Decisione del 27 settembre 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
B. SA,
C. SA,
tutti rappresentati dall'avv. Luca Marcellini,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2016.271-273
- 2 -
Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 lu-
glio 2015 un procedimento penale a carico di D., poi esteso ad altri, per titolo di
riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Tale inchiesta è stata avviata a
seguito di una comunicazione spontanea d’informazioni, contestuale richiesta
di assistenza giudiziaria e costituzione di una squadra investigativa comune, del
9 luglio 2015 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mi-
lano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), la quale conduce un procedimento
penale nei confronti di E., F. e D. per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo
mafioso e dalla transnazionalità del reato. Le indagini estere sono state aperte
a seguito di una denuncia sporta il 3 novembre 2014 da parte di un imprenditore
immobiliare italiano, il quale, a seguito di un prestito di denaro di EUR 2 milioni
concessogli da E. e F., ha dichiarato di essere stato oggetto di episodi di vio-
lenza e minaccia per ottenere la restituzione della somma maggiorata di inte-
ressi di carattere usurario. Il 9 febbraio 2016 l’inchiesta svizzera è stata estesa
nei confronti di A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto
di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP. Secondo quanto emerso nel corso
delle indagini elvetiche, vi sarebbero sufficienti elementi di prova che confer-
mano l’ipotesi secondo la quale D. ed altri hanno condotto un’attività di riciclag-
gio in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in
particolare della B. SA e della C. SA, riconducibili a A. (v. sentenza del Tribunale
penale federale BB.2016.257 del 6 settembre 2016, Fatti lett. A).
B. Il 13 novembre 2015 il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio di A. e
delle sedi della B. SA e della C. SA, a seguito della quale diversi oggetti, valori
e documentazione sono stati messi al sicuro (v. act. 1.3-1.7) e conti bancari del
predetto e delle società in questione, unitamente ad altra documentazione, og-
getti e valori (rinvenuti in svariate cassette di sicurezza) sequestrati (v. act. 1.8-
1.19).
C. In data 13 giugno 2016 A. ha postulato il dissequestro di tutte le relazioni ban-
carie a lui intestate presso la banca G., Lugano, e la banca H., Lugano, di quelle
intestate alla C. SA presso la I., Lugano, e alla B. SA presso la banca H., Lu-
gano, nonché di tutta la documentazione e gli oggetti e valori sequestrati
nell’ambito del procedimento (v. act. 1.25).
D. Il 23 giugno 2016 il MPC ha respinto la suddetta istanza, sottolineando, in so-
stanza, la necessità per l’autorità di stabilire l’origine di somme di denaro ver-
sate da una persona indagata in Italia transitate sulla relazione bancaria n. 1
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presso la banca H., intestata a A., utilizzate da quest’ultimo per sé e per le so-
cietà B. SA e C. SA (v. act. 1.1).
E. Con reclamo del 4 luglio 2016 A., B. SA e C. SA sono insorti contro la suddetta
decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
chiedendo l'annullamento della stessa e il dissequestro dei loro conti e oggetti
(v. act. 1).
Mediante osservazioni del 18 luglio 2016 il MPC ha postulato la reiezione del
reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).
F. Il 29 luglio 2016 il MPC ha ordinato il sequestro di parte degli oggetti e docu-
menti messi al sicuro il 13 novembre 2015 (v. act. 5) a seguito delle perquisizioni
domiciliari effettuate (v. supra lett. B), decretando la restituzione del resto agli
aventi diritto (v. act. 6).
G. Con replica del 2 agosto 2016, trasmessa al MPC per conoscenza, i reclamanti
si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 7).
H. Il medesimo giorno il MPC, a complemento delle proprie osservazioni del 18 lu-
glio 2016, ha trasmesso a questa Corte copia del verbale d’interrogatorio del
reclamante del 29 luglio 2016 (v. act. 8).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Il Tribunale
penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei re-
clami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argo-
menti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP;
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TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss sch-
weizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo
2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impu-
gnato, datato 23 giugno 2016, è stato notificato al reclamante in data 24 giugno
2016 (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.1). Il reclamo, interposto il 4 luglio 2016, è pertanto
tempestivo.
