Decisione dell'8 aprile 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall' avv. Letizia Vezzoni,
reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP); gratuito patrocinio
(art. 132 cpv. 1 lett. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.2 + BP.2015.1
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Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce
un’indagine nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale giusta l’art.
260ter CP, di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e falsità in docu-
menti ai sensi dell'art. 251 CP (v. act. 1.1 e act. 4.2 pag. 3 dell'incarto
BB.2015.2). Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC, fra le altre misure, ha intima-
to il 29 maggio 2012 alla banca B., Berna, un ordine di edizione e sequestro
del saldo attivo del conto n. 1 intestato al predetto, bloccando l'importo di fr.
26'707.25 ivi depositato (act. 1.5 pag. 2 dell'incarto BB.2015.2).
B. La richiesta di dissequestro del conto in questione, presentata da A. il
14 settembre 2012, è stata respinta dal MPC con decisione del 16 ottobre
2012 (v. act. 4.1 dell'incarto BB.2015.2).
C. Il reclamo interposto dall'interessato avverso tale decisione è anch'esso stato
respinto con sentenza del 17 luglio 2013 della Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale (v. decisione del Tribunale penale federale
BB.2012.167 del 17 luglio 2013).
D. Il 19 maggio 2014, A. ha rinnovato al MPC la richiesta di dissequestro del suo
conto presso la banca B., ritenendo la misura sproporzionata rispetto alla sua
situazione economica. Con decisione del 19 giugno 2014, il MPC ha respinto
l'istanza di dissequestro (act. 4.1 dell'incarto BB.2015.2).
E. Con reclamo del 3 luglio 2014, A. è insorto contro questa decisione dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando il dis-
sequestro del saldo attivo del conto postale a lui intestato e, contestualmente,
il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Tale reclamo è
stato parzialmente accolto da questa Corte, la quale ha ordinato il disseque-
stro parziale del citato conto presso la banca B., ritenendo che il sequestro ai
sensi dell'art. 268 CPP ordinato dal MPC intaccasse il minimo vitale del re-
clamante (v. act. 1.6 dell'incarto BB.2015.2; decisione del Tribunale penale fe-
derale BB.2014.101 del 14 novembre 2014).
F. Il 23 dicembre 2014, il MPC ha decretato il sequestro del conto
n. 1 intestato a A. in base agli art. 71 cpv. 3 CP e 263 cpv. 1 lett. d CPP (act.
1.1 dell'incarto BB.2015.2). A mente del MPC, apparirebbe verosimile che i
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valori patrimoniali depositati su detto conto saranno oggetto di confisca sic-
come ritenuti sottoposti alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale
ai sensi dell'art. 260ter CP alla quale A. avrebbe dato sostegno. Inoltre, i pre-
detti valori patrimoniali dovrebbero essere posti sotto sequestro in vista dell'e-
secuzione di un risarcimento equivalente, non essendo stato rinvenuto il pro-
vento diretto dell'attività criminale.
G. Con reclamo del 30 dicembre 2014 A. è insorto contro la suddetta decisione
dinanzi a questa Corte (act. 1 dell'incarto BB.2015.2). Il reclamante ha conte-
stualmente richiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la
procedura di reclamo e la nomina dell'avv. Letizia Vezzoni quale suo difensore
d'ufficio (act. 1 dell'incarto BB.2015.2 e act. 1 dell'incarto BP.2015.1).
H. Con osservazioni del 21 gennaio 2015, il MPC ha postulato la reiezione del
gravame siccome infondato, fatta eccezione per l'istanza di ammissione al
gratuito patrocinio, per la quale si è rimesso al giudizio della Corte (act. 5
dell'incarto BB.2015.2).
I. Con replica del 2 febbraio 2015, l'insorgente si è riconfermato nelle sue con-
clusioni ricorsuali (act. 7 dell'incarto BB.2015.2). Egli ha pure trasmesso a
questa Corte il formulario per l'assistenza giudiziaria e, per quanto riguarda i
relativi documenti giustificativi, ha richiamato quanto prodotto in data 17 luglio
2014 non essendo nel frattempo intervenuti cambiamenti sostanziali (act. 4.4
dell'incarto BP.2015.1).
