Decisione del 21 aprile 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dagli avv.ti Luca Marcellini e Isabelle
Steiner,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2016.15
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Fatti:
A. In data 23 gennaio 2015, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comuni-
cazione in materia di riciclaggio di Berna (in seguito: MROS), il Ministero pub-
blico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento pe-
nale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell'art. 305bis CP (v. incarto MPC, rubrica 1).
B. Nell'ambito delle indagini il MPC ha disposto, il 27 marzo 2015, il sequestro
con blocco dei saldi attivi della relazione n. 1 presso B. SA intestata a A., con
divieto di informazione revocato il 31 marzo 2015 (v. incarto MPC, volume 3,
rubrica 7.3.1.1).
C. Il 23 dicembre 2015 A. ha presentato un'istanza volta ad ottenere il disseque-
stro del suo conto n. 1 (v. incarto MPC, rubrica 15.4), istanza rigettata dal MPC
con decreto del 7 gennaio 2016 (v. act. 1.2).
D. Dissentendo da tale decisione, con reclamo del 15 gennaio 2016, il predetto
è insorto dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulando l'annullamento del decreto "di abbandono" e il dissequestro della
"relazione bancaria n. 2 [recte: 1] presso B. SA intestata a C. [recte: A.]" (v.
act. 1).
E. Con osservazioni del 28 gennaio 2016, il MPC ha proposto la reiezione inte-
grale del gravame (v. act. 3).
F. Mediante memoriale di replica dell'11 febbraio 2016, il reclamante si è ricon-
fermato nelle conclusioni esposte in sede di reclamo (v. act. 5).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi seguenti.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Il
Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non-
ché P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessord-
nung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurispru-
denza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im-
pugnata, datata 7 gennaio 2016, è stata notificata al patrocinatore del recla-
mante l'8 gennaio 2016. Il reclamo del 15 gennaio 2016, interposto il 18 gen-
naio 2016, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un
conto bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza
del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5
e riferimenti ivi citati). Ora, posto che nel proprio petitum il reclamante indica
erroneamente C. come intestatario del conto n. 2, il reale titolare del conto
bancario sequestrato, n. 1, risulta essere A. (v. atti MPC, volume 3, rubrica
7.3.1.2). La legittimazione del reclamante, titolare della relazione bancaria se-
questrata, è dunque data.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio-
lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante censura innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito in
quanto l'ordine di sequestro non sarebbe sufficientemente motivato.
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2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es-
sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu-
nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione
può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di po-
tersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa
presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro è disposto con un ordine
scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di
essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6
CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fonda-
tezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni
sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in par-
ticolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli
elementi essenziali per il controllo della legalità. Segnatamente, la motiva-
zione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona inda-
gata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in
relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b;
sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3;
M. GALLIANI GODENZI/L. MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale
[CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP;
S. LEMBO/A. V. J. BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una
garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annulla-
mento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo
nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione
del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di
ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame
dell'autorità di prime cure. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente
in presenza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non
fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito co-
stituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preven-
tiva. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona
interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del
diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, co-
munque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una viola-
zione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto
procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid.
7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a; 124
II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e
1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3, nonché 1A.54/2004 del
30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3).
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2.2 Nella fattispecie il MPC ha disposto il sequestro il 27 marzo 2015 con divieto
di informazione, subito revocato il 31 marzo 2015 (v. incarto MPC, volume 3,
rubrica 7.3.1.1). Il giorno seguente, 1° aprile 2015, l'avv. D., precedente legale
del reclamante, ha avuto accesso agli atti del procedimento. Inoltre, sia dalla
domanda di dissequestro del 23 dicembre 2015 (v. incarto MPC, rubrica 15)
che dal reclamo (v. act. 1), entrambi ben dettagliati, emerge che l'insorgente
fosse informato in merito alle motivazioni addotte dal MPC a sostegno del se-
questro e, conseguentemente, dal successivo diniego della domanda di dis-
sequestro.
