Decisione del 27 aprile 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
BANCA A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
e
B., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Controparti
Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.4
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Fatti:
A. In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC) ha aperto un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro (art.
305bis CP) in relazione a presunte distrazioni intervenute a danno di società
del gruppo Parmalat., procedimento poi esteso nei confronti di B., ex dipen-
dente di Banca A. a Milano, per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP),
corruzione attiva (art. 322ter CP) ed istigazione ad amministrazione infedele
(art. 158 CP) (cfr. act. 8.1). In particolare, il 27 gennaio 2011 l'inchiesta è stata
estesa nei confronti di B. per quest'ultimo reato in relazione a delle lettere con
richiesta di pagamento di commissioni ("fees") sottoscritte da C. a nome della
banca D. nel periodo da dicembre 1999 a novembre 2002 inviate a società del
gruppo Parmalat. per prestazioni che la banca in realtà non avrebbe fornito (v.
act. 8.2 e 8.1).
B. Premesso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma sta
conducendo un parallelo procedimento nei confronti di B. ed altri per titolo di
bancarotta fraudolenta aggravata ed usura a danno di società del gruppo
Parmalat., il MPC, ritenendo, sulla base del decreto del 5 aprile 2012 che di-
spone il giudizio emanato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tri-
bunale di Parma (v. act. 8.12), che i fatti relativi al contestato reato di istiga-
zione ad amministrazione infedele fosse già oggetto del procedimento italiano,
ha abbandonato tale capo d'accusa, precisando che il procedimento elvetico
nei confronti di B. proseguiva per gli altri reati (v. act. 8.1).
C. Con reclamo del 5 gennaio 2015 la banca A., accusatrice privata nel procedi-
mento svizzero, è insorta contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale. Essa chiede che il reclamo sia
accolto e la decisione annullata, dovendo il caso essere rispedito all'istanza in-
feriore per fornire una nuova motivazione o per continuare l'indagine sulla ba-
se dei fatti già presentati mediante una sua previa istanza del 27 febbraio
2012 (v. act. 1).
D. Con risposte del 26 gennaio risp. 6 febbraio 2015 il MPC e B. hanno postulato
la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 9).
E. Con replica del 16 marzo 2015 la reclamante si è riconfermata nelle sue con-
clusioni ricorsuali.
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F. Con duplica spontanea del 2 aprile 2015 B. ha ribadito la sua posizione
(v. act. 17).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro
le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis-
sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-
to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP
nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer
Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265
con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im-
pugnata, datata 22 dicembre 2014 (v. act. 8.1), è stata notificata alla recla-
mante in data 24 dicembre 2014 (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 5 gen-
naio 2015, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore
privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il
danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento pe-
nale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo
equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evi-
denzia la decisione impugnata (v. act. 8.1 pag. 2), la reclamante è stata am-
messa dal MPC al procedimento quale accusatrice privata. Occorre quindi ve-
rificare se la medesima dispone di un interesse giuridicamente protetto all'an-
nullamento della decisione impugnata.
1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorre-
re dell'accusatrice privata contro un decreto di abbandono o di non luogo a
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procedere è subordinata alla condizione ch'essa sia direttamente toccata
dall'infrazione e possa far valere un interesse giuridicamente protetto all'annul-
lamento della decisione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012, con-
sid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposi-
zione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (v. DTF 129 IV 95
consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
1.3.2 Ora, nella misura in cui l'amministrazione infedele di cui al capo d'accusa ab-
bandonato si riferiva a delle richieste di pagamento fasulle o comunque ingiu-
stificate che hanno causato danni pecuniari esclusivamente a società del
gruppo Parmalat. (e non alla banca A.; v. act. 8 pag. 2 e documentazione cita-
ta; lett. A supra), la condizione della lesione diretta tra tale accusa (abbando-
nata) e la qui reclamante fa manifestamente difetto. Ciò, in realtà, non sembra
nemmeno contestato dalla predetta, la quale considera la sua legittimazione
ricorsuale data nella misura in cui il decreto impugnato sarebbe da conside-
rarsi come abbandono implicito di tutti i reati basati sui fatti da lei presentati
con scritto del 27 febbraio 2012 (v. act. 1 pag. 3 e segg.). Questa interpreta-
zione non può però essere condivisa. Il decreto impugnato è chiaro: il proce-
dimento penale nei confronti di B. è abbandonato per il titolo di istigazione ad
amministrazione infedele (v. act. 8.1, cifra 1 del dispositivo), ma prosegue per
gli altri titoli di reato a lui ascritti (v. act. 8.1 pag. 2). Che non si sia in presenza
di un abbandono, anche implicito, di altri capi d'accusa è del resto confermato
dal MPC stesso nella sua risposta al reclamo (v. act. 8 pag. 2 e 3). Dovendo la
legittimazione ricorsuale della reclamante, e l'analisi dell'esistenza o meno di
una lesione diretta, rapportarsi unicamente all'abbandono del capo d'accusa
oggetto della decisione impugnata e non essendo stata sostanziata lesione
alcuna di suoi interessi giuridicamente protetti, la legittimazione della recla-
mante fa quindi difetto.
2. Visto quanto precede, il reclamo è inammissibile.
3.
3.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
3.2 B. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla correspon-
sione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato eserci-
zio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1
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lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili
consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù
del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei re-
clami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come
nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memo-
ria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). La sem-
plice richiesta, espressa in sede di risposta (v. act. 9 pag. 1), di ottenere un
importo non inferiore a fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili, senza presentare una no-
ta d'onorario dettagliata, non ossequia infatti alle condizioni della summenzio-
nata disposizione. Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmen-
te svolta dal difensore di B., un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare
giustificato, importo che va messo a carico della reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
3. La reclamante rifonderà a B. fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 28 aprile 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Lucien W. Valloni
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Daniele Timbal
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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