Sentenza del 22 giugno 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas Keller, presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Pietro Simona,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.24
- 2 -
Fatti:
A. In data 15 luglio 2014, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunica-
zione in materia di riciclaggio di Berna (MROS), il Ministero pubblico della
Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei con-
fronti di B. e C. poi esteso anche a D., per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell'art. 305bis (v. incarto MPC, volume 1, 01-00-0001-2). L'inchiesta elvetica
si fonda sul sospetto che i valori patrimoniali pervenuti e/o transitati su conti
bancari in Svizzera riferibili e/o nella disponibilità degli indagati siano provento
di crimini commessi all'estero, nell'ambito di un'organizzazione a delinquere di
carattere internazionale dedita ad attività truffaldine quali da frodi-carosello
espletate per mezzo di un consolidato sistema di false fatturazioni.
B. Nell'ambito delle indagini, il 15 luglio 2014 il MPC ha disposto il sequestro con
blocco dei saldi attivi e passivi della relazione n. 1 sita presso la banca E., a
Lugano, intestata alla società A. SA, con sede a Z. di cui C. era, a quel tempo,
amministratore unico (v. incarto MPC, volume 4, 7.1.3.1).
C. Il 18 luglio seguente, A. SA ha presentato un'istanza volta ad ottenere il dis-
sequestro di parte degli averi presenti sul conto bloccato, al fine di provvedere
al pagamento di parte dei costi di gestione, tra i quali figuravano gli stipendi
dei dipendenti, i contributi dovuti alle assicurazioni sociali nonché le imposte
cantonali e federali (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).
D. Per mezzo di un decreto del 9 settembre 2014, a seguito dell'analisi della do-
cumentazione addotta dalla reclamante, il MPC ha autorizzato il dissequestro
parziale della relazione oggetto del provvedimento coercitivo per un ammon-
tare di fr. 19'141.33 al fine di permettere il pagamento di quanto sopra (v.
act. 1.3).
E. Il 4 dicembre u.s. A. SA, per il tramite del suo legale, postulava il dissequestro
della relazione bancaria litigiosa sostenendo che la misura coercitiva non ri-
sultava più essere giustificata ed andava revocata integralmente. In via subor-
dinata, la reclamante chiedeva nuovamente un dissequestro parziale per far
fronte a oneri di varia natura (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).
- 3 -
F. Con decreto del 19 febbraio 2015, il MPC respingeva l'istanza della recla-
mante sia in via principale che in quella subordinata, ritendendo il manteni-
mento della misura coercitiva giustificato e conforme al principio della propor-
zionalità (v. act. 1.1).
G. Con reclamo del 5 marzo 2015 A. SA è insorta contro la menzionata decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa ha
postulato, in via principale, il dissequestro integrale del conto n. 1 sito presso
la banca E.; in via subordinata, la reclamante ha limitato il dissequestro a una
non meglio specificata somma atta a "coprire le spese di gestione ordinaria
della società medesima".
H. Nelle proprie osservazioni dell'8 aprile il MPC ha proposto la reiezione inte-
grale del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).
I. Con replica del 7 maggio 2015, l'insorgente ha insistito sulla propria estraneità
alle fattispecie penali, fornendo in particolare dei giustificativi per le varie ope-
razioni sospette, a suo dire fondate su prestazioni erogate nell'ambito di validi
rapporti contrattuali (v. act. 17).
J. Il 26 maggio 2015 il MPC ha trasmesso la propria duplica, inviata alla recla-
mante per conoscenza, riconfermando integralmente quanto esposto in sede
di osservazioni (v. act. 19).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 ago-
sto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;
RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci-
sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale
esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono
sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
- 4 -
dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Be-
schwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea ber-
nese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im-
pugnata, datata 19 febbraio 2015, è stata notificata al patrocinatore il 23 feb-
braio 2015. Il reclamo, interposto il 5 marzo 2015, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto
bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tri-
bunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferi-
menti ivi citati). La legittimazione della reclamante, titolare della relazione ban-
caria sequestrata, non è conseguentemente posta in discussione.
