Decisione del 4 marzo 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi-
dente, Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari e da MLaw Michele
Pinoli,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Denegata/ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)
Ritiro del reclamo (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.16
- 2 -
Visti:
- il ricorso presentato il 18 febbraio 2015 da A. avverso "la decisione di fatto del
MPC di mantenimento del sequestro della sua relazione bancaria presso ban-
ca B., Ginevra" (v. act. 1);
- la lettera del 27 febbraio 2015 con cui l'avv. Filippo Ferrari dichiara il ritiro del
ricorso (v. act. 3).
Considerato:
- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può riti-
rarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di
prova o degli atti, se la procedura è scritta;
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato in-
dotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità
(art. 386 cpv. 3 CPP);
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 27 febbraio 2015 questo
Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della pro-
cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa
(1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che
ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);
- che, avendo la reclamante ritirato la sua impugnativa, ella deve essere consi-
derata quale parte soccombente;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le
- 3 -
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162);
- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio
iniziale della procedura, la quale, pur non avendo ancora cagionato notevoli
costi processuali, non può tuttavia essere considerata neutrale sotto il profilo
delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giusti-
zia ridotta che viene fissata nel minimo di fr. 200.--.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 4 marzo 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari e MLaw Michele Pinoli
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy