Decisione del 26 agosto 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
2. B., rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo,
3. C.,rappresentato dall'avv. Cesare Lepori,
Controparti
Oggetto Disgiunzione di procedimenti (art. 30 CPP)
Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.87+BP.2014.36
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Fatti:
A. Il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di D. e E. per titolo di
organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e rici-
claggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso
dell’attività investigativa ad altre persone, tra cui B. ed C., ed ad ulteriori reati
(n. EAII.02.0155). Le persone indagate sono sospettate di aver costituito
un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico attiva e indipendente in
Svizzera, la quale avrebbe mantenuto continui e perduranti contatti con il terri-
torio italiano e con le cosche locali, originarie della Calabria.
B. Dopo un primo rinvio al MPC, da parte della Corte penale del Tribunale penale
federale, di un primo atto d'accusa (v. TPF 2012 42), il 29 agosto 2013 il MPC
ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di svariate persone, tra le quali A.,
B. ed C., tutti e tre per organizzazione criminale e ripetuta violazione aggrava-
ta della legge sugli stupefacenti, il primo anche per ripetuto riciclaggio aggra-
vato di denaro.
C. A seguito dell'ordinanza del 23 gennaio 2014, mediante la quale la Corte pe-
nale del Tribunale penale federale ha sospeso e rinviato l'atto d'accusa al
MPC (v. SK.2013.31; act. 8.1), quest'ultimo, in applicazione del principio di
opportunità, ha decretato, il 13 maggio 2014, l'abbandono del procedimento
per titolo di organizzazione criminale a carico di B. (act. 8.2) e C. (act. 8.3),
mantenendo nei loro confronti le accuse relative alle infrazioni alla legge sugli
stupefacenti.
D. Con decreti del 28 maggio 2014, il MPC ha disgiunto il procedimento penale a
carico di B. (act. 8.7) ed C. (act. 8.8) dal procedimento penale n. EAII.02.0155
E. Con reclamo del 6 giugno 2014 A. è insorto contro le suddette decisioni del
MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po-
stulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento delle
stesse.
F. Con scritti del 12 risp. 23 giugno 2014, B. e C. hanno dichiarato di non avere
osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio dell'autorità giudicante.
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G. Con osservazioni del 3 luglio 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia inte-
gralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
H. Invitato a replicare, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali.
I. Con duplica spontanea del 29 luglio 2014, trasmessa alle altre parti per cono-
scenza, il MPC ha ribadito la sua posizione.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la
giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, gli scritti impu-
gnati, datati 28 maggio 2014, sono stati notificati al reclamante in data 2 giu-
gno 2014 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 6 giugno seguente, è pertanto
tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In concreto, il reclamante sostiene, riferendosi al
contenuto della decisione del MPC impugnata, che "l'affermazione che la di-
sgiunzione non lederebbe i diritti degli altri imputati non è condivisibile. Appare
invece evidente che il diritto della Difesa imponga che tutti i membri della pre-
sunta organizzazione che avrebbero agito ciascuno nel suo ruolo per compie-
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re le attività rimproverate dall'AA, siccome effettuate nell'interesse dell'orga-
nizzazione criminale, siano giudicati contemporaneamente. La loro stessa at-
tendibilità appare di principio compromessa dalla loro estromissione dal pro-
cesso anche per quanto attiene la valutazione delle loro responsabilità quali
esecutori materiali di quelle attività che oltre a violare l'art. 260ter CP, sareb-
bero per loro costitutive di altri reati, in particolare della violazione dell'art. 19
LStup (cfr. sentenza BB.2009.51, 53, 54, in particolare cons. 3.2)" (v. act. 1
pag. 5). In sede di replica egli aggiunge che "un giudizio unico s'impone, giac-
ché solo se il TPF sarà posto in grado di verificare la posizione di tutti i coim-
putati, anche in considerazione dei rapporti esistenti o meno tra di loro, sarà
possibile determinare segnatamente se B. e C., così come gli altri coimputati a
beneficio delle avversate disgiunzioni, hanno agito obbedendo a istruzioni del
reclamante e/o dei altri coimputati in una logica di associazione criminale. La
risposta a questo quesito, essenziale per un concreto esercizio dei diritti di di-
fesa, implica la verifica contemporanea delle posizioni di tutti i coimputati
dell'atto d'accusa e da essa può dipendere l'assoluzione del reclamante. Per-
tanto la decisione impugnata, dal profilo sostanziale, pregiudica gli interessi
della difesa del reclamante" (v. act. 14 pag. 3).
Orbene, precisato che oggetto della presente procedura sono unicamente le
decisioni di disgiunzioni del 28 maggio 2014 emesse nei confronti di B. e C.
(v. act. 1.1 e 1.2) e non quelle di abbandono emesse nei confronti dei mede-
simi del 13 maggio 2014 per titolo di organizzazione criminale (v. act. 8.2 e
8.3) e che il reclamante non è legittimato a far valere asserite lesioni di diritti di
terzi e segnatamente di altri coaccusati eventualmente toccati dalle criticate
decisioni da loro non impugnate, è d'uopo rilevare che il reclamante, con il suo
gravame, non ha sostanziato l'esistenza di un interesse giuridicamente protet-
to all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Asserendo che
solo un giudizio contemporaneo di tutti gli imputati garantirebbe il rispetto dei
diritti della difesa - ciò che sembrerebbe costituire il suo pregiudizio derivante
dalle decisioni impugnate -, egli omette di considerare che quest'ultime non lo
privano del suo diritto di confrontarsi, nell'ambito di un eventuale dibattimento
nei suoi confronti, con le dichiarazioni dei predetti e, se del caso, di farli inter-
rogare (art. 6 n. 3 lett. d CEDU). È d'altra parte palese che la corte di merito,
anche nel caso di una disgiunzione dei procedimenti, è tenuta a rispettare il
principio della parità di trattamento tra i coaccusati, in particolare riguardo alla
commisurazione della pena (v. sentenza del Tribunale federale 1B_200/2013
del 17 giugno 2013, consid. 1.4.3 e giurisprudenza citata).
2. In definitiva, non avendo il reclamante dimostrato l'esistenza per lui di un pre-
giudizio derivante dalle decisioni impugnate, il gravame deve essere dichiara-
to inammissibile per mancanza di legittimazione ricorsuale.
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3. Visto l'esito del reclamo, la domanda tendente alla concessione dell'effetto so-
spensivo è divenuta priva d'oggetto.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta
priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 28 agosto 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Daniele Timbal
- Avv. Stefano Camponovo
- Avv. Cesare Lepori
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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