Decisione del 17 febbraio 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
B., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
e
PARMALAT S.p.A., PARMALAT FINANZIARIA S.p.A.
e PARMALAT FINANCE CORP. BV, tutte rappresentate
dall'avv. Ivan Paparelli
Terzi
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.90 + BP.2015.33
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Oggetto Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in
relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)
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Fatti:
A. L'11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)
ha aperto un procedimento penale per riciclaggio di denaro, poi esteso a B. per
il medesimo reato, falsità in documenti, truffa, corruzione passiva ed istigazione
ad amministrazione infedele (v. cl. 482 p. 950.003 incarto TPF).
B. Nell'ambito di tale procedimento, il 20 marzo 2014 il MPC ha accolto la dichia-
razione di costituzione in qualità di accusatore privato formulata dalla banca A.
(v. ibidem).
C. Il 22 dicembre 2014 il MPC decretava l'abbandono del procedimento nei con-
fronti di B. per quanto concerne l'istigazione ad amministrazione infedele (v.
ibidem).
D. Il 27 maggio 2015 il MPC ha promosso l'accusa nei confronti di B. davanti alla
Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: Corte penale del TPF)
per i reati di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in
documenti e di ripetuta corruzione passiva (v. cl. 482 p. 100.001 e segg. incarto
TPF)
E. Con decisione del 27 agosto 2015, la Corte penale del TPF, accogliendo una
richiesta di B. in tal senso, ha deciso di escludere dal procedimento la banca A.
quale accusatrice privata (v. cl. 482 p. 950.001 e segg. incarto TPF).
F. Con reclamo del 7 settembre 2015 la banca A. è insorta avverso la succitata
decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulando, oltre la concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del
punto 1 del dispositivo riguardante la sua esclusione dal procedimento e la con-
ferma del suo statuto di accusatrice privata. A titolo eventuale, essa chiede che
la questione venga rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione (v. act. 1).
G. Con osservazioni del 24 settembre 2015 la Corte penale del TPF ha chiesto la
reiezione del gravame (v. act. 13).
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H. Mediante scritto del 25 settembre 2015 Parmalat S.p.A., Parmalat Finanziaria
S.p.A. e Parmalat Finance Corporation BV hanno dichiarato di non opporsi alla
richiesta della reclamante di ammissione della stessa quale accusatrice privata
(v. act. 14).
I. Con scritto del 5 ottobre 2015 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo
(v. act. 16).
J. Mediante risposta dell'8 ottobre 2015 B. ha proposto la reiezione del gravame
(v. act. 17).
K. Con replica del 2 novembre 2015, trasmessa per conoscenza alle altre parti, la
reclamante ha in sostanza riconfermato le conclusioni espresse in sede ricor-
suale (v. act. 23).
L. Dopo aver chiesto a questa Corte di poter ancora prendere posizione sulla sud-
detta replica, B., con duplica del 16 novembre 2015, ha in sostanza ribadito la
sua posizione (v. act. 27).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS
173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro i decreti e le
ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccet-
tuate le decisioni ordinatorie.
1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non-
ché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes-
sordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giuri-
sprudenza citata).
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1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP).
Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’ec-
cesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia
(lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto
od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la
giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione
che ha escluso la reclamante da un procedimento penale nell'ambito del quale
essa partecipava quale accusatrice privata, causando un danno potenzialmente
irreparabile, il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine (v. sentenza del Tri-
bunale federale 1B_678/2011 del 30 gennaio 2012, consid. 1.1; 1B_634/2011
del 13 gennaio 2012, consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid. 1.6; PATRICK GUIDON, Commentario ba-
silese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 13 ad art. 393 CPP).
2. Facendo riferimento all'art. 119 CPP, la reclamante afferma innanzitutto che,
con il suo scritto del 27 febbraio 2012, essa ha dichiarato di voler partecipare al
procedimento sia con un'azione penale che con un'azione civile. Per tale mo-
tivo, essa sarebbe da considerare danneggiata e querelante. A suo dire, la de-
cisione dell'autorità inferiore dovrebbe già solo per questo motivo essere annul-
lata.
2.1 Giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara
espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o
civile. Ora, se è vero che tale dichiarazione ha un effetto costitutivo (v. G.
