Decisione del 5 febbraio 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
1. A., rappresentato dagli avv.ti Paolo Bernasconi e An-
drea Daldini,
2. B., rappresentata dagli avv.ti Paolo Bernasconi e An-
drea Daldini,
3. C. INC., rappresentata dall'avv. Andrea Daldini,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP); riunione di procedimenti
(art. 30 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2013.167 + 168 + 170
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Fatti:
A. Dal 7 ottobre 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito:
MPC) conduce un'indagine nei confronti di D., E., F., G., H., A., I., J., K. e L.
per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, organizzazione
criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, amministrazione infedele ai sensi
dell'art. 158 CP, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, falsità in certifi-
cati ai sensi dell'art. 252 CP, appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 CP,
cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 CP e favori concessi ad un creditore ai
sensi dell'art. 167 CP. Con specifico riferimento a A., egli risulta indagato dal
14 aprile 2011 per titolo di riciclaggio di denaro grave ai sensi dell'art. 305bis
n. 2 CP e dal 15 aprile 2013 per titolo di falsità in documenti ai sensi
dell'art. 251 CP.
B. Il 3 febbraio 2011 il MPC ha ordinato a banca M., Lugano, la produzione ed il
sequestro della documentazione riferita al conto n. 1 intestato a C. Inc., Isole
Marshall – di cui A. è avente diritto economico – e delle relazioni riconducibili
agli aventi diritto economico e aventi procura sulla predetta relazione. Il
10 febbraio successivo il MPC ha disposto il blocco del conto summenzionato
(v. incarto BB.2013.170, act. 1.5); in seguito, il MPC ha pure ordinato la per-
quisizione della cassetta di sicurezza n. 2 annessa alla relazione C. Inc. ed ha
sequestrato i documenti in essa contenuti.
C. L'11 febbraio 2011, il MPC ha altresì disposto il blocco presso la banca M.,
Lugano, della relazione bancaria n. 3 intestata a A. – di cui è avente diritto
economico – e del conto n. 4 , intestato a sua moglie B. A mente del MPC, vi
era infatti il sospetto che sui predetti conti fossero transitati valori patrimoniali
riconducibili all'attività di un'organizzazione criminale e/o nella disponibilità di
tale organizzazione o comunque oggetto di riciclaggio di denaro (v. incarto
BB.2013.167-168, act. 1.7).
D. L'8 ottobre 2013, rispettivamente il 23 ottobre 2013, i reclamanti hanno pre-
sentato due istanze volte ad ottenere il dissequestro dei conti bloccati con le
decisioni del 3, 10 e 11 febbraio 2011, ritenendo decaduti i motivi che avevano
portato al loro sequestro.
E. Con decisioni del 22, rispettivamente il 31 ottobre 2013, il MPC ha respinto le
richieste di dissequestro, precisando che secondo l'ipotesi investigativa raffor-
zatasi nel tempo, A. avrebbe, in sostanza, concorso con altri imputati a ricicla-
re in Svizzera il frutto di attività criminale – perpetrata in Italia – attuata me-
diante l'utilizzo di alcune società fra cui N. LLC, Z. (Estati Uniti d'America) (so-
cietà di F.), O. LLC, Y. (Gran Bretagna) (società di D. e K.), nonché C. Inc. e
P. LTD, X. (Irlandia), queste ultime entrambe riconducibili a A. Egli sarebbe
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pure implicato nella bancarotta fraudolenta ai danni delle società Q. Spa, W.
(Italia), e R. Spa, W. (Italia). Il coinvolgimento del reclamante A. sarebbe e-
merso grazie alle sue dichiarazioni e verrebbe dimostrato da documenti com-
merciali e di posta elettronica, attestanti l'intreccio delle sue attività ed il suo
asservimento ai fini criminali di D., K. e I. Infine, l'origine criminale dei beni de-
positati sulle relazioni 3 e 4 sarebbe provata dall'ammissione di A. secondo cui
la funzione dei predetti conti sarebbe stata quella di accantonamento dei pro-
venti di C. Inc., relazione quest'ultima alimentata anch'essa con proventi di
origine criminale, e meglio da bonifici provenienti dal conto di S. Srl, V. (Unga-
ria) ed addebitata per la maggior parte da prelievi a contanti e da bonifici in fa-
vore di N. LCC e O. LCC. La relazione di S. Srl sarebbe a sua volta stata ac-
creditata da società "cartiere" di proprietà dei coimputati e facenti parte del
meccanismo di falsa fatturazione (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1.3 e 1.4;
incarto BB.2013.170, act. 1.2 e 1.3).
F. Con reclamo del 4 novembre 2013 A. e B. sono insorti contro la decisione del
MPC del 22 ottobre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone
l’annullamento con conseguente revoca dei sequestri disposti sul conto n. 3 e
sul conto n. 4 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1). Gli insorgenti si dolgono in
particolare dell'assenza dei presupposti del sequestro, come pure di una vio-
lazione del principio di proporzionalità.
G. Con reclamo del 7 novembre 2013 anche C. Inc., con le medesime motivazio-
ni, è insorta contro la decisione del 31 ottobre 2013 dinanzi alla Corte dei re-
clami penali, postulandone l’annullamento con conseguente revoca del se-
questro disposto sul conto n. 1 (v. incarto BB.2013.170, act. 1).
H. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2013, il MPC ha postulato la reiezio-
ne di entrambi i gravami, giudicandoli inammissibili ed infondati (v. incarto
BB.2013.167-168, act. 4; incarto BB.2013.170, act. 3).
I. Con repliche del 13 dicembre 2013 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 8; incar-
to BB.2013.70, act. 7), i reclamanti hanno ribadito l'assenza di giustificazione
e di proporzionalità dei sequestri.
J. Gli allegati di replica sono stati trasmessi per conoscenza al MPC.
K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la
giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, le decisioni im-
pugnate, datate 22 e 31 ottobre 2013, sono state notificata al patrocinatore dei
reclamanti il 13 ottobre, rispettivamente il 4 novembre 2013 (v. incarto
BB.2013.167-168, act. 1.3; (v. incarto BB.2013.170, act. 1.2). I reclami, inter-
posti lunedì 4 novembre 2013, rispettivamente giovedì 7 novembre 2013, so-
no pertanto tempestivi.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il
titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pena-
le federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi ci-
tati). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la
legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di seque-
stro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo diritti per-
sonali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a
contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale
6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1). Lo statuto di indagato
dell’avente diritto economico non muta questa constatazione, in quanto la
condizione dell’esistenza di un interesse giuridicamente protetto di cui
all’art. 382 cpv. 1 CPP si applica indistintamente a tutte le parti alla procedura
(v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.1 del 12 gennaio 2012,
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confermata dal Tribunale federale con sentenza 1B_94/2012 del 2 apri-
le 2012, consid. 2.2).
È pertanto data la legittimazione di A. in merito al conto sequestrato 3, di cui è
titolare, di B., in merito al conto sequestrato 4, a lei riconducibile, e di C. Inc.,
per la relazione n. 1 ad essa intestata.
1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio-
lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Nel caso concreto, i reclami interposti da A. e B. (incarto BB.2013.167-168),
da un lato, e da C. Inc. (incarto BB.2013.170), dall'altro, sebbene presentati
contro due decisioni distinte, riguardano entrambi il sequestro ordinato su re-
lazioni bancarie nell'ambito del procedimento penale che vede coinvolto A. in
qualità di imputato. Le censure sviluppate negli allegati di reclamo – presentati
dal medesimo patrocinatore – sono sostanzialmente identiche e gli oggetti del-
le due impugnative sono connessi, ciò che giustifica, nell'ottica dell'economia
procedurale e come richiesto dalle parti (v. incarto BB.2013.170, act. 1
pag. 5), di riunire i due procedimenti e di evaderli con un'unica decisione
(art. 30 CPP).
3.
