Decisione del 18 novembre 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Reclamante
contro
A.,
rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,
Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto Sospensione del procedimento (art. 329 cpv. 2 CPP in
relazione con l'art. 314 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.43
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Fatti:
A. Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale fe-
derale (in seguito: CP-TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto rici-
claggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP, in ordine a tre dei relativi tren-
tadue capi d'accusa, e di ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi
dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP, in ordine a
due dei relativi tre capi d'accusa. Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria
di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna (di cui 120 aliquote giornaliere
per la falsità in documenti, aumentate di 60 aliquote giornaliere per gli atti di
riciclaggio), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, non-
ché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, la cui
pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata B. SpA. A. è pure stato con-
dannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr.
41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di B. SpA. La pretesa civile di C. SpA è
invece stata respinta.
In vista dell'esecuzione della sentenza in punto al risarcimento equivalente, alle
spese procedurali e alle ripetibili dell'accusatrice privata, la CP-TPF ha mante-
nuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata a D.,
presso E. SA, Z., a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi
al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr.
13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto è stato deciso il
dissequestro del conto (act. 1.2).
B. Contro la decisione della CP-TPF, sia il Ministero pubblico della Confederazione
(di seguito: MPC), sia B. SpA unitamente a C. SpA (entrambe in amministra-
zione straordinaria), che lo stesso A., hanno interposto ricorso in materia penale
al Tribunale federale (v. act. 1.3 pag. 4, act. 1.1 pag. 3).
C. Con sentenza del 28 luglio 2014, il Tribunale federale ha respinto il gravame
presentato da A. (sentenza 6B_219/2013) e, il medesimo giorno (sentenza
6B_222/2013), ha altresì respinto il ricorso di B. SpA unitamente a C. SpA, nella
misura della loro ammissibilità (act. 1.3 pag. 4, act. 1.1 pag. 3).
D. Il Tribunale federale ha per contro parzialmente accolto il ricorso del MPC, con
sentenza del 28 luglio 2014 (sentenza 6B_217/2013), annullando i dispositivi
n. II.1, II.2, nonché VI. della sentenza del 19 novembre 2012, rinviando la causa
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alla CP-TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richie-
ste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di
denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere.
In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto infondata l'attenuazione della pena
effettuata dal giudice di primo grado avendo l'imputato agito quale autoricicla-
tore, possibilità non prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della
condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in
giudicato, il Tribunale federale ha quindi indicato che i fatti in giudizio avrebbero
dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49
cpv. 2 CP. A tal proposito l'Alta Corte ha ritenuto che la CP-TPF avrebbe dovuto
o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena
complementare o, come poteva fare, emanare una sentenza indipendente, che
non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, og-
getto del procedimento italiano (act. 1.3, consid. 6.4).
Il Tribunale federale ha altresì censurato il fatto che nel fissare l'ammontare
delle aliquote giornaliere della pena pecuniaria, la CP-TPF abbia tenuto conto
dei debiti dell'imputato nei confronti dei famigliari, senza indicarne l'entità, né le
ragioni che lo hanno spinto a contrarli (act. 1.3, consid. 6.4).
Infine, l'istanza superiore ha ritenuto che vi sia stata una violazione del diritto di
ottenere una decisione motivata, nei confronti del MPC, non avendo la CP-TPF
analizzato le richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e
assegnamento afferenti il prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro,
alla luce del reato di amministrazione infedele di cui all'art. 158 CP (act. 1.3,
consid. 7.2).
E. Con decreto del 15 aprile 2015, la CP-TPF (giudice unico) ha disposto la so-
spensione della procedura fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle
autorità giudiziarie italiane sui reati a monte commessi da A. Essa ha in effetti
considerato in diritto l'impossibilità per l'interessato di inoltrare una richiesta
volta alla pronuncia di una pena unica ai sensi dall'art. 34 cpv. 3 CPP, dovendo
la medesima essere verosimilmente presentata dinanzi al giudice italiano (giu-
dice che ha pronunciato la pena più grave), autorità soggetta all'ordinamento
giuridico italiano in cui non è previsto il sistema dell'accrescimento ex art. 49
CP, bensì unicamente quello del cumulo delle pene (act. 1.1 consid. 2.3)
In merito alla richiesta di confisca, la CP-TPF ha rilevato che l'ipotesi confisca-
toria era assente dall'atto di accusa, introdotta dal MPC soltanto in sede di re-
quisitoria, senza che l'imputato avesse la possibilità di difendersi contro di essa
durante il processo e quindi in urto al principio accusatorio. Il primo giudice ha
reputato ipotizzabile il rinvio del fascicolo al MPC affinché avvii una procedura
fondata sull'art. 158 CP, ma a tale soluzione, considerati i possibili problemi di
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economia processuale, ha giudicato più appropriato sostituire la soluzione della
sospensione del procedimento (act. 1.1 consid. 2.3).