MAZZUCCHELLI/M. POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 4
ad art. 118 CPP), l'ammissione quale accusatore privato necessita di un con-
trollo da parte dell'autorità, la quale deve verificare se le condizioni per una tale
ammissione sono adempiute (v. sentenza del Tribunale penale federale
BB.2011.132 del 27 giugno 2012, consid. 1.3.3).
2.2 In concreto, alla luce di quanto precede, il fatto che la Corte penale del TPF si
sia pronunciata, su richiesta di B., sull'adempimento o meno da parte della re-
clamante delle condizioni per essere ammessa quale accusatrice privata, non
presta fianco a critiche. Questo modo di procedere è stato del resto seguito
anche dal MPC, il quale, in data 20 marzo 2014, fondandosi su criteri di verosi-
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miglianza delle pretese presentate (v. act. 16.1), ha formalmente accolto la di-
chiarazione di costituzione in qualità di accusatore privato formulata dalla recla-
mante nell'ambito del procedimento in questione (v. act. 1.2 pag. 3). Non es-
sendo dunque una dichiarazione unilaterale da parte della reclamante suffi-
ciente, da sola, per ammettere la sua qualità di accusatrice privata, la censura
in questo ambito, impregiudicata la correttezza del merito della decisione impu-
gnata, va respinta.
3. La reclamante, invocando una violazione del diritto di essere sentito, sostiene
che l'autorità inferiore avrebbe deciso precocemente in merito all'ammissibilità
quale accusatore privato. Ciò in un momento in cui le richieste di risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 123 CPP non dovevano ancora essere motivate e
non era ancora stata emanata alcuna decisione in merito all'ammissibilità
dell'accusa o all'eventuale rinvio dell'atto d'accusa. L'autorità inferiore non
avrebbe del resto preso in esame tutte le sue argomentazioni: essa non si sa-
rebbe espressa né sulla censura relativa alla mancanza di legittimazione di B.
a chiedere l'esclusione della reclamante, né sul preteso pregiudizio diretto su-
bito da quest'ultima derivante da pagamenti di salario ingiustificati a B. durante
il periodo in cui questi, a giudizio dell'autorità requirente, avrebbe commesso
atti di riciclaggio. L'insorgente ritiene inoltre di essere stata esclusa dal proce-
dimento penale senza che l'autorità inferiore avesse ricevuto, rispettivamente
potuto esaminare esaustivamente, la sua argomentazione relativa alle sue pre-
tese civili.
3.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale,
la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipen-
dentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Per costante giu-
risprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il
diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavore-
vole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul prov-
vedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Tale diritto mira a garantire all'in-
sorgente l'esercizio del diritto di esprimersi e di far valere il proprio punto di vista.
Esso comprende segnatamente il diritto di essere informato dell'apertura di una
procedura che lo concerne, del suo contenuto e della presa di posizione delle
altre parti al processo o autorità (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
Berna 2013, n. 4034 p. 56). Secondo la giurisprudenza, una violazione non par-
ticolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allor-
quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad
un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto.
Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (sentenza del Tribunale penale fe-
derale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 3.2.1; DTF 130 II 530 consid. 7.3).
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L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au-
torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de-
cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci-
tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2;
117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, Der ver-
fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii
giurisprudenziali). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti
gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclu-
sione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci-
sive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I
97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010
del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
3.2 In concreto, occorre rilevare che la Corte penale del TPF, prima di emanare la
decisione impugnata, ha dato la possibilità alle parti, compresa quindi la recla-
mante, di esprimersi sulla richiesta di esclusione presentata da B. (v. act. 1.2
pag. 3 e seg.). Sulla censura, secondo la quale non tutti gli argomenti da lei
sollevati sarebbero stati trattati, vi è da constatare che la predetta autorità ha
emanato la propria decisione basandosi essenzialmente sul contenuto dell'atto
d'accusa e sul principio accusatorio, approccio che dava indirettamente, in ma-
niera logica, una risposta anche ai punti non espressamente toccati. Essa ha in
sostanza statuito sulle questioni da lei ritenute decisive per l'esito della ver-
tenza, precisando anche che lo statuto di danneggiato può essere riesaminato,
d'ufficio o a istanza di parte, nel corso della procedura. Quanto precede, unita-
mente al fatto che l'autorità precedente non avesse intenzione, al momento
dell'estromissione della reclamante, di rinviare al MPC l'atto d'accusa per un'e-
ventuale modifica o rettifica giusta l'art. 329 CPP – in caso contrario, essa non
avrebbe incentrato la propria decisione sul rispetto del principio accusatorio –
permette di respingere tutte le censure formulate in questo ambito, segnata-
mente quella relativa alla tempistica della decisione. Nessun rinvio dell'atto d'ac-
cusa è stato del resto segnalato a questa Corte susseguentemente all'inoltro
del gravame qui trattato, ricordato che la presente autorità ha concesso l'effetto
sospensivo al medesimo, per cui la procedura dinanzi alla Corte penale del TPF
ha potuto proseguire il suo corso. L'autorità intimata ha peraltro permesso alla
reclamante di motivare il proprio pregiudizio diretto e la sua pretesa qualità di
accusatrice privata, senza del resto pretendere una quantificazione e motiva-
zione precisa e completa del primo, ciò che sarebbe potuto avvenire più tardi.