L. Con duplica del 13 febbraio 2015 il MPC ha ribadito la propria posizione
(act. 9 dell'incarto BB.2015.2).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e art. 37 cpv. 1 della legge fede-
rale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confede-
razione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento
del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale
esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli so-
no sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti
o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die
Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea ber-
nese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im-
pugnata, datata 23 dicembre 2014 (act. 1.1 dell'incarto BB.2015.2), è stata riti-
rata dal legale del reclamante il 29 dicembre successivo (act. 1.2 dell'incarto
BB.2015.2). Il reclamo, interposto il 30 dicembre 2014, è pertanto tempestivo.
1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un con-
to bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione
(v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio
2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione del reclamante − tito-
lare della relazione bancaria sequestrata, imputato nel procedimento penale e
direttamente toccato dalla decisione impugnata − non è posta in discussione.
1.4. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il
reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia
(lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
1.5. Nell'ambito di un reclamo contro un sequestro, la Corte dei reclami penali non
può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esami-
nare l'ammissibilità della misura coercitiva in quanto tale (v. DTF 119 IV 326
consid. 7c e 7d; sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.167 + 168 +
170 del 5 febbraio 2014, consid. 3.2).
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2. La decisione qui impugnata fonda il sequestro sull'art. 71 cpv. 3 CP (in vista di
un risarcimento compensatorio) e sull'art. 263 cpv. 1 lett. d CPP (valori patri-
moniali che saranno presumibilmente confiscati).
2.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1
lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali
sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP
(v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del
6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii). Per sua natura, il provvedimento di seque-
stro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito
pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in que-
stione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di suffi-
cienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salva-
guardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inol-
tre essere prevista dalla legge, giustificati da un interesse pubblico sufficiente
e rispettosa del principio della proporzionalità (sentenza del Tribunale federale
1P.239/2002 del 9 agosto 2002, consid. 3.1; HEIMGARTNER, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad
art. 263 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess-
recht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de
procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e
segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo
esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere
illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però con-
cretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva
di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze
del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e
1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale fe-
derale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; HEIMGARTNER,
op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indi-
zio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo
non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Fintanto
che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mante-
nere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV
313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 otto-
bre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
2.2
2.2.1 L'art. 72 CP, che prevede la confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione
criminale, è stato espressamente concepito per facilitare la confisca di valori
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patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribuna-
le federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposi-
zione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazio-
ne criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro
precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimo-
niali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione crimi-
nale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS SCHMID,
in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geld-
wäscherei, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 CP; FLORIAN
BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 1 ad art. 72
CP). I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto
un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a
prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. A differenza
della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei
beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare
un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanzia-
ria (FF 1993 III pag. 226).
2.2.2 A norma dell'art. 71 cpv. 1 e 3 CP, se i valori patrimoniali soggetti a confisca
non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento
equivalente, in vista della cui esecuzione l'autorità inquirente può sottoporre a
sequestro valori patrimoniali dell'interessato (v. sentenza del Tribunale penale
federale BV.2012.3-8/ BV.2012.9 del 4 dicembre 2013, consid. 3.2). Si tratta
di una misura conservativa e provvisoria che può portare su tutti i beni della
persona sospettata, acquisiti legalmente o no, fino a concorrenza dell'importo
del reato contestato (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/
STOLL, Petit Commentaire, Code pénal, Basilea 2012, n. 17 ad art. 71 CP).
Quando non è stato accertato un legame tra il conto sequestrato e l'ipotetico
crimine a monte, i presupposti di un eventuale risarcimento equivalente devo-
no essere valutati sulla base dell'insieme della procedura penale (TPF 2011
182, p.183). La possibilità conferita dall'art. 71 CP di sequestrare valori patri-
moniali senza connessione con il reato in causa risponde alla volontà del legi-
slatore di impedire il privilegio di colui che si è liberato dai valori patrimoniali
soggetti a confisca da colui che li ha conservati (Messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30 giu-
gno 1993, FF 1993 III 269 p. 304). In ragione del suo carattere sussidiario, il
risarcimento equivalente non può essere ordinato che nell'ipotesi in cui, se i
valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronuncia-
ta (v. sentenza del Tribunale federale 1B_40/2014 del 15 aprile 2014, con-
sid. 5.1.2). La recente giurisprudenza ha inoltre stabilito che per la pronuncia
di un risarcimento equivalente, come in caso di un sequestro in vista di confi-
sca ma differentemente rispetto a quanto previsto per l'art. 268 CPP (seque-
stro a copertura delle spese), il giudice non è obbligato a tenere conto del mi-
nimo esistenziale (v. sentenza del Tribunale federale 1B_177/2012 del
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28 agosto 2012, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2014.82 del 6 novembre 2014, consid. 7.1).
