente e le autorità, in-
contri con il cliente vengono indicati 1 ora e 15 minuti, mentre si ritiene ade-
guato un dispendio di 50 minuti" (v. act. 1.2 pag. 2). Il MPC rileva poi che per
quanto concerne le spese "viene indicata complessivamente la somma di
CHF 769.05 che comprendono i costi per le fotocopie e atti stampa di file, per i
quali non viene indicato il numero delle pagine e il relativo costo per pagine, le
spese postali, apertura incarto, e-mail, spese di cancelleria, telefono, mentre
si ritiene adeguata una spesa forfettaria di CHF 350.--" (v. act. 1.2 pag. 2). Or-
bene, la motivazione fornita dal MPC a sostegno della riduzione dell'onorario
non può essere ritenuta sufficiente. Non avendo l'autorità inquirente fornito
nessun elemento circa i motivi della riduzione delle ore di lavoro legate all'ono-
rario del reclamante, il diritto di essere sentito di quest'ultimo è stato violato.
Ad ogni modo, non essendo grave, tale violazione è da considerarsi sanata
nell'ambito della presente procedura di reclamo, in quanto l'insorgente ha po-
tuto conoscere le motivazioni, anche se sommarie, alla base della decisione
del MPC (v. act. 3, pag. 2-3) e prendere posizione sulle stesse nell’ambito del-
lo scambio degli allegati effettuato dinanzi alla Corte dei reclami penali (v. in
proposito la decisione del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 otto-
bre 2005, consid. 4.3 con rinvii). Della suddetta violazione si terrà comunque
conto nella fissazione della tassa di giustizia relativa alla presente procedura.
2.3.2 Per quanto concerne gli onorari esposti dal reclamante, questa Corte non rav-
vede nulla di anormale o abusivo nella nota del 12 gennaio 2012. Il reclaman-
te ha esercitato il proprio mandato durante un periodo di quasi due anni e
mezzo nell'ambito di un procedimento dall'incarto particolarmente voluminoso.
Se è vero che non tutto l'incarto concerne la persona difesa dal reclamante, vi
è comunque da considerare che quest'ultimo – che ovviamente, e a differenza
del MPC, non ha una conoscenza completa dell'incarto e quindi degli atti
esclusivamente legati ad altri imputati - ha dovuto consultare svariata docu-
mentazione, anche per determinarne l'eventuale pertinenza per la difesa del
suo assistito. Le 12.5 ore di lavoro esposte nella suddetta nota vanno dunque
confermate. In definitiva, costatato che il mandato esercitato non ha presenta-
to particolari difficoltà giuridiche (v. anche act. 1 pag. 5), ciò che implica l'ap-
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plicazione di una tariffa oraria di fr. 230.-- (v. supra consid. 2.1), l'onorario va
fissato a fr. 2'856.80 (IVA compresa).
2.3.3 Neppure insolite o abusive appaiono le spese invocate dal reclamante, anche
se il costo della singola fotocopia o della stampa di un singolo foglio, deve es-
sere modificato da fr. 2.--, come preteso dal reclamante, a fr. 0.50
(v. art. 13 cpv. 2 lett. e RSPPF). Tenuto conto di quanto precede, l'importo per
le fotocopie e la stampa di documenti ammonta a fr. 158.-- (fr. 86.50 +
fr. 71.50). In totale, le spese ammontano a fr. 318.65 (IVA compresa).
2.3.4 In definitiva, l'importo della nota onorari e spese relativo al mandato espletato
dal 10 luglio 2009 al 12 gennaio 2012 a favore di D. è fissato, IVA inclusa, a
fr. 3'175.45 (fr. 2'856.80 + fr. 318.65).
2.4 Visto quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto.
3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e
8 cpv. 1 RSPPF. Tenuto conto del grado di accoglimento del reclamo presen-
tato (circa ½) nonché della violazione del diritto di essere sentito sanata in
questa sede (v. "supra", consid. 2.3.1), viene posta a carico dell'avv. A. una
tassa di giustizia ridotta di fr. 300.--. Non essendosi avvalso del patrocinio di
un legale, il reclamante non ha diritto alla corresponsione di ripetibili (v. art. 11
cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 31 luglio 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. A.
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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