L'art. 123 CPP prevede infatti che la pretesa fatta valere
nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiara-
zione di cui all'art. 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di
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prova invocati, precisato che la quantificazione e la motivazione devono avve-
nire al più tardi in sede di arringa. In definitiva, nell'agire dell'autorità inferiore
non si ravvede nessuna violazione del diritto di essere sentito della reclamante,
ragione cui le censure in questo ambito vanno disattese.
4.
4.1 La reclamante sostiene di aver subito un pregiudizio diretto che andrebbe im-
putato causalmente agli atti fraudolenti di B.. I premi per assicurare i prestiti
concessi a società del gruppo Parmalat sarebbero stati nella realtà inferiori a
quanto da lei effettivamente pagato su istruzioni del predetto, il quale avrebbe
accantonato la differenza nella sua sfera d'influenza. Essa contesta la tesi
dell'autorità inferiore del pregiudizio indiretto.
4.2 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare
al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Il
danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art.
115 cpv. 1 CPP). È direttamente leso nei suoi diritti il titolare del bene giuridico
tutelato o almeno cotutelato dalla norma penale violata (DTF 140 IV 155 consid.
3.2). In caso di norme penali che non proteggono primariamente beni giuridici
individuali, sono considerate danneggiate le persone i cui diritti risultano lesi dal
comportamento punibile descritto nelle stesse, nella misura in cui tale lesione
sia la conseguenza diretta di tale comportamento. È in generale sufficiente che
il bene giuridico individuale invocato dalla persona danneggiata, leso mediante
la violazione della norma penale, sia protetto anche solo in maniera secondaria
oppure a titolo accessorio, ciò anche se la norma ha come scopo primario quello
di proteggere beni giuridici collettivi. Se la lesione di interessi pubblici ha unica-
mente come conseguenza la lesione indiretta di interessi privati, la persona toc-
cata non può essere considerata danneggiata ai sensi del diritto processuale
penale (v. ibidem, con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche Messaggio
concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,
FF 2006 pag. 1076 e seg.). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare,
ad esempio, che gli azionisti o i creditori di una società anonima vittima di reati
patrimoniali sono da considerarsi lesi solo indirettamente dagli stessi (v. DTF
140 IV 155 consid. 3.3.1).
In concreto, ritenuto come la titolarità ed il perimetro delle pretese risarcitorie
del danneggiato siano fissati, in virtù del principio accusatorio, dall'atto d'accusa
(cfr. DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine), occorre dunque verificare se i reati
contestati a B. con atto d'accusa del 27 maggio 2015 (v. lett. D supra) tutelano
o meno gli interessi della reclamante.
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5. Per quanto concerne il reato di riciclaggio di denaro, la giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare che l'art. 305bis CP, oltre a salvaguardare interessi col-
lettivi, ossia la tutela dell'amministrazione della giustizia svizzera ed estera
(DTF 136 IV 179 consid. 2), protegge ugualmente gli interessi patrimoniali indi-
viduali di coloro che sono stati danneggiati dall'antefatto criminoso allorquando
i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (v. DTF 134
III 529 consid. 4; 133 III 323 consid. 5; 129 IV 322 consid. 2). Come rilevato
dall'autorità inferiore, tale protezione è stata inoltre estesa a coloro che, per
obbligo di legge, sono tenuti a risarcire i loro clienti per danni causati da un loro
dipendente. Più precisamente, il Tribunale federale ha ammesso una lesione
diretta del patrimonio di una banca nella misura in cui quest'ultima, non su base
volontaria ma per obbligo di legge, in virtù di un contratto con esso esistente
per conti indebitamente addebitati, ha risarcito il cliente per il danno causato dal
suo dipendente con il reato a monte (v. sentenza del Tribunale federale
6B_399/2011 del 16 marzo 2012, consid. 3.3; DTF 121 IV 258 consid. 2c).