F. Con reclamo del 24 aprile 2015 (act. 1) il MPC è insorto innanzi alla Corte dei
reclami penali contro il decreto di sospensione del 15 aprile 2015, chiedendo:
- di annullare il dispositivo n. I del decreto 15 aprile 2015 della CP-TPF e
quindi la sospensione della causa penale n. SK.2014.15;
- di rinviare la causa n. SK.2014.15 alla CP-TPF affinché essa emetta un
giudizio nel merito;
- di mantenere il sequestro sull’integralità dei valori patrimoniali depositati
sulla relazione n. 1 intestata alla F. presso la banca E. SA, Z.
G. Con missiva dell'11 maggio 2015, l'accusatrice privata B. SpA ha comunicato
di non avere osservazioni da formulare (act. 6).
H. In data 19 maggio 2015, il patrocinatore di A. ha formulato le proprie osserva-
zioni al gravame, postulandone la reiezione integrale (act. 9).
I. Il 27 maggio 2015, il MPC, chiamato a pronunciarsi in sede di replica, si è inte-
gralmente confermato nel reclamo del 24 aprile 2015 (act. 12).
L. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto.
Diritto:
1. Giusta gli artt. 393 cpv. 1 lett. b CPP e 37 al. 1 della Legge federale sull'orga-
nizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la via
di ricorso è aperta innanzi la Corte dei reclami penali contro i decreti, le ordi-
nanze e gli atti procedurali della Corte penale in qualità di tribunale di prima
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istanza, fatta esclusione per le decisioni ordinatorie della direzione del procedi-
mento. I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno
presentati e motivati per scritto entro dieci giorni (art. 396 al. 1 CPP). Il Ministero
pubblico ha qualità per ricorrere giusta l'art. 381 cpv. 1 CPP indipendentemente
dalla questione di sapere se dispone o meno di un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (RICHARD
CALAME, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011 [Commentaire Romand], n. 5 ad art. 381; PIQUEREZ/ MACALUSO, Pro-
cédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1908). Essendo
le summenzionate condizioni adempiute, vi è luogo di entrare nel merito.
2.
2.1 Nel caso di specie, nella propria sentenza 6B_217/2013 del 28 luglio 2014 il
Tribunale federale ha indicato di avere rinviato la causa alla CP-TPF per un
nuovo giudizio sulla pena e affinché questa si pronunci sulle richieste di confisca
del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi
sulla sorte del sequestro ancora in essere (act. 1.3 consid. 10).
In merito al giudizio sulla pena, nei considerandi della propria decisione, l'Alta
Corte ha considerato:
"i fatti qui in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso
retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, che trova applicazione anche nella fatti-
specie (v. DTF 127 IV 106 consid. 2c). Secondo la giurisprudenza, se il giudice
dispone già di una sentenza cresciuta in giudicato relativa ai reati dapprima giudi-
cati, egli deve irrogare una pena complementare; altrimenti può, riservato il princi-
pio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi infliggere
una pena complementare oppure pronunciare immediatamente una sentenza in-
dipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione emanata nell'ambito della
prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato potrà inoltrare una richie-
sta volta alla pronuncia di una pena unica alle condizioni previste dall'art. 34 cpv.
3 CPP, norma che ha soppiantato l'abrogato art. 344 cpv. 2 CP (DTF 129 IV 113
consid. 1.3). Nella fattispecie, il TPF avrebbe dovuto o aspettare che la condanna
italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o, come po-
teva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in
senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano.
Quanto alla fissazione dell'importo delle aliquote giornaliere, il TPF ha menzio-
nato debiti che l'imputato avrebbe nei confronti di familiari, senza peraltro indi-
carne l'entità, né le ragioni che lo hanno spinto a contrarli. Inoltre, di regola, i de-
biti non vanno presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'aliquota
giornaliera, ma tutt'al più nell'ambito dell'apprezzamento della situazione perso-
nale dell'autore (v. DTF 134 IV 60 consid. 6.4).
Sicché, su questo punto, il ricorso del MPC è parzialmente fondato. Il TPF dovrà
procedere a ricommisurare la pena dell'imputato alla luce di quanto esposto."
(act. 1.3 consid. 6.4)
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Nel successivo considerando n. 7, l'Alta Corte, trattando delle contestazioni re-
lative all'aspetto della confisca, ha constatato una violazione del diritto di otte-
nere una decisione motivata del MPC in punto alle richieste di confisca, rispet-
tivamente di risarcimento equivalente e assegnamento circa i valori patrimoniali
frutto dei reati a monte del riciclaggio:
"la pubblica accusa non si sarebbe fondata unicamente sul luogo di situazione
dei beni per chiederne la confisca, bensì ha richiamato una competenza giurisdi-
zionale svizzera giusta l'art. 8 cpv. 1 CP anche per quel che concerne l'ammini-
strazione infedele aggravata. […] il TPF […] al momento di chinarsi sulla que-
stione, si è limitato a esaminare la confiscabilità dei valori patrimoniali quale pro-
dotto dell'infrazione di cui all'art. 305bis CP, omettendo qualsiasi cenno all'art. 158
CP. […] Il TPF dovrà quindi pronunciarsi sulle richieste di confisca, rispettiva-
mente di risarcimento equivalente e assegnamento afferenti il prodotto del cri-
mine a monte del riciclaggio di denaro."
(act. 1.3 consid. 7)
2.2 Nel proprio decreto del 15 aprile 2015 la CP-TPF ha inizialmente riportato
quanto indicato dal Tribunale federale in merito al giudizio sulla pena, ossia che,
ritenuta la condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte – seppure non
cresciuta in giudicato – i fatti in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati
nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP; come pure che,
a mente dell'Alta Corte, la CP-TPF avrebbe dovuto o aspettare che la condanna
italiana passasse in giudicato e irrigare una pena complementare, o come po-
teva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in
senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento ita-
liano (act. 1.1 consid. 1.2). Di seguito, dopo aver analizzato le peculiarità
dell'art. 34 cpv. 3 CPP ed aver constatato che il sistema giuridico italiano non
prevede il sistema dell'accrescimento (v. art. 49 CP) ma quello del cumulo delle
pene, la CP-TPF ha ritenuto non percorribile una delle due alternative offerte
dalla sentenza del Tribunale federale (ossia la pronuncia di una sentenza indi-
pendente) non disponendo in concreto l'imputato la possibilità di chiedere al
giudice estero – ossia al giudice che ha pronunciato la pena più grave giusta
l'art. 34 cpv. 3 CPP – la fissazione di una pena unica, istituto sconosciuto all'or-
dinamento italiano e applicabile peraltro soltanto in caso di "pene dello stesso
genere" (act. 1.1 consid. 2.3). Di conseguenza, essa ha ritenuto di dover obbli-
gatoriamente seguire l'altra via indicata, ossia quella della sospensione in at-
tesa del giudizio definitivo italiano, soluzione più appropriata anche in merito
alla confisca del prodotto del reato a monte, così da evitare il rischio di giudizi
contraddittori all'interno dello spazio Schengen (act. 1.1 consid. 2.3).
