Decisione del 3 aprile 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Valeria Galli,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Riunione di procedimenti (art. 30 CPP)
Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2013.191 + BP.2013.83
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Fatti:
A. Nel 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), grazie
ad una segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia di Roma, la quale, in
coordinazione con la Procura della Repubblica di Napoli, conduce un'inchiesta
parallela in Italia, ha aperto un procedimento penale, palesatosi agli indagati
solo nel mese di maggio 2013, a carico di B. ed altri per titolo di riciclaggio di
denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), organizzazione criminale (art. 260ter
CP), appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP), subordinatamente
amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 2 CP), subordinatamente infe-
deltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP). Inizialmen-
te, l'istruzione concerneva due filoni investigativi: il primo legato al sospetto di
speculazione immobiliare "C.", con riciclaggio in Svizzera di valori patrimoniali
del clan mafioso D.; il secondo relativo al sospetto di distrazioni di valori pa-
trimoniali del Ministero degli interni italiano, Fondo Edifici Culto (FEC), e relati-
vo riciclaggio in Svizzera.
B. Il 30 luglio 2013 A., cittadino italiano residente in Messico, ha sporto denuncia
penale nei confronti segnatamente di B., presidente della società E. SA (già
F. SA), a Z., società che avrebbe commesso malversazioni per 9-10 milioni di
franchi a danno di un conto bancario presso la Banca G. SA, a Y., da lei gesti-
to e di pertinenza del denunciante (act. 7.2).
C. Sulla base di tale denuncia, il 5 agosto 2013 il MPC ha aperto un secondo
procedimento penale a carico di B. per titolo di appropriazione indebita
(art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), fal-
sità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP),
causa nella quale il denunciante si è costituito accusatore privato.
D. Con decisione dell'11 dicembre 2013 il MPC ha decretato la riunione in un
unico procedimento degli incarti n° SV.12-0150 e n° SV.13.0961.
E. Con reclamo del 27 dicembre 2013 A. è insorto contro la suddetta decisione
del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
chiedendo, in via supercautelare e cautelare, la concessione dell'effetto so-
spensivo. Egli postula, in via principale, l'annullamento del decreto impugnato
e, in via subordinata, la modifica dello stesso nel senso che tutta la documen-
tazione prodotta o raccolta in relazione alla denuncia del reclamante è da te-
nere segregata rispetto al resto dell'incarto e che dagli atti istruttori accessibili
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a terzi deve essere eliminato ogni riferimento che potrebbe permettere di iden-
tificare il reclamante e persone a lui vicine, in particolare cancellandone il no-
me e vietando l'estrazione di fotocopie di atti istruttori e della denuncia penale.
F. Con decisione del 2 gennaio 2014 questa Corte ha respinto la richiesta di
concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare.
G. Con osservazioni del 4 febbraio 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia in-
tegralmente respinto.
H. Invitato a replicare, il reclamante è rimasto silente.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la
giurisprudenza citata).
1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu-
gnato, datato 11 dicembre 2013, è stato notificato al reclamante in data 17 di-
cembre 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 27 dicembre 2013, è pertan-
to tempestivo.
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1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione del reclamante – accusatore
privato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impu-
gnata – è data (v. DTF 138 IV 214; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2011.91-93 del 19 dicembre 2011, consid. 1.3; critico sulla possibilità di
impugnare una decisione basata sull'art. 29 CPP, BERNARD BERTOSSA, Com-
mentario romando, Codice di procedura penale svizzero, n. 4 ad art. 29 CPP).
1.4. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio-
lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante sostiene che vi sarebbero motivi importanti e preponderanti che
imporrebbero di mantenere disgiunti i due procedimenti congiunti, per lo meno
fino al termine della fase istruttoria. Innanzitutto, il diritto alla protezione della
sua sfera privata e della sua personalità sarebbero preponderanti rispetto al
principio dell'unità della procedura. In pratica, egli non vuole che il suo nome
sia accostato ai fatti oggetto della causa congiunta con la sua, la quale avreb-
be avuto molto clamore in Italia (v. lett. A supra). Inoltre, appoggiandosi le in-
dagini svizzere su un'inchiesta italiana, l'istruttoria relativa ai presunti reati
compiuti a danno del reclamante si diluirebbe in una massa di atti rogatoriali
che nulla avrebbero a che vedere con la sua posizione, la quale riguarderebbe
unicamente il suo conto in Svizzera. Ne conseguirebbe una violazione del
principio di celerità. Durante l'istruttoria egli avrebbe altresì il diritto di non do-
versi cautelare ogni volta da atti di altre parti lese intenzionate ad accedere
all'incarto per proteggere le sue generalità. Infine, dovesse l'autorità giudican-
te essere d'altro parere, egli postula l'adozione di tutte le misure atte a garanti-
re il segreto istruttorio e la protezione della sua personalità. Egli chiede in par-
ticolare che tutti gli atti a lui relativi siano segregati e non comunicati a terzi, e
che da tutti gli atti istruttori venga cancellato il suo nome e quello delle perso-
ne a lui vicine.
2.1 L'art. 29 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio dell'unità della procedura, pre-
vede che più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati
commessi da uno stesso imputato (lett. a) oppure vi è correità o partecipazio-
ne (lett. b). Eccezioni a tale principio sono previste all'art. 30 CPP, secondo il
quale, per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiun-
gere o riunire i procedimenti. Il principio dell'unità della procedura è legato al
concetto di opportunità, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione
omogenea delle prove e la difesa (v. sentenza del Tribunale penale federale
BB.2009.51, 53, 54 del 5 agosto 2009, consid. 2 e giurisprudenza citata). Co-
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me previsto dalla legge, una decisione di congiunzione deve fondarsi su ra-
gioni oggettive e non su semplici motivi di comodità (B. BERTOSSA, op. cit., n.
2 ad art. 30 CPP). La congiunzione di procedure distinte è quindi possibile
quando le circostanze di fatto lo giustificano, segnatamente per motivi di eco-
nomia e di celerità procedurale (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizeri-
schen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2013, n. 437 pag. 158), ma anche
per evitare sentenze contraddittorie (DTF 138 IV 29). Secondo il Messaggio,
l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra diversi reati depone per esem-
pio a favore di una riunione dei procedimenti (FF 2006 989, pag. 1048). Una
buona amministrazione della giustizia impone che i differenti reati commessi
da un imputato, benché sottostanti ognuno ad una giurisdizione differente,
siano riuniti in una procedura unica e giudicati nella loro totalità da un unico
tribunale (v. GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz.,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 438 pag. 277 e segg.; DTF 138 IV 214 con-
sid. 3.2 e dottrina citata). In quest'ultima sentenza il Tribunale federale ha af-
fermato che il principio dell'unità della procedura impone al pubblico ministero
di riunire procedure riguardanti lo stesso imputato nonostante la natura molto
diversa dei reati contestatigli; nel caso concreto si trattava di violenze dome-
stiche e truffa (DTF 138 IV 214 consid. 3.6-3.7).
