Decisione del 17 marzo 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luigi Mattei,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in
relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.116
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Fatti:
A. Il 2 aprile 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: "MPC")
ha emesso una decisione di estensione del procedimento penale già aperto
nei confronti di ignoti e di B., nei confronti di A. - moglie di B. - per titolo di
falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (originale: cl. 1 rubrica 1).
B. Il 5 maggio 2015 il MPC ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di A.
per titolo di ripetuta falsità in documenti e l'ha condannata ad una pena pecu-
niaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 110.-- cadauna, pena sospesa condi-
zionalmente per due anni (originale: cl. 1 rubrica 1). Il decreto d'accusa in que-
stione è stato notificato a A. in data 15 maggio 2015 direttamente presso il suo
domicilio in Italia (originale: cl. 1 rubrica 1).
C. Con scritto del 28 luglio 2015 indirizzato al MPC, A. ha interposto opposizione
al decreto di accusa e presentato istanza di restituzione per intero (originale:
cl. 1 rubrica 8.1), scritto a cui era pure allegata la copia della petizione del
26 maggio 2015 inviata dalla medesima alla Pretura del distretto di Lugano,
ricevuta dalla predetta autorità in data 27 maggio 2015 (originale: cl. 1 rubrica
8.1).
D. Con decreto del 20 agosto 2015, il MPC ha respinto l'istanza di restituzione
presentata da A. (originale: cl. 1 rubrica 8.1); al contempo ha confermato il
decreto di accusa del 5 maggio 2015, trasmettendo gli atti procedurali della
causa EAll.06.0071 alla Corte penale del Tribunale penale federale (di se-
guito: "CP-TPF") in virtù degli art. 355 cpv. 3 lett. a CPP e 356 cpv. 1 CPP
(cl. 2 pag. 2.100.1 e seg.).
E. Il 21 settembre 2015 la CP-TPF ha invitato il MPC ad allestire un fascicolo
interessante la sola causa penale concernente A. (cl. 2 pag. 2.110.7 e seg.).
F. Contemporaneamente, con decisione del 23 settembre 2015, la Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo di A. avverso
il decreto del 20 agosto 2015 con cui il MPC aveva rigettato l'istanza di resti-
tuzione del termine per l'opposizione al decreto d'accusa del 5 maggio 2015
(cl. 2 pag. 2.510.3 e segg.).
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G. Con scritto del 13 ottobre 2015, il MPC ha trasmesso alla CP-TPF gli atti rela-
tivi al procedimento aperto contro A., specificando di aver allestito un nuovo
fascicolo (cl. 2 pag. 2.100.9 e segg.).
H. Con decreto del 5 novembre 2015, la CP-TPF ha giudicato non valida l'oppo-
sizione interposta da A. avverso il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 del
MPC (act. 1.2).
I. Il 16 novembre 2015 A. ha interposto reclamo avverso la decisione summen-
zionata della CP-TPF, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità del
decreto d'accusa in questione, e, in via subordinata, di constatare la validità
dell'opposizione da lei interposta contro il decreto d'accusa del 5 maggio 2015
(act. 1).
L. Mediante scritto del 18 novembre 2015 la CP-TPF ha comunicato di non avere
osservazioni da presentare, rimettendosi al giudizio della scrivente Corte
(act. 3). Con risposta datata 26 novembre 2015, il MPC ha chiesto la reiezione
del reclamo (act. 4). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla reclamante,
per conoscenza (v. act. 5).
M. Con replica spontanea del 22 febbraio 2016, trasmessa per conoscenza alle
altre parti al procedimento, la reclamante ha in sostanza ribadito le proprie
allegazioni (act. 6, 7).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro i decreti
e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono ec-
cettuate le decisioni ordinatorie.
1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
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dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non-
ché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes-
sordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giuri-
sprudenza citata).
1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP).
Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’ec-
cesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia
(lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto
od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la
giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione
della CP-TPF concernente un'opposizione della reclamante ad un decreto d'ac-
cusa emesso nei suoi confronti, il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine.
2. La reclamante chiede innanzitutto di accertare la nullità del decreto di accusa
del 5 maggio 2015. A suo parere, il medesimo sarebbe stato emesso da un'au-
torità incompetente e sarebbe intaccato da gravi violazioni di diritti procedurali
essenziali; inoltre, il procedimento sarebbe stato a tal punto irregolare da por-
tare all'emanazione di una decisione arbitraria.
2.1 Di principio, la nullità di un atto commesso violando la legge deve risultare da
una disposizione legale espressa oppure dal senso e dallo scopo della norma
in questione. In altre parole, la nullità non può essere ritenuta – fatta eccezione
per i casi espressamente previsti dalla legge – che a titolo eccezionale, quando
le circostanze sono tali che le vie di ricorso, ed in particolare il sistema dell'an-
nullabilità, non offrono la tutela necessaria (TPF 2005 172 consid. 3.1 e riferi-
menti citati). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione
erronea può essere considerata nulla, seguendo la teoria dell'evidenza, quando
essa è colpita da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evi-
denza o perlomeno con una certa facilità e se l'accertamento della nullità non
mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Vizi nel contenuto di una
decisione ne implicano solo in circostanze rare ed eccezionali la nullità; per
contro, gravi errori di procedura, come ad esempio l'incompetenza funzionale e
materiale dell'autorità giudicante, possono condurre alla nullità. Vizi procedurali
che rientrano nella violazione del diritto di essere sentito sono di principio sana-
bili e conducono in genere solo all'impugnabilità della decisione. In presenza
tuttavia di una violazione particolarmente grave dei diritti fondamentali delle
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parti, anche una violazione del diritto di essere sentito può implicare la conse-
guenza della nullità; ciò potrebbe essere il caso quando la persona non è a
conoscenza di una decisione che la riguarda non essendole la medesima stata
notificata, rispettivamente quando non ha avuto alcuna possibilità di partecipare
ad una procedura condotta nei suoi confronti. La nullità di una decisione deve
essere constatata d'ufficio da tutte le autorità ed in ogni momento. La nullità non
è la norma, bensì l'eccezione (DTF 138 II 501 consid. 3.1 e riferimenti citati; 137
I 273 consid. 3.1; 133 II 366 consid. 3.2; 132 II 342 consid. 2.1 e 2.2; 129 I 361
consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 1B_239/2013 del 12 novembre
2013, consid. 2; 6B_339/2012 dell'11 ottobre 2012 consid. 1.2.1; 6B_744/2008
del 23 gennaio 2009, consid. 1.1; decisione della Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale BB.2012.45 del 9 maggio 2012; ZHUOLI CHEN, Der
Verzicht auf Verfahrensrechte durch die beschuldigte Person im Schweizeri-
schen Strafprozess, Zurigo 2014, p. 162). I criteri relativi alla nullità, sviluppati
in ambito di diritto amministrativo, si applicano anche alle decisioni rese in am-
bito penale (LGVE 2014 I n. 15 consid. 5.3.4; TPF 2005 172 consid. 3.1 e rife-
rimenti citati). Nel diritto penale, la sicurezza del diritto riveste particolare impor-
tanza; una decisione può essere ritenuta nulla solo nel caso in cui le condizioni
previste dalla giurisprudenza siano adempiute (sentenza del Tribunale federale
6B_968/2014 del 24 dicembre 2014, consid. 1.4 e riferimenti citati). Per poter
ritenere nulla una decisione, è in ogni caso necessario che il vizio risulti più
grave rispetto alla messa in pericolo della sicurezza del diritto e dell'interesse
pubblico risultante dall'invalidità dell'atto contestato (sentenza del Kantonsgeri-
cht Basel-Landschaft, sezione diritto penale, n. 460 14 283 del 16 giugno 2015,
consid. 2.6).
Il difetto di tale teoria, secondo parte della dottrina, risiede nella difficoltà di va-
lutazione della gravità e dell'evidenza del vizio procedurale (ZHUOLI CHEN,
op. cit., pag. 166, 169; JÜRG-BEAT ACKERMANN, Absolute Nichtigkeit von amtli-
chen Prozesshandlungen im Zürcher Strafprozess – eine Skizze, in: Festschrift,
125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich [Donatsch/Fingerhuth/Lie-
ber/Rehberg/Walder-Richli ed.]), Zurigo 2000, p. 315 e segg., p. 333). Acker-
mann ha elencato delle fattispecie in cui la dottrina si è espressa sulla proble-
matica della nullità di determinate sentenze. Ad esempio, non sono di principio
state ritenute nulle delle decisioni rese contro una persona deceduta, basate su
una fattispecie che secondo il nuovo diritto non era punibile, su un accertamento
chiaramente errato dei fatti, su azioni procedurali viziate o sull'applicazione er-
ronea del diritto materiale; a determinate e restrittive condizioni, parte della dot-
trina ritiene possibile considerare nulla una sentenza resa in una causa già pre-
cedentemente decisa e cresciuta in giudicato, come pure una decisone emessa
contro una persona comparsa al pubblico dibattimento al posto dell'imputato.
Alcuni autori non ritengono di principio viziata da nullità assoluta una decisione
emanata da un tribunale non competente territorialmente, materialmente o per
funzione, non essendo in genere il vizio sufficientemente evidente; per contro,
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la sentenza non resa da un'autorità penale costituirebbe una non-sentenza
(v. ACKERMANN, op. cit., p. 315 e segg., p. 325 e segg. e riferimenti citati).
2.2 Con particolare riferimento ai decreti d'accusa, nullo potrebbe essere un de-
creto d'accusa emanato da un'autorità incompetente territorialmente, material-
mente o per funzione, oppure un decreto d'accusa diretto contro "ignoti", che
non menziona alcun reato oppure concernente un reato su querela, in assenza
di qualsivoglia querela (LGVE 2014 I n. 15 consid. 5.3.4-5.3.5 e riferimenti citati;
LGVE 2015 I n. 13 consid. 5.2 e 5.3.1).
2.3 Nel caso di specie, la reclamante sostiene che il decreto d'accusa del 5 maggio
2015 sarebbe stato emesso dal MPC quando esso non disponeva più della di-
rezione della procedura, essendo l'atto d'accusa nell'ambito del procedimento
EAll.06.0071 già stato trasmesso il 14 ottobre 2011 alla CP-TPF.
2.3.1 Giusta l'art. 352 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati
ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico mi-
nistero emette un decreto d'accusa. Solo il pubblico ministero è competente ad
emanare un decreto d'accusa; un decreto d'accusa emesso da un giudice sa-
rebbe invece nullo. Dal deposito dell'atto d'accusa presso il Tribunale, la causa
è pendente dinanzi al giudice (art. 328 cpv. 1 CPP); con la pendenza della
causa, i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (art. 328 cpv. 2
CPP). Da questo momento il pubblico ministero non dispone più della compe-
tenza funzionale per emanare un decreto d'accusa (MICHAEL DAPHINOFF, Das
Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, tesi di lau-
rea friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 222).
2.3.2 Dagli atti risulta che il 14 ottobre 2011 il MPC ha effettivamente emesso l'atto
d'accusa nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi
dell'art. 305bis n. 2 CP, di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP e di
istigazione a falsità in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP in combinazione con
l'art. 24 cpv. 1 CP nei confronti di A. (procedura EAll.06.0071). Con sentenza
del 19 novembre 2012 la CP-TPF ha condannato B. per tre dei capi d'accusa
relativi all'imputazione di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP
come pure per istigazione a falsità in documenti nei confronti di A.. Con sen-
tenze del Tribunale federale 6B_217/2013, 6B_222/2013 e 6B_219/2013 datate
28 luglio 2014 la condanna di B. è divenuta definitiva (sebbene con sentenza
6B_217/2013 sia stata rinviata alla CP-TPF la decisione relativa alle questioni
della commisurazione della pena e della confisca di valori patrimoniali sulla
base del crimine a monte da egli commesso in Italia). Il 2 aprile 2015, il MPC
ha quindi esteso il procedimento penale in questione alla reclamante per titolo
di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP e, il 5 maggio 2015, ha
emesso nei confronti di quest'ultima il decreto d'accusa contestato, reputando i
fatti sufficientemente chiariti giusta l'art. 352 cpv. 1 CPP (v. act. 4 pag. 2-3).
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2.3.3 Ora, vero è che il decreto d'accusa nei confronti di A. è stato emesso sotto il
numero di procedura EAll.06.0071, procedimento che nell'ottobre 2011 era se-
gnatamente sfociato nell'atto d'accusa nei confronti di B.. A., a quell'epoca, non
era parte al procedimento menzionato. L'estensione della procedura nei suoi
confronti è avvenuta solo il 2 aprile 2015, dopo la sentenza del 28 luglio 2014
del Tribunale federale che aveva confermato la condanna di B., tra altri, per
istigazione a falsità in documenti.
Essendo nel procedimento EAll.06.0071, alla data del 2 aprile 2015, già stato
emesso un atto d'accusa ed essendo già stata pronunciata una condanna defi-
nitiva, sarebbe stato formalmente più corretto da parte del MPC aprire una
nuova procedura nei confronti della reclamante (v. BERNARD BERTOSSA, Com-
mentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 4 ad
art. 29 CPP), invece che estendere il procedimento già pendente, facendo
eventualmente uso della procedura di cui all'art. 309 cpv. 4 CPP, secondo cui il
pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un
decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
Sia quel che sia, non ricorrono, nel caso di specie, gli elementi eccezionali ri-
chiesti dalla giurisprudenza per considerare il decreto d'accusa intaccato da
nullità. Da un lato, il decreto di apertura dell'istruzione, come quello di esten-
sione, costituiscono atti interni ed hanno effetti puramente dichiarativi; l'istru-
zione è infatti considerata aperta solo quando l'autorità inquirente inizia ad oc-
cuparsi del caso (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.3 e 1.1.4 e riferimenti citati). Vizi
relativi ai decreti d'apertura e di estensione non comportano dunque in ogni
caso la nullità o l'annullabilità dei successivi atti adottati dalle autorità inquirenti
(ESTHER OMLIN, op. cit., n. 46 ad art. 309 CPP; MOREILLON / PAREIN-REYMOND,
Code de procédure pénale, Basilea 2013, n. 20 e segg. ad art. 309 CPP).
Inoltre, è incontestabile che il MPC fosse l'autorità competente per funzione,
territorio e materia per emettere il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 nei con-
fronti di A., e ciò indipendentemente da come fosse stata aperta la procedura
in precedenza.
Non sussistono dunque, in concreto, gravi motivi legati all'incompetenza del
MPC che possano giustificare la nullità dell'atto impugnato.
2.4 In secondo luogo, la reclamante sostiene che istigatore ed autore principale di
un reato debbano essere giudicati insieme in virtù del principio dell'accesso-
rietà. A suo parere, l'emissione separata di un atto d'accusa, dopo il passaggio
in giudicato della condanna del partecipante, non sarebbe più possibile.
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2.4.1 L'art. 29 CPP codifica il principio dell'unità della procedura; esso prevede che
più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da
uno stesso imputato (lett. a), oppure se vi è correità o partecipazione (lett. b).
Ciò vale anche per l'istigatore ed il complice, che, secondo il principio dell'ac-
cessorietà, devono in genere essere giudicati contemporaneamente e insieme
all'autore principale, salvo circostanze particolari (DTF 138 IV 29, consid. 3.2;
URS BARTETZKO, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung –
Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea
2014, n. 6 ad art. 29 CPP; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 29
CPP). Il principio dell'unità della procedura è volto ad impedire decisioni con-
traddittorie, sia in merito all'accertamento dei fatti, sia della valutazione giuridica
che della commisurazione della pena. Esso tutela così l'uguaglianza di tratta-
mento (DTF 138 IV 219, consid. 3.2).
2.4.2 Nel caso di specie, la procedura condotta dal MPC nei confronti di B. contem-
plava, come indicato dall'autorità inquirente, 35 capi d'accusa. Di tali imputa-
zioni, solo due sono pure state ritenute a carico della reclamante. Inoltre, il pro-
cedimento contro B., alla luce della gravità dei reati, è sfociato in un atto d'ac-
cusa, mentre quello a carico di A., in un decreto d'accusa.
Considerati il numero ed il genere dei reati imputati a B. ed a A., le due proce-
dure avrebbero pertanto dovuto, in ogni caso, essere giudicate separatamente.
L'agire del MPC, che ha portato a giudizio separatamente le persone da esso
ritenute autore ed istigatore, non può dunque essere considerato arbitrario al
riguardo. Oltre a ciò, va considerato che un'eventuale violazione del principio
dell'unità della procedura, a cui sono possibili eccezioni per motivi sostanziali
(art. 30 CPP; DTF 138 IV 219, consid. 3.2), non comporterebbe comunque la
nullità della decisione resa. La censura della reclamante non può dunque es-
sere accolta.
2.5 Successivamente, la reclamante pone a fondamento della nullità del decreto
d'accusa l'esistenza di gravi vizi di forma: in particolare, il MPC avrebbe violato
il suo diritto di essere informata, non avendole comunicato la decisione di esten-
sione del procedimento datata 2 aprile 2015 e dunque l'esistenza di un proce-
dimento penale nei suoi confronti e di accuse a suo carico prima dell'emana-
zione del decreto d'accusa. Inoltre, il MPC non avrebbe vagliato a suffragio le
prove delle proprie ipotesi accusatorie, ritenendo valide quelle raccolte per B.,
e non avrebbe dunque permesso all'imputata di esaminarle. Il MPC avrebbe
pure violato l'art. 158 CPP, non avendo informato la reclamante dei suoi diritti e
non avendola interrogata prima dell'emanazione del decreto di accusa, allu-
dendo invece alle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti, poi con-
siderata imputata. Infine, il MPC non avrebbe rispettato l'art. 352 cpv. 1 CPP,
non esistendo nel caso concreto né un'ammissione dell'imputato né essendo i
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fatti sufficientemente chiari. Anche l'inclusione di C. S.p.A. quale parte nel pro-
cedimento contro la reclamante costituirebbe una violazione di importanti ga-
ranzie procedurali.
2.5.1 Secondo l'art. 309 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se: a. da
informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti
emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è
stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1. Il cpv. 3 di
detto articolo prevede che il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un
decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va
necessariamente motivato, né notificato (v. anche ESTHER OMLIN, Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung
[Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014, n. 39 ad art. 309 CPP).
Esso non è impugnabile.
2.5.2 Nel caso di specie, il decreto di estensione dell'istruzione datato 2 aprile 2015
non è stato comunicato alla reclamante. Tuttavia, giusta l'art. 309 cpv. 3 CPP,
tale comunicazione non era necessaria. Pertanto, è a torto che la reclamante
lamenta la mancata notifica della decisione di estensione della procedura nei
suoi confronti.
2.5.3 Di principio, nel caso di un cambiamento di ruolo da persona informata sui fatti
ad imputato, le dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti man-
tengono la loro validità anche nel procedimento in cui la persona in questione
ha assunto la qualità di imputato, a condizione che in sede di interrogatorio non
fosse riconoscibile l'esistenza di una delle fattispecie di difesa obbligatoria giu-
sta l'art. 130 CPP e che fossero state rispettate le condizioni di cui all'art. 180
cpv. 1 CPP (ROLAND KERNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-
zessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a
ed., Basilea 2014, n. 17 ad art. 178 CPP).
Va pure considerato che, nella procedura del decreto d'accusa, il pubblico mi-
nistero non ha l'obbligo di interrogare l'imputato, ritenuto che, formulando una
semplice opposizione che non deve essere motivata, l'interessato può adire un
tribunale che offre le garanzie di cui all'art. 6 CEDU (sentenze del Tribunale
federale 6B_158/2012 del 27 luglio 2012, consid. 1.2 e riferimenti citati;
6B_281/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 3.2).
Dal momento dell'estensione della procedura nei suoi confronti e fino all'emis-
sione del decreto di accusa il 5 maggio 2015, risulta dagli atti che la reclamante
non è stata informata della procedura condotta dal MPC contro di lei, né è stata
sentita in qualsivoglia veste dalle autorità inquirenti. A. era unicamente stata
interrogata il 14 novembre 2007, nel procedimento inerente il marito B., in qua-
lità di persona informata sui fatti. In tale interrogatorio A. ha precisato, tra altre
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cose, di avere una formazione giuridica (cl. 2 pag. 2-110-003; cl. 1.2 pag. MPC-
018-001-0-206 a 238). Con decreto di accusa datato 5 maggio 2015, ricevuto
da A. il 15 maggio successivo, la reclamante è stata quindi informata dell'esi-
stenza di una procedura a suo carico, come pure delle accuse mossele dal
MPC. A tale decreto non risulta essere stata presentata alcuna tempestiva e
valida opposizione (v. decreto del 5 novembre 2015 SK.2015.40 della CP-TPF,
act. 1.2).
Contrariamente a quanto lasciato intendere dalla reclamante, il decreto d'ac-
cusa contestato non è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni da lei rese in
qualità di persona informata sui fatti, bensì sulla sentenza del 19 novembre
2012, con la quale B. è stato riconosciuto colpevole di ripetuta istigazione in
falsità di documenti, avendo istigato A. a designarsi quale unica avente diritto
economico delle relazioni cifrate a lei intestate, nonostante in realtà il beneficia-
rio economico fosse B. medesimo (cl. 1 rubrica 1 pag. 1). Per tali imputazioni la
sentenza è cresciuta in giudicato. Le dichiarazioni rese da A. in qualità di per-
sona informata sui fatti sono invece state ritenute unicamente nella misura in
cui ella confermava di avere avuto una formazione giuridica e di non avere mai
avuto redditi propri, circostanze delle quali il MPC ha concluso la sua cono-
scenza in merito alla proprietà dei beni depositati sulle relazioni a lei intestate
(cl. 1 rubrica 1 pag. 2).
Ora, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle eventuali carenze rela-
tive alla procedura del decreto d'accusa menzionate dalla reclamante, queste
avrebbero potuto essere tutte accertate o sanate attraverso la procedura di op-
posizione. Avendo tuttavia A. omesso di presentare una valida opposizione al
medesimo, e dunque implicitamente rinunciato ad adire un tribunale a cui far
verificare le proprie contestazioni tanto procedurali che materiali, inclusa l'asse-
rita violazione del diritto di essere sentita e la partecipazione di C. S.p.A., alla
luce dei criteri giurisprudenziali summenzionati (v. supra consid. 2.2 e 2.3), il
decreto in questione non può essere ritenuto nullo.
2.6 Di seguito, la reclamante lamenta la presenza di altre gravi irregolarità di pro-
cedura e l'insostenibilità della decisione. In sostanza, ella sostiene che non sa-
rebbe mai avvenuta una procedura investigativa della polizia nei suoi confronti,
e che, a torto, il MPC non avrebbe formalmente aperto l'istruzione giusta
l'art. 309 cpv. 1 CPP, tanto più che neppure disponeva informazioni in merito
alla circostanze personali dell'imputata, elemento necessario per proporre una
sanzione adeguata. Lacunoso sarebbe pure l'accertamento dei fatti, laddove le
prove a carico di A. sarebbero state raccolte solo dopo l'emanazione del decreto
d'accusa nei confronti di B., nell'ottobre 2012, per di più provenienti da un fasci-
colo di un altro procedimento penale che include anche verbali raccolti dalla
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Corte di merito durante il pubblico dibattimento a cui A. non ha partecipato. In-
fine, in presenza di un reato di falsità in documenti, il MPC non avrebbe neppure
inserito agli atti gli originali dei documenti falsificati.