Ne discende che, in concreto, il reclamante invoca invano una carenza nell'ob-
bligo di motivazione. Ad ogni modo, avendo potuto esprimersi nuovamente e
prendere posizione dinanzi a questa Corte sulle motivazioni addotte dal MPC
in sede di risposta (v. act. 3 e 5), un'eventuale violazione del proprio diritto di
essere sentito sarebbe comunque stata sanata nell'ambito della presente pro-
cedura.
3. Il reclamante sostiene inoltre che non vi sarebbero sufficienti indizi riguardo al
riciclaggio di denaro siccome né gli averi presenti sul conto E. né quelli sul
conto B. SA sarebbero provento di reato. In particolare non vi sarebbe rela-
zione con i reati di corruzione o di appropriazione indebita. L'insorgente ritiene
infine che il reato di appropriazione indebita, per il quale egli è perseguito dalle
autorità italiane, non rispetterebbe il principio della doppia punibilità.
3.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-
c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sotto-
stanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. del Codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0; v. art. 263 cpv. 1 lett. d
CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, con-
sid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse
pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2
non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto
che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e
determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo uni-
camente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione
tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità
inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della
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proporzionalità (S. HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad
art. 263 CPP; R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; G. PIQUEREZ/
A. MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zu-
rigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non
ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è in-
fatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile.
L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedi-
mento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù
fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del
25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3;
sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid.
2.1 e rinvii; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste
all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del
provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006
269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può
statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare
l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e
7d).
3.2 Nella fattispecie il sequestro in questione trae origine dalla segnalazione
MROS del 21 gennaio 2015, la quale informava che A. sarebbe coinvolto in
uno scandalo di corruzione in Italia. Secondo diversi articoli di stampa il recla-
mante e il padre, C., sarebbero stati arrestati, insieme ad atri, per associazione
a delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta. Questi avreb-
bero ottenuto appalti da dirigenti della F. S.p.A. in cambio di "notti con escort
e cene in locali di lusso" (v. incarto MPC, rubrica 5). In seguito a questa se-
gnalazione il MPC ha aperto un procedimento a carico di ignoti per titolo di
riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (v. incarto MPC, rubrica 1).
Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in me-
rito a questo reato e di connessione con il conto oggetto del sequestro.
3.2.1 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP (RU
2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse
prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posterior-
mente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento
dell’infrazione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CP). Il nuovo art. 305bis CP
è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali
qualificati (v. più ampiamente, N. FERRARA MICOCCI /E. SALMINA, Il riciclaggio
del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero,
in: F. Sgubbi/L. Mazzanti/N. Ferrara Micocci/E. Salmina, La voluntary disclo-
sure, profili penalistici, Piacenza 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo articolo,
estendendo il proprio campo di applicazione, è dunque meno favorevole in
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astratto, ma concretamente la questione è irrilevante non trattandosi di reati
fiscali (v. infra 3.2.2.2).
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine
(art. 305bis n. 1 CP vecchia versione). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali
provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettiva-
mente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). A causa
del suo carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve anche essere provata
l'esistenza di un antefatto criminoso così come la provenienza da questo cri-
mine dei valori patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1). Si tratta di un'infrazione
di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a que-
sto titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo
(DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale fede-
rale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro
non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici,
come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati
(DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. art. 12 CP).
L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che
l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria,
ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere
che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e;
sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già P. BERNASCONI, Finan-
zunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zu-
rigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP
e all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104
IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).
Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti, il crimine a
monte e l'atto vanificatorio.
3.2.2 In concreto vi è il forte sospetto che sul conto oggetto del sequestro siano
transitate somme di origine criminale. Gli indizi sul crimine a monte, già men-
zionati, anche se in una forma embrionale, nella comunicazione MROS (v. in-
carto MPC, rubrica 5), sono diventati vieppiù evidenti nel corso del tempo,
grazie al materiale trasmesso dalle autorità italiane con la domanda rogato-
riale riguardante le inchieste sui reati a monte. In sostanza, dagli atti risulta
che A. è attualmente indagato dalle autorità italiane per associazione per de-
linquere (art. 416 del Codice penale italiano [in seguito: CP-I]), corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 CP-I in relazione con l'art. 319 CP-
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I), turbata libertà degli incanti (art. 353 CP-I) e appropriazione indebita aggra-
vata (art. 646 e 61 n. 7 e 11 CP-I; v. incarto MPC, rubrica 18).
3.2.2.1 Gli elementi a carico di A. e dei correi sono esplicitati in maniera dettagliata
negli atti dell'autorità inquirente italiana, la quale evidenzia, tra l'altro, che il
reclamante è sospettato di aver partecipato, con altri correi, ad un sodalizio
criminale che avrebbe commesso più delitti di corruzione e turbativa d'asta,
volti ad assicurare a delle imprese, tra cui la G. s.r.l. (società di cui sono azio-
nisti e legali rappresentanti A. e C.), opere e servizi da parte del F. S.p.A. Le
autorità italiane evidenziano che "in particolare i H. e i A e C. sistematicamente
remuneravano I. mediante l'offerta di cene, spesso implicanti incontri sessuali
con prostitute retribuite dagli stessi H.". I., in qualità di dirigente dell'Area Ap-
provvigionamenti ed Affari Generali di F. S.p.A., avrebbe compiuto atti contrari
ai doveri d'ufficio, ed in particolare avrebbe affidato alla G. s.r.l. svariati appalti
in assenza di gare e in violazione dei principi di buon andamento, correttezza
e imparzialità della pubblica amministrazione. I A. e C. avrebbero poi subap-
paltato opere alle imprese dei H. e "versavano somme non quantificate ai H.
per remunerarli dell'influenza esercitata sul I. al fine di indurlo ad affidare loro
appalti" (v. incarto MPC, rubrica 18, Richiesta di commissione rogatoria
n. 5620/2012/21, pag. 2 e Ordinanza di misura cautelare del Tribunale di Ge-
nova, pag. 2 e segg.). I fatti esposti trovano riscontro negli atti forniti dall'auto-
rità italiana, dai quali emergono numerose prove a sostegno di quanto esposto
sopra, tra cui le intercettazioni telefoniche (cfr. incarto MPC, rubrica 18, Ordi-
nanza di misura cautelare del Tribunale di Genova, pag. 13 e segg.), gli inter-
rogatori (pag. 23 e segg.) e la documentazione acquisita nel corso di perqui-
sizioni (pag. 37 e segg.).
3.2.2.2 Per quanto concerne il reato di appropriazione indebita si rileva che, a mente
delle autorità italiane, C. e A. si sarebbero appropriati di complessivi
EUR 3'485'665.-- distraendoli dalle casse della G. s.r.l. e versandoli dapprima
sulla relazione n. 3 presso la banca E. di cui C. era il beneficiario economico,
e successivamente sulla relazione n. 4 presso la medesima banca intestata al
qui reclamante (v. atti MPC, rubrica 18, Richiesta di sequestro preventivo,
pag. 1). L'insorgente ritiene che questo reato non adempia la condizione della
doppia punibilità.
L'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è stato commesso
all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto
(art. 305bis n. 3 CP). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, dalla genesi,
dallo scopo di questa disposizione e dal bene giuridico da questa tutelato ri-
sulta che, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP, debba trovare applicazione il prin-
cipio della doppia punibilità astratta. Secondo questo principio, è sufficiente
che il comportamento punito dal diritto dello Stato estero sia sanzionato anche
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dal diritto penale svizzero: basta dunque che le legislazioni dei due Paesi con-
tengano norme simili (DTF 136 IV 179 consid. 2 e 2.3.6).
L'appropriazione indebita è punibile sia dal diritto svizzero che da quello ita-
liano. In sostanza gli elementi oggettivi del reato di cui all'art. 646 CP-I corri-
spondono a quanto disposto dall'art. 138 CP. Infatti entrambe le legislazioni
puniscono chi si appropria di una cosa mobile che si trova in suo possesso/che
gli è stata affidata, per procurare/procacciare a sé o ad altri un ingiusto/inde-
bito profitto. Il requisito della doppia punibilità astratta è dunque realizzato.
