Decisione del 9 maggio 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Corinne Corminboeuf Harari,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento
(art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.4
Fatti:
A. Il 31 marzo 2005 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
CP riguardante le società B. SA, a Panama, titolare della relazione bancaria
n. 1, e C. Corp., a Panama, titolare della relazione bancaria n. 1, entrambe
presso la banca D. (Suisse) SA, a Z. La segnalazione traeva spunto dal fatto
che gli aventi diritto economico e alcune delle persone beneficiarie di una pro-
cura sulle suddette relazioni bancarie erano oggetto di indagini in Italia nel
quadro di inchieste aperte per riciclaggio di denaro.
Una seconda segnalazione al MPC aveva inoltre luogo in data 4 aprile 2005,
fondata sul fatto che valori patrimoniali erano stati bonificati dalla relazione
n. 1 di cui sopra e dalla relazione n. 3 presso la banca E. SA, intestata a F., a
favore delle relazioni bancarie n. 4, intestata alla società B. SA, e n. 5, intesta-
ta alla società G. SpA, entrambe presso la banca H. (Suisse) SA; più preci-
samente, EUR 500'000 sulla prima e USD 150'000 sulla seconda. Parallela-
mente, si evidenziava che la banca H. (Suisse) SA aveva rifiutato i bonifici,
provvedendo a rinviare ai rispettivi conti d'origine tali averi patrimoniali e chiu-
dendo d'ufficio le due relazioni bancarie, avendo ritenuto che tali bonifici pro-
venivano da conti in essere presso le banche D. (Suisse) SA e E. SA ricondu-
cibili a persone a rischio, in quanto coinvolte in inchieste condotte da autorità
italiane.
B. Con decisione del 4 aprile 2005 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di
polizia giudiziaria nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai
sensi dell’art. 305bis CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini pro-
batori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro delle relazio-
ni bancarie summenzionate.
C. Il 13 aprile 2005 la Procura della Repubblica di Palermo ha inoltrato alla Sviz-
zera una rogatoria segnalando l'esistenza di un procedimento penale nei con-
fronti di I., J. ed altri per i reati di riciclaggio di denaro aggravato per sospetta
agevolazione dell'attività dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa no-
stra". Essa ha chiesto l'acquisizione di svariata documentazione relativa a
conti riconducibili agli indagati nonché di poter procedere ad alcuni interroga-
tori. Con complementi rogatoriali del 20 e 26 luglio 2005 l'autorità italiana ha
richiesto il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie
delle società B. SA e C. Corporation presso la banca D. (Suisse) SA di Z.
D. Il 3 maggio 2005 il MPC ha esteso l'inchiesta a F. e a I. per titolo di riciclaggio
di denaro (art. 305bis CP). Il 26 luglio seguente le indagini sono state estese
nei confronti di F. per falsità in documenti (art. 251 CP). Il 27 dicembre 2005
l'inchiesta è stata estesa anche nei confronti di I. per falsità in documenti e nei
confronti di J. per i reati di riciclaggio di denaro e per falsità in documenti.
E. Il 29 ottobre 2007 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del
10 marzo 2007 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Palermo ha condannato J., F. e I. a pene detentive di cinque anni e otto mesi
il primo e cinque anni e quattro mesi il secondo ed il terzo. I primi due sono
stati riconosciuti colpevoli di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il-
lecita (art. 648-ter CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e trasferi-
mento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge 356/1992), con l'aggiunta
per J. del reato di tentata estorsione (art. 629 CP italiano); il terzo, di trasferi-
mento fraudolento di valori, tentata estorsione (art. 629 CP italiano) e appro-
priazione indebita (art. 646 CP italiano) (v. act. 4.5 pag. 352 e segg.).
F. Il 26 luglio 2010 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del
30 dicembre 2009 con la quale la Corte d'Appello del distretto di Palermo (4a
Sezione Penale) ha: assolto J. dall'imputazione di tentata estorsione, rideter-
minando la pena detentiva in tre anni e quattro mesi di reclusione; assolto I.
dalle imputazioni di appropriazione indebita e, in un caso, di tentata estorsio-
ne, riqualificato un capo d'accusa e condannato il predetto per il reato di vio-
lenza privata (art. 610 CP italiano), rideterminando la pena detentiva in cinque
anni di reclusione. Per il resto, l'impugnata sentenza è stata confermata
(v. act. 4.5 pag. 302).
