Decisione del 22 gennaio 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Roberto Macconi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento
(art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2013.128 e BP.2013.60
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Fatti:
A. Il 10 luglio 2007 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
CP riguardante B., cittadino italiano, titolare della relazione bancaria n. 1, a-
perta presso la banca C. di Z. (Svizzera). La segnalazione traeva spunto dal
fatto che il predetto risultava essere imputato in un procedimento italiano per
associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis del Codice penale italia-
no.
B. Con decisione del 12 luglio 2007 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di
polizia giudiziaria nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305bis CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini probatori e
di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro della relazione ban-
caria summenzionata.
C. Dopo vari contatti con le autorità italiane finalizzati ad ottenere, per via rogato-
riale, informazioni ed atti relativi ai reati contestati all'estero, utili per verificare
l'origine dei valori sequestrati in Svizzera, il 16 aprile 2010 B. veniva condan-
nato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclu-
sione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art.
416-bis CP italiano (v. act. 7.1).
D. In occasione di un interrogatorio del 5 agosto 2010, B. informava il MPC
dell'esistenza di un'altra relazione bancaria presso la banca D. SA.
E. A seguito dell'ordine d'identificazione e sequestro del 6 agosto 2010, la banca
D. SA, il 16 agosto seguente, trasmetteva al MPC la documentazione concer-
nente la relazione bancaria n. 2 intestata a A., figlio di B., sulla quale quest'ul-
timo risultava avere procura.
F. Non potendo dimostrare l'appartenenza di B. ad un'organizzazione criminale
antecedentemente al 1° gennaio 1987 – data ritenuta anche dal Tribunale di
Catania nella sua sentenza del 16 aprile 2010 –, ed essendo la relazione ban-
caria n. 1, stata alimentata unicamente prima del 1987, il 10 aprile 2012 il
MPC ne ha ordinato il dissequestro immediato.
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G. In data 11 gennaio 2013 l'MROS segnalava al MPC l'esistenza di una polizza
assicurativa rendita E. n. 3 stipulata presso la F. AG a Zurigo, sottoscritta da
B. il 16 aprile 2004, polizza che il 20 maggio 2009 è stata trasferita, per volere
del predetto, al figlio A.
H. Con sentenza del 18 aprile 2013 la Corte d'Appello di Catania ha riformato la
decisione di primo grado del Tribunale di Catania del 16 aprile 2010, aumen-
tando a 12 anni di reclusione la pena inflitta a B. ed estendendo la confisca ad
ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante (v. act.
13.1).
I. Dopo avere chiuso l'istruzione e dato alle parti la possibilità di presentare i-
stanze probatorie, in data 30 agosto 2013 il MPC ha decretato l'abbandono
del procedimento a carico di B., mettendo a carico di quest'ultimo le spese
procedurali ammontanti a fr. 2'500.--. Con atto separato, l'autorità inquirente
ha pure ordinato la confisca sia dei valori patrimoniali depositati sulla relazione
n. 2 intestata a A. presso la banca D. SA di Lugano, sia della polizza assicura-
tiva rendita E. n. 3 presso la F. AG, di cui A. risulta essere stipulan-
te/contraente (v. act. 1.1).
J. Con reclamo dell'11 settembre 2013 A. è insorto contro la summenzionata de-
cisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale, postulando, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo
e, nel merito, l'annullamento con conseguente dissequestro sia della relazione
bancaria in oggetto che della polizza assicurativa (v. act. 1).
K. Il MPC, mediante osservazioni del 7 ottobre 2013, ha chiesto la reiezione del
gravame in misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
L. Con replica del 18 ottobre 2013, trasmessa al MPC per conoscenza, il recla-
mante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
M. Il 13 dicembre 2013 questa Corte ha invitato il MPC a produrre copia dei ricor-
si interposti da B. e/o il Pubblico Ministero italiano contro la sentenza del Tri-
bunale di Catania del 16 aprile 2010, nonché della sentenza della Corte d'Ap-
pello di Catania, motivazioni comprese (v. act. 11), atti pervenuti alla presente
autorità il 10 gennaio 2014 (v. act. 15).
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Diritto:
1.
1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2
CPP).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la
giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu-
gnato, datato 30 agosto 2013, è stato notificato al reclamante in data 2 set-
tembre 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto l'11 settembre 2013, è pertan-
to tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario e di una polizza as-
sicurativa, di principio, solo il titolare degli stessi adempie questa condizione
(v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 mag-
gio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione
del reclamante è data.