Anche tutte queste contestazioni, che costituiscono per lo più aspetti relativi al
contenuto del decreto incriminato, non adempiono le condizioni restrittive poste
dalla giurisprudenza per poter ritenere una decisione nulla (v. supra consid. 2.2
e 2.3); esse non implicano la nullità del decreto d'accusa, tanto più che le me-
desime avrebbero potuto essere verificate in sede di pubblico dibattimento di-
nanzi ad un'autorità dotata di pieno potere di cognizione, tramite la procedura
di opposizione.
Le censure dell'insorgente non possono pertanto trovare accoglimento.
3. Da ultimo, la reclamante invoca la regolarità e la tempestività dell'opposizione
del 26 maggio 2015 formulata con la petizione in sede civile (e ricevuta dalla
Pretura il 27 maggio 2015), memoriale con il quale ella avrebbe chiaramente
attestato la propria volontà di opporsi al decreto d'accusa.
3.1 Come correttamente rilevato dalla CP-TPF nella decisione impugnata, la peti-
zione del 26 maggio 2015 indirizzata alla Pretura del distretto di Lugano verteva
su questioni di carattere puramente civile (azione di accertamento ai sensi
dell'art. 107 cpv. 5 LEF) e non costituiva – alla luce anche di quanto in essa
menzionato – valido titolo di opposizione al decreto d'accusa penale (v. act. 1.2
pag. 5).
3.2 Ma anche a prescindere da ciò, l'eventuale opposizione non sarebbe comunque
tempestiva.
3.2.1 Giusta l'art. 91 cpv. 4 prima frase CPP, il termine è reputato osservato anche
quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a
un'autorità svizzera non competente.
Questa disposizione applica dunque la "théorie de la réception" e non la "théorie
de l'expédition". La teoria della ricezione è ripresa nelle tre lingue nazionali (in
francese: "si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité
suisse non compétente"; in tedesco "wenn die Eingabe spätestens am letzten
Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht.".
Anche volendo supporre che si tratti di un errore di trascrizione, ciò non sarebbe
sufficiente per giustificare uno scostamento dal testo chiaro della legge (JdT
2015 III 202 consid. 2.3.3 e riferimenti citati).
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3.2.2 Nel caso concreto, essendo il decreto d'accusa incriminato stato ricevuto dalla
reclamante il 15 maggio 2015, il termine per presentare opposizione scadeva il
26 maggio 2015. Entro detta data, giusta l'art. 91 cpv. 2 e 4 CPP, l'opposizione
doveva essere stata inviata all'autorità competente, oppure essere pervenuta
ad un'autorità svizzera non competente. Essendo tuttavia l'opposizione stata
spedita al MPC (autorità competente) il 28 luglio 2015, ed essendo la petizione
stata ricevuta dalla Pretura (autorità incompetente) il 27 maggio 2015, il termine
legale non è stato rispettato in ogni caso.
3.2.3 Giova inoltre rilevare che l'art. 91 cpv. 4 CPP non si applica a tutti i casi in cui
atti vengono depositati presso autorità non competenti: perché tale norma sia
applicabile, è necessario che chi la invoca fosse in buona fede e che dunque la
scelta dell'autorità non competente fosse il risultato di dubbi che la parte poteva
avere in merito alla competenza dell'autorità adita (JdT 2015 III 202 con-
sid. 2.3.3 e riferimenti citati). Nel caso concreto, è evidente che il patrocinatore
della reclamante (come pure la reclamante medesima) sapesse perfettamente
a quale autorità andava trasmessa l'opposizione al decreto. Anche per questo
motivo, A. non è legittimata a prevalersi della possibilità prevista dall'art. 91
cpv. 4 CPP.
3.3 Il decreto contestato è dunque divenuto sentenza passata in giudicato giusta
l'art. 354 cpv. 3 CPP.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro-
cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La
tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, il 17 marzo 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale, Corte penale (brevi manu)
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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