2.2 Nella fattispecie, B. è sospettato, nella sua veste di intermediario finanziario,
dapprima presso F. SA e poi in seno a E. SA, di aver funto da riciclatore di
denaro di origine illecita proveniente da più contesti criminali. Egli si sarebbe
innanzitutto occupato di gestire valori patrimoniali riconducibili al clan mafioso
D. derivanti da presunte speculazioni immobiliari legate alla realizzazione del
centro commerciale "C." sorto in provincia di Napoli, progetto dal quale il clan,
attraverso attività criminali, avrebbe tratto un guadagno di oltre EUR 10 milio-
ni, denaro che sarebbe giunto appunto in Svizzera. Nell'ambito delle indagini
riguardanti i fatti appena descritti, casualmente sarebbero emersi sospetti
concernenti distrazioni a danno del governo italiano, più precisamente del
Fondo Edifici di Culto (FEC), gestito dalla Direzione centrale per l'amministra-
zione del FEC, organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'Interno a Roma, con susseguente presunta attività di riciclaggio
in Svizzera degli ingenti valori patrimoniali distratti (circa EUR 10 milioni). Infi-
ne, vi è la fattispecie che concerne il qui reclamante, il quale ha dichiarato di
essere stato vittima di ingenti malversazioni in relazione al suo conto bancario
presso la Banca G. SA, a Y. Egli avrebbe in particolare rilevato alcune opera-
zioni a debito del suo conto, gestito da E. SA, attraverso B., con successivo
trasferimento su conti di terzi, fra cui una società dedita anche al trasporto
transfrontaliero (Svizzera-Italia) di denaro contante, effettuate da B. ed altre
persone attraverso ordini di bonifico recanti sue firme apocrife, quindi median-
te documentazione falsa.
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Orbene, sulla base degli atti istruttori già eseguiti, il MPC ritiene che le modali-
tà espletate per commettere i presunti reati a monte, ossia le malversazioni
con l'impiego di documentazione falsa, nonché le susseguenti attività di rici-
claggio, siano nel loro complesso indicative di un modus operandi posto in es-
sere da una banda composta da soggetti operanti su più fronti. La E. SA, in
seno alla quale ha operato B., risulterebbe in particolare coinvolta in tutti i filo-
ni dell'inchiesta, non escludendo peraltro l'autorità inquirente l'esistenza di ul-
teriori persone vittime di malversazioni da parte di tale società. Questa Corte
ritiene giustificato e logico procedere con un'unica inchiesta per quanto riguar-
da le presunte attività illecite della società in parola e delle persone ivi attive,
affinché possano essere evidenziati possibili elementi comuni nella maniera di
agire degli indagati. La connessione tra le procedure congiunte dal MPC è e-
vidente, tanto più che i reati contestati a B. e alla E. SA sono nei diversi filoni
d'inchiesta sempre gli stessi, segnatamente il riciclaggio di denaro, valori pa-
trimoniali che possono essere stati spostati utilizzando sempre gli stessi conti
bancari gestiti da B. e la sua società, fra i quali il conto del reclamante presso
la Banca G. SA. I motivi avanzati dal reclamante per eccepire alla regola pre-
vista all'art. 29 cpv. 1 lett. a CPP non sono sufficienti per inficiare tali conside-
razioni. Premesso che il MPC è sempre e comunque tenuto ad ossequiare ai
dettami posti dagli art. 73 e segg. CPP, il principio dell'unità della procedura
penale è in concreto manifestamente preponderante rispetto alle esigenze di
protezione della sfera privata e della personalità del reclamante, il quale, oc-
corre sottolinearlo, figura nel procedimento penale come accusatore privato e
non come indagato. Egli è del resto tenuto ad accettare le normali conse-
guenze legate alla partecipazione ad un procedimento penale, anche in quali-
tà di accusatore privato, come ad esempio le audizioni da parte dell'autorità
inquirente, confronti compresi, oppure la visione dell'incarto da parte degli altri
partecipanti alla procedura, precisato che l'accesso agli atti deve essere circo-
scritto, nel limite del possibile, a ciò che risulta pertinente e giustificato per la
persona che lo richiede. Non giustificata in concreto risulta essere l'anonimiz-
zazione di tutti i documenti dell'incarto menzionanti il reclamante o persone a
lui vicine. In definitiva, le censure mosse dal reclamante vanno interamente
respinte.
3. Visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è di-
venuta priva d'oggetto.
4. In conclusione, il reclamo è integralmente respinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1,
prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella
misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è
calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento
del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
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procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fatti-
specie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'ogget-
to.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 3 aprile 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Valeria Galli
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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