1.3
1.3.1 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto
bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione
(v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011,
consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Il semplice avente diritto economico di un
conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toc-
cato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta. Allo stesso modo, la
legittimazione ricorsuale va riconosciuta a colui che dispone di un diritto di pro-
prietà o di un diritto reale limitato sul valore sequestrato, nonché al possessore
(ai sensi degli art. 919 e segg. CC) di un oggetto; il terzo, che ha solo diritti
personali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto
a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale
6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1; TPF 2006 307 consid 2.1; sen-
tenza del Tribunale penale federale BB.2014.81 del 23 dicembre 2014, consid.
1.3; S. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo/Basilea/Gine-
vra 2011, pag. 368 e segg.).
1.3.2 In concreto, nella misura in cui i ricorrenti contestano il rifiuto del MPC di disse-
questrare conti bancari a loro intestati, la loro legittimazione ricorsuale è data.
Per quanto riguarda gli oggetti, i documenti e il denaro contante frutto delle per-
quisizioni avvenute il 13 novembre 2015, il MPC sostiene che il gravame sia
irricevibile, dato che gli stessi non sarebbero stati oggetto di ordini di sequestro
formali, ma unicamente di “messa al sicuro” giusta l’art. 263 cpv. 3 CPP (v. act.
1.3-1.5), misura non impugnabile. Ora, tale disposizione prevede che se vi è
pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al si-
curo oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del
giudice. Essa si applica nei casi in cui vi è la necessità di mettere al sicuro
oggetti e valori patrimoniali in assenza, data l’urgenza, di un ordine di sequestro
emanato da un’autorità inquirente o giudicante. Si tratta dunque di una misura
supercautelare in attesa dell’intervento dell’autorità competente ad emettere un
eventuale ordine di sequestro (cfr. F. BOMMER/P. GOLDSCHMID, Commentario
basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 67 ad art. 263 CPP; HEIMGARTNER, op. cit.,
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pag. 34 e seg.). Essa non può in ogni caso emanare, come nella fattispecie, dal
MPC, visto che la misura è prevista proprio per sopperire all’impossibilità, do-
vuta all’urgenza, di un suo tempestivo intervento. Ciò constatato, occorre con-
siderare gli oggetti ed i valori patrimoniali “messi al sicuro” il 13 novembre 2015
– essi lo sono stati per più di otto mesi, sino alla formale decisione di sequestro
di gran parte degli stessi del 29 luglio 2016 (v. act. 5 e 6) – in realtà come se-
questrati, ragione per cui la legittimazione ricorsuale degli insorgenti, nella mi-
sura in cui proprietari dei medesimi, va riconosciuta anche in questo ambito.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. I reclamanti contestano il mancato dissequestro dei loro conti bancari, oggetti e
valori patrimoniali. A. non si sarebbe mai visto contestare un comportamento
costitutivo del reato giusta l’art. 305ter CP, né di qualsivoglia altre fattispecie
costitutive di reato. Inoltre, il reato finora contestato non sarebbe idoneo a ge-
nerare un provento illecito. A loro dire, il MPC non avrebbe in realtà evidenziato
nessun elemento atto a sostanziare un reato e quindi a giustificare i sequestri
contestati.
2.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono
misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso
dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese pro-
cedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c
CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti
presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0; v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP;
sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rin-
vii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone
di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124
IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ot-
tobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto
che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e
determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unica-
mente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra
questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inqui-
rente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della pro-
porzionalità (S. HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263 CPP;
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R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Traité de pro-
cédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).
Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti
quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito
dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretiz-
zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una
condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tri-
bunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del
7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; S. HEIMGARTNER, op. cit., n.
13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato
man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tut-
tavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la
Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale,
ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale
(v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).