2.3 Tale conclusione è contestata dal MPC, secondo cui il decreto di sospensione
della CP-TPF (act. 1):
- violerebbe manifestamente il principio di celerità previsto dall’art. 5 CPP;
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- costituirebbe un abuso delle regole in materia di sospensione del proce-
dimento: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la sospen-
sione sarebbe infatti possibile solo in casi eccezionali vista la premi-
nenza del principio di celerità (sentenze TF 1B_57/2009 consid. 2.1.1;
1B_163/2014 consid. 2.2);
- sarebbe contrario al principio dell'economia processuale;
- violerebbe la giurisprudenza in materia di art. 305bis CP: pur costituendo
la provenienza criminale dei valori patrimoniali uno fra gli elementi costi-
tutivi del reato di riciclaggio, la giurisprudenza avrebbe minimizzato la
portata di tale elemento quando il reato a monte è commesso all’estero
proprio in ragione della prevedibile difficoltà a fornire la prova di un’atti-
vità criminale commessa fuori dal territorio svizzero;
- violerebbe il principio dell’immediata esecutività del giudicato delle sen-
tenze del Tribunale federale sancito dall’art. 61 LTF: la sentenza del Tri-
bunale federale avrebbe in effetti rinviato il processo al giudice di primo
grado unicamente per rideterminare la pena senza considerare nel cal-
colo un’attenuante non codificata (quella dell’autoriciclaggio) e per sta-
tuire in merito alla confisca;
- sarebbe contrario agli stessi artt. 34 cpv. 3 CPP e 49 CP, alla base del
decreto di sospensione, trovando tali norme applicazione solo nel caso
di pene dello stesso genere;
- si scontrerebbe infine con gli art. 70 e 71 CP: secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale l’applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP non presup-
porrebbe che il reato che ha prodotto i valori patrimoniali confiscati sia
stato giudicato e nemmeno che la persona presso la quale sono stati
confiscati i valori patrimoniali sia stata condannata.
3. In presenza di un rinvio della causa da parte del Tribunale federale, l'autorità
che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto svi-
luppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono es-
sere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale
4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/
A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9
ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale rescissorio che le parti non
possono fondarsi su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche
espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non ripor-
tate nei considerandi (v. DTF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a;
ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
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2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi
in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di
rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo
fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del
5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non
deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente
quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione
rescindente (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011,
consid. 1.1.2).
Si giustifica pertanto, in concreto, di verificare se effettivamente la conclusione
a cui è giunto il primo giudice, riguardo al giudizio sulla pena ed in merito alla
confisca, rientra nel quadro delineato dal Tribunale federale. È pure entro questi
limiti che questa Corte deve valutare le contestazioni mosse dal reclamante av-
verso il decreto impugnato.
4. Inizialmente, trattando del giudizio sulla pena, il Tribunale federale ha conside-
rato che i fatti oggetto della presente fattispecie avrebbero dovuto essere esa-
minati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP.
4.1 Il principio del concorso retrospettivo prevede che il giudice, se deve giudicare
un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un
altro fatto, determina la pena complementare in modo che l’autore non sia pu-
nito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati com-
presi in un unico giudizio. Il giudice è tenuto a fare applicazione di tale disposto
d'ufficio, senza che vi sia una richiesta da parte dell'imputato. La disposizione è
inoltre applicabile anche qualora sia già stata pronunciata una condanna all'e-
stero, anche quando quest'ultima tratti dei fatti che esulano dalla giurisdizione
domestica (v. DTF 115 IV 17 consid. 5a). In una pari eventualità la fissazione
della pena complementare deve effettuarsi secondo le regole del diritto svizzero
(v. DTF 109 IV 90 consid. 2c).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di concorso retro-
spettivo, se il giudice dispone già di una sentenza cresciuta in giudicato relativa
ai reati dapprima giudicati, egli deve irrogare una pena complementare; altri-
menti può, riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in
giudicato e quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare im-
mediatamente una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la
decisione emanata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato,
l'interessato potrà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una pena unica
alle condizioni previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP (DTF 129 IV 133 consid. 1.3;
sentenza del Tribunale federale 6B_217/2013 del 28 luglio 2014, consid. 6.4).
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4.2 L'art. 34 cpv. 3 CPP (che riprende il tenore dell'art. 344 cpv. 3 vCP), prevede
che se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso
genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del
condannato, una pena unica. Tale norma torna applicabile nei casi in cui le re-
gole imposte dall'art. 49 cpv. 2 CP non sono state applicate dal tribunale chia-
mato a commisurare la pena (v. SAMUEL MOSER/ ANNIA SCHLAPBACH, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessord-
nung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014 [Basler Kommentar
StPO], n. 15 ad art. 34 CPP; BERNARD BERTOSSA, Commentaire Romand, n. 5
ad art. 34 CPP). In una pari eventualità, è infatti lo stesso condannato a poter
richiedere, al giudice che ha pronunciato la pena più grave, la fissazione di una
pena unica.
Con l'introduzione dell'art. 34 cpv. 3 CPP, il legislatore ha quindi voluto ovviare
ai casi nei quali, per un motivo o per un altro, l'art. 49 cpv. 2 CP non aveva
potuto essere applicato (SONJA KOCH, Asperationsprinzip und retrospektive
Konkurrenz, in: ZStStr N. 71, 2014, pag. 233). Tuttavia, non risulta dalla giuri-
sprudenza del Tribunale federale che la possibilità per l'imputato di avvalersi
delle facoltà di cui all'art. 34 cpv. 3 CPP costituisca una condizione sine qua
non per la pronuncia di una sentenza indipendente, in assenza di una prima
decisione cresciuta in giudicato; l'Alta Corte indica espressamente infatti: "può,
riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e
quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare immediatamente
una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione ema-
nata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato po-
trà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una pena unica alle condizioni
previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP" (sentenza del Tribunale federale 6B_217/2013
del 28 luglio 2014, consid. 6.4), come pure "Liegt noch kein rechtskräftiges Urteil
im ersten Verfahren vor, kann der Zweitrichter entweder ein selbständiges Urteil
fällen, woraus sich später gegebenenfalls die Möglichkeiten nach Art. 350 Ziff. 2
StGB ergeben, oder die Rechtskraft im ersten Verfahren unter Beachtung des
Beschleunigungsgebots abwarten und dann eine Zusatzstrafe zu diesem Urteil
aussprechen" (DTF 129 IV 133 consid. 1.3).
4.3 Ma indipendentemente da ciò, essendo, secondo la sentenza del Tribunale fe-
derale, il giudice libero nella propria scelta (v. anche JÜRG-BEAT ACKERMANN,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz., Basilea 2013 [Basler Kommentar Stra-
frecht I], n. 159 ad art. 49 CP, con rinvii), si impone in casu di verificare se,
optando per la sospensione della procedura, il primo giudice abbia agito in os-
sequio alla condizione a questa annessa, ossia al principio di celerità.
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5.
5.1 Il principio di celerità del procedimento di cui all'art. 5 CPP è uno dei principi
dell'interdizione del diniego di giustizia e della garanzia ad un processo equo ai
sensi degli art. 29 cpv. 1 Cost, 6 cifra 1 CEDU e 14 cpv. 3 Patto ONU II. Il
principio di celerità impone alle autorità, dal momento in cui l'imputato è infor-
mato dei sospetti nei suoi confronti, di condurre la procedura penale senza ri-
tardi, per non mantenere inutilmente l'interessato nelle angosce e nell'incer-
tezza da questa suscitate (DTF 124 I 139 consid. 2a; SARAH SUMMERS, Basler
Kommentar StPO, n. 1 ad art. 5 CPP; MICHEL HOTTELIER, Commentaire Ro-
mand, n. 1 e segg. ad art. 5 CPP). L'imperativo di celerità si manifesta in due
obblighi a carico delle autorità penali: quello di avviare senza indugio i procedi-
menti penali e quello di portare a termine i procedimenti penali avviati, e ciò
senza ritardi ingiustificati (PAOLO BERNASCONI, in: Codice svizzero di procedura
penale [CPP] – Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda
[ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 5 CPP). La questione di sapere se il
principio di celerità sia stato violato, va decisa soprattutto in base ad un apprez-
zamento globale del lavoro effettuato; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno
di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere
decisivo. Perché sussista una violazione non è sufficiente che un atto proces-
suale avesse potuto essere compiuto anticipatamente (DTF 124 I 139 con-
sid. 2a-c; sentenza del Tribunale federale 6B_640/2012 del 10 maggio
2013,consid. 4.1).
5.2 In una fattispecie non molto dissimile da quella qui in giudizio, concernente l'ap-
plicazione del concorso retrospettivo, l'Alta Corte ha, ad esempio, reputato non
compatibile con il principio di celerità l'attesa, da parte del secondo giudice, del
termine di una procedura di reclamo o di appello (DTF 129 IV 113 consid. 1.3).
La dottrina pare però temperare questo giudizio, laddove considera rispettosa
di tale principio l'attesa di una procedura dinanzi al Tribunale federale, ritenuta
la durata media moderata delle procedure dinanzi al medesimo (SONJA KOCH,
op. cit., pag. 157 e segg., pag. 174 e seg.). La valutazione del rispetto del prin-
cipio di celerità va comunque sempre fatta tenendo conto di tutte le specificità
del caso in esame.
