Decisione del 20 giugno 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, giudice
presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
2. BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Controparti
Oggetto Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in
relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP)
Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.63+BP.2014.14
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Visti:
- la decisione del 20 marzo 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la dichiarazione di costituzione
di accusatrice privata del 27 febbraio 2012 effettuata da banca B. nell'ambito
della causa penale a carico di A., C. e D. per titolo di riciclaggio di denaro ed
altri reati (act. 1.1);
- il reclamo del 31 marzo 2014 interposto da A. presso la Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (act.
1);
- lo scritto del 2 aprile 2014, con il quale la Corte dei reclami penali ha conces-
so l'effetto sospensivo a titolo supercautelare (act. 4);
- la risposta del 29 aprile 2014, mediante la quale il MPC ha postulato la reie-
zione sia dell'effetto sospensivo che del reclamo (act. 15);
- la replica del 10 giugno 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, mediante la
quale la reclamante ribadisce le conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Considerato:
- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;
- che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in ta-
le ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1
CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Stra-
fprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con
la giurisprudenza citata).
- che l'imputato necessita di un interesse giuridicamente protetto all'annulla-
mento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP;
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- che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputato non dispone, di
principio, di un tale interesse giuridicamente protetto (nella misura in cui non si
tratti di uno Stato o di un'entità statale o parastatale), e non è quindi legittima-
to ad impugnare una decisione che ammette semplicemente la costituzione di
una persona quale accusatrice privata in un procedimento (v. sentenza del
Tribunale penale federale BB.2013.38 del 29 luglio 2013, consid. 1.2 e giuri-
sprudenza citata);
- che il reclamo è da dichiarare quindi inammissibile;
- che, visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
è divenuta priva d'oggetto;
- che l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato;
- che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese del-
la procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella
causa;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--;
- che la banca B. si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla
corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un ade-
guato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art.
433 cpv. 1 lett. a CPP);
- che nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consisto-
no nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio
di cui all’art. 10 RSPPF);
- che nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato
secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al
momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna no-
ta delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF);
- che nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal
difensore della banca B., un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa) appare
giustificato, importo che deve essere messo a carico del reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'ogget-
to.
3. L'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato.
4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
5. Il reclamante rifonderà alla banca B. fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 20 giugno 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Daniele Timbal
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Lucien W. Valloni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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