Decisione del 28 aprile 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Tuto Rossi,
Richiedente
contro
TRIBUNALE CANTONALE DEI GRIGIONI,
Opponente
Oggetto Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1
lett. d in relazione con l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2016.35
- 2 -
Visti:
- la sentenza del Tribunale federale 6B_1134/2014 del 24 febbraio 2015, con la
quale l'Alta Corte ha accolto un ricorso in materia penale interposto da A. contro
una sentenza emanata il 17 ottobre 2014 dalla Prima Camera penale del Tribu-
nale cantonale dei Grigioni (causa SK1 12 52; v. atto F.2 incarto del Tribunale
cantonale dei Grigioni, in seguito TC/GR), annullato tale sentenza e rinviato la
causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio (v. atto G.6 incarto TC/GR);
- il decreto del 21 gennaio 2016, mediante il quale il TC/GR ha citato le parti a
comparire al dibattimento indetto per il 4 marzo seguente, comunicando nel
contempo la composizione del collegio giudicante, formata dai medesimi giudici
che hanno statuito con sentenza del 17 ottobre 2014 poi annullata (v. act. 1.1);
- la domanda di ricusazione riguardante i giudici del predetto collegio giudicante,
ossia B., C., D. e l'attuario E., nonché di "tutti gli altri magistrati che lavorano nel
medesimo stabile dove lavorano i ricusati n. 1 (ossia le predette persone) e che
quindi hanno occasioni di frequentarli incontrandoli nei corridoi, sulle scalinate,
negli ascensori, negli spazi comuni e in genere al bar", presentata da A. il 4 feb-
braio 2016 sulla base dell'art. 56 lett. b e f CPP al TC/GR, Prima Camera penale
(v. act. 1);
- lo scritto del 18 febbraio 2016, mediante il quale il giudice dell'istruzione F. del
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (in seguito: TA/GR) ha tra-
smesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) la domanda di ricusa-
zione di cui sopra, dopo che la stessa era stata inoltrata al TA/GR dal TC/GR
l'8 febbraio precedente (v. act. 2);
- l'invito fatto dalla Corte penale del TPF ai giudici del TC/GR a prendere posi-
zione sulla domanda di ricusazione di cui sopra (v. act. 3);
- la presa di posizione (in lingua tedesca) del 7 marzo 2016, mediante la quale i
giudici del TC/GR hanno formulato le seguenti conclusioni: "1. Auf das von Ver-
waltungsrichter lic. iur. F. an das Bundesstrafgericht überwiesene Gesuch sei
nicht einzutreten und die Ersatzrichter am Verwaltungsgericht von Graubünden
seien anzuweisen, über das Ausstandsbegehren von A. zu befinden. 2. Even-
tualiter sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Kantonsrichter B., C. und D. in
dieser Sache freiwillig in den Ausstand treten. 3. Eventualiter sei das Rechts-
begehren Ziff. 1 Satz 3 abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten wer-
den kann" (v. act. 4);
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- lo scritto dell'11 marzo 2016, con il quale il patrocinatore del richiedente ha chie-
sto al TPF di ordinare al TC/GR di formulare le sue osservazioni in lingua ita-
liana (v. act. 6);
- lo scritto del 14 marzo 2016, mediante il quale questa Corte ha respinto la pre-
detta richiesta (v. act. 7);
- la replica del 18 marzo 2016, trasmessa all'opponente per conoscenza, con la
quale A. ha confermato la sua posizione (v. act. 8)
Considerato:
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di
una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in-
dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono-
scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la
domanda;
- che l'art. 59 cpv. 1 lett. d prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di
cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità
penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù
dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva-
mente il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale
d'appello;
- che in concreto, la domanda di ricusazione del 4 febbraio 2016 riguarda il col-
legio giudicante composto dai giudici B., C., D. e l'attuario E., nonché tutti gli
altri magistrati che lavorano nel medesimo stabile dove lavorano i predetti
(v. act. 1 pag. 1), ossia tutto il TC/GR, ragione per cui la competenza di questa
Corte per la sua trattazione è pacifica;
- che il TC/GR – invocando l'art. 19 cpv. 2 della legge cantonale grigionese sull'or-
ganizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) per il quale, se il Tribunale can-
tonale o il Tribunale amministrativo non possono sedere al completo per motivi
d'impedimento o di ricusazione, subentrano i membri dell'altro tribunale – so-
stiene che i giudici del TA/GR, essendo dei giudici supplenti ("Ersatzrichter") del
TC/GR attivi in un altro stabile a Coira (Villa Brunnengarten, Obere Plessur-
strasse 1) rispetto al luogo di lavoro dei giudici del TC/GR (Poststrasse 14), non
tutto il tribunale d'appello sarebbe stato interessato dalla domanda di ricusa-
zione e quindi l'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP sarebbe inapplicabile;
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- che l'art. 19 LOG prevede sì la supplenza reciproca per i membri dei due tribu-
nali grigionesi per motivi d'impedimento o di ricusazione, ma i giudici supplenti
sono e rimangono magistrati di due tribunali ben distinti ed autonomi, ciò che è
attestato anