Decisione del 24 aprile 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Aron Camponovo,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.5
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Fatti:
A. Nell'ambito dell'istruzione aperta nei confronti di B. per titolo di appartenenza
e/o sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di de-
naro (art. 305bis CP), il 24 dicembre 2014 il Ministero pubblico della Confedera-
zione (di seguito: MPC) ha ordinato il sequestro, tramite blocco al registro fon-
diario di Mendrisio, del fondo G. del comune di Chiasso, appartenente all'impu-
tato per una quota del 30/100, a A. per il 20/100, e a C. per la restante parte di
50/100 (act. 1.1 e 1.4). L'inchiesta svizzera aperta nei confronti di B. è legata
ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procura di Milano a carico
del predetto e di altre persone, il quale, in data 16 dicembre 2014, ha portato
all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di
59 indagati per vari reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso, persone sospet-
tate di essere collegate alla cosca 'ndranghetista "D.", originaria di Reggio Ca-
labria, operante a Milano (v. sentenza del Tribunale penale federale BH.2015.1
del 23 gennaio 2015).
B. Il 15 gennaio 2015 A. è insorto contro la suddetta decisione mediante reclamo
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli sostiene
che, non essendo lui stesso oggetto del procedimento penale su cui si fonda il
provvedimento coercitivo, in applicazione del principio della proporzionalità, il
blocco del registro fondiario avrebbe dovuto essere limitato alla sola quota della
proprietà immobiliare appartenente alla persona indagata, ossia B.
C. Nella sua risposta del 29 gennaio 2015, il MPC ha chiesto la reiezione del gra-
vame. Esso afferma che i provvedimenti litigiosi sono giustificati a fini probatori
e di confisca, rilevando che l'istruzione penale è avviata solo da poche setti-
mane e che la posizione del reclamante è ancora al vaglio dell'autorità inqui-
rente.
D. Con replica del 23 febbraio 2015, trasmessa per conoscenza al MPC, A. ha
contestato le osservazioni del MPC e ribadito in sostanza le argomentazioni
esposte in sede di reclamo.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 ago-
sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS
173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e
gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non-
ché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes-
sordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giuri-
sprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 24 dicembre 2014, è stata notificata al patrocinatore del recla-
mante il 5 gennaio seguente (act. 1.3). Il reclamo interposto il 15 gennaio 2015
è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamante, in quanto comproprietario del fondo
G., Chiasso (v. estratti RFD in act. 1.4), è direttamente toccato dal provvedi-
mento ordinato dal MPC e pertanto senz'altro legittimato a contestare il blocco
a registro fondiario.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
2 Il reclamante contesta il sequestro disposto dal MPC, poiché lesivo dei principi
di cui all'art. 197 CPP. Da una parte, l'obiettivo perseguito avrebbe potuto es-
sere raggiunto con una misura meno severa, ossia limitando il blocco alla sola
parte di proprietà di B. Dall'altra, non essendo egli imputato, il MPC avrebbe
dovuto adottare maggiore cautela e moderazione nel suo agire, nel rispetto del
diritto fondamentale della garanzia della proprietà. Egli sostiene, in particolare,
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di aver fatto piena luce sulla modalità di finanziamento del bene in questione ai
sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP, producendo anche la relativa documentazione pro-
bante.
2.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese pro-
cedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c
CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti
presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1
lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, con-
sid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pub-
blico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non
pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di re-
gola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare
i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in pre-
senza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e
l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la
misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità
(STEFAN HEIMGARTNER, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra
2014, n. 4 ad art. 263 CPP; ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3
pag. 341; GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Traité de procédure pénale
suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).
Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti
quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito
dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretiz-
zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una
condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tri-
bunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del
7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; S. HEIMGARTNER, op. cit.,
n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato
man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tut-
tavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la
Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale,
ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF
119 IV 326 consid. 7c e 7d).
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2.2 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto
di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato,
a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare
la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Secondo l'art. 70 cpv. 2 CP, la confisca
non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando
i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una contro-
prestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura
eccessivamente severa. Oggetti e valori patrimoniali che sottostanno presumi-
bilmente a confisca possono quindi essere sequestrati presso qualsiasi loro
possessore; il sequestro è possibile sia nei confronti di beni appartenenti al pre-
sumibile autore del reato implicato nel procedimento sia di quelli detenuti da
terze persone, fisiche o giuridiche che siano, sempre che queste ultime non
siano protette dall'art. 70 cpv. 2 CP (v. sentenza del Tribunale penale federale
BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2; NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.],
Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I,
2a ediz., Zurigo 2007, n. 142 e n. 144 ad art. 70-72 CP).
Dovendo decidere rapidamente, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire
che il sequestro è escluso unicamente nell'ipotesi in cui appare subito, in modo
manifesto e indubbio, che le condizioni materiali di una confisca in mano di terzi
non sono realizzate e non potranno mai esserlo (decisioni del Tribunale penale
federale BB.2012.10 del 4 luglio 2012, consid. 3.4.1; BB.2009.28-30 del 30 giu-
gno 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 del 25 ottobre 2006, consid. 5.2; sentenze
del Tribunale federale 1B_166/2008 del 17 dicembre 2008, consid. 4.3;
1S.8/2006 del 12 dicembre 2006, consid. 6.1). L'eccezione al mantenimento del
sequestro non può che concernere le ipotesi, rare, in cui la questione della con-
fisca non merita discussione, visto che essa appare di primo acchito e indub-
biamente esclusa ("offensichtlich", "eindeutig"; sentenze 1B_166/2008 consid.