5.1 In concreto, nella decisione impugnata, la Corte penale del TPF, basandosi sul
contenuto dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015 e sul decreto italiano che di-
spone il giudizio relativo al reato a monte contestato a B. in Italia, ha evidenziato
come titolari dei beni oggetto del crimine presupposto fossero società del
gruppo Parmalat, al quale la reclamante specificatamente non appartiene. Se-
condo l'autorità requirente elvetica, "i valori patrimoniali provento delle condotte
criminali (…) sono stati corrisposti dalle accusatrici private Parmalat SpA, Par-
malat Finanziaria SpA e Parmalat Finance Corporation BV (in tale contesto
agendo Banca A. quale esecutrice di pagamenti per conto delle società del
Gruppo Parmalat quali debitrici) direttamente su relazioni bancarie presso ban-
che in Svizzera e in Liechtenstein nella disponibilità effettiva, immediata o me-
diata, di B. (...)" (v. cl. 482.950.007 incarto TPF). Ora, non evidenziando l'atto
d'accusa pregiudizio alcuno subito dalla reclamante derivante dagli atti di rici-
claggio contestati a B. e non avendo la medesima dimostrato di essere proprie-
taria o avente diritto economico dei beni oggetto del crimine a monte, il pregiu-
dizio diretto invocato dalla predetta derivante dall'attività di riciclaggio fa mani-
festamente difetto.
Ciò constatato, occorre esaminare se la reclamante è tenuta, per obbligo di
legge, a risarcire i suoi clienti per i danni causati dal suo dipendente B. (v. supra
consid. 5. in fine).
5.2
5.2.1 Essa sostiene innanzitutto che un tale obbligo deriverebbe dall'art. 2049 CC
italiano, secondo il quale ai datori di lavoro potrebbe essere attribuita una re-
sponsabilità per i danni causati dai lavoratori mediante atti lesivi dolosi nell'e-
sercizio delle loro mansioni. Tale cosiddetta responsabilità "vicaria" sarebbe
una responsabilità causale (o oggettiva) del datore di lavoro per atti commessi
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dai lavoratori. La reclamante sarebbe quindi responsabile per tutti gli atti rim-
proverati a B. a Parma ed in Svizzera, vantando la medesima diritti di regresso
nei confronti del predetto per tutti i risarcimenti effettuati e da effettuarsi nei
confronti di terzi.
5.2.2 Ora, come affermato dalla reclamante stessa, i procedimenti penali in Italia ed
in Svizzera sono tuttora pendenti. Non esistendo quindi, a mente di questa
Corte, nessun giudizio cresciuto in giudicato che attesti responsabilità di B. per
danni causati a terzi nell'ambito della sua attività lavorativa per la banca A., e
soprattutto in assenza di crediti accertati a carico della reclamante derivanti
dall'invocato art. 2049 CC italiano, la stessa non può considerarsi obbligata at-
tualmente ad effettuare risarcimenti a terzi per danni causati dal suo ex-dipen-
dente. Precisato che in tali risarcimenti non rientrano quelli effettuati dalla recla-
mante su base volontaria e a titolo transattivo ossia al di fuori di un'accertata
responsabilità la censura in questo ambito va pertanto respinta.
5.3
5.3.1 L'insorgente afferma di essersi impegnata in data 18 agosto 2009, tramite un
"Settlement Agreement", a titolo di conciliazione, a versare a Parmalat Finan-
ziaria SpA USD 73.5 milioni quale controprestazione per la piena rinuncia da
parte di Parmalat alle richieste di risarcimento dei danni nei confronti della
banca A. A suo dire, il pagamento della suddetta somma costituirebbe un pre-
giudizio diretto della banca (v. supra consid. 5 in fine).
5.3.2 Il documento in questione, inspiegabilmente prodotto dalla reclamante soltanto
davanti alla presente autorità, è un accordo di conciliazione tra diverse società
del gruppo Parmalat e svariate entità appartenenti al gruppo riconducibile alla
banca A., fra cui la reclamante. Orbene, premesso che dal medesimo non ri-
sulta chiaro se e in che misura l'importo versato sia riconducibile all'asserito
danno diretto subito dalla reclamante per gli illeciti rimproverati a B., occorre
constatare che l'accordo in questione è stato concluso su base volontaria e a
titolo transattivo per risolvere tutte le pendenze giudiziarie esistenti tra i due
gruppi. È a torto che la reclamante invoca la sentenza DTF 121 IV 258 per
motivare la sua posizione. In questa sentenza, il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la banca che ha riconosciuto un suo concorso di colpa (Mitver-
schulden) in relazione ad un trasferimento erroneo di denaro e che si è impe-
gnata nei confronti del mandante a risarcirla parzialmente subisce un danno
diretto al suo patrimonio. In quel caso la banca si è accordata con il cliente per
risarcirgli metà del danno, "weil sie nach Prüfung der Rechtslage zum Schluss
gekommen ist, dass zur getreuen und sorgfältiger Ausführung eines Zahlungs-
auftrages die Kontrolle gehört, ob Name des Empfängers und des Inhabers des
angegebenen Kontos übereinstimmen (vgl. DANIEL GUGGENHEIM, Die Verträge
der schweizerischen Bankpraxis, 3. Aufl., Zürich 1986, S. 245 f.)" (consid. 2c).
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Nel caso qui in esame, invece, il gruppo riconducibile alla banca A. non ha am-
messo nessuna responsabilità e nessuna colpa – anzi, queste sono state
espressamente escluse per entrambe le parti (v. act. 1.8 pag. 14 cifra 12) –,
concludendo l'accordo di conciliazione non perché obbligata per legge, come
era il caso per la DTF 121 IV 258, ma su base volontaria, per chiudere tutte le
vertenze giudiziarie con il gruppo Parmalat. Ne consegue che anche in questo
ambito la reclamante non può considerarsi direttamente lesa dai reati contestati
a B.
5.4
5.4.1 La reclamante sostiene di aver concluso negli anni scorsi conciliazioni con la
maggior parte dei titolari di obbligazioni (Bondholder) della Parmalat, ottenendo
da questi, in cambio di risarcimenti finanziari, la loro rinuncia ad azioni civili
nell'ambito del procedimento penale a Parma per eventuali pretese legate ad
affari di Parmalat (v. act. 1.9).
5.4.2 Anche in questi casi vale quanto evidenziato al considerando precedente. Da
una parte, non risulta chiaro se e in che misura l'importo versato ai titolari di
obbligazioni sia riconducibile all'asserito danno diretto subito dalla reclamante
per gli illeciti rimproverati a B., dall'altra, i risarcimenti in questione sono stati
effettuati o lo saranno su base volontaria e non per obbligo di legge, visto che
anche in questi casi nessuna colpa o concorso di colpa, come risultato nella
DTF 121 IV 258, è stata appurata a carico della reclamante.
6. Le disposizioni relative alla falsità in atti proteggono in primo luogo la collettività.
Il bene giuridico salvaguardato è la fiducia accresciuta riposta in un documento
destinato a costituire giuridicamente un mezzo di prova. Nel contempo, possono
essere lesi in maniera diretta anche interessi privati, se la falsità in atti mira a
ledere gli interessi di una determinata persona (v. DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3,
con rinvii a giurisprudenza e dottrina).
6.1 L'insorgente afferma che le falsità in documenti contestate dal MPC a B. al
punto 1.2 dell'atto d'accusa l'avrebbero danneggiata, poiché a causa di tali reati
sarebbe stata ingannata sul reale avente diritto economico della banca C., ossia
B. (e non D.). La reclamante sarebbe quindi stata indotta a effettuare dei paga-
menti che altrimenti non avrebbe fatto.