5.3 Nel caso oggetto della presente impugnativa, risulta dagli atti che le autorità
italiane si sono già espresse sul reato a monte e sulla confiscabilità del suo
prodotto in due gradi di giudizio, come pure che esse sarebbero ora apparen-
temente vicine ad un giudizio di ultima istanza dinanzi alla Corte di Cassazione
(v. act. 1.1 pag. 10). Oltre a ciò, va considerato che, nel proprio decreto del
15 aprile 2015, la CP-TPF ha ben spiegato i motivi oggettivi per i quali le parti-
colarità della fattispecie impongono in concreto la sospensione della procedura:
si tratta, da una parte, dell'impossibilità di applicare le norme del concorso re-
trospettivo in relazione ad un sistema giuridico come quello italiano che non
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conosce questo strumento – circostanza questa forse non sufficientemente va-
lutata dall'istanza superiore nella sua decisione di rinvio – e, dall'altra, della
mancanza (invero abbastanza singolare) dell'ipotesi confiscatoria fondata
sull'art. 158 CP (amministrazione infedele aggravata) nell'atto di accusa, poi
"recuperata" dal MPC in sede di requisitoria. Infine, di rilievo è pure il fatto che
la decisione impugnata è stata resa a seguito di un rinvio da parte del Tribunale
federale, dunque con precise considerazioni di diritto a cui il giudice del rinvio è
vincolato e che deve rispettare. In simili circostanze, essendo in particolare,
come detto, le autorità italiane verisimilmente vicine ad un giudizio di ultima
istanza, non si può ritenere che la CP-TPF, optando per la sospensione della
procedura, abbia violato il principio di celerità.
Ciò non toglie che la scelta operata dal primo giudice di sospendere la proce-
dura debba resistere anche alle ulteriori critiche mosse dal reclamante.
6. L'insorgente invoca a tale proposito una violazione dell'art. 314 cpv. 1 lett. b
CPP relativo alla sospensione della procedura.
6.1 Secondo l'art. 314 cpv. 1 lett. b CPP il pubblico ministero può sospendere l'i-
struzione, se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento
di cui appare opportuno attendere l'esito. Ciò vale, anche, nel caso la stessa
causa sia pendente dinanzi ad un'autorità estera (ESTHER OMLIN, Basler Kom-
mentar StPO, n. 15 ad art. 314 CPP). L’applicazione dell’art. 314 CPP presup-
pone che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti o
concluso giusta gli art. 317 e segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione
del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1169;
OMLIN, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013 [Pra-
xiskommentar], n. 1 ad art. 314 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schwei-
zerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013 [Handbuch], n.
1236). La possibilità della sospensione, che non ha forza materiale di cosa giu-
dicata (OMLIN, Basler Kommentar StPO, n. 10 ad art. 314 CPP; NATHAN
LANDSHUT/THOMAS BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra
2014 [Kommentar StPO], n. 1 ad art. 314 CPP; SCHMID, Handbuch, n. 1239),
deve tuttavia essere utilizzata con moderazione, in considerazione dell’impera-
tivo di celerità ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali
avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi
ingiustificati (SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP; OMLIN, op. cit.,
n. 9 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar StPO, n. 4 ad art. 314
CPP; decisioni del Tribunale federale 1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid.
3.2; 1B_57/2009 del 16 giugno 2009, consid. 2.1.1.). Il principio di celerità è in
particolare violato quando l'autorità ordina la sospensione di una procedura
- 12 -
senza motivi oggettivi. La possibilità di sospendere un procedimento dipende
da una ponderazione degli interessi in gioco e deve essere ammessa solo con
moderazione, in particolare se la decisione di un'altra autorità competente per-
metterebbe di risolvere una questione decisiva (sentenza del Tribunale federale
1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2), ovvero se l'esito dell'altra proce-
dura può effettivamente avere importanza per l'esito del procedimento penale
sospeso e semplificherà in maniera significativa l'amministrazione delle prove
in tale procedimento (sentenza del Tribunale federale 1B_21/2015 del 1° lu-
glio 2015, consid. 2.1, con rinvii; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de pro-
cédure pénale suisse [CPP], Basilea 2015, art. 314 CPP).
