Decisione del 9 maggio 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA.,
rappresentata dall'avv. Emanuele Verda,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento
(art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.5
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Fatti:
A. Il 31 marzo 2005 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
CP riguardante le società A. SA, a Panama, titolare della relazione bancaria
n. 1, e B. Corp., a Panama, titolare della relazione bancaria n. 2, entrambe.
presso la banca C., a Ginevra. La segnalazione traeva spunto dal fatto che gli
aventi diritto economico e alcune delle persone beneficiarie di una procura
sulle suddette relazioni bancarie erano oggetto di indagini in Italia nel quadro
di inchieste aperte per riciclaggio di denaro.
Una seconda segnalazione al MPC aveva inoltre luogo in data 4 aprile 2005,
fondata sul fatto che valori patrimoniali erano stati bonificati dalla relazione
n. 1 di cui sopra e dalla relazione n. 3 presso la banca D., intestata a E., a fa-
vore delle relazioni bancarie n. 4, intestata alla società A. SA, e n. 5, intestata
alla società F. SpA, entrambe presso la banca G.; più precisamente, EUR
500'000 sulla prima e USD 150'000 sulla seconda. Parallelamente, si eviden-
ziava che la banca G. aveva rifiutato i bonifici, provvedendo a rinviare ai ri-
spettivi conti d'origine tali averi patrimoniali e chiudendo d'ufficio le due rela-
zioni bancarie, avendo ritenuto che tali bonifici provenivano da conti in essere
presso le banche C. e D. riconducibili a persone a rischio, in quanto coinvolte
in inchieste condotte da autorità italiane.
B. Con decisione del 4 aprile 2005 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di
polizia giudiziaria nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai
sensi dell’art. 305bis CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini pro-
batori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro delle relazio-
ni bancarie summenzionate.
C. Il 13 aprile 2005 la Procura della Repubblica di Palermo ha inoltrato alla Sviz-
zera una rogatoria, segnalando l'esistenza di un procedimento penale nei con-
fronti di H., I. ed altri per i reati di riciclaggio di denaro aggravato per sospetta
agevolazione dell'attività dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa no-
stra". Essa ha chiesto l'acquisizione di svariata documentazione relativa a
conti riconducibili agli indagati nonché di poter procedere ad alcuni interroga-
tori. Con complementi rogatoriali del 20 e 26 luglio 2005 l'autorità italiana ha
richiesto il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie
delle società A. SA e B. Corp. presso la banca C. di Ginevra.
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D. Il 3 maggio 2005 il MPC ha esteso l'inchiesta a E. e a H. per titolo di riciclaggio
di denaro (art. 305bis CP). Il 26 luglio seguente le indagini sono state estese
nei confronti di E. per falsità in documenti (art. 251 CP). Il 27 dicembre 2005
l'inchiesta è stata estesa anche nei confronti di H. per falsità in documenti e
nei confronti di I. per i reati di riciclaggio di denaro e per falsità in documenti.
E. Il 29 ottobre 2007 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del
10 marzo 2007 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Palermo ha condannato I., E. e H. a pene detentive di cinque anni e otto mesi
il primo e cinque anni e quattro mesi il secondo ed il terzo. I primi due sono
stati riconosciuti colpevoli di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il-
lecita (art. 648-ter CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e trasferi-
mento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge 356/1992), con l'aggiunta
per I. del reato di tentata estorsione (art. 629 CP italiano); il terzo, di trasferi-
mento fraudolento di valori, tentata estorsione (art. 629 CP italiano) e appro-
priazione indebita (art. 646 CP italiano) (v. act. 8.3 pag. 352 e segg.).
F. Il 26 luglio 2010 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del
30 dicembre 2009 con la quale la Corte d'Appello del distretto di Palermo (4a
Sezione Penale) ha: assolto I. dall'imputazione di tentata estorsione, rideter-
minando la pena detentiva in tre anni e quattro mesi di reclusione; assolto H.
dalle imputazioni di appropriazione indebita e, in un caso, di tentata estorsio-
ne, riqualificato un capo d'accusa e condannato il predetto per il reato di vio-
lenza privata (art. 610 CP italiano), rideterminando la pena detentiva in cinque
anni di reclusione. Per il resto, l'impugnata sentenza è stata confermata (v.
act. 8.3 pag. 302).