2.2 Nella fattispecie, A. è sospettato in sostanza di aver venduto diamanti e altri
preziosi a persone indagate in Italia per riciclaggio aggravato senza verificare
con la dovuta diligenza la provenienza del denaro ricevuto. Il ruolo del predetto
nonché delle società B. SA e C. SA è ancora al vaglio e oggetto di approfondi-
menti da parte del MPC tesi a verificare l’esistenza di eventuali atti di riciclaggio
di denaro da lui commessi, atti che sono stati già formalmente contestati ad
altre persone indagate in Svizzera, in particolare a D., accusato di aver utilizzato
all’uopo le società sopramenzionate, nelle quali quest’ultimo è attivo unitamente
a A. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in
merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i conti, oggetti e
valori patrimoniali sequestrati. Se è infatti vero che la violazione del dovere di
vigilanza previsto all’art. 305ter CP non permette di per sé di confiscare i valori
consegnati all’intermediario finanziario, tale confisca (in mano di terzi) è invece
possibile se i valori in questione sono il prodotto di un’infrazione (v. M. KISTLER,
La vigilance requise en matière d’operations financiéres, tesi zurighese, Zurigo
1994, pag. 246 e seg.)
2.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP (RU
2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima
della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se
il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infra-
zione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CP). Il nuovo art. 305bis CP è stato
modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati
(v. più ampiamente, N. FERRARA MICOCCI /E. SALMINA, Il riciclaggio del provento
di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in:
F. Sgubbi/L. Mazzanti/N. Ferrara Micocci/E. Salmina, La voluntary disclosure,
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profili penalistici, Piacenza 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo articolo, esten-
dendo il proprio campo di applicazione, è dunque meno favorevole in astratto,
ma concretamente la questione è irrilevante non trattandosi di reati fiscali (v. in-
fra 3.2.2.2).
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art.
305bis n. 1 CP vecchia versione). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accer-
tamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali prove-
nienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un
atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). A causa del suo
carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve anche essere provata l'esistenza
di un antefatto criminoso così come la provenienza da questo crimine dei valori
patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1). Si tratta di un'infrazione di esposizione
a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche
laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013
del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede opera-
zioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di
nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa).
Il reo deve aver agito in maniera intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr.
art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi
al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia docu-
mentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve
presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211
consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già P.
BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes
Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa
all’art. 160 CP e all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303
consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).
Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti, il crimine a monte
e l'atto vanificatorio.
2.3.1 In concreto vi è il forte sospetto che sui conti di pertinenza dei reclamanti siano
transitate somme di origine criminale e che gli oggetti e valori sequestrati siano
anch’essi legati all’attività di un’organizzazione mafiosa in Italia (v. Fatti lett. A
supra). Dalle indagini italiane è emerso che D., residente in Svizzera dal 2008
e attivo presso B. SA, avrebbe consegnato, in varie tranches, una notevole
somma di denaro a E. In un solo mese e mezzo egli avrebbe consegnato, in tre
tranches, circa EUR 804'500.--. Inoltre, è emerso che tale J. avrebbe pagato
una parte degli interessi per la somma ricevuta in prestito a carattere usurario,
effettuando bonifici a favore di società domiciliate in Austria e Ungheria, e che
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parte di questo denaro è successivamente rientrato in Svizzera nella disponibi-
lità di D.. Il 13 novembre 2015 la DDA della Procura di Milano ha proceduto
all’arresto di D., E., F. e K., procedendo nel contempo a perquisizioni personali
e domiciliari, le quali hanno permesso di sequestrare agli indagati una somma
in denaro contante di ca EUR 1'500'000.--, nonché diversi diamanti e orologi di
valore. In data 9 dicembre 2015 la stessa autorità italiana ha proceduto all’arre-
sto di L., indagato per riciclaggio di denaro, sequestrando presso la sua abita-
zione denaro contante per un importo complessivo di ca EUR 80'000.--, diversi
orologi e diamanti. In un interrogatorio del MPC dell’11 dicembre 2015, svoltosi
in Italia, D. ha ammesso di avere ricevuto da parte di E. e F. in Svizzera
fr. 4'250'000.--, costudendoli poi presso la propria abitazione a Chiasso e nella
sua cassetta di sicurezza presso la banca M. di Morbio-Vacallo. Egli ha inoltre
dichiarato di avere restituito EUR 2'300'000.-- e una parte non meglio precisata
in franchi svizzeri a E. e F. e di dovere ancora restituire EUR 400'000.--
/500'000.--, che ha custodito nella cassetta di sicurezza della banca M. D. non
ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro e degli altri
valori sequestrati, dichiarando unicamente che tali beni erano riconducibili al
padre N. e a un’eredità di una zia del padre, di cui non ricordava il nome (v. act.