1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il
reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2.
2.1 La reclamante ritiene in primo luogo che la misura coercitiva sia illegittima in
quanto non vi sarebbero sufficienti indizi di reato.
2.2 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese pro-
cedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c
CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti
presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1
lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, con-
sid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pub-
blico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non
pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
2.3 Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto
che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e
determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unica-
mente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra
- 5 -
questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inqui-
rente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della pro-
porzionalità (HEIMGARTNER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra
2014, n. 4 ad art. 263 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO,
Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n.
1361 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare
troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il
carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve
però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la
prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr.
sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2
e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale
federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; HEIMGARTNER, op.
cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di
reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non de-
vono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un re-
clamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento
penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto
tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).
2.4 In concreto, considerato lo stadio preliminare dell'inchiesta pendente in Sviz-
zera, gli indizi di reato sono certamente dati. Menzionati già, anche se in una
forma embrionale, nella comunicazione MROS, essi sono diventati vieppiù evi-
denti nel corso del tempo, grazie soprattutto al materiale trasmesso per via ro-
gatoriale dall'Italia ed alle relative inchieste atte a far luce sui reati a monte. In
sostanza, risulta dagli atti che C., il quale sino allo scorso mese di luglio rivestiva
la carica di amministratore unico della reclamante, è sospettato di aver parteci-
pato attivamente, con altri correi, ad un sodalizio criminale che avrebbe com-
piuto svariate truffe in materia fiscale, facendo capo a numerose società cartiera
appositamente costituite in Estonia, Svizzera e Italia e spesso intestate a dei
prestanome. Vi è il sospetto che gli indagati, mediante un consolidato sistema
di false fatturazioni, avrebbero consentito a imprese dislocate nella vicina peni-
sola di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Nell'ambito dell'in-
chiesta lo stesso C. risulta essere stato arrestato (v. act. 13.1, verbale di
udienza presso aula O.). Come si evince dalla documentazione trasmessa dalle
autorità italiane a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal
MPC nello scorso mese di ottobre, ed in particolare dall' "avviso della conclu-
sione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p." (v. act. 13.1) emanato in
data 2 dicembre 2014, gli inquirenti italiani, a seguito dell'istruzione preliminare
ritengono che lo stesso C:
- 6 -
- "dirigeva e coordinava le attività degli altri associati, […], costituendo vero e
proprio punto di riferimento di tutti gli associati;
- metteva a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed
estere appositamente create, quali F., G. e H. di diritto estone; I., A. SA e J.
SA di diritto svizzero, K Srl e L. Srl ed utilizzava conti esteri intestati alle
società straniere per ricevere le somme denaro derivanti dalle false fattura-
zioni emesse dalle società a lui riconducibili;
- restituiva in contanti i capitali così accumulati, al netto della propria provvi-
gione, ai beneficiari delle predette false fatturazioni con diverse modalità: cu-
rando personalmente il trasporto e recapito del denaro ovvero avvalendosi
del denaro contante – frutto di evasione fiscale e commessa da M. e messo
a sua disposizione da quest'ultimo – che veniva consegnato da N. e che, con
successivi passaggi […], perveniva ai destinatari finali delle operazioni di
false fatturazioni;
- riciclava il denaro frutto dell'evasione fiscale messo a sua disposizione
dall'imprenditore M., per conto del quale, in contropartita, eseguiva paga-
menti estero su estero a saldo delle forniture di pneumatici ricevute dalle
società amministrate di fatto da M.;
- trasferiva e movimentava capitali in più paesi, comunitari e non, e compiva
altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme deri-
vanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata
dalle società "cartiere'' riconducibili a membri dell'associazione, a favore di
numerosi soggetti economici italiani, in tal modo ponendo in essere molte-
plici altre attività di riciclaggio."