1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio-
lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante contesta innanzitutto la competenza per territorio del MPC a
confiscare i beni di sua pertinenza. A suo dire, non vi sarebbe alcun legame
tra l'inchiesta italiana ed i valori patrimoniali oggetto della decisione di confi-
sca. Gli articoli 260ter cpv. 3 e 305bis cpv. 3 CP non sarebbero applicabili in
concreto, dato che i beni oggetto della criticata misura sarebbero di sua pro-
prietà e non del padre, B.,
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Orbene, in concreto occorre rilevare che sia i valori depositati sulla relazione
bancaria n. 2 presso la banca D. SA sia la polizza assicurativa rendita E. n. 3
presso la F. AG costituiscono beni donati da B. al figlio A. I versamenti di de-
naro sul conto bancario di quest'ultimo, sul quale il padre disponeva di una
procura, nonché il pagamento del premio unico della polizza vita n. 4 presso la
ex G., il cui denaro incassato alla sua scadenza è stato utilizzato per la stipu-
lazione della susseguente polizza assicurativa rendita E. n. 3, sono intervenuti
nel periodo di tempo in cui le autorità giudiziarie italiane hanno accertato una
partecipazione di B. ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, ossia
dal 1987 al suo arresto in Italia. La connessione con il territorio svizzero è data
dal fatto che sia il conto bancario che la polizza assicurativa di cui sopra si
trovano presso una banca risp. una compagnia assicurativa site in Svizzera
(v. TPF 2011 18 consid. 2.2.1-2.2.3). Alla luce di quanto sopra, è data la com-
petenza del MPC a decidere sulla confisca dei valori patrimoniali
dell’interessato siti in Svizzera. L’eccezione di incompetenza è pertanto infon-
data.
3. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto
di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un re-
ato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripri-
stinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca
si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una pre-
scrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il
giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la con-
fisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o
che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicu-
rezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).
3.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres-
sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa,
evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa;
104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione
diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale
dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o
moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile
fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper
trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con
l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federa-
le 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conver-
sione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa
ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code
pénal, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati og-
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getto d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in
quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale
6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I
pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può
essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di ope-
razioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part.
consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confi-
sca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per
perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o soste-
gno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori
sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento
utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ
2008 I pag. 325 e segg.).
3.2 L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha introdotto
una nuova modalità di confisca dei valori patrimoniali; questa disposizione è
stata espressamente concepita per facilitare la confisca di valori patrimoniali
appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale
1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devo-
no essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale
ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente uti-
lizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine
lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche
nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS SCHMID, in Schmid
[ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei,
vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, Com-
mentario basilese, vol. I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 1 ad art. 72 CP).
I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto
un’organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a
prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione (art. 72 CP).
Contrariamente a quanto potrebbe far sembrare la lettera della legge, la pre-
sunzione prevista all'art. 72 CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69
cpv. 1 CP (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confis-
cation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 pag. 1398;
DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 8 ad art. 72 CP).
3.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La
disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa,
conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessaria-
mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione cri-
minale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale
dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiun-
gere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico
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giusta l'art. 305bis CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il con-
cetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effetti-
va di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-
VOUILLOZ, op. cit., pag. 1394).
3.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone quindi che
la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad
un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a
quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova
di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un
comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del
30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è
l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di
un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origi-
ne delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviran-
no a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di
proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, impron-
tata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca defi-
nita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando
l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Come
detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la
facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confisca-
re i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha
però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la perso-
na interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di di-
sporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.
3.2.3 Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita
un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La
variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al
comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di inter-
mediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un
aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il soste-
gno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto
di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione
determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur co-
sciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita
dall’organizzazione, amministra dei fondi pur essendo perfettamente al corren-
te che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio
(FF 1993 III 212-213; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizeri-
sches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, §40 n. 24-26; JÖRG REHBERG,
Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano sogget-
tivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente
alle regole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi co-
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stitutivi oggettivi (FF 1993 III 213; G. STRATENWERTH/F. BOMMER, op. cit., §40
n. 27; J. REHBERG, op. cit., pag. 208).
3.3 Nella fattispecie, occorre evidenziare che in data 16 aprile 2010 B. è stato
condannato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di
reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi
dell'art. 416-bis CP italiano, per avere fatto parte, insieme ad altre persone, di
un'associazione di tipo mafioso denominata H., e finalizzata, avvalendosi con-
cretamente della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condi-
zione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una
serie di delitti contro la persona (quale omicidi, anche al fine di affermare la
propria egemonia nei confronti delle cosche rivali), contro il patrimonio (quali
rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed
usura) e di delitti di altro genere, nonché all'acquisizione in modo diretto ed in-
diretto del controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici ed alla
realizzazione, comunque di profitti o vantaggi ingiusti (v. act. 7.1 pag. 1165).
Impugnata sia dalla difesa - il cui appello ha investito tutti i capi e punti relativi
alla pronuncia di responsabilità, alla confisca e al trattamento sanzionatorio (v.
act. 13.1 pag. 21) - sia dall'accusa, tale sentenza è stata riformata dalla Corte
d'Appello di Catania, la quale ha aumentato la pena a dodici anni di reclusione
(v. act. 13.1 pag. 599). Tale decisione è stata a sua volta impugnata dinanzi
alla Corte di cassazione sia dal Pubblico Ministero italiano che da B. (v. act.
15.1), quest'ultimo contestandola in relazione a tutti i capi e punti (v. act. 15.1,
ricorso difesa pag. 7). I ricorsi in questione sono tuttora pendenti davanti alla
predetta Corte. Orbene, fintanto che non esiste una sentenza passata in giu-
dicato che constati in via definitiva l'appartenenza di B. ad un'organizzazione
criminale, il predetto deve beneficiare della presunzione d'innocenza (v. art. 10
cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. nonché 6 n. 2 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
[CEDU; RS 0.101]), situazione che non permette di procedere alla confisca
pronunciata dal MPC (v. ROBERTA TSCHIGG, Die Einziehung von Vermögen-
swerten krimineller Organisationen, Berna/Stuttgart/Wien 2003, pag. 101 e
segg.; cfr. anche F. BAUMANN, op. cit., n. 14 ad art. 72 CP; N. SCHMID, op. cit.,
n. 191-192 ad art. 70-72 CP; sentenza del Tribunale federale del 27 agosto
1996, pubblicata in SJ 119 (1997) pag. 1 e segg.). Alcuni autori, fra i quali il ci-
tato SCHMID (v. op. cit., n. 192 ad art. 70-72 CP), ritengono invero possibile
ovviare all'assenza di una sentenza di condanna cresciuta in giudicato con un
apprezzamento autonomo – da parte dell'autorità giudicante – della fattispecie
penale. Nel presente caso tale operazione si avvera però impossibile, posto
che né il MPC, né tantomeno la scrivente Corte dispongono degli atti istruttori
del processo italiano (prove, testimonianze, deposizioni, interrogatori, ecc.)
necessari a ricostruire in maniera inequivocabile – e perlomeno equivalente
ad un giudizio definitivo di merito – l'appartenenza di B. ad un'organizzazione
criminale. La pronuncia della contestata confisca non può pertanto essere de-
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cretata nemmeno in questa ipotesi. Visto tutto quanto precede, la decisione di
confisca impugnata deve essere annullata ed i beni oggetto della stessa libe-
rati.
Ci si potrebbe infine chiedere – a titolo abbondanziale – se l'esigenza di una
sentenza estera passata in giudicato si sarebbe posta nei medesimi termini
nell'ambito di una procedura indipendente di confisca ai sensi degli art. 376 e
segg. CPP. Tale questione può tuttavia rimanere indecisa in concreto, visto
che il MPC ha decretato la litigiosa confisca contestualmente al decreto di ab-
bandono del procedimento aperto a carico di B. per riciclaggio di denaro, e ciò
giusta il disposto di cui all'art. 320 cpv. 2 CPP.
4. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta pri-
va d'oggetto.
5. In conclusione, il reclamo è accolto. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le
spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto,
non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e art. 21 cpv. 2 RSPPF).
L’insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla
corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con
l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale fe-
derale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1
RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure
davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero ap-
prezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro
dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12
cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente
svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giu-
stificato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione
dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il decreto di confisca del 30 ago-
sto 2013 è annullato.
2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta
priva d'oggetto.
3. Non vengono prelevate spese.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà al reclamante fr. 2'000.--
a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 22 gennaio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Roberto Macconi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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