L'appropriazione indebita in Svizzera costituisce inoltre un crimine ai sensi
dell'art. 10 cpv. 2 CP (art. 138 n. 1 cpv. 3 CP), e rientra così tra i possibili
antefatti del riciclaggio di denaro.
3.2.2.3 Dagli atti emerge dunque, avendo riguardo per la verosimiglianza richiesta
dalla giurisprudenza a questo stadio della procedura, che vi siano fondati so-
spetti di crimine anche ai sensi del diritto svizzero. Di conseguenza le censure
in merito non possono trovare accoglimento.
3.2.3 Per quanto concerne l'atto vanificatorio, si osserva innanzitutto che il denaro
presente sul conto in questione al momento del sequestro proviene per la
maggior parte dalla relazione n. 4 intestata al reclamante e posta sotto seque-
stro presso la banca E., più precisamente dal conto n. 5 (v. incarto MPC, vo-
lume 1, rubrica 7.1.1.3). Ciò emerge dagli estratti conto: sul conto n. 1, al mo-
mento del versamento di fr. 30'000.--, provenienti dal conto n. 5, vi erano solo
fr. 5'006.70 (v. incarto MPC, volume 1, rubrica 7.1.1.18 pag. 12 e volume 3,
rubrica 7.3.1.9 pag. 23); in seguito a questo versamento, ordinato l'8 gennaio
2015, vi sono stati solo addebiti, motivo per cui si può concludere che, come
minimo, gran parte della somma sequestrata provenga direttamente dal sum-
menzionato conto.
Occorre pertanto analizzare anche la relazione n. 4. Innanzitutto emergono
considerevoli transazioni in contanti. Solo dal conto n. 5 vi sono stati preleva-
menti a contanti per complessivi EUR 76'000.-- tra novembre 2012 e settem-
bre 2014, mentre nel periodo da ottobre 2012 a gennaio 2013 è stata versata
in contanti complessivamente la somma di EUR 194'500.-- (v. atti MPC, vo-
lume 1, rubrica 7.1.1.2, 7.1.1.18 e 7.1.1.19). Sempre su questo conto vi sono
stati bonifici e apporto titoli provenienti dalla relazione cifrata n. 3, anche que-
sta presso la banca E., riconducibile a C., sulla quale il reclamante dispone di
una procura (v. atti MPC, volume 2, rubrica 7.1.2.3). Sul conto sono infatti stati
accreditati EUR 1'125'505.26 provenienti dal conto n. 6 (v. atti MPC, volume
1, rubrica 7.1.1.18 e 7.1.1.21). Questa somma proviene da tre accrediti in con-
tanti (per un totale di EUR 210'000.--), mentre EUR 915'501.84 provengono
dal conto n. 7 (v. atti MPC, volume 2, rubrica 7.1.2.12 pag. 7). Questo conto è
stato a sua volta alimentato a contanti per una somma di EUR 600'000.-- il
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21 ottobre 2011 e di ulteriori EUR 766'110.-- tra aprile e ottobre del 2012 (v.
atti MPC, volume 2, rubrica 7.1.2.12 e 7.1.2.13). Anche qui vi sono inoltre stati
versamenti e apporto titoli da un altro conto, n. 8 intestato a C. presso l'allora
banca J., ora banca K. SA. Anche questo conto è stato alimentato a contanti,
per complessivi EUR 1'645'980.-- tra febbraio 2010 e aprile 2011 (v. atti MPC,
volume 3, rubrica 7.2.1.13; v. anche rubrica 11).
Dagli atti emergono dunque numerose transazioni sospette nell'ottica dell'art.
305bis CP. Infatti il prelievo in contanti è idoneo ad interrompere la traccia do-
cumentale. Quando una banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integralità
o parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene interrotto, gli
ulteriori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla scorta
di documenti bancari (J.–B. ACKERMANN, Kommentar Einziehung, organisier-
tes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 2007, n. 341 pag. 545; U.
CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berna 1996, n. 39 ad art.