G. Il 29 febbraio 2012 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza
del 5 ottobre 2011 con la quale la Corte Suprema di Cassazione, rilevata la
prescrizione per alcuni capi d'imputazione, ha parzialmente annullato l'impu-
gnata sentenza, ridefinendo la pena detentiva di I. in due anni e otto mesi di
reclusione; quella di J. in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione; quel-
la di F. in quattro anni e otto mesi di reclusione (v. act. 4.5 pag. 60 e seg.)
H. In data 25 ottobre 2012 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento ai
sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP nei confronti di F., deceduto il 15 giugno
precedente, mantenendo tuttavia il sequestro degli averi patrimoniali deposita-
ti sulla relazione bancaria n. 3 presso la banca E. SA di Z., intestata al predet-
to.
I. Il 1° luglio 2013 il MPC ha notificato a J. e I. la chiusura dell'istruzione giusta
l'art. 318 cpv. 1 CPP, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono
del procedimento penale con la contestuale confisca dei valori patrimoniali
sequestrati e dando la possibilità alle parti di presentare istanze probatorie e
avanzare pretese ai sensi dell'art. 429 CPP.
J. Basandosi sulla sentenza del 5 ottobre 2011 della Corte Suprema di Cassa-
zione, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo,
in data 4 luglio 2013, ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza
giudiziaria finalizzata alla confisca dei valori patrimoniali giacenti sulle relazioni
bancarie n. 1 e n. 2 presso la banca D. (Suisse) di Z. (v. act. 4.1).
K. Su richiesta del MPC, il 10 luglio 2013 il patrocinatore di F. ha comunicato
all'autorità inquirente di rappresentare la moglie del predetto, A., unica erede,
vista la rinuncia all'eredità manifestata dai figli.
L. Con scritto del 9 agosto 2013 J. ha formulato le proprie istanze probatorie, di-
chiarando di opporsi alla prospettata decisione di confisca.
M. Dopo avere respinto le istanze probatorie presentate da J. e I., il MPC, in data
27 dicembre 2013, ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di J. e
I., confiscando i valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie n. 1, inte-
stata a B. SA, e n. 2, intestata a C. Corp., presso la banca D. (Suisse) SA di
Z., nonché sulla relazione bancaria n. 3, intestata a F., presso la banca E. SA
di Z. (v. act. 1.2).
N. Con reclamo del 13 gennaio 2014 A. è insorta contro la summenzionata deci-
sione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po-
stulando l'annullamento del punto 5 del dispositivo concernente la confisca dei
valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 3 presso la banca E.
SA nonché il rinvio della causa al MPC per nuova decisione sul destino dei va-
lori in questione, con la pregressa possibilità per la reclamante di esprimersi al
riguardo (v. act. 1).
O. Il MPC, mediante osservazioni del 3 febbraio 2014, ha chiesto la reiezione del
gravame in misura della sua ammissibilità (v. act. 4).
P. Con replica del 28 febbraio 2014, la reclamante ha confermato le proprie con-
clusioni ricorsuali (v. act. 9).
Diritto:
1.
1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2
CPP).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la
giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu-
gnato, datato 27 dicembre 2013, è stato notificato alla reclamante in data
6 gennaio 2014 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 13 gennaio 2014, è per-
tanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario, di principio, solo il
titolare degli stessi adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pe-
nale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi
citati). In concreto, sulla base della documentazione versata agli atti, è possi-
bile concludere che la reclamante, moglie del defunto F., già intestatario della
relazione bancaria n. 3 presso la banca E. SA, è subentrata, quale unica ere-
de, nella titolarità del conto in questione (v. act. 1.0b, 1.0c, 4.3 e 9.2). La sua
legittimazione ricorsuale è quindi data.