L'art. 314 CPP fa riferimento esplicito al pubblico ministero ma non vi è ragione
di non applicare mutatis mutandis gli stessi principi ad un'eventuale sospen-
sione da parte del giudice investito del merito della causa.
6.2 Nel caso di specie, come esposto in precedenza, il primo giudice ha optato per
la via della sospensione al fine di garantire a A. il rispetto del principio del con-
corso retrospettivo e conseguentemente la possibilità di essere sanzionato tra-
mite una pena complementare giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, non prevedendo l'or-
dinamento giuridico italiano il sistema dell'accrescimento (v. supra consid. 2.2).
Per quanto attiene alle richiesta di confisca, rispettivamente di risarcimento
equivalente e assegnamento afferenti il prodotto del reato a monte del riciclag-
gio di denaro alla luce del reato di amministrazione infedele di cui all'art. 158
CP, la CP-TPF ha osservato che tale ipotesi confiscatoria era assente nell'atto
di accusa ed è stata introdotta dal MPC soltanto in sede di requisitoria, senza
dare all'imputato la possibilità di difendersi contro di essa durante il processo,
in palese urto con il principio accusatorio. Il fatto di proporre una confisca per
un reato non contemplato dall'atto d'accusa comporterebbe, sempre secondo
la CP-TPF, anche chiare deficienze nell'istruzione probatoria, non più sanabili
nell'ambito di quel procedimento, essendo il Tribunale stato impedito di accla-
rare in fase dibattimentale tutta una serie di questioni sia fattuali che giuridiche,
motivo questo per cui la CP-TPF non aveva a suo tempo ritenuto necessario
esprimersi sulla tardiva ed imprevedibile richiesta dell'accusa. La CP-TPF
aveva pure considerato che un eventuale rinvio del fascicolo al MPC nell'ottica
di avviare una nuova procedura fondata sull'art. 158 CP, sarebbe entrato in
conflitto con ancora più gravi problemi di economia processuale (essendosi le
autorità italiane già espresse sul reato a monte e sulla confiscabilità del suo
prodotto in due gradi di giudizio ed essendo ora apparentemente vicine ad un
giudizio di ultima istanza), per cui l'opportunità di aprire una nuova procedura in
Svizzera, per un reato comunque commesso principalmente e forse addirittura
esclusivamente in Italia, sarebbe molto dubbia, tanto più che parte non indiffe-
rente delle somme confiscate andrebbe comunque consegnata in via rogato-
- 13 -
riale alle autorità italiane, rispettivamente alla B. SpA in quanto parte civile (an-
che) del procedimento italiano. Per evitare il rischio di giudizi contraddittori, per
di più all'interno dello stesso spazio Schengen, la CP-TPF ha dunque ritenuto
più appropriato sospendere la procedura in attesa dell'esito del procedimento
italiano; essa ha pure osservato che, sebbene la sospensione della causa com-
porti necessariamente il mantenimento del sequestro nazionale sui valori patri-
moniali, questo non creerebbe pregiudizi di sorta essendo il loro collocamento
stato fatto in applicazione dei principi di cui all'art. 1 dell'ordinanza sul colloca-
mento di valori patrimoniali sequestrati (RS 312.057).
6.3 Nel caso di specie, appare chiaramene da quanto indicato nel decreto impu-
gnato che vi sono, sia in merito al giudizio sulla pena che alla confiscabilità del
prodotto del reato a monte, ragioni serie ed oggettive che giustificano di atten-
dere l'esito del procedimento penale estero, il quale avrà importanti influenze
sulla presente procedura. Infatti, da un lato sarà possibile applicare l'istituto
della pena complementare e, dall'altro, la CP-TPF potrà basarsi sul giudizio ita-
liano per attingere alle necessarie considerazioni di ordine fattuale e giuridico
per decidere sulla validità o meno della richiesta di confisca relativa al reato di
cui all'art. 158 CP e formulata in sede di requisitoria al pubblico dibattimento.
Infine, il mantenimento del sequestro non crea pregiudizio ai valori patrimoniali
sequestrati.
6.4 Ne risulta che, in concreto, a torto il MPC invoca l'assenza di motivi oggettivi
alla base della decisione di sospensione della procedura.