3.1 I reclamanti contestano il fondamento della misura del sequestro, non sussi-
stendo, a loro giudizio, alcun indizio concreto riguardo all'origine criminale del
denaro confluito sulle relazioni 3, 4 o sul conto intestato a C. Inc. Né esiste-
rebbero seri indizi relativi ad un coinvolgimento di A. nelle attività criminali
contestategli. Più precisamente, i reclamanti negano che a A. possa essere
rimproverato il reato di falsità in documenti in merito a quattro fatture relative
al traffico telefonico dell'importo di circa EUR 153'770.-- emesse da P. LTD nei
confronti della società T. SA, U. (Svizzera) di H. In effetti, come risulterebbe
da un estratto dei dati relativi al traffico telefonico – confermato pure dai dati
contenuti in un DVD – intercorso tra il 18 novembre 2010 ed il 25 genna-
io 2011 tra P. LTD e T. SA, A. avrebbe sempre operato in modo reale nel set-
tore della compravendita di traffico telefonico. Mancherebbe quindi l'oggetto
del riciclaggio, reato non ascrivibile a A. anche perché egli non avrebbe avuto
alcuna conoscenza delle operazioni illecite messe in atto dagli altri imputati.
Agli atti difetterebbe poi la prova di un eventuale concorso di A. nell'attività di
riciclaggio, come pure del coinvolgimento delle società di A. nelle attività cri-
minali oggetto della presente procedura. Non vi sarebbe neppure alcuna pro-
va dell'origine criminale degli averi depositati sulle relazioni 3, 4 o sul conto di
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C. Inc. Infine, gli insorgenti rilevano una violazione del principio di proporzio-
nalità, essendo il sequestro stato disposto da quasi tre anni e sull'integralità
degli averi depositati sui conti summenzionati, senza che l'ampiezza di tale
misura sia stata sostanziata o dettagliata.
3.2 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1
lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali
sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP
(v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del
6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di con-
fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125
IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tri-
bunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994
pag. 97, 102).
Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di re-
gola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determina-
re i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e
l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la
misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionali-
tà (A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263
CPP; R. HAUSER/ E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes-
srecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Trai-
té de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361
e segg.).
Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti
quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito
dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretiz-
zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di
una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenze
del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e
1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale penale fe-
derale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; A. DONATSCH/
T. HANSJAKOB/V. LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste
all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del
provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive
(TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali
non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad
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esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 con-
sid. 7c e 7d).
3.3
3.3.1 I sequestri oggetto del presente procedimento sono in principio legittimi, in
presenza di sufficienti indizi in merito alla commissione di un reato e di un le-
game tra il medesimo e gli averi sequestrati. A questo stadio della procedura,
la questione dell'esistenza di tali indizi va esaminata unicamente sotto la luce
della verosimiglianza. Il sequestro deve per contro essere revocato se tali in-
dizi venissero a cadere (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2013.15
del 28 maggio 2013, consid. 2.3; BB.2013.5/BB.2013.24 dell'11 giugno 2013,
consid. 4.3.1).
3.3.2 In casu, dall'indagine condotta dal MPC è emerso che D., I. e K. hanno costi-
tuito ed utilizzato in Italia varie società attive nella compravendita di traffico te-
lefonico, al fine di ottenere illecitamente crediti e finanziamenti da parte di isti-
tuti bancari in Italia e creare un'apparenza di solidità economica a fronte di un
indebitamento reale che ha poi portato al fallimento delle società Q. Spa e
R. Spa. In sostanza, venivano costituite ed amministrate società alle quali far
emettere e ricevere reciprocamente fatture per prestazioni inesistenti; tali so-
cietà, alcune non operative ("società cartiere") ed altre operative solo in parte,
facevano apparire rilevanti volumi di affari che creavano la credibilità commer-
ciale di Q. Spa e R. Spa e giustificavano flussi finanziari senza fondamento
nella compravendita di traffico telefonico. Sulla base di tale volume di fattura-
zione, le banche concedevano sconti e finanziamenti, i quali permettevano di
generare liquidità poi drenata verso l'estero. Nel dicembre 2012 D., F., H., K. e
I. sono stati condannati in via definitiva dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta di Q. Spa e R. Spa com-
messa con distrazioni e falsificazioni contabili tra il 2007 ed il 2010 (v. incarto
BB.2013.167-168, all. 2 ad act. 2).