4.3 e 1S.8/2006 consid. 6.1; sentenze BB.2009.28-30 del 30 luglio 2009, con-
sid. 2.1, e BB.2006.32 consid. 5.2, nonché sentenza del Tribunale penale fede-
rale BB.2009.14 del 28 settembre 2009, consid. 2.2.3). Al contrario del giudice
del merito, la Corte dei reclami penali non deve analizzare le questioni di fatto
e di diritto in maniera definitiva (decisione del Tribunale penale federale
BB.2012.43-44 del 16 agosto 2012, consid. 4.1.2). Di conseguenza, sapere se
le condizioni di una confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP, rispettivamente di
una non-confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP sono realizzate, è di competenza
del giudice del merito (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile
2005, consid. 5); spetta infatti a quest'ultimo determinare i diritti di terzi sui beni
in questione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 181/04 del
10 marzo 2005, consid. 3.2.1; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse:
traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2578).
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2.3 Nel presente caso, è incontestato che il bene immobile oggetto di sequestro
appartiene in comproprietà a B. (quota di 30/100), a C. (quota di 50/100) e al
reclamante (quota di 20/100) (v. act. 1.4), il quale ha acquisito la propria parte
mediante l'esercizio di un diritto di compera (nel 2013) nonché una compraven-
dita (nel 2014) (v. act. 1.5 e 1.6). Ora, non essendo stata messa in discussione
dall'insorgente l'eventuale origine criminale dei fondi utilizzati da B. per acqui-
sire l'immobile G., Chiasso – sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a ca-
rico di B. questa Corte si è del resto già espressa nella sentenza BH.2015.1 del
23 gennaio 2015 (consid. 3.1) – e avendo l'autorità inquirente considerato A.
come persona informata sui fatti e non indagato nel procedimento a carico di B.
(il MPC ha invero affermato che accertamenti sono ancora in corso per deter-
minare l'esatto ruolo di A.; v. act. 8 pag. 3), oggetto della presente procedura è
stabilire se la quota litigiosa sequestrata è stata senz'alcun dubbio acquisita dal
reclamante in totale buona fede conformemente all'art. 70 cpv. 2 CPP e alla
giurisprudenza summenzionata (v. consid. 2.2 supra) e se la misura rispetta il
principio della proporzionalità.
2.3.1 Ora, allo stadio attuale dell'inchiesta e in base alle argomentazioni prodotte
dalle parti, tale condizione non può in casu essere considerata adempiuta. In
effetti, i sospetti evidenziati dal MPC in relazione alla stretta collaborazione tra
B. ed il reclamante, segnatamente attraverso le società E. SA e F. Sagl., nonché
alle modalità d'acquisto dell'immobile sequestrato, operazione che ha coinvolto
persone indagate all'estero, sono sufficienti per mettere in dubbio la buona fede
del predetto. Con la sua attività di fiduciario nel Canton Ticino, A., oltre ad avere
avuto svariati contatti con persone sospettate all'estero di appartenere all'orga-
nizzazione criminale oggetto d'indagine, avrebbe fornito a B. consulenza per
movimentare valori patrimoniali nella disposizione di quest'ultimo che l'autorità
sospetta di origine criminale: tale ruolo, alla luce delle emergenze istruttorie e
dello stadio iniziale nel quale si trova l'inchiesta, avviata solo il 17 dicembre
2014, deve ancora essere accuratamente appurato, di modo che la confisca
non può, a questo stadio, essere considerata indubbiamente esclusa.
Per quanto attiene alle conseguenze della misura impugnata, il reclamante non
ha dimostrato che la stessa lo abbia colpito in maniera incisiva nella sua situa-
zione economica (sentenza del Tribunale federale 6S.298/2005 del 24 febbraio
2006, consid. 4.2 e referenze ivi citate). Dagli atti dell'incarto nulla si evince
infatti in merito a problemi che lo porrebbero in una situazione di difficoltà e,
fatta eccezione per le sue dichiarazioni, non vi sono elementi che farebbero
ritenere l'eventuale confisca nei suoi confronti una misura eccessivamente se-
vera.
2.3.2 Avendo il MPC ordinato unicamente un divieto di disporre dell'immobile G.,
Chiasso (v. act. 1.4), lasciando quindi ai comproprietari l'utilizzo dello stesso, la
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misura litigiosa rispetta il principio della proporzionalità. Potendo essere stato
finanziato in origine con denaro provento dell'attività illecita di un'organizzazione
criminale in Italia, risulta evidente che, fino a quando non vi saranno chiarimenti
in proposito, l'immobile non possa venire alienato.
2.4 In conclusione, a fronte delle circostanze sopra evidenziate e ritenuto lo stadio
preliminare della procedura, è opportuno considerare che le argomentazioni al-
legate dal reclamante non sono sufficienti per ordinare un'immediata revoca del
provvedimento coercitivo, per cui il blocco del registro fondiario del fondo G. di
Chiasso viene mantenuto.
3. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il reclamo re-
spinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese
della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella
causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5
e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 27 aprile 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Aron Camponovo
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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