2.3 In concreto, risulta dagli atti che il reclamante è sospettato di aver partecipato
attivamente, con altri correi, ad un sodalizio criminale che avrebbe fatto transi-
tare, attraverso l'utilizzo di società riconducibili ai propri membri e per mezzo
di false fatture, valori patrimoniali provento di un crimine commesso in Italia ai
danni di C. Spa, Milano, e di D. Spa, Milano, rendendone in tal modo difficile
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca. A. sarebbe inoltre so-
spettato di avere partecipato ad un'organizzazione criminale, avendo le sue
società gestito carte telefoniche prepagate tramite le quali l'organizzazione
criminale avrebbe immesso denaro contante in C. Spa. Dalle indicazioni del
MPC risulta in particolare che l'attività di A. in seno ad una delle società a lui
riconducibili, ossia la E. SA, Lugano, gli avrebbe procurato un arricchimento di
origine criminale di almeno fr. 100'000.--. Per tali indizi, il reclamante è imputa-
to – ed è stato rinviato a giudizio – in un procedimento aperto nel 2004 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di truffa ai
danni di alcune compagnie telefoniche aggravata dal fatto di agevolare un'as-
sociazione mafiosa. In Svizzera, A. è imputato, unitamente ad altre persone,
in un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro, organizzazione
criminale, falsità in documenti ed alti reati (act. 1.1 dell'incarto BB.2015.2).
Di rilievo per un eventuale sequestro in vista di un risarcimento equivalente, è
pure il fatto che i beni oggetto del sequestro impugnato appartengono indub-
biamente al reclamante, essendo essi costituiti da un capitale relativo al suo
pensionamento anticipato di fr. 26'707.25, depositato sul conto n. 1 a lui inte-
stato presso la banca B.
Dall'incarto risulta pure che la procedura comporta l'assunzione di informazioni
all'estero, tramite richieste di assistenza giudiziaria internazionale: inoltre, le
indagini a carico di A. si iscrivono nell'ambito di un'inchiesta più ampia e relati-
va a svariate persone, implicate con società a loro riconducibili in una struttura
societaria complessa, nella quale venivano – sotto l'apparenza di compraven-
dita di traffico telefonico – simulate triangolazioni commerciali di fatto inesi-
stenti in materia di telecomunicazioni. Agli acquisti ed alle vendite "cartolari",
che gonfiavano il fatturato complessivo, si aggiungevano false fatture, società
non realmente operative o società-schermo, documentazione contabile con-
traddittoria, operazioni prive di senso economico, ecc. Ciò che avrebbe porta-
to alla bancarotta fraudolenta di C. Spa e di D. Spa.
Allo stadio attuale, considerate le ipotesi e gli indizi oggetto di indagine da par-
te delle autorità inquirenti ed il loro sviluppo con il trascorrere del tempo
(v. act. 4.2 ed act. 1.6 pag. 6 dell'incarto BB.2015.2), non può dunque essere
escluso con certezza che A. possa essere oggetto di una condanna, né che i
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beni depositati sul conto presso la banca B. a lui intestato possano essere og-
getto di confisca, segnatamente siccome ritenuti sottoposti alla facoltà di di-
sporre di un'organizzazione criminale. Per i medesimi motivi, il sequestro ap-
pare fondato anche in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente.
2.4 Perché sia giustificata, occorre però ancora che la misura coercitiva sia rispet-
tosa del principio di proporzionalità. Affinché tale condizione sia adempiuta, è
necessario che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che esso
non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un
rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I
233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve
essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situa-
zione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Secondo la giuri-
sprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale per il sempli-
ce fatto che porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di
confisca in applicazione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale
1B_136/2009 dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).
Alla luce di quanto sopra (consid. 3.2 e 3.3 supra), ritenuto pure che a diffe-
renza di quanto previsto per l'art. 268 CPP, il giudice non è obbligato a tenere
conto del minimo esistenziale (v. sentenza del Tribunale penale federale
1B_177/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale
BB.2014.82 del 6 novembre 2014, consid. 7.1), il sequestro sulla relazione liti-
giosa non risulta lesivo del principio della proporzionalità.
