Decisione del 2 settembre 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Yasar Ravi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione
con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.69
- 2 -
Visti:
- il reclamo presentato il 6 luglio 2015 da A. avverso il decreto di non luogo a
procedere del 15 giugno 2015 adottato dal Ministero pubblico della confedera-
zione (in seguito:MPC) (v. act. 1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese di franchi 2'000.-- formulato da questa
Corte il 7 luglio 2015;
- la proroga al 30 luglio 2015 concessa dalla presente autorità del termine di cui
sopra;
- la concessione di un'ultima proroga al 10 agosto 2015 del summenzionato ter-
mine.
Considerato:
- che giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdi-
zione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore
privato di prestare cauzione entro un dato termine;
- che, se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di
ricorso non entra nel merito (art. 383 cpv. 2 CPP);
- che in base all’art. 3 cpv. 2 in fine del Regolamento del Tribunale penale fede-
rale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe-
nale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), se l’anticipo delle
spese non è versato entro il termine supplementare fissato il ricorso è dichiarato
irricevibile;
- che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese indicava chiara-
mente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale
non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2):
- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato
(v. act. 5);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- 3 -
- che la reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame,
deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
- che una tassa di giustizia minima di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata
in applicazione degli art. 5 e 8 RSPPF.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 3 settembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Yasar Ravi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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