Decisione del 20 settembre 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas Keller, giudice presidente,
Tito Ponti e Emanuel Hochstrasser,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
Istante e reclamante
contro
TRIBUNALE D'APPELLO DEL CANTONE TICINO,
Opponente
Oggetto Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1
lett. d in relazione con l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2016.320
- 2 -
Visti:
- l’ordinanza del 17 giugno 2016, mediante la quale la Corte delle assise criminali
del Cantone Ticino ha respinto un’istanza del 10 giugno 2016 dell’avv. A. intito-
lata “accertamento inutilizzabilità a. Verbali di audizione dei Denuncianti Calun-
niatori e dei loro testi b. Rapporto EFIN 2.7.2012” (v. act. 1.1);
- l’istanza di ricusazione dell’intero Tribunale d’appello di Lugano, sub del giudice
Mario Mini, e il contestuale reclamo con accertamento di nullità dell’ordinanza
di cui sopra del 15 luglio 2016 inoltrati sia al Tribunale penale federale che alla
Corte dei reclami penali del Cantone Ticino (v. act. 1);
- la sentenza del 25 luglio 2016, mediante la quale la Corte dei reclami penali del
Tribunale d’appello del Cantone Ticino (in seguito: CRP/TI) ha respinto sia il
gravame che l’istanza di ricusazione di cui sopra, la seconda nella misura della
sua ricevibilità (v. act. 3).
Considerato:
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di
una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in-
dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono-
scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la
domanda;
- che l'art. 59 cpv. 1 prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui
all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità
penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù
dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva-
mente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giuri-
sdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le au-
torità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’ap-
pello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri
del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interes-
sato l’intero tribunale d’appello;
- che in concreto, la domanda di ricusazione del 15 luglio 2016, pur menzionando
formalmente anche il Tribunale d’appello ticinese, concerne in realtà esclusiva-
mente l’attività della CRP/TI, e in particolare quella del suo presidente Mauro
Mini (v. act. 1 pag. 2 e segg.);
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- che in questi casi competente per statuire sulle domande di ricusazione risulta
normalmente essere il tribunale d’appello (v. art. 59 cpv. 1 lett. c CPP);
- che non essendo la presente autorità competente per trattare l’istanza di ricu-
sazione del 15 luglio 2016, questa è da dichiararsi inammissibile;
- che, con sentenza del 25 luglio 2015, la CRP/TI, pure destinataria dell’istanza
in questione, ritenendola palesemente infondata, ha respinto la stessa nella mi-
sura della sua ricevibilità, senza trasmetterla quindi alla Corte d’appello ticinese
(v. act. 3 pag. 2 e segg.);
- che con il suo allegato del 15 luglio 2016 la reclamante ha pure impugnato
un’ordinanza del 17 giugno 2016, mediante la quale la Corte delle assise crimi-
nali del Cantone Ticino ha respinto un’istanza del 10 giugno 2016 dell’avv. A. di
“accertamento inutilizzabilità a. Verbali di audizione dei Denuncianti Calunnia-
tori e dei loro testi b. Rapporto EFIN 2.7.2012” (v. act. 1.1);
- che, conformemente all’art. 20 cpv. 1 lett. a CPP, la giurisdizione di reclamo
giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili
dei tribunali di primo grado;
- che, giusta l’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il reclamo può essere interposto contro
i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado;
sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
- che in Ticino la giurisdizione di reclamo è esercitata dalla CRP/TI (v. art. 62
cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria (v. R.L. 3.1.1.1);
- che competente per statuire sulla predetta ordinanza del 17 giugno 2016 è
quindi la CRP/TI, la quale, avendo considerato l’atto impugnato come una de-
cisione ordinatoria non impugnabile, ha dichiarato il gravame irricevibile
(v. act. 3 pag. 11 e segg.);
- che, vista la manifesta incompetenza di questa Corte, anche il reclamo deve
essere dichiarato inammissibile;
- che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
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- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
2. Il reclamo è inammissibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell’istante/reclamante.
Bellinzona, 20 settembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. A.
- Tribunale d'appello del cantone Ticino
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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