Dagli atti del procedimento, si evince pure che P. LTD, tra il 24 novem-
bre 2010 ed il 15 dicembre 2010, ha emesso quattro fatture per un importo di
circa EUR 153'770.-- nei confronti di T. SA (società che ha contribuito, secon-
do le sentenze italiane [v. incarto BB.2013.167-168, all. 2 ad act. 2], alle di-
strazioni ai danni di Q. Spa) per compravendita di traffico telefonico nel perio-
do 15 novembre - 12 dicembre 2010. Oltre a tali fatture ne risultano altre, per
importi ben più elevati, emesse da C. Inc. per compravendita di traffico telefo-
nico con altre società dei coimputati, in realtà non operative e con le quali non
vi era alcuna prestazione reale di traffico telefonico.
A tale proposito, lo stesso A. ha ammesso di avere accettato di ricevere, tra-
mite C. Inc., sette fatture di compravendita di traffico telefonico inesistente,
emesse da T. SA per circa EUR 470'000.-- (v. incarto BB.2013.167-168,
all. 23 ad act. 2); il reclamante ha pure confermato di avere allestito, per conto
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di C. Inc. e verosimilmente su richiesta di D., un'ulteriore fattura di
EUR 3'180'007.15, nei confronti di N. LLC e senza che fosse – a sua memoria
– stato comprato o venduto traffico telefonico, per sistemarne la contabilità
(v. incarto BB.2013.167-168, all. 24 ad act. 2). Infine, il reclamante ha anche
illustrato che tra i partner commerciali di C. Inc., oltre a N. LLC, vi erano anche
AA. Ltd, BB. e O. LLC (v. incarto BB.2013.167-168, all. 25 ad act. 2), società
risultate non operative e riconducibili a F., D. e K.
Gli elementi a disposizione dell'autorità inquirente in merito alla commissione
di eventuali reati da parte di A. appaiono pertanto, allo stadio attuale dell'in-
chiesta, sufficienti dal profilo della verosimiglianza richiesta dalla giurispruden-
za.
3.3.3 Per quanto attiene alla verosimiglianza dell'esistenza di un legame tra l'infra-
zione contestata a A. e gli averi sequestrati, agli atti figurano sufficienti indizi
secondo cui le relazioni 2 e 3 siano state alimentate, anche se non esclusiva-
mente, da entrate provenienti da C. Inc. (v. anche incarto BB.2013.167-168,
act. 8 pag. 4; incarto BB.2013.170, act. 7 pag. 4), conto quest'ultimo che a sua
volta – stando alle ipotesi investigative – sarebbe stato accreditato unicamen-
te da bonifici in provenienza dal conto di S. Srl, ed addebitato per la maggior
parte da prelevamenti a contanti e da bonifici in favore di società riconducibili
ai coimputati F., D. e K. (N. LLC e O. LLC). Secondo le risultanze raccolte dal
MPC, S. Srl sarebbe a sua volta stata accreditata da società riconducibili a F.
ed a D. e K. (AA. Ltd. BB., CC. Ltd, YY. [Gran Bretagna]). Le summenzionate
società controparti di S. Srl e di C. Inc., farebbero parte – stando all'ordinanza
di applicazione di misura cautelare ed alle sentenze italiane (v. incarto
BB.2013.167-168, all. 1 e 2 ad act. 2) – del meccanismo di falsa fatturazione
finalizzato alle distrazioni in danno di Q. Spa e R. Spa.
Anche sotto questo profilo dunque, esistono sufficienti indizi per mantenere i
sequestri sulle relazioni litigiose, il cui saldo complessivo al 31 dicembre 2012
ammonta, stando alle informazioni fornite dal MPC, a EUR 256'073.18 (v. in-
carto BB.2013.167-168, act. 4 pag. 16; incarto BB.2013.170, act. 3 pag. 16).
3.3.4 In merito al DVD prodotto dai reclamanti, dagli atti risulta che esso indichereb-
be dei riferimenti a traffico telefonico intercorso nel periodo tra il 18 novem-
bre 2010 ed 25 gennaio 2011: tuttavia, non è chiaro per quale motivo le chia-
mate fatturate sarebbero invece solo quelle intervenute tra il 15 novembre e il
12 dicembre 2010 (v. incarto BB.2013.167-168, all. 9 ad act.4). Né è stato
spiegato come abbiano potuto intervenire chiamate prima del 25 novem-
bre 2010, ossia prima che il server giungesse presso la P. LTD (v. incarto
BB.2013.167-168, all. 10 ad act. 4). E neppure è possibile oggi risalire in mo-
do inequivocabile, come confermato anche dalle parti, all'identità degli interlo-
cutori. Infine, dall'incarto non risulta la fonte di detto supporto.