6.2 Nella decisione impugnata l'autorità inferiore rileva che il capo d'accusa 1.2
verte sul rimprovero, rivolto a B., di avere ripetutamente istigato terzi autori (D.,
E., F. e G.) a dichiararsi, contrariamente al vero, qual beneficiari economici su
conti bancari, attraverso la sottoscrizione dei relativi formulari A, segnatamente
presso la banca H. e la banca I. Ora, come rettamente considerato dalla Corte
penale del TPF, dal complesso fattuale presentato dal MPC non si vede in che
- 12 -
misura la banca A., nemmeno menzionata al capo d'accusa in questione, possa
aver subito una lesione diretta ed essere considerata danneggiata ai sensi
dell'art. 115 CPP. La reclamante non ha in effetti reso verosimile di avere subito
un pregiudizio, così come non ha reso verosimile il nesso di causalità che esi-
sterebbe tra il pregiudizio diretto da lei subito e le singole infrazioni rimproverate
a B. precisamente descritte nell'atto d'accusa, il quale non evidenzia nessun
reato contro il patrimonio della reclamante. È dunque a giusto titolo che l'autorità
inferiore ha escluso la veste di danneggiato alla stessa con riferimento all'ipotesi
di ripetuta istigazione a falsità in documenti, così come delimitata nel capo d'ac-
cusa 1.2.
7. Per quanto riguarda, infine, i reati corruttivi (art. 322ter - 322octies CP), essi tute-
lano la collettività, ad esclusione del privato (v. G. MAZZUCCHELLI/M. POSTIZZI,
op. cit., n. 87 e seg. ad art. 115 CPP; cfr. anche M. DUPUIS/B. GELLER/G.
MONNIER/L. MOREILLON/C. PIGUET/C. BETTEX/D. STOLL, Petit commentaire du
Code pénal, Basilea 2012, n. 9 ad oss. prelim. agli art. 322ter- 322octies CP, con
rinvii).
7.1 Facendo riferimento alle attività descritte nell'atto d'accusa la reclamante so-
stiene che B., corrompendo J., avrebbe potuto mettere in atto attività di riciclag-
gio occultando e camuffando fondi provenienti da reato. Essa ricorda che la
somma di fr. 985'476.-- menzionata al capo d'accusa 1.3.1 ed utilizzata per la
corruzione proverrebbe da fondi di sua pertinenza oggetto di appropriazione
indebita da parte di B., ciò che costituirebbe per lei un pregiudizio diretto. Un
ulteriore danno sarebbe costituito dal fatto che se J. avesse sporto denuncia
per il reato di riciclaggio, il suo pregiudizio avrebbe potuto essere ridotto, dato
che la reclamante avrebbe potuto reagire ed impedire certi reati di B. In defini-
tiva, essa ritiene che esista un nesso diretto e causale fra i reati di corruzione
ed il suo pregiudizio dopo il 27 maggio 2000.
7.2 Nella decisione impugnata, la Corte penale del TPF afferma che il capo d'ac-
cusa 1.3 rimprovera a B. in particolare di avere offerto, promesso e comunque
corrisposto a J., funzionario della banca H., il corrispondente di fr. 985'467.--,
operando comunque una delimitazione del complesso fattuale tale da non po-
tervi intravvedere la reclamante quale danneggiata ai sensi dell'art. 115 CPP,
ciò a prescindere da quanto esposto sopra (v. consid. 7 supra). La presente
Corte ritiene tale conclusione corretta, tanto più che, anche volendo ammettere
un'eventuale lesione degli interessi privati della reclamante in questo ambito, il
danno potrebbe essere considerato soltanto indiretto, insufficiente per essere
considerata danneggiata ai sensi della summenzionata disposizione.
- 13 -
8. In definitiva, non potendo la reclamante essere considerata danneggiata ai
sensi dell'art. 115 CPP da nessuno dei reati contestati a B. nell'atto d'accusa
del 27 maggio 2015, la sua esclusione dal procedimento penale SK.2015.24 va
confermata ed il reclamo quindi respinto.
9.
9.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro-
cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La
tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
9.2 B. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione
di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consi-
stono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del
rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami
penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat-
tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è
presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). La semplice indica-
zione secondo la quale il patrocinatore avrebbe impiegato 8 ore per esaminare
il reclamo ed i suoi allegati e 3.5 ore per l'allestimento della risposta e per uno
scambio di corrispondenza con B. ed un avvocato a Vaduz, senza presentare
una nota d'onorario dettagliata, non ossequia infatti alle condizioni della sum-
menzionata disposizione. Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumi-
bilmente svolta dal difensore di B., un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa)
appare giustificato, importo che va messo a carico della reclamante.
- 14 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
3. La reclamante rifonderà a B. fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 18 febbraio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Lucien W. Valloni
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale
- Avv. Ivan Paparelli
- Avv. Daniele Timbal
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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