1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio-
lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, riservata l'esistenza
di norme specifiche come ad esempio l'art. 24 LStup, la confisca implica che
la giurisdizione svizzera sia competente giusta gli art. 3 a 8 CP per perseguire
il reato all'origine dei beni da confiscare, o di cui quest'ultimi sono il prodotto o
lo strumento (v. DTF 128 IV 145 consid. 2c-d). Tali norme pongono le regole
d'applicazione del Codice penale, comprensivo ovviamente degli art. 69 e
segg. La competenza territoriale del giudice svizzero in materia di confisca
sgorga altresì dall'art. 305bis n. 3 CP, il quale prevede che i valori provento di
un crimine all'estero possono essere oggetto di riciclaggio in Svizzera; in que-
sto senso, i fondi riciclati possono essere considerati come il risultato ai sensi
dell'art. 70 CP di un'infrazione commessa in Svizzera ed essere confiscati
(v. DTF 128 IV 145 consid. 2d).
In concreto, la giurisdizione svizzera è dunque già data per il fatto che fondi di
presunta origine criminale sono stati oggetto di versamenti su conti in Svizze-
ra, a prescindere quindi dalla giurisdizione sui reati a monte.
3. La reclamante sostiene innanzitutto che la decisione impugnata violerebbe il
suo diritto di essere sentita. Da una parte, il MPC non gli avrebbe dato la pos-
sibilità di esprimersi preventivamene sulla confisca, la quale si fonderebbe in
maniera imprevista sull'art. 72 CP; dall'altra, detta decisione sarebbe insuffi-
cientemente motivata.
3.1 Orbene, nel decreto di abbandono del 25 ottobre 2012 pronunciato nei con-
fronti di F. in seguito al suo decesso, il MPC ha affermato che i valori patrimo-
niali depositati sulla relazione n. 3 presso la banca E. SA sarebbero rimasti
sotto sequestro, "in quanto dovranno essere eventualmente oggetto di una
procedura indipendente di confisca ai sensi degli artt. 376 e segg. CPP"
(v. act. 1.3 punto 7). In realtà, la reclamante conosceva, o doveva conoscere,
da tempo le intenzioni dell'autorità inquirente, ma non ha mai preso l'iniziativa
di approfondire la questione o di manifestare il suo dissenso ad una misura
così chiaramente preannunciata. Pretendere ora che il MPC l'interpellasse
prima di emanare la misura contestata rasenta la temerarietà. La censura in
questo ambito va pertanto respinta.
3.2
3.2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es-
sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu-
nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione
può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di po-
tersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa
presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una
garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della de-
cisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente
grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la per-
sona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricor-
so/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò do-
vrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid.
4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del
29 febbraio 2012, consid. 2.2).
3.2.2 In concreto, il MPC, nel suo decreto di 19 pagine, ha innanzitutto riportato tutti
i fatti, dalle comunicazioni MROS del 2005 (v. lett. A supra) alla decisione di
abbandonare il procedimento (v. lett. M supra), evidenziando le varie rogatorie
con l'Italia, che lo hanno poi portato a decidere di confiscare i valori patrimo-
niali litigiosi. Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, esso ha
spiegato i motivi alla base del suo agire. Innanzitutto, affermando che l'abban-
dono del procedimento era da ricondurre a motivi di opportunità, dato che gli
imputati erano già stati condannati in Italia e un'eventuale pena complementa-
re in Svizzera sarebbe stata di lieve entità rispetto alle pene inflitte all'estero
(v. act. 1.2, punto 41). Ma ciò che più conta, nell'ottica delle censure avanzate
dalla reclamante, sono le considerazioni effettuate dal MPC in relazione alla
confisca dei beni litigiosi. Basandosi sulla sentenza del GUP – per i fatti qui
pertinenti tale decisione è stata sostanzialmente confermata sia dalla Corte di
Appello di Palermo sia dalla Corte Suprema di Cassazione – esso ha spiega-
to, riprendendo le approfondite considerazioni effettuate dalle autorità giudizia-
rie italiane riguardo al crimine a monte e ricollegandole alla propria analisi,
unitamente a quella italiana, della documentazione bancaria svizzera, i motivi
che lo hanno portato a considerare i valori patrimoniali giunti sul conto della
reclamante di origine criminale. Sottolineato quindi che la decisione impugnata
va letta tenendo ben presente le risultanze delle inchieste italiane, alle quali
l'autorità inquirente svizzera ha chiaramente e più volte rinviato, il MPC ha so-
stanziato la confisca ai sensi degli art. 69 e segg. CP, senza violare dunque il
diritto di essere sentito della reclamante. Anche tale censura va quindi disatte-
sa.
4. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto
di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un re-
ato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripri-
stinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca
si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una pre-
scrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il
giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la con-
fisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o
che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicu-
rezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).
Giusta l'art. 72 CP, il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre (prima frase). I valori appar-
tenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione
criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla
facoltà di disporre dell'organizzazione (seconda frase).
4.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres-
sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa,
evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 129
IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV
228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta
ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è
costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scrittura-
le, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la
sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può
essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF
129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007
del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una
somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confi-
sca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal,
Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto
d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto
prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale
6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I
pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può
essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di ope-
razioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part.
consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confi-
sca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per
perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o soste-
gno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori
sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento
utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ
2008 I pag. 325 e segg.).
4.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone che la
persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad
un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a
quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova
di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un
comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del
30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è
l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di
un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origi-
ne delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviran-
no a commettere altri reati, permettendo così all'organizzazione di proseguire
l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusi-
vamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art.
72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizza-
zione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Come detto, se
una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter CP, la facoltà di
disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi
valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la
possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona inte-
ressata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre
dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.
4.3 Nella fattispecie, occorre innanzitutto chiedersi se la morte di K., avvenuta nel
2002, abbia un'incidenza sull'applicazione dell'art. 72 CP. Infatti, se è vero che
K. è stato condannato nel 1992 per i reati di associazione mafiosa e corruzio-
ne aggravata (v. act. 4.5) e che quindi tutti i suoi beni – segnatamente quelli
siti in Svizzera intestati a prestanome, come le sentenze italiane hanno evi-
denziato essere stato il caso per J., I. e F. (v. ibidem) – erano presupposti es-
sere nel potere di disposizione dell'organizzazione criminale, la sua morte nel
2002 potrebbe teoricamente aver fatto venire meno tale collegamento (cfr.
FLORIAN BAUMANN, Commentario basilese, 3a ediz., Basilea 2013, n. 12 ad
art. 72 CP). Orbene, la legge in proposito non è chiara. Da una parte, la for-
mulazione al passato della seconda frase dell'art. 72 CP (una persona che
abbia partecipato o sostenuto; die sich […] beteiligt oder sie unterstützt hat;
qui a participé ou apporté son soutien) potrebbe far pensare che toccati dalla
presunzione legale siano anche beni di una persona che al momento della
confisca non faccia più parte dell'organizzazione criminale, ciò che permette-
rebbe di concludere che nemmeno la morte di un membro di un'organizzazio-
ne criminale costituirebbe un impedimento alla confisca dei suoi beni. In prati-
ca, sarebbe sufficiente che la facoltà di disporre esista al momento del seque-
stro, con la possibilità per la persona interessata di dimostrare l'assenza, al
momento del sequestro, di tale facoltà. Questa interpretazione risulta in fondo
logica, visto che il sequestro di un bene ha sempre come effetto per l'organiz-
zazione criminale una perdita della facoltà di disporne.
Ma la confisca giusta l'art. 72 CP potrebbe essere sostanziata anche alla luce
del ruolo di prestanome e amministratori di capitali mafiosi assunto da I. e F.
per conto di K., fatti ampiamente constatati dal giudice italiano (v. sentenza
GUP, pag. 12 e seg., 90 e seg., 117, 173-174, in act. 4.5). Sebbene le autorità
italiane non abbiano formulato nessuna accusa formale nei confronti di I. e F.
circa un loro sostegno all'organizzazione criminale (ai sensi dell'art. 416-bis
CP italiano) di cui K. ha fatto parte, in Svizzera quanto compiuto dai predetti a
favore di una persona appartenente ad un'organizzazione criminale (v. infra
consid. 4.5.1) costituisce sostegno all'organizzazione medesima, ciò che per-
metterebbe di procedere alla confisca in virtù di tale circostanza (v. DTF 132
IV 132 consid. 4.1.4; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II,
3a ediz., Berna 2010, n. 8 ad art. 260ter CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREIL-
LON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 32 ad art. 260ter CP; ANDREAS
DONATSCH/WOLFANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, n. pag.