G. Il 29 febbraio 2012 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza
del 5 ottobre 2011 con la quale la Corte Suprema di Cassazione, rilevata la
prescrizione per alcuni capi d'imputazione, ha parzialmente annullato l'impu-
gnata sentenza, ridefinendo la pena detentiva di H. in due anni e otto mesi di
reclusione; quella di I. in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione; quel-
la di E. in quattro anni e otto mesi di reclusione (v. act. 8.3 pag. 60 e seg.).
H. In data 25 ottobre 2012 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento ai
sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP nei confronti di E., deceduto il 15 giugno
precedente, mantenendo tuttavia il sequestro degli averi patrimoniali deposita-
ti sulla relazione bancaria n. 3 presso la banca D. di Ginevra, intestata al pre-
detto.
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I. Il 1° luglio 2013 il MPC ha notificato a I. e H. la chiusura dell'istruzione giusta
l'art. 318 cpv. 1 CPP, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono
del procedimento penale con la contestuale confisca dei valori patrimoniali
sequestrati e dando la possibilità alle parti di presentare istanze probatorie e
avanzare pretese ai sensi dell'art. 429 CPP.
J. Basandosi sulla sentenza del 5 ottobre 2011 della Corte Suprema di cassa-
zione, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo,
in data 4 luglio 2013, ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza
giudiziaria finalizzata alla confisca dei valori patrimoniali giacenti sulle relazioni
bancarie n. 1 e n. 2 entrambe presso la banca C. di Ginevra (v. act. 4.1).
K. Su richiesta del MPC, il 10 luglio 2013 il patrocinatore di E. ha comunicato
all'autorità inquirente di rappresentare la moglie del predetto, J., unica erede,
vista la rinuncia all'eredità manifestata dai figli.
L. Con scritto del 9 agosto 2013 I. ha formulato le proprie istanze probatorie, di-
chiarando di opporsi alla prospettata decisione di confisca.
M. Dopo avere respinto le istanze probatorie presentate da I. e H., il MPC, in data
27 dicembre 2013, ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di I. e
H., confiscando i valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie n. 1, in-
testata a A. SA, e n. 2, intestata a B. Corp., entrambe presso la banca C. SA
di Ginevra, nonché sulla relazione bancaria n. 3, intestata a E., presso la ban-
ca D. di Ginevra (v. act. 1.2).
N. Con reclamo del 13 gennaio 2014 A. SA è insorta contro la summenzionata
decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulando l'annullamento del punto 3 del dispositivo concernente la confisca
dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1, con conseguen-
te dissequestro di quest'ultima (v. act. 1).
O. Il MPC, mediante osservazioni del 3 febbraio 2014, ha chiesto la reiezione del
gravame in misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
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P. Invitata a produrre la documentazione attestante i poteri di rappresentanza di
K. in seno alla A. SA nonché a replicare, la reclamante ha prodotto un estratto
del registro di commercio panamense (v. act. 5.1), rimanendo tuttavia silente
per quanto riguarda la replica.
Q. In data 11 marzo 2014 il patrocinatore della reclamante ha informato telefoni-
camente la presente autorità che, a causa di problemi finanziari della sua as-
sistita, non avrebbe potuto trasmettere al Tribunale, come richiesto, documen-
tazione più recente di quella già inviata riguardante i poteri di rappresentanza
di K. in seno alla A. SA (v. act. 11).
R. Il 7 aprile 2014 il MPC ha informato la presente autorità che la decisione di
consegna di valori patrimoniali alle autorità italiane del 28 febbraio 2014 con-
cernente le relazioni bancarie n. 1, intestata alla reclamante, e n. 2, intestata
alla B. Corp., è cresciuta in giudicato, decisione trasmessa, su richiesta, a
questa Corte (v. act. 12, 13 e 14).
S. Invitata a prendere posizione sull'eventuale incidenza di detta decisione sulla
presente procedura, la reclamante è rimasta silente.
Diritto:
1.
1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2
CPP).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la
giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu-
gnato, datato 27 dicembre 2013, è stato notificato alla reclamante in data
2 gennaio 2014 (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 13 gennaio 2014, è per-
tanto tempestivo.