2.5 Il sequestro ordinato dal MPC va pertanto tutelato.
3. Il reclamante sostiene inoltre che, in concreto, l'agire del MPC sarebbe vessa-
torio e contrario alla buona fede processuale. La tempistica di emissione del
decreto impugnato lascerebbe infatti presumere che l'autorità inquirente inten-
desse unicamente impedire l'esecuzione della decisione del 14 novembre
2014 di questa stessa Corte.
Il modus operandi adottato dal MPC, che ha inizialmente ordinato il sequestro
del conto del reclamante fondandolo sull'art. 268 CPP e, a distanza di oltre
due anni, dopo l'accoglimento parziale da parte di questa Corte di un reclamo
presentato da A., ha nuovamente sequestrato il conto presso la banca B. con
una misura coercitiva in base agli art. 72 CP e 71 cpv. 3 CP, ha effettivamente
comportato l'emissione di diverse decisioni con conseguenti costi e carichi di
lavoro.
Tuttavia ciò non basta a far ritenere, come suggerito dal reclamante, che le
decisioni del MPC siano contrarie al principio della buona fede o vessatorie:
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vista la complessità dell'inchiesta, il volume della relativa documentazione,
segnatamente le misure istruttorie adottate dal maggio 2012 in poi (acquisi-
zione di documentazione, edizioni di documenti, interrogatori, richieste di assi-
stenza giudiziaria, etc.; v. act. 4.2 dell'incarto BB.2015.2), il carattere interna-
zionale delle attività e la pluralità di persone coinvolte, non può in effetti esse-
re escluso che l'avanzare delle indagini, le risultanze emerse nel frattempo ed
in particolare gli indizi di reato ulteriormente riscontrati, abbiano fornito al MPC
un quadro istruttorio più aggiornato e completo, tanto da giustificare il seque-
stro del 23 dicembre 2014.
Le critiche del reclamante su tale aspetto vanno pertanto, anch'esse, respinte.
4.
4.1 Il reclamante postula la concessione del gratuito patrocinio, asserendo di non
percepire attualmente alcun reddito: a tale proposito, egli ha prodotto il formu-
lario relativo all'assistenza giudiziaria richiamando, per la documentazione,
quanto prodotto il 17 luglio 2014 nell'ambito della procedura BP.2014.44 –
BB.2014.101, e precisando che nel frattempo non sarebbero intervenuti cam-
biamenti sostanziali (act. 4 e 4.1 dell'incarto BP.2015.1).
4.2 Conformemente al CPP, il beneficio di un difensore d'ufficio e del gratuito pa-
trocinio per la procedura ricorsuale devono essere richiesti all'autorità di ricor-
so; questa deciderà in modo indipendente, senza essere vincolata da quanto
eventualmente già stabilito dall'autorità inferiore. In altri termini, la designazio-
ne di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patrocinio da parte
dell'autorità che conduce la procedura di merito vale unicamente per quella
specifica procedura e non vincola l'autorità di ricorso (sentenza del Tribunale
federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012, consid. 2.3.2 e riferimenti citati).
Dinanzi all'autorità di reclamo, le condizioni per la concessione del gratuito pa-
trocinio sono di principio disciplinate dall'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, secondo
cui chi dirige il procedimento dispone di una difesa d'ufficio se l'imputato è
sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi in-
teressi. L'art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una difesa s'impone per tutelare gli
interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il
caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe
far fronte da solo. Il caso bagatellare è escluso se si prospetta una pena de-
tentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote
giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3
CPP).
Nel caso concreto, in base alla documentazione richiamata agli atti, le condi-
zioni summenzionate appaiono adempiute.
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La concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone però ancora che la
causa non sembri priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisi-
to che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del recla-
mo.
In concreto, non apparendo di primo acchito manifestamente infondata, la ri-
chiesta merita accoglimento. Di conseguenza, conformemente all'art. 132 cpv.
1 lett. b CPP, nell'ambito della presente procedura viene disposta una difesa
d'ufficio al reclamante (sentenza del Tribunale federale 6B_758/2013
dell'11 novembre 2013, consid. 3.2).