207-208; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 10 ad art. 260ter CP).
Ad ogni modo, la questione dell'applicazione dell'art. 72 CP può restare in
concreto aperta, dato che la confisca, come risulta dall'analisi effettuata ai
considerandi che seguono, può certamente avere luogo in base all'art. 70 CP
in relazione con l'art. 305bis CP.
4.4 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibi-
le di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine
(art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma sempli-
ce che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP,
segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione crimina-
le (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare si-
stematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un
guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è
punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costi-
tuisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
4.4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrova-
mento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi
dell’art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio
(DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposi-
zione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo
anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127
IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale
6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non
richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il
semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV
211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occulta-
mento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il
loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di
un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del rea-
le avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di va-
lori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV
24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse,
Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41). Non è
viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto
bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettiva-
mente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del
24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa,
ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte
del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF
136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). L’Alta Corte ha avuto modo di preci-
sare che nell’ottica dell’art. 305bis CP è determinante valutare se l’atto in que-
stione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autori-
tà di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal
è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimo-
niali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, con-
sid. 6.4).
Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136
IV 188 consid. 6). Secondo il Tribunale federale e parte della dottrina il reato
di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori
patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autorici-
claggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 con-
sid. 3; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; GÜNTER
STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz.,
Berna 2013, § 57 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das
traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bem-
mann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997,
pag. 432-435; d’altra opinione GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fra-
gen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis
CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag.
517; MARK PIETH, Commentario basilese, 3a ediz., Basilea 2013, n. 2 e seg.
ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des
Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto
del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché A. DONATSCH/W.
WOHLERS, op. cit., pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009,
n. 31, pag. 160 e seg.).
4.4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il
dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo
all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia ido-
nea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei
valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono
da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve pre-
sumere” si veda PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskri-
minalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così co-
me la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, se-
gnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 con-
sid. 3).
4.5 Data la natura dei reati a monte non vi è ragione di scostarsi dal modo di pro-
cedere del Tribunale federale nella sua pronuncia del 27 agosto 1996 in re M.,
pubblicata in Semaine Judiciaire 119 (1997) pag. 1 e segg. (in part. pag. 4,
consid. 4c). Di notevole rilievo risultano in concreto le considerazioni espresse
dal GUP del Tribunale di Palermo nella sua sentenza del 10 marzo 2007. Es-
se sono tanto più importanti per il fatto che, avendo aderito allo Spazio
Schengen, la Svizzera non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale
europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze
(v. PELOPIDAS ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in
Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; VALSAMIS
MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; MARKUS JUPPE,
Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa,
Francoforte s.M. 2007). Sul fatto che le pertinenti norme della Convenzione di
applicazione dell’Accordo Schengen (CAS), entrate in vigore per la Svizzera il
12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto inter-
temporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale fe-
derale RR.2008.306 del 24 marzo 2009, consid. 1.3; sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo
2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333). Di rilievo è in particolare l’art. 54
CAS, secondo il quale una persona che sia stata giudicata con sentenza defi-
nitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento
penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in
caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di
esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condan-
na, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54
CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati
dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e che
ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati
aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni
dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, causa C-187/01 e
C-385/01, Racc. pag. I-1345; SUSANNE FEE JAGLA, Auf dem Weg zu einem
zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union,
Francoforte s.M. 2007, pag. 129 e segg.). Oltre alla dimensione soggettiva di
diritto fondamentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggetti-
va, da porre in relazione al suddetto principio del mutuo riconoscimento delle
sentenze e alla volontà degli Stati aderenti allo Spazio Schengen di garantire
un più efficiente e coordinato perseguimento penale transnazionale (KAI
AMBOS, Internationales Strafrecht, 3a ediz., Monaco 2011, pag. 460 e seg.;
v. anche HELMUT SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 6a
ediz., Baden-Baden 2013, pag. 200 e seg. n. 82; più sfumate FABIENNE JAULT-
SESEKE/JULIETTE LELIEUR, Les différences d’approche de l’espace judiciaire
européen sur les plans civil et pénal, in L’espace judiciaire européen civil et
pénal. Regards croisés, Parigi 2009, pag. 6 e seg.). Anche alla luce di queste
considerazioni di diritto penale europeo e viste le risultanze di cui sotto ai con-
sid. 4.5.1-4.5.3, non vi sono motivi per scostarsi dagli accertamenti su cui si
sono basati i giudici italiani nelle già citate sentenze. Ciò deve restare possibi-
le solo in circostanze eccezionali, che nel caso concreto non sono date. Tanto
più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la ten-
denza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita dal legisla-
tore svizzero (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter-
nationale en matière pénale, 3a ediz, Berna 2009, pag. 96 e segg., nonché
Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la crimina-
lità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e
segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il qua-
le presuppone, anche al di là del precipuo campo dell’assistenza giudiziaria, la
reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione
con Stati come l’Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione
con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS
0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza ma anche al giu-
dice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accerta-
menti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero.
4.5.1 Rilevanti sono innanzitutto le considerazioni fatte dal giudice italiano concer-
nenti, da un lato, il patrimonio di K. – come detto condannato nel 1992 per ap-
partenenza ad un'organizzazione criminale e corruzione aggravata e deceduto
il 19 novembre 2002 – e, dall'altro, i ruoli assunti da I., F. e J. Alla luce delle ri-
sultanze processuali, il GUP ha ritenuto ampiamente provati diversi importanti
presupposti avanzati dalla pubblica accusa, la quale ha sostenuto che K. fos-
se in possesso, al momento della sua morte, di un ingente patrimonio, sfuggi-
to a qualunque provvedimento ablativo dell'autorità giudiziaria. Alla cura di
questo patrimonio nascosto egli aveva adibito due prestanome di alto livello,
gli imputati I. (avvocato tributarista, docente universitario ed imprenditore) e F.
(avvocato internazionalista di Roma), nonché il figlio J. e la moglie di K. In par-
ticolare, con il capo d'accusa a), si è contestato a I. di avere ricevuto beni da
K. e di averli immessi, attraverso varie modalità, in società a I. formalmente ri-
conducibili, con la consapevolezza che il suo dante causa era indotto a ciò
dalla necessità di sfuggire alle misure di prevenzione patrimoniali a suo carico.
Stessa condotta di intestazione fittizia di beni hanno commesso gli altri impu-
tati, con riguardo ad ulteriori somme di denaro presenti su conti correnti accesi
presso banche estere, con identica consapevolezza ed identico fine. Inoltre, J.
e F., consci della provenienza delittuosa del denaro di cui al capo d'accusa a),
contestato al I., hanno commesso condotta di riciclaggio e di reimpiego di de-
naro (capi d'accusa b, c e d), non avendo concorso alla consumazione del
detto reato presupposto. Il GUP sottolinea in sostanza come K. abbia potuto
disporre in vita e fino al momento della sua morte di beni ulteriori rispetto a
quelli ufficialmente dichiarati, avendo quindi l'interesse ad eludere le misure di
prevenzione patrimoniale, attraverso condotte illecite di attribuzione fittizia a
terzi di detti suoi beni (v. sentenza GUP, pag. 12 e seg., in act. 4.5). Ma già
nella sentenza del Tribunale di Palermo del 1992 si affermava che le modalità
operative con cui il J. ha gestito le sue disponibilità bancarie, messe in luce
dai periti, hanno reso molto fondata l'ipotesi che le operazioni che hanno rice-
vuto un riscontro documentale non fossero che mere esemplificazioni di una
movimentazione effettiva di più vasta consistenza e che il patrimonio di K. era
stato illecitamente accumulato, con una gestione dello stesso unicamente vol-
ta ad occultare sia la provenienza che la destinazione del denaro (v. ibidem,
pag. 18). Con detta sentenza, quindi, non solo si connotava di illiceità il patri-
monio di J. all'epoca oggetto di analisi, ma si ipotizzava, fin da allora, che non
tutto fosse stato trovato, ciò anche alla luce delle spavalde dichiarazioni dello
stesso J., secondo il quale egli stesso, nell'arco della sua vita, aveva guada-
gnato somme superiori al doppio di quelle che gli erano state sequestrate e
che non avrebbe indicato ai giudici alcun ulteriore bene in suo possesso pro-
prio al fine di non farselo sequestrare (v. ibidem, pag. 19). Tali conclusioni del
Tribunale di Palermo nel 1992, mai smentite ed anzi confermate dalle pronun-
ce giudiziarie successive, hanno permesso al GUP, nella sua sentenza del
2007, di fissare un importante presupposto a fondamento dell'analisi dei dati in
quel momento disponibili, ossia l'esistenza di un patrimonio nascosto facente
capo a K. (v. ibidem; v. anche sentenza della Corte Suprema di Cassazione,
pag. 38 e seg., in act. 4.5).
