Decisione del 23 settembre 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luigi Mattei,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Restituzione (art. 94 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.89
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La Corte dei reclami penali, visti:
- il decreto di accusa emesso il 5 maggio 2015 dal Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. per titolo di ripetuta
falsità in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP, con cui A. è stata condannata
ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna,
pena sospesa condizionalmente per due anni (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.2
pag. 1);
- le informazioni in merito alla notifica a A. di detto decreto di accusa, che
le è stato intimato direttamente presso il proprio domicilio in Italia ed è
stato da lei ritirato il 15 maggio 2015 (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.2 pag. 1);
- l'incarico impartito il 15 maggio 2015 da A. allo Studio legale dell'avv. Luigi
Mattei di inoltrare a suo nome un'opposizione contro il citato decreto d'ac-
cusa (v. act. 1 pag. 2);
- la comunicazione 20 maggio 2015 dell'avv. B. a A., con cui la legale co-
municava che l'opposizione sarebbe partita quello stesso giorno (v. act. 1
pag. 3);
- l'informazione fornita il 27 luglio 2015 dall'avv. Mattei a A., secondo cui la
sua opposizione non sarebbe stata inviata al MPC a causa di un errore
dello Studio legale (v. act. 1 pag. 3);
- l'opposizione al decreto di accusa e istanza di restituzione in intero pre-
sentata il 28 luglio 2015 da A. al MPC, con cui l'istante faceva valere di
avere interposto tempestivamente opposizione e di avere in ogni caso di-
ritto alla restituzione dei termini in applicazione dell'art. 94 CPP (v. act. 1
pag. 3 e act. 1.2 pag. 1) ;
- il decreto del 20 agosto 2015 con cui il MPC ha respinto l'istanza di resti-
tuzione in intero summenzionata, non esistendo motivi oggettivamente ri-
scontrabili che abbiano impedito alla parte o al patrocinatore di agire nel
rispetto dei termini, bensì una mera dimenticanza; non ricorrendo peraltro
nel caso concreto i presupposti della difesa obbligatoria, gli effetti degli
atti non compiuti dal difensore non potrebbero essere attenuati alla luce
del principio di una difesa efficace (act. 1.2);
- la contestuale decisione del MPC di confermare il decreto d'accusa del
5 maggio 2015 nei confronti di A. e di trasmettere gli atti al Tribunale pe-
nale federale per lo svolgimento della procedura dibattimentale (v. act. 1.2
pag. 3);
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- il reclamo presentato il 3 settembre 2015 da A. dinanzi al Tribunale penale
federale, con cui chiede la riforma del decreto summenzionato, nel senso
di accogliere l'istanza di restituzione in intero del 28 luglio 2015 e ammet-
tere l'opposizione presentata in quella medesima sede (act. 1 pag. 8).
Considera in fatto e in diritto:
- che, a norma dell'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato
un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile
può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non
avere colpa dell'inosservanza;
- che l'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30
giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui
avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo
stesso termine occorre compiere l'atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP);
- che non vi è alcuna colpa nel mancato rispetto dei termini unicamente
quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, come malattia, infor-
tunio o eventi naturali, che abbiano reso impossibile alla persona di rispet-
tare i termini, rispettivamente le scadenze (BRÜSCHWEILER, in: Dona-
tsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2
ad art. 94 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Codice svizzero di procedura
penale [CPP] – Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/
Mini/Noseda [ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 94 CPP);
- che, di principio, l'agire erroneo del patrocinatore va imputato al suo
cliente, eccettuati i casi di errore grossolano dell'avvocato, in particolare
in presenza di una difesa obbligatoria (sentenze del Tribunale federale
6B_722/2004 del 17 dicembre 2014 consid. 21; 1B_250/2012 del 31 luglio
2012 consid. 2.3 e riferimenti);
- che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha ritenuto che la re-
stituzione dei termini presuppone che la parte o il suo mandatario siano
stati impediti di agire nel termine impartito; essa non può essere concessa
se la parte o il suo mandatario hanno rinunciato ad agire, a seguito di una
scelta consapevole o a causa di un errore (sentenza del Tribunale fede-
rale 6B_311/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1);
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- che, di conseguenza, in presenza di casi che non rientrano nelle fattispe-
cie della difesa obbligatoria, i comportamenti erronei del patrocinatore
vanno imputati al cliente (CHRISTOPH RIEDO, in: Basler Kommentar, Sch-
weizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 55 e segg.
ad art. 94 CPP, autore che classifica l'impossibilità di indennizzo tramite
un risarcimento sotto i casi di difesa obbligatoria);
- che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante,
non ricorrono i presupposti per una difesa obbligatoria giusta l'art. 130
CPP, in particolare giusta la lett. b, non rischiando ella di subire una pena
detentiva superiore ad un anno oppure una misura privativa della libertà;
- che neppure è realizzato nella fattispecie il presupposto di cui all'art. 130
lett. d CPP, non essendo, al momento della ricezione dell'atto d'accusa e
della relativa opposizione, realizzato il requisito dell'intervento personale
del pubblico ministero dinanzi al tribunale di primo grado;
- che, in definitiva, l'istanza di restituzione di A. per rimediare all'errore del
proprio difensore di fiducia non può essere accolta, tanto più non essendo
dati i presupposti per una difesa obbligatoria;
- che, viste le sorti del gravame, incombe all'istante di farsi carico delle
spese (art. 428 cpv. 1 CPP), le quali sono fissate in applicazione degli artt.
5 e 8 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emo-
lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF, RS 173.713.162) in una tassa di giustizia pari a fr. 500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza di restituzione è respinta
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dell'istante.
Bellinzona, 24 settembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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