Decisione del 3 giugno 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A. SPA, rappresentata dall'avv. Marco Züblin
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.21
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Fatti:
A. Nel corso del 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC)
ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (v. act. 4). L'inchiesta elvetica si
fonda sul sospetto che i valori patrimoniali pervenuti e/o transitati su conti ban-
cari in Svizzera riferibili e/o nella disponibilità di B., tra il 2007 ed il 2011, siano
proventi di crimini commessi all'estero nell'ambito di un'organizzazione a delin-
quere di stampo mafioso, in specie identificabile nel clan camorristico facente
riferimento alla famiglia C., attiva nella zona di Z. (NA).
B. Nell'ambito delle indagini, il 20 aprile 2012 il MPC ha disposto il sequestro con
blocco dei saldi attivi della relazione n. 1 sita presso la banca D. SA a Y. di cui
B. era beneficiario economico ed intestata fiduciariamente alla società fiduciaria
di diritto italiano A. S.p.a. La misura coercitiva, adottata a titolo probatorio e
confiscatorio, è stata assortita dal divieto di comunicazione del provvedimento
(v. act. 1.5).
C. La revoca del divieto di informare, decisa nel corso del mese di settembre 2014,
è stata comunicata a A. S.p.a. il 2 ottobre 2014 (v. act. 1.4; act. 1.13).
D. Il 6 febbraio, rispettivamente il 10 febbraio 2015, A. S.p.a. ha presentato due
istanze volte ad ottenere il dissequestro di parte degli averi presenti sul conto
bloccato, al fine di provvedere al pagamento di imposte in favore dell'erario ita-
liano per EUR 43'510.19 e di commissioni fiduciarie, dovutele in virtù del man-
dato fiduciario conferitole da B. per assisterlo nelle operazioni di emersione
delle attività finanziarie da quest'ultimo detenute all'estero, per
EUR 23'201.01 (v. act. 1.11; act. 1.13).
E. Con decisione del 18 febbraio 2015, il MPC ha respinto la richiesta di disseque-
stro parziale, rinviando ai motivi alla base dell'ordine di sequestro datato
20 aprile 2012 (act. 1.2).
F. Con reclamo del 27 febbraio 2015, A. S.p.a. è insorta contro la decisione del
18 febbraio dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Essa ha postulato, in via principale, il dissequestro parziale del conto 0206-
450720 sito presso la banca D. SA, nella misura di EUR 68'361.32 per far fronte
al debito di imposte ed alla propria remunerazione, nonché di EUR 6'300.-- per
spese legali. In via subordinata, l'insorgente ha limitato il dissequestro a parte
di tali importi (EUR 66'711.21 ed EUR 6'300.-- in prima subordinata;
EUR 68'361.32 in seconda subordinata; EUR 66'711.21 in terza subordinata)
e, ancora più subordinatamente, ha richiesto il rinvio dell'incarto al MPC per
nuova decisione (act. 1).
G. Nelle proprie osservazioni del 23 marzo 2015, il MPC ha proposto la reiezione
integrale del gravame (v. act. 4).
H. Con replica del 3 aprile 2015, trasmessa per conoscenza al MPC, A. S.p.a. ha
insistito sulla propria posizione di debitore nei confronti del fisco italiano, come
pure sul fatto che le somme di cui è richiesto lo sblocco non intaccherebbero il
capitale sequestrato, essendo riferite ai risultati positivi della gestione nell'anno
2014 (act. 8).
I. Con lettera del 27 aprile 2015 l'insorgente ha chiesto al MPC il riesame della
questione del dissequestro, avendo la banca D. SA, con valuta 31 marzo 2015,
addebitato il conto in oggetto incassando direttamente le proprie commissioni
(act. 10.1). Con missiva di medesima data, il MPC ha indicato di non poter mo-
dificare la decisione impugnata in costanza di procedura di reclamo (act. 11).
L. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 ago-
sto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS
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173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e
gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottopo-
sti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde
gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zu-
rigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.1 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im-
pugnata, datata 18 febbraio 2015, è stata notificata al patrocinatore il 23 feb-
braio 2015 (act. 1.2). Il reclamo, interposto il 27 febbraio 2015, è pertanto tem-
pestivo.
1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto
bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tri-
bunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferi-
menti ivi citati). La legittimazione della reclamante, titolare della relazione ban-
caria sequestrata, non è conseguentemente posta in discussione.
1.3 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Con il suo reclamo, l'insorgente lamenta una carenza di motivazione nella de-
cisione impugnata, non avendo a suo parere il MPC esplicitato le ragioni alla
base della reiezione della richiesta di dissequestro.