305bis CP; P. BERNASCONI, Forme di riciclaggio in Svizzera, Casistica giudizia-
ria, in: Vigilanza bancaria e riciclaggio, Lugano 1992, pag. 93). Orbene, ogni
interruzione della traccia documentale costituisce un atto vanificatorio che
adempie la fattispecie di riciclaggio (sentenze del Tribunale federale
6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.3; 6B_88/2009 del 29 ottobre
2009, consid. 4.3).
Relativamente alle transazioni in contante, di particolare rilievo quanto agli in-
dizi della commissione – in Svizzera – di reati di riciclaggio, l'insorgente ad-
duce che quest'ultimi sarebbero irrisori e volti alle sue personali necessità di
mantenimento. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che i prelievi sono avvenuti in
franchi. Sempre a mente del predetto non vi sarebbe poi alcuna ipotesi da
parte dell'autorità italiana di pagamenti in denaro a titolo di corruzione (v. act. 1
pag. 3). Tali argomentazioni non meritano di essere tutelate. In primo luogo la
censura è di natura alquanto generica. In aggiunta, al contrario di quanto as-
serito dall'insorgente, dalle indagini italiane è emerso che la corruzione di I.
sarebbe avvenuta anche con pagamenti in contanti da parte, tra gli altri, del
reclamante (v. atti MPC, rubrica 18, Richiesta di commissione rogatoria, pag.
7). Nella fattispecie, motivi di sospetto non emergono solamente dai prelievi in
contanti in quanto tali, ma anche dalla provenienza della somma presente su
questo conto, la quale deriva da conti a loro volta oggetto di un gran numero
di ingenti transazioni in contanti (v. supra in questo stesso considerando).
Ad ogni modo, allo stadio attuale dell'inchiesta, le somme e le modalità dei
prelievi sono tali da lasciar presupporre il fondato sospetto che si possa trat-
tare di operazioni di volontaria rottura delle tracce contabili ("paper trail") tipi-
che delle operatività equivoche. Le operazioni in contanti restano quantomeno
dubbie e necessitano, in ogni caso, di ulteriori delucidazioni in fase di indagini.
- 11 -
3.3 Vista la sussistenza di sufficienti indizi in merito al riciclaggio di denaro, sia in
punto al crimine a monte che agli atti di natura vanificatoria, occorre ora veri-
ficare la connessione fra l'ipotetico reato e il conto oggetto del sequestro
(v. supra consid. 3.1).
Le condotte imputate al reclamante (v. supra consid. 3.2.2), secondo quanto
risulta dalle indagini svolte in Italia, risalirebbero agli anni 2009-2013 (v. atti
MPC, rubrica 18, Richiesta di commissione rogatoria, pag. 7), dunque allo
stesso periodo, o poco prima, delle summenzionate operazioni in contanti.
Inoltre, l'autorità italiana ha espresso il proprio sospetto, corroborato da indizi,
che gli atti di corruzione siano avvenuti in contanti, come del resto consueto
in questo tipo di criminalità. L'autorità italiana ha altresì fondati motivi per rite-
nere che il provento dell'indebito arricchimento sia transitato sui predetti conti
(v. supra consid. 3.2.2.2 e 3.2.3). Per il resto, va nuovamente sottolineato
come valori patrimoniali sospetti sono stati depositati su conti che hanno ali-
mentato la relazione bancaria presso B. SA oggetto della presente controver-
sia. In particolare gli importanti prelievi e versamenti in contanti, per modus
operandi e quantitativi in gioco, lasciano presupporre l'esistenza di retroscena
illeciti di una certa gravità. In tal senso, considerate le attuali risultanze dell'in-
chiesta in Svizzera e la loro complementarietà rispetto ai paralleli accertamenti
effettuati in Italia, vi è motivo di concludere che vi siano sufficienti connessioni
tra i reati oggetto di indagine e i fondi attualmente sequestrati in Svizzera.
3.4 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo
ed i valori patrimoniali sequestrati, si conclude che il provvedimento impugnato
deve essere tutelato anche sotto questo profilo.
4. In definitiva, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto del recla-
mante va confermato ed il ricorso integralmente respinto.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri-
petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 21 aprile 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv.ti Luca Marcellini e Isabelle Steiner
- Ministero pubblico della confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e art. 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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