Gli elementi a carico di C. e dei correi sono esplicitati in maniera dettagliata
negli atti dell'autorità inquirente italiana, la quale evidenzia, tra le altre, l'esi-
stenza di fatturazioni sospette di una certa importanza giostrate entro le diverse
società della costellazione A. SA, per cui si può presupporre, avendo riguardo
per la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza a questo stadio della pro-
cedura, che vi siano fondati sospetti di reato. In tal senso, la stessa deposizione
di C., rilasciata a seguito del suo arresto è piuttosto sibillina in merito ai fatti
contestati e non fuga i sospetti quanto alla possibile esistenza di retroscena
illeciti (v. act. 13.1, verbale di udienza presso aula O.). Al fine di sconfessare le
tesi ipotizzate dalle autorità italiane, la reclamante, ammettendo quindi l'esi-
stenza stessa delle transazioni contestate, produce, in sede di replica, diversi
contratti e fatture che giustificherebbero le suddette operazioni (v. act. 17.1)
omettendo tuttavia di allegare la necessaria documentazione contabile a sup-
porto e prescindendo dal rendere in altro modo verosimile la reale prestazione
dei servizi contestati. L'esistenza di una tale documentazione a monte, per
- 7 -
quanto in parte corrispondente alle contestazioni, non avvalora quindi l'enun-
ciato della veridicità delle operazioni che restano quantomeno, dubbie e neces-
sitano – in ogni caso – di ulteriore delucidazioni in fase di indagini.
2.5 Conseguentemente alla verosimile commissione di crimini a monte in Italia lo
stesso C. è imputato, unitamente ad altre persone, in un procedimento penale
per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP istruito dal MPC. La
frode fiscale di tipo carosello oggetto del procedimento all'estero, configure-
rebbe infatti il reato di truffa di cui all'art. 146 CP (cfr. sentenze del Tribunale
federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002, consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ot-
tobre 2002, consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006, consid. 3;
TPF 2007 150 consid. 3.3 e 3.5), reato che è atto a fondare una responsabilità
penale per riciclaggio di denaro commesso in territorio elvetico. In tal senso,
dall'analisi della documentazione bancaria prodotta dalla banca E. ed agli atti
nell'incarto del MPC (v. volume 4, 7.1.3.15 e 7.1.3.18) è possibile denotare l'e-
sistenza di svariati accrediti di dubbia provenienza tra i quali spiccano diversi
trasferimenti effettuati dalla società H. (v. act. 17, pag. 10), anch'essa ricondu-
cibile a C., e di importanti e regolari prelievi in contanti (per un totale che supera
il milione di franchi) che mal si sposano con la dichiarata attività di advisory
aziendale svolta dalla reclamante. Relativamente a tali evidenze, di particolare
rilievo quanto agli indizi della commissione – in Svizzera – di reati di riciclaggio,
l'insorgente adduce che quest'ultimi sarebbero da una parte normali operazioni
infragruppo anch'esse giustificate dall'esistenza di un regolare contratto di pre-
stito e dall'altra prelievi utilizzati per la gestione ordinaria della società. Tali ar-
gomentazioni non meritano di essere tutelate. In primo luogo l'opinabile con-
tratto prodotto dall'insorgente (v. act. 17.1, doc. AB) è di natura alquanto gene-
rica e, come per le altre fatture allegate a titolo di giustificativo per le operazioni
sospette contestate dalle autorità italiane, non è supportato dalle necessarie
evidenze contabili. Vi sono inoltre seri dubbi quanto alla veridicità della tesi di
A. SA secondo cui i prelievi in contanti sarebbero stati approntati al fine di pa-
gare i fornitori euro e cambi valuta; in primis, l'insorgente non produce alcun
tipo di documentazione in appoggio a tale argomentazione ed ad ogni modo,
appare opportuno rilevare come, allo stadio attuale dell'inchiesta, le somme e
le modalità dei prelievi sono tali da lasciar presupporre il fondato sospetto che
si possa invece trattare di operazioni di volontaria rottura delle tracce contabili
("paper trail") tipiche delle operatività equivoche.
2.6 In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato, il provvedimento
impugnato, deve essere confermato, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.
La censura in questo ambito è quindi respinta.
- 8 -
3.