2.1 L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro è disposto con un ordine scritto
succintamente motivato. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere
sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost., art. 6 CEDU) e co-
stituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della deci-
sione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente mo-
tivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia in-
cidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per
il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di se-
questro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la con-
nessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità proba-
torie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale
1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; GALLIANI/MARCELLINI, Codice sviz-
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zero di procedura penale [CPP] – Commentario, [Bernasconi/Galliani/Marcel-
lini/Meli/Mini/Noseda, ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP;
LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Ba-
silea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di
natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della deci-
sione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Se-
condo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di es-
sere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora
l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità deci-
dente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di vio-
lazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la
concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un
surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra
inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a
subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, ri-
spettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere am-
messo che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere
sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo cor-
retto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid.
2.2.3; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sen-
tenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre
2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 con-
sid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472).
2.2 Nella decisione contestata, il MPC ha respinto la richiesta di sblocco in quanto
"pur rivalutando la situazione alla luce del contenuto del predetto [richiesta di
dissequestro del 10 febbraio 2015, n.d.r.], in considerazione del fatto che i mo-
tivi giustificanti l'ordine di sequestro (blocco dei saldi attivi) emanato dal pubblico
ministero in data 20 aprile 2012 verso la relazione bancaria in questione per-
mangono, la vostra richiesta non può che essere respinta" (act. 1.2).
Visto l'esplicito rinvio, va pertanto verificato se, nel caso di specie, le motivazioni
contenute nell'atto di sequestro datato 20 aprile 2012 erano note all'insorgente
e, nell'affermativa, se le medesime erano conformi al dovere di motivazione.
2.3 La A. S.p.a. è stata informata dell'esistenza dell'ordine di sequestro datato
20 aprile 2012 con scritto del 2 ottobre 2014 con cui la banca D. SA le ha indi-
cato "che con decreto del 20.04.2012 emanato dal Ministero Pubblico della
Confederazione, siamo stati tenuti a dare informazioni e di bloccare la relazione
n. 2, nell'ambito del procedimento penale per riciclaggio di denaro sporco nei
confronti del Signor B. Poiché il succitato provvedimento comprendeva un di-
vieto di comunicare, siamo solo ora in grado di darle le dovute informazioni […]
Per ulteriori informazioni voglia rivolgersi direttamente al Ministero Pubblico
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della Confederazione, Signor E., a Y., tel. 3 (Incarto no: SV.12.0513). […]"
(act. 1.4). Non è per contro certo che a tale data la reclamante fosse anche a
conoscenza delle motivazioni di dettaglio contenute nella misura coercitiva, mi-
sura che non è stata impugnata.
Il 6 febbraio, rispettivamente il 10 febbraio 2015, A. S.p.a. ha richiesto al MPC
il dissequestro parziale della relazione bancaria, nella misura necessaria per
provvedere al pagamento delle imposte italiane ammontanti a EUR 43'510.19
e delle commissioni fiduciarie in proprio favore per EUR 23'201.01 (act. 1.11;
act. 1.13). Il 18 febbraio 2015, il MPC ha respinto dette richieste facendo riferi-
mento, come detto, ai motivi giustificanti l'ordine di sequestro del 20 aprile 2012
(act. 1.2). Il 23 febbraio 2015 A. S.p.a. ha pertanto invitato il MPC a trasmetterle
il citato provvedimento, documento che le è stato anticipato via fax ed inviato il
giorno stesso (act. 1.7; act. 1.6; act. 1.5).
L'ordine di sequestro del 20 aprile 2012 indicava quali motivazioni:
"Vor dem Hintergrund eines bei der Bundesanwaltschaft hängigen, teilweise einschlä-
gigen Rechtshilfeersuchens der Procura di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, und
er – gemäss mehreren im Kerngehalt übereinstimmenden Medienberichten – offenbar
im März 2012 in Italien erfolgten Verhaftung des vorgenannten Beschuldigten [B., n.d.r.]
namentlich im Zusammenhang mit Korruptions- und mutmasslichen, über Strohgesell-
schaften abgewickelten Geldwäschereihandlungen im Umfeld der der Mafia zuzurech-
nenden Clans der C. sowie der F. in einem Deliktsbetrag von mehr als EUR 100 Millio-
nen leitete die Meldestelle für Geldwäscherei MROS als spezialisierte Fachstelle am
19. April 2012 eine zuvor am 13. April 2012 von der – renommierten, weltweit tätigen –
Bank D. AG gestützt auf Art. 9 GwG erstattete und mit verschiedenen Beilagen verse-
hene Meldung über geldwäschereiverdächtige Vorgänge an die Bundesanwaltschaft
weiter.