7. Per le medesime ragioni, non può essere seguita la tesi del reclamante che
vedrebbe nelle conclusioni del decreto impugnato una violazione del principio
dell'economia processuale. In effetti, come si evince dalla decisione contestata,
le informazioni sul giudizio definitivo ricercate dalla CP-TPF si riferiscono alle
indicazioni necessarie alla commisurazione della pena ed alla decisione sulle
richieste di confisca (condizioni peraltro imposte dal Tribunale federale), non
invece, come preteso dal MPC, ad elementi relativi ai reati a monte al fine delle
decisione sul reato di riciclaggio di denaro.
8. Lo stesso dicasi sull'asserita contrarietà alla giurisprudenza relativa all'art.
305bis CP: la CP-TPF non ha infatti inteso attendere la definizione della proce-
dura estera onde poter statuire sul reato di riciclaggio di denaro, bensì per per-
mettere l'applicazione di una pena complementare (v. supra consid. 6.2).
9. Quanto appena detto vale anche per l'invocato mancato rispetto della giurispru-
denza relativa agli art. 70 e 71 CP: in effetti, il giudice di prime cure non ha
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sospeso la procedura per attendere il giudizio sul reato che avrebbe prodotto i
valori patrimoniali, né la condanna della persona presso la quale sono stati con-
fiscati i valori patrimoniali, bensì per motivi di economia processuale (v. act. 1.1
pag. 10; v. supra consid. 6.2).
10. Di nessun pregio è poi la contestazione relativa alla possibilità di applicare
l'art. 34 cpv. 3 CPP e l'art. 49 CP solo a pene dello stesso genere: in effetti,
essendo in concreto il primo giudice chiamato a ri-commisurare la pena, non
solo non può oggi essere escluso che egli possa optare anche per una pena
detentiva, ma egli potrebbe addirittura prescindere dal comminare una pena, ad
esempio qualora egli consideri che la pena già inflitta dal giudice estero sia più
severa di quella complessiva secondo la giurisprudenza elvetica (ACKERMANN,
Basler Kommentar Strafrecht I, n. 170 ad art. 49 CP).
11. Infine, l'insorgente lamenta una violazione del principio dell'immediata esecuti-
vità del giudicato delle sentenze del Tribunale federale. A torto; in merito al giu-
dizio sulla pena, nella propria sentenza 6B_217/2013 l'Alta Corte ha infatti espo-
sto due vie percorribili da parte della CP-TPF: aspettare una sentenza cresciuta
in giudicato, riservato il principio di celerità, oppure pronunciare immediata-
mente una sentenza indipendente (act. 1.3 consid. 6.4). Avendo il primo giudice
operato la propria scelta tra una di queste due possibilità, egli ha certamente
rispettato i vincoli imposti dalla sentenza di rinvio.
Relativamente alla pronuncia sulle richieste di confisca, rispettivamente di risar-
cimento equivalente e assegnamento afferenti il prodotto del crimine a monte
del riciclaggio di denaro, la CP-TPF ha dettagliamene spiegato, nel decreto im-
pugnato, i motivi, segnatamente di economia processuale, per i quali non ha
ritenuto opportuno decidere in merito, prediligendo la via della sospensione
(act. 1.1 consid. 2.3; supra, consid. 6.2). Avendo dunque il primo giudice dato
seguito al proprio obbligo di motivazione, nessuna violazione del principio
dell'immediata esecutività del giudicato delle sentenze del Tribunale federale
può essere rilevata nemmeno a tale proposito.
12. Alla luce di tutto quanto sopra, la decisione di sospensione della CP-TPF deve,
in definitiva, essere tutelata e il reclamo respinto integralmente.
13. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a ca-
rico della parte soccombente. In concreto, non vengono prelevate spese
(v. art. 423 cpv. 1 CPP e art. 21 cpv. 2 RSPPF). Nell'ambito della presente
- 15 -
procedura, B. in AS non ha presentato osservazioni (act. 6), mentre le conclu-
sioni di A., che ha trasmesso la propria presa di posizione (act. 9), sono state
condivise. Essendosi egli avvalso del patrocinio di un legale, ha diritto alla cor-
responsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato
esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429
cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le
ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile
in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte
dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come
nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria,
non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso
concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un
onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L’indennità per ripe-
tibili è messa a carico del MPC in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richia-
mato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà a A.
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, il 19 novembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione,
- Tribunale penale federale, Corte penale,
- Avvocato Luigi Mattei,
- Avvocato Ivan Paparelli,
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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