3.2 pag. 2 e seg.).
2.3.2 Per quanto concerne l'atto vanificatorio, l’analisi della documentazione bancaria
raccolta ha permesso di appurare che la relazione bancaria n. 1 presso la banca
H., a Lugano, intestata a A. è stata alimentata anche tramite due bonifici, uno
di EUR 305'000.-- e l’altro di fr. 150'000.--, avvenuti risp. il 19 dicembre 2012 e
il 16 gennaio 2013, provenienti da due relazioni bancarie, una intestata a tale
O. e l’altra ad una società a lui riconducibile (v. act. 3.1, MPC 07-01-02-08-0003
e 07-01-02-10-0013). La relazione bancaria di A. è stata utilizzata per effettuare
un versamento di fr. 100'000.-- a favore della relazione bancaria n. 2 presso la
banca P., intestata a B. SA (v. act. 3.1, MPC 07-04-03-07-0002 e 0003; 07-04-
03-08-0002 e segg.), nonché per effettuare diversi prelevamenti in contante di
svariate migliaia di franchi ed euro tra dicembre 2012 e maggio 2015 oltre a
ulteriori prelevamenti per spese (v. act. 3.1). Il MPC afferma che O. risulta avere
affermati legami con gli imputati nel procedimento italiano, legami che non pre-
senterebbero solo carattere commerciale ma di possibile partecipazione ai reati
contestati. Orbene, in una sentenza del 2 marzo 2011 riguardante una proce-
dura per associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis
CP/I, il Tribunale ordinario di Milano (7a sezione penale) ha evidenziato come
O. fosse stato, con altri e per diversi anni, a disposizione dei fratelli di E. per il
compimento di qualunque tipo di attività illecita. Egli aveva il compito di curare
gli investimenti degli illeciti introiti del gruppo (v. act. 3 pag. 4).
Dagli atti emergono dunque numerose transazioni sospette nell'ottica dell'art.
305bis CP. Infatti il prelievo in contanti è idoneo ad interrompere la traccia docu-
mentale. Quando una banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integralità o
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parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene interrotto, gli ulte-
riori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla scorta di
documenti bancari (J.–B. ACKERMANN, Kommentar Einziehung, organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 2007, n. 341 pag. 545; U. CASSANI,
Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berna 1996, n. 39 ad art. 305bis CP;
P. BERNASCONI, Forme di riciclaggio in Svizzera, Casistica giudiziaria, in: Vigi-
lanza bancaria e riciclaggio, Lugano 1992, pag. 93). Orbene, ogni interruzione
della traccia documentale costituisce un atto vanificatorio che adempie la fatti-
specie di riciclaggio (sentenze del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 otto-
bre 2010, consid. 4.3; 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.3).
Nella fattispecie, motivi di sospetto non emergono solamente dalle operazioni
avvenute sui conti di cui sopra, ma anche da inverosimili spiegazioni fornite da
A. su alcune fotografie scattate con il cellulare di D. il 6 e 14 aprile 2015, foto
nelle quali lui e D. si sono immortalati dinanzi ad un ingente quantitativo di de-
naro contante, per lo più biglietti da mille franchi svizzeri. Dopo aver negato di
aver mai visto denaro contante nelle mani di D. per importi superiori a un milione
di franchi presso gli uffici di B. SA e C. SA, A. ha avanzato ipotesi poco credibili
sul denaro di cui alle fotografie, affermando che si sarebbe trattato di fotocopie
o block notes e che le uniche banconote vere sarebbero state quelle sopra le
mazzette. In realtà, in occasione della perquisizione del 13 novembre 2015 delle
predette società, sono state trovate e sequestrate in cassette che erano nella
disponibilità di D. banconote per un valore complessivo di fr. 639'000.--. Il de-
naro contante era composto da mazzette di banconote da fr. 1'000.--, non con-
traffatte e non facsimili. D. ha dichiarato che doveva consegnare tale denaro a
E. e F. Inoltre, da un’intercettazione ambientale del 29 maggio 2015 presso
l’abitazione di E. risulta che D. ha detto a quest’ultimo: “sì, si son messi via…
ho ancora 500 in un ufficio da lui…” (v. act. 3.2 pag. 4 e seg.).