Gestützt auf diese Meldungen und die sich daraus ergebenden Erkenntnisse sowie das
erwähnte Rechtshilfeverfahren hat die Bundesanwaltschaft mit Eröffnungsverfügung
vom 20. April 2012 gegen die eingangs erwähnte beschuldigte Person eine Strafunter-
suchung wegen Verdachts auf Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und Einziehung (Art.
72 StGB) eröffnet.
Der beschuldigten Person wird dabei im Sinne eines dringenden Tatverdacht zur Last
gelegt, seit rund zwölf Jahren verbrecherisch erlangte oder der Mafia zuzurechnende
Vermögenswerte in einem EUR 9'320'915 zumindest erreichenden Betrag von Italien
auf eine Bankbeziehung bei der Bank D. AG in Y., lautend auf die in Mailand domizilierte
A. S.p.A., verschoben zu haben; eine Bankbeziehung, bezüglich welcher sich die be-
schuldigte Person als wirtschaftlich Berechtigt erklärt hatte.
Zur im öffentlichen Interesse gebotenen umfassenden Abklärung dieses mutmasslich
strafrechtlich relevanten Sachverhaltes, namentlich im Hinblick auf die Rekonstruktion
der Finanzflüsse, der Klärung der Herkunft und des Verbleibs von Vermögenswerten
sowie der Einbettung einzelner Transaktionen in einen wirtschaftlichen Gesamtzusam-
menhang erscheinen unter diesen Umständen die Erteilung von Auskünften und die
Edition sämtlicher sachdienlicher Unterlagen als gleichermassen verhältnismässig, wie
deren Beschlagnahme als Beweismittel.
Ebenso erscheint die Beschlagnahme der Vermögenswerte der A. S.p.A. bei der Bank
D. AG zur Sicherung allenfalls der Einziehung gemäss Art. 70ff. StGB unterliegenden
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Vermögenswerte nach gesamthafter Würdigung der Umstände von Amtes wegen als
geboten und verhältnismässig. […]" (act. 1.5)
Dunque, almeno dal 23 febbraio 2015 - ossia prima della presentazione il
27 febbraio 2015 del proprio reclamo, ben strutturato e dettagliato (act. 1) –
A. S.p.a. era informata in merito alle motivazioni addotte dal MPC a sostegno
del sequestro e, conseguentemente, del successivo diniego della domanda di
dissequestro. Motivazioni di cui, peraltro, avrebbe potuto prendere conoscenza
anche in precedenza, avendo la facoltà di richiedere la trasmissione dell'ordine
di sequestro già dall'ottobre 2014, momento in cui era stata informata dell'esi-
stenza stessa della misura coercitiva (v. act. 1.4).
Ne discende che, in concreto, la reclamante invoca invano una carenza nell'ob-
bligo di motivazione.
Ad ogni modo, avendo la reclamante potuto esprimersi nuovamente e prendere
posizione dinanzi a questa Corte sulle motivazioni addotte dal MPC in sede di
osservazioni (act. 4, act. 8; v. supra consid. 2.1), un'eventuale violazione del
proprio diritto di essere sentita sarebbe comunque stata sanata nell'ambito della
presente procedura (v. sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009,
dell'11 agosto 2009, consid. 4.1).
3. Secondariamente, l'insorgente ritiene che il diniego del MPC di dissequestrare
parte degli averi depositati sulla relazione bancaria litigiosa al fine di ottempe-
rare segnatamente ad obblighi erariali stranieri e di tacitare le proprie pretese
nei confronti di B., costituisca una decisione contraria alla proporzionalità e per-
tanto inadeguata. Tanto più che il mancato o ritardato pagamento degli oneri
contributivi causerebbe un pregiudizio economico sostanziale alla reclamante
medesima, a B. ed alla consistenza patrimoniale depositata sulla relazione n.
1.
3.1 Affinché la misura coercitiva sia rispettosa del principio di proporzionalità
(art. 197 CPP), occorre che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato,
che questo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che
esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati
(DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la mi-
sura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla
situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Ad ogni modo,
una misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che
porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in ap-
plicazione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009
dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).
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3.2 Nella fattispecie, come detto, non è la misura del sequestro del conto intestato
alla reclamante ad essere censurata, bensì la reiezione della domanda di dis-
sequestro parziale, presentata allo scopo di far fronte ad obblighi fiscali e civili.
In presenza di un sequestro a scopo di confisca, la totalità dei fondi deve rima-
nere a disposizione della giustizia fino a quando esiste un dubbio sulla parte
degli stessi che potrebbe provenire da un'attività criminale (sentenza del Tribu-
nale federale 1B_1/2015 del 19 marzo 2015 consid. 3.1 con riferimenti ivi citati).
In simili casi, non trovano applicazione neppure le disposizioni che impongono
il rispetto del minimo vitale per le persone fisiche (sentenza del Tribunale fede-
rale 1B_1/2015 del 19 marzo 2015 consid. 4), valendo per contro il principio
secondo cui, in genere, i beni patrimoniali presumibilmente sottostanti a confi-
sca non possono essere utilizzati per il pagamento dei debiti.
In proposito, la scrivente Corte ha comunque già avuto occasione di affermare
che un sequestro può essere parzialmente revocato per far fronte ad oneri e
spese necessari per la manutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza
del Tribunale penale federale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005, con-
sid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.35 del
10 ottobre 2005, consid. 6.3). Questa Corte aveva in effetti giudicato che un
rifiuto avrebbe potuto avere conseguenze negative sulla sostanza medesima
dei valori sequestrati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che
il titolare di un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene
per far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in que-
stione. Tale inferenza non può invece essere ritenuta, segnatamente, nell'am-
bito di debiti fiscali, che il reclamante desidera onorare mediante il dissequestro
parziale del conto oggetto della misura coercitiva, nella misura in cui l'ottempe-
ramento di quest'ultimi non risulti strettamente necessario al mantenimento
della sostanza del patrimonio sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale fe-
derale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2).
Nel caso concreto, la reclamante non ha tuttavia motivato, né sostanziato, che
essa medesima, B., sarebbero impossibilitati a far fronte al pagamento dei citati
oneri fiscali e civili con altri mezzi; né essa ha sufficientemente dettagliato e
dimostrato l'esistenza di interessi patrimoniali che verrebbero ingiustificata-
mente compromessi nell'eventualità del mantenimento integrale del blocco,
tanto più se si considera che parte delle posizioni debitorie invocate rappresen-
tano crediti da essa vantati nei confronti di B. per prestazione di servizi e crediti
nei confronti di professionisti per prestazioni legali (v. sentenze del Tribunale
penale federale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2; BB.2005.35 del
10 ottobre 2005, consid. 6.3; BV.2005.9+10+11+12 del
15 marzo 2005, consid. 6.1). Di conseguenza, in base alla summenzionata giu-
risprudenza, non si giustifica un dissequestro parziale degli averi bloccati.
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3.3 Parimenti da respingere sono le argomentazioni dell'insorgente secondo cui il
dissequestro dovrebbe essere concesso in ragione dell'entità – a suo dire mar-
ginale e di scarsa rilevanza – delle somme di cui è richiesto il prelievo rispetto
al patrimonio in conto. Tale tesi non trova alcun fondamento nel principio di
proporzionalità, ed in particolare nella presente fattispecie, nell'ambito della
quale né la motivazione né tantomeno l'estensione o la liceità della misura del
sequestro sono state messe in dubbio, ma è invece stata chiesta – e respinta –
una liberazione parziale degli averi unicamente per far fronte ad obblighi civili e
fiscali.
A tale riguardo, il fatto che la banca D. SA abbia prelevato dal conto le commis-
sioni per la tenuta del deposito (v. act. 10.1) non è di alcun ausilio alle pretese
della reclamante.
3.4 Visto quanto esposto, il rifiuto della richiesta di dissequestro è, allo stadio at-
tuale, legittimo e conforme al principio della proporzionalità.
4. Infine, la reclamante sostiene che il MPC avrebbe errato nell'esercizio del pro-
prio potere di apprezzamento.
4.1 Secondo il Tribunale federale, vi è da ritenere un abuso del potere di apprezza-
mento ("Ermessensmissbrauch") quando l'autorità, pur rimanendo nei limiti del
proprio potere di apprezzamento, si fonda su considerazioni non pertinenti che
sono estranee allo scopo ricercato dalle disposizioni legali applicabili o viola dei
principi generali del diritto quali la protezione dall'arbitrio, la parità di tratta-
mento, la buona fede o la proporzionalità. Commette invece un eccesso positivo
del proprio potere di apprezzamento ("Ermessensüberschreitung"), l'autorità
che esercita quest'ultimo nonostante la legge escluda tale facoltà o che, al po-
sto di effettuare la sua scelta entro due misure possibili, ne adotta una terza
non prevista dai disposti applicabili (DTF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 con-
sid. 5.1 e riferimenti citati).
4.2 Nel caso concreto, a prescindere dall'insufficiente motivazione della propria
censura, dagli atti risulta che il MPC ha agito nei limiti della legge adottando le
misure da essa prescritte, pertinenti allo scopo perseguito, e, come visto più
sopra, rispettose del principio di proporzionalità. Ne discende che anche questa
contestazione deve essere respinta.
5. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il reclamo re-
spinto sia in via principale che nelle subordinate. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima
frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura
in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata
giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del
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31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie
a fr. 1'500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, l'8 giugno 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Marco Züblin
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
A.
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