4.3 Sia il MPC che questa Corte avevano già designato un difensore d'ufficio al
reclamante, nella persona dell'avv. Letizia Vezzoni. L'art. 135 cpv. 2 CPP pre-
vede che il ministero pubblico o l'autorità giudicante stabiliscono l'importo della
retribuzione del difensore d'ufficio al termine del procedimento. Anche se la
Corte dei reclami penali non interviene quale giudice del merito – tale funzione
essendo attribuita alla Corte penale del Tribunale penale federale (art. 35
LOAP) – il regolamento sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF;
RS 173.713.162) prevede che le spese occasionate dal Tribunale nelle proce-
dure di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali sono assunte dalla Cassa
del Tribunale penale federale, con la facoltà di prevedere il rimborso dell'in-
dennità accordata al difensore d'ufficio non appena le condizioni economiche
del reclamante glielo permettano (art. 21 cpv. 2 e 3 RSPPF). Tale soluzione,
oltre che semplificare il compito dell'autorità che dovrà stabilire la retribuzione
del difensore d'ufficio al termine della procedura (MPC o Corte penale), nel
senso che determina chiaramente la problematica delle spese/indennità
nell'ambito dei procedimenti incidentali, presenta anche il vantaggio per il di-
fensore medesimo di essere indennizzato in tempi più brevi per prestazioni
connesse a procedure incidentali dinanzi alla presente Corte.
4.4 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo,
comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- ed al massimo a fr. 300.--. La tariffa usuale applicata dalla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.--
all'ora (decisione del Tribunale penale federale BB.2012.8 del 2 marzo 2012,
consid. 4.2). In assenza di una nota spese da parte del difensore, l'autorità
adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2
RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio
temporale dell'avvocato difensore nella presente procedura di reclamo, un'in-
dennità complessiva di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. Co-
me precisato al considerando precedente, la Cassa del tribunale verserà diret-
tamente tale indennità al difensore d'ufficio avv. Letizia Vezzoni, Lugano. Non
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appena le sue condizioni economiche glielo permettano, il reclamante sarà te-
nuto a rimborsare tale indennità, ossia fr. 1'500.--, alla Confederazione
(art. 135 cpv. 4 lett. a e art. 428 CPP; art. 21 cpv. 3 RSPPF).
4.5 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha giudicato che, seb-
bene l'imputato sia indigente ed abbia dunque diritto all'assistenza giudiziaria
ed alla difesa gratuita, egli possa comunque essere condannato, se soccom-
bente, a pagare le spese procedurali nella misura in cui le sue condizioni eco-
nomiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP; sentenza del Tribunale fede-
rale 6B_380/2013 del 16 gennaio 2014, consid. 5.4). Ne deriva che l'assisten-
za giudiziaria non consiste nella dispensa dal pagamento delle spese proce-
durali, quanto piuttosto nel diritto di agire gratuitamente sino alla decisione che
metterà termine alla procedura e di far considerare la sua situazione economi-
ca nel calcolo delle spese, se queste saranno poste a suo carico. Nella mede-
sima sentenza, il Tribunale federale ha considerato conforme all'art. 29 cpv. 3
Cost. condannare l'imputato soccombente a rimborsare alla Confederazione o
al Cantone la retribuzione del suo difensore d'ufficio (amtlicher Verteidiger),
sebbene presa a carico dallo Stato, non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP; DTF 135 I 91 consid. 2; senten-
za del Tribunale federale 6B_112/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3). In altre
parole, la garanzia costituzionale di cui all'art. 29 cpv. 3 Cost. non dà diritto
all'esonero definitivo dal pagamento delle spese procedurali e degli onorari del
difensore. Di conseguenza, l'imputato indigente che soccombe nell'ambito di
una procedura di ricorso può, seppur al beneficio di una difesa d'ufficio, esse-
re condannato al pagamento delle spese procedurali nella misura permessa
dalle sue condizioni economiche e vedersi obbligato a rimborsare la retribu-
zione versata al suo difensore d'ufficio giusta l'art. 135 cpv. 4 CPP. Nel caso
concreto, i costi procedurali a carico del reclamante consistono in un emolu-
mento che, in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF, è fissato a fr. 500.--,
e nella restituzione parziale e condizionale delle spese per la difesa d'ufficio.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. L'avv. Letizia Vezzoni è nominata difensore d'ufficio per la presente procedu-
ra.
3. Un emolumento ridotto di fr. 500.-- è posto a carico del reclamante.
4. All'avv. Letizia Vezzoni, difensore d'ufficio, è accordata un'indennità di
fr. 1'500.-- (IVA inclusa). Essa sarà corrisposta alla Cassa del Tribunale, che
ne potrà domandare l'integrale restituzione al reclamante, non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno.
Bellinzona, il 9 aprile 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Letizia Vezzoni
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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