3.1
3.1.1 La reclamante sostiene che la decisione qui impugnata, la quale fonda il seque-
stro sull'art. 263 cpv. 1 lett. d CPP (valori patrimoniali che saranno presumibil-
mente confiscati) e sull'art. 263 cpv. 1 lett. a CPP (sequestro a titolo probatorio),
non effettui le dovute distinzioni tra la posizione di A. SA e quella di C., di modo
che il sequestro risulti per tale ragione illegittimo. Essa censura inoltre la pro-
porzionalità stessa della misura.
3.1.2 Giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. d CPP, all'imputato e a terzi possono essere seque-
strati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati.
La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres-
sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa,
evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 137
IV 305 consid. 3.1; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336
consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore
in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto origi-
nale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca
o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile
fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper
trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione
(DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale
1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione
di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla
confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code
pénal, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto
d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto
prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale
6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332).
In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confi-
scato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di rici-
claggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c
pag. 149 e seg.). Oggetti e valori patrimoniali che sottostanno presumibilmente
a confisca possono essere sequestrati presso qualsiasi loro possessore; il se-
questro è possibile sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore
del reato implicato nel procedimento sia di quelli detenuti da terze persone, fi-
siche o giuridiche che siano, sempre che queste ultime non siano protette
dall'art. 70 cpv. 2 CP (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2004.79 del
22 aprile 2005 consid. 5.2; NIKLAUS SCHIMID, in Schmid [ed.], Kommentar Ein-
ziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I, 2a ediz., Zurigo
2007, n. 142 e n. 144 ad art. 70-72 CP).
3.1.3 Perché sia giustificata, occorre però ancora che la misura coercitiva sia rispet-
tosa del principio di proporzionalità. Affinché tale condizione sia adempiuta, è
- 9 -
necessario che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che esso non
possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto
ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con-
sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere pro-
porzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della per-
sona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Secondo la giurisprudenza, una
misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta
su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applica-
zione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009
dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).
3.1.4 Preliminarmente, quanto all'estraneità di A. SA alle fattispecie penali, va rilevato
che lo stesso C. risultava iscritto al registro di commercio come amministratore
unico della qui reclamante, di cui risulta anche essere il fondatore. È infatti solo
successivamente alla stessa misura coercitiva che egli è stato sostituito in tale
ruolo a seguito delle proprie dimissioni, che appare verosimile siano state ras-
segnate proprio per supportare la strategia difensiva secondo la quale A. SA
sia entità distinta da C. e conseguentemente estranea alle presunte attività ille-
cite. Ad ogni modo appare opportuno rilevare come la tesi del mancato coinvol-
gimento di A. SA sia priva di qualsivoglia portata; essendo in specie possibile il
sequestro sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore del reato
sia di quelli detenuti da terze persone (v. sentenza del Tribunale penale federale
BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2).
3.1.5 Per il resto, va nuovamente sottolineato come la documentazione bancaria for-
nita dalla banca E. abbia rilevato l'esistenza di diverse transazioni sospette e di
importanti prelievi in contanti dalle coordinate bancarie litigiose, il che, come
esposto precedentemente, lascia presupporre l'esistenza di retroscena illeciti di
una certa gravità (v. supra consid. 2.5). Parimenti rilevante è la ricostruzione
effettuata dall'autorità estera secondo cui lo stesso C., a monte dell'associa-
zione, abbia messo a disposizione proprio la struttura societaria A. SA ed i conti
bancari ad essa intestata al fine di ricevere le somme di denaro derivanti dalle
false fatturazioni emesse dalle società a lui riconducibili. In tal senso, appare
opportuno rilevare come in specie – considerato che le indagini in Svizzera si
trovano nella fase poco più che iniziale e che allo stadio attuale, prese in con-
siderazione le ipotesi e gli indizi oggetto di indagine da parte delle autorità in-
quirenti ed il loro sviluppo con il trascorrere del tempo – non può certamente
essere escluso con certezza che lo stesso C. possa essere oggetto di una con-
danna, né che i beni depositati sul conto oggetto della misura coercitiva pos-
sano essere oggetto di confisca, segnatamente siccome prodotto di un’infra-
zione commessa all’estero ed oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera.
Pacifica è pure, in ottica probatoria, la relazione tra il conto oggetto della misura
coercitiva e gli atti penalmente reprensibili contestati.
- 10 -
Già solo per tali ragioni, il mantenimento del sequestro appare, all'ora attuale,
legittimo e conforme al principio della proporzionalità.
3.2
3.2.1 Sempre nell'ottica della proporzionalità della misura, la reclamante postula in
via subordinata un parziale dissequestro degli averi bloccati al fine di poter co-
prire le proprie spese di gestione ordinaria della società.
3.2.2 Ogni persona toccata dalla misura del sequestro è legittimata a chiederne la
rimozione, parziale o completa, ogni qualvolta un cambiamento delle circo-
stanze lo giustifichi (sentenza del Tribunale federale 1P.239/2002 del 9 agosto
2002, consid. 3.2; SCHMID, StPO Praxiskommentar, n. 1 ad art. 267; SAVERIO
LEMBO/ANNE VALERIE JULEN BERTHOD, Commentario Romando CPP, n. 5 ad
art. 267). Ciò sarà segnatamente il caso quando il principio di proporzionalità
non dovesse più essere rispettato; in particolare a causa del perdurarsi del se-
questro o del pregiudizio patito (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n. 925;
LEMBO/BERTHOD, op. cit., n. 5 ad art. 267). In presenza di un sequestro a scopo
di confisca, la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione della giustizia fino
a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da
un’attività criminale (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo
2015, consid. 3.1 con riferimenti ivi citati). In simili casi, non trovano applica-
zione neppure le disposizioni che impongono il rispetto del minimo vitale per le
persone fisiche (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo
2015 consid. 4), valendo per contro il principio secondo cui, in genere, i beni
patrimoniali presumibilmente sottostanti a confisca non possono essere utiliz-
zati per il pagamento dei debiti.
3.2.3 In proposito, la scrivente Corte ha comunque già avuto occasione di affermare
che un sequestro può essere parzialmente revocato per far fronte ad oneri e
spese necessari per la manutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza
del Tribunale penale federale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005, con-
sid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.35 del
10 ottobre 2005, consid. 6.3). Questa Corte aveva in effetti giudicato che un
rifiuto avrebbe potuto avere conseguenze negative sulla sostanza medesima
dei valori sequestrati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che
il titolare di un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene
per far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in que-
stione. Tale sussunzione non può invece essere ritenuta, segnatamente,
nell’ambito di debiti fiscali, che il reclamante desidera onorare mediante il dis-
sequestro parziale del conto oggetto della misura coercitiva, nella misura in cui
l’ottemperamento di quest’ultimi non risulti strettamente necessario al manteni-
mento della sostanza del patrimonio sequestrato (v. sentenza del Tribunale pe-
nale federale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2).
- 11 -
3.2.4 In concreto, la richiesta di dissequestro parziale fonda le proprie basi sulla ne-
cessità per la società di continuare le proprie attività ordinarie. Ora, ritenuto da
una parte che la reclamante non ha minimamente motivato, né sostanziato,
l'impossibilità di far fronte al pagamento dei citati debiti tramite altri averi; né ha
sufficientemente dimostrato l'esistenza di interessi patrimoniali che verrebbero
ingiustificatamente compromessi e che, d'altra parte non emerge dagli atti che
le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda di
dissequestro (art. 267 cpv. 1 CPP) quali ad esempio il lungo tempo trascorso
senza che siano stati trovati nuovi indizi o una prova che renda inapplicabili
l’art. 70 CP e/o l’art. 263 CPP, non si vede in che misura la decisione di diniego
del dissequestro possa essere considerata lesiva del principio di proporziona-
lità.
3.2.5 La censura non merita pertanto accoglimento.
4. In definitiva, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto della recla-
mante va confermato ed il ricorso respinto sia in via principale che subordinata.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 23 giugno 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pietro Simona
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
A.
Full & Egal Universal Law Academy