4.5.2 Ancora più significativi sono gli elementi evidenziati dalle autorità giudiziarie
italiane per quanto concerne le relazioni bancarie n. 1, intestata alla B. SA, e
n. 3, intestata alla qui reclamante. L'analisi delle movimentazioni relative a tali
relazioni ha permesso innanzitutto di tracciare un collegamento tra la mede-
sima ed i fatti di cui al capo d'accusa a) contestato a I. in concorso con K.
(v. ibidem, pag. 172), i quali, in violazione dell'art. 12 quinquies della Legge
356/1992, hanno eluso le disposizioni di legge in materia di misure di preven-
zione patrimoniale attribuendo fittiziamente al I., che le gestiva intestandole in
parte ai suoi familiari e ad altri soggetti suoi prestanome (tra i quali F.), la tito-
larità e la disponibilità di quote/azioni in realtà appartenenti a K. delle società
L. SpA, nonché delle società del cosiddetto "gruppo M.", N. SpA, O. SpA,
P. SpA, G. SpA, Q. Srl e S. SpA. È stato in particolare dimostrato che il ricava-
to, ammontante a EUR 21'749'742.03, della vendita di tali società all'impresa
spagnola S., intervenuta il 13 gennaio 2004, è stato inizialmente accreditato,
prima di essere trasferito su ulteriori conti – e segnatamente EUR 4'950'051
sul conto n. 3 del fu marito della reclamante F. (v. act. 1.1 punto 31) –, sulla
relazione n. 1 intestata alla B. SA, società appartenente a F. e I., con l'intento
di farli pervenire susseguentemente a J. (v. ibidem, pag. 98, 114 e segg., in
part. 120 e segg.). In definitiva, la ricostruzione effettuata dal giudice italiano
ha portato "a ritenere che il trasferimento delle somme di cui si è detto sul con-
to corrente B. SA, acceso presso una banca svizzera, non fosse stato altro
che una restituzione di danari da I. al figlio del suo correo (per il tramite di F.),
originario dante causa non più in vita al 13 gennaio 2004" (v. ibidem, pag. 117;
v. anche sentenza della Corte Suprema di Cassazione, pag. 38 e seg.). Orbe-
ne, risulta evidente da quanto precede che K., allo scopo di sfuggire alle misu-
re di prevenzione patrimoniale italiane, ha fittiziamente trasferito la titolarità dei
suoi beni di origine criminale a terze persone (prestanomi). In base alla giuri-
sprudenza e alla dottrina esposte in precedenza (v. consid. 4.4.1 supra), sono
considerate vanificatorie della traccia documentale le operazioni che compor-
tano cambiamenti a livello di titolarità e/o cambiamento di ADE in quanto ren-
dono, per loro natura, più difficile il recupero di soldi di origine criminale. Oc-
corre quindi concludere che i versamenti di denaro effettuati nel gennaio 2004
sul conto n. 1 e i successivi accrediti su altri conti costituiscono atti di riciclag-
gio di denaro (v. consid. 4.4 supra). Di più il giudice della confisca non deve
constatare a livello di colpevolezza degli attori coinvolti, anche se questi non
potevano che essere pienamente consapevoli dell'origine criminale di questo
denaro e della natura vanificatoria dei predetti atti.
Ininfluente ai fini della confisca è il fatto che la Corte Suprema di Cassazione
abbia annullato la condanna di I. in punto ai fatti, assolutamente cristallizzati e
provati, descritti al capo d'accusa A) per intervenuta prescrizione. Sottolinean-
do l'indubbia correttezza di giudizio delle autorità giudiziarie inferiori sui fatti in
questione, la Corte Suprema di Cassazione ha sì ridimensionato la pena nei
confronti di I., ma ha anch'essa confermato la misura della confisca (v. sen-
tenza della Corte Suprema di Cassazione, pag. 53 e segg., in part. pag. 60).
4.5.3 L'autorità italiana di primo grado ha tuttavia proceduto ad una precisazione ri-
guardo a sei bonifici a favore di terze persone effettuati dal conto della recla-
mante in data 22 gennaio e 9 febbraio 2004, affermando che tali bonifici, per
un importo complessivo di EUR 2'150'000, "sono apparsi, senza alcun dubbio,
riferibili alla persona di I. ed effettuati su suo imput. Si tratta delle uniche ecce-
zioni […] alla costatazione che, invece, nell'utilizzo della restante, cospicua
somma di denaro contenuta nel conto B. SA dopo il 13 gennaio 2004, l'impu-
tato I., per quel che verrà evidenziato, non aveva avuto nulla a che fare"
(v. sentenza GUP, pag. 123 e segg.; sentenza della Corte Suprema di Cassa-
zione, pag. 38). Il MPC ha corretto verso l'alto l'importo di cui sopra, asseren-
do che in realtà i bonifici riferibili esclusivamente a I. sono sette e non sei, per
un importo totale di EUR 2'359'011.88, ciò che risulta attestato dalla documen-
tazione bancaria prodotta (v. act. 8, pag. 4, e act. 8.9). Per tale ragione, l'im-
porto di origine illecita riconducibile al patrimonio occulto di K. ammonta a
EUR 19'390'730.15 (= EUR 21'749'742.03 – EUR 2'359'011.88). Ci si potreb-
be a tal proposito chiedere se il MPC non abbia in realtà confiscato valori pa-
trimoniali di origine lecita confusisi, già sul conto n. 1, con quelli di origine ille-
cita. Orbene, tale ipotesi va esclusa, in quanto i valori di origine lecita confluiti
sul conto della B. SA sono stati versati a terzi già ad inizio 2004, come evi-
denziato sopra, per cui quelli rimasti sul conto – il saldo al 31 dicembre 2013
ammontava a EUR 603'070.99 (v. act. 4, pag. 3) – sono esclusivamente di
origine illecita, in quanto riconducibili a K.. Va comunque aggiunto che, fosse-
ro anche i valori di origine lecita rimasti sul conto della reclamante, applicando
la teoria del saldo sostenuta da una parte importante della dottrina (Saldolö-
sung; v. CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwä-
scherei. Ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik
Deutschland, tesi di laurea, Zurigo 1999, pag. 107 e segg.; HANS VEST, An-
wendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei, in SJZ 2004, pag. 54 e
seg.; MARK PIETH, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP) e fatta propria da questo
Tribunale, in quanto più conforme al principio secondo il quale il crimine non
deve pagare, si ritiene che la somma rimasta sul conto sia per intero di origine
criminale, nonostante un'eventuale commistione con denaro di origine non
criminale, nella misura in cui tale cifra non superi comunque l'importo totale di
origine criminale. Queste considerazioni valgono evidentemente anche per
quanto riguarda il conto della reclamante. Dato che sul suo conto sono giunti
EUR 4'950'051 provenienti dal conto n. 1 della B. SA (v. act. 1 pag. 2; act. 1.1
punto 31) e che il saldo al 31 dicembre 2013 ammonta a EUR 1'364'115 (v.
act. 4 pag. 3), quest'ultimo importo va interamente confiscato.
4.6 Va altresì rilevato che, essendo i valori in questione il frutto di reati commessi
nell'ambito di un'organizzazione criminale e che in tale contesto essi sono stati
anche riciclati, nella fattispecie, applicandosi il termine di 15 anni, non si pone
nessun problema di prescrizione del diritto di ordinare la confisca (v. art. 305bis
n. 2 lett. a e 97 cpv. 1 lett. b CP).
5. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la confisca dei
valori patrimoniali depositati sul conto della reclamante va confermata ed il ri-
corso respinto.
6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. I valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 3 presso la banca
E. SA, intestata a A., sono confiscati.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 12 maggio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Corinne Corminboeuf Harari
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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