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1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario, di principio, solo il
titolare degli stessi adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pe-
nale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi
citati). In concreto, va rilevato che, invitato a produrre documentazione atte-
stante i poteri di rappresentanza di tale K. in seno alla A. SA, con la precisa-
zione che in assenza della stessa il Tribunale non sarebbe entrato nel merito
del gravame (v. act. 2), il patrocinatore della reclamante ha fatto pervenire a
questa Corte copia di un estratto del registro pubblico di Panama datato
2 marzo 2004, dove si attesta che il predetto è direttore nonché presidente
della società in questione (v. act. 5). Invitato a produrre un attestato più recen-
te (v. act. 6), il patrocinatore in parola, pur intraprendendo i passi necessari
all'uopo rivolgendosi alla società che si occupa della sua gestione (v. act. 10),
non ha ottemperato a tale richiesta, informando telefonicamente questa Corte
(a termine scaduto) che tale inadempienza è dovuta a problemi finanziari della
sua assistita (v. act. 7 e 11). Ora, visto quanto precede, vi è da chiedersi se il
gravame presentato soddisfi le condizioni formali poste dagli art. 385 e 396
CPP. La questione non necessita tuttavia di essere approfondita e la legitti-
mazione ricorsuale può essere ammessa, dato che il reclamo è divenuto privo
d'oggetto per i motivi che seguono.
2. Con decisione di consegna di valori patrimoniali del 28 febbraio 2014
(v. act. 14.1), il MPC ha accolto la domanda di assistenza del Giudice delle in-
dagini preliminari presso il Tribunale di Palermo presentata in data 4 lu-
glio 2013, decidendo di trasmettere all'autorità rogante i valori patrimoniali de-
positati sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 presso la banca C. di Ginevra e ri-
servando i diritti dell'UFG derivanti dall'accordo di ripartizione in applicazione
della legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC;
RS 312.4). Tale decisione non è stata impugnata né da A. SA né da B. Corp.,
per cui essa, scaduto il termine di ricorso, è cresciuta in giudicato, come co-
municato dal MPC il 7 aprile scorso (v. act. 12). Orbene, non essendo i valori
patrimoniali di cui sopra, parallelamente oggetto della presente procedura, più
a disposizione e non potendo quindi più essere oggetto di confisca giusta l'art.
320 cpv. 2 CPP, il presente reclamo deve essere dichiarato privo d'oggetto e
la causa stralciata dal ruolo.
3. In base alla giurisprudenza di questa Corte in ambito di procedura penale or-
dinaria, quando una causa diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengo-
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no addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31). In con-
creto, occorre rilevare che l'autorità rogante ha chiesto il sequestro del conto
della reclamante nel luglio 2005 (v. supra lett. C) e che la decisione di confisca
italiana dei valori ivi depositati è divenuta definitiva il 5 ottobre 2011 (v. supra
lett. J). Ora, se è vero che a differenza del caso menzionato in TPF 2011 31,
nel presente caso il MPC non ha levato il sequestro del conto bancario, cio-
nondimeno il reclamo qui pendente è divenuto privo d'oggetto a causa della
decisione rogatoriale emanata il 28 febbraio 2014 dalla medesima autorità in-
quirente. Risulta peraltro difficile comprendere perché il MPC abbia adottato
questa decisione in costanza della causa (interna) di confisca, visto e conside-
rato che le autorità italiane avevano inoltrato formale richiesta di confisca dei
valori in questione già in data 4 luglio 2013, ossia quasi sei mesi prima della
decisione di confisca autonoma qui impugnata (decretata il 27 dicembre 2013,
lett. M supra). Ne scende che il reclamo è divenuto privo d'oggetto a causa
dell'agire del MPC, per cui le spese procedurali concernenti il presente recla-
mo devono essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio
concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicem-
bre 2005, FF 2006 pag. 1230; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizeri-
schen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1777; YVONA
GRIESSER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur schweizeri-
schen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 428
CPP; THOMAS DOMEISEN, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 8 ad
art. 428 CPP; GUIDON, op. cit., n. 566). Il MPC verserà alla reclamante un'in-
dennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP), la quale, in applicazione degli art. 10 e 12 cpv. 2 del regolamento del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è fissata a fr. 2'000.--
(IVA esclusa, dato che la reclamante ha il proprio domicilio all'estero, v. art. 1
cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore
aggiunto; RS.641.20).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Essendo il reclamo divenuto privo d'oggetto, la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla reclamante un impor-
to di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 12 maggio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Emanuele Verda
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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