In definitiva, sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, vi sono suffi-
cienti indizi che permettono di ipotizzare che D. ed altri abbiano riciclato denaro
in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in parti-
colare di B. SA e C. SA riconducibili a A. Le indagini in corso dovranno permet-
tere di verificare esattamente il ruolo di quest’ultimo, soprattutto in relazione ai
suoi legami con persone indagate in Italia, in particolare con la famiglia di E.,
questo soprattutto attraverso le rogatorie ancora in corso.
2.3.3 Vista la sussistenza di sufficienti indizi in merito al riciclaggio di denaro, sia in
punto al crimine a monte che agli atti di natura vanificatoria, occorre ora verifi-
care la connessione fra l'ipotetico reato e il conto oggetto del sequestro (v. su-
pra consid. 2.1).
Secondo quanto risulta dalle indagini in Italia, le condotte imputate a E., F. e D.
risalirebbero ad un periodo antecedente il 2015 (v. supra Fatti lett. A), dunque
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prima delle summenzionate operazioni in contante sui conti dei reclamanti. Inol-
tre, le presunte attività di concessione di prestiti e di restituzione del denaro a
tassi usurari sarebbero state effettuate, come del resto consueto in questo tipo
di criminalità, in contante, modalità adottata anche per le presunte attività di
riciclaggio messe in atto in Svizzera. Gli ingenti quantitativi di denaro contante
ritrovati negli uffici delle società riconducibili a A. sono un indizio del loro possi-
bile legame con i fatti indagati in Italia. D. è sospettato di aver introdotto dall’Ita-
lia denaro di provenienza illecita nelle due predette società in Svizzera. Presso
imputati in Italia e in Svizzera sono altresì stati ritrovati diamanti e orologi di
lusso che provengono o potrebbero provenire dall’attività di A. (v. act. 3 pag. 2).
Il fatto che in una cassetta di sicurezza nella disponibilità di D. presso la B. SA
e C. SA sia stato ritrovato l’atto notarile relativo alla costituzione della B. SA,
documento che avrebbe dovuto invece essere nelle mani di A., essendone egli
il titolare, fa nascere addirittura il sospetto che le società in questione possano
di fatto appartenere all’organizzazione criminale indagata in Italia. Inoltre, il
MPC afferma di aver messo a disposizione di A., se fosse stato richiesto, il ma-
teriale prezioso messo al sicuro, questo per evitare qualsiasi danno commer-
ciale alle società, affinché esse potessero continuare la loro attività di compra-
vendita di preziosi e orologi. Ebbene, dal 13 novembre 2015 nessuna richiesta
è stata formulata dal predetto, ciò che induce ad ipotizzare che l’attività di dette
società fosse una pura e semplice copertura (v. act. 3 pag. 7 e seg.), imponendo
di verificare la provenienza di tutti i beni di pertinenza delle società e di A.
2.4 Come rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett. F), in data 29 luglio 2016 il MPC
ha decretato la restituzione agli aventi diritto di una parte degli oggetti “messi al
sicuro” il 13 novembre 2015. Ora, avendo questa Corte considerato di fatto tale
“messa al sicuro” come un sequestro (v. supra consid. 1.3), vi è da concludere
che per gli oggetti restituiti il gravame è divenuto privo d’oggetto e il MPC, che
ha quindi dato parzialmente seguito alle richieste dei reclamanti, è da conside-
rarsi parte soccombente, fatto di cui si terrà conto nella fissazione delle spese
della presente procedura.
2.5 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo
ed i valori patrimoniali e oggetti rimasti sotto sequestro, si conclude che il prov-
vedimento impugnato deve essere tutelato per quanto riguarda i valori e oggetti
il cui sequestro è stato confermato il 29 luglio 2016 (v. act. 5).
3. In definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto in virtù del disse-
questro parziale del 29 luglio 2016, il gravame deve essere respinto.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
- 11 -
La tassa di giustizia ridotta (v. supra consid. 2.4) è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle
spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.--.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dei reclamanti.
Bellinzona, 27 settembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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