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Sussistendo queste lacune, il DVD presentato dai reclamanti non può essere
ritenuto sufficiente ad inficiare i sospetti relativi alla commissione di reati ed
all'origine criminale degli averi transitati sulla relazione di C. Inc. – dell'ordine
di svariati milioni di euro, stando al MPC –, in parte poi confluiti sui conti 3 e 4.
3.3.5 Di nessun ulteriore sostegno alla tesi dei reclamanti è il comportamento tenuto
da A. dopo avere avuto conoscenza del fermo di D., intervenuto l'8 otto-
bre 2010. Dalla documentazione risulta infatti che, tra tale data ed il sequestro
del febbraio 2011, sui conti oggetto del presente procedimento sono state ef-
fettuate svariate operazioni in entrata ed in uscita, per importi di diverse centi-
naia di migliaia di Euro (v. incarto BB.2013.167-168, act. 4 pag. 11, act. 8
pag. 6; incarto BB.2013.170, act. 3 pag. 11, act. 7 pag. 6).
3.4 Alla luce di quanto precede, non è possibile escludere a priori, allo stadio at-
tuale dell'inchiesta e sulla base della documentazione agli atti, che il recla-
mante A. possa essere coinvolto nell'attività di riciclaggio e che il medesimo
abbia commesso il reato di falsità in documenti, come pure non si può negare,
di conseguenza, il sospetto che sui conti dei reclamanti siano confluiti fondi di
origine criminale almeno nella misura pari agli averi bloccati.
4. Giusta l'art. 70 cpv. 2 CP, la confisca, e dunque il sequestro, può riguardare,
oltre all'autore del reato, anche i terzi ai quali l'autore ha trasferito i profitti, fat-
ta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali igno-
rando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura
in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca
nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. In tutti gli altri casi l'inte-
resse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. sentenza del Tribunale
penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2).
Nel caso di specie, sebbene non risulti dagli atti se B. fosse o meno a cono-
scenza degli atti criminali perpetrati degli imputati e/o della provenienza illecita
del denaro, non risulta, né è stato sostenuto dai reclamanti, che la medesima
abbia fornito una qualsivoglia controprestazione, né è stato asserito o motiva-
to che la misura del sequestro, rispettivamente della confisca, costituirebbe
nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
Non si giustifica pertanto la revoca del sequestro ordinato sul conto 3.
5. Infine, la durata delle misure coercitive, ordinate tra il 3 e l'11 febbraio 2011,
non risulta essere, per il momento, sproporzionata. In effetti, come risulta dalle
spiegazioni fornite dal MPC, l'indagine, aperta il 7 ottobre 2010 e, nei confronti
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del reclamante A., il 14 aprile 2011, appare complessa e include numerose
società svizzere ed estere, nonché dieci imputati, alcuni perseguiti anche dalle
autorità italiane, per otto titoli di reato. Le misure istruttorie adottate sono state
numerose e l'analisi da effettuarsi appare ardua, essendo incentrata su impor-
tanti e complicati traffici finanziari diretti o provenienti dall'estero, fallimenti e
fatture false e/o gonfiate. L'indagine ha pure comportato diverse domande di
assistenza giudiziaria (con l'Italia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo) con
un'importante mole di documentazione, nonché numerose misure istruttorie
(segnatamente acquisizione di documentazione, perquisizioni/edizioni domici-
liari ed interrogatori), svolte in parte anche all'estero.
6. In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del lega-
me tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, il provvedimento impugnato,
rispettoso del principio della proporzionalità, deve essere confermato, in atte-
sa di ulteriori sviluppi dell'inchiesta.
I reclami devono pertanto essere respinti.
7. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, posta a carico dei
reclamanti in solido.
- 11 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I procedimenti BB.2013.167-168 e BB.2013.170 sono riuniti.
2. I reclami sono respinti.
3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.
Bellinzona, il 6 febbraio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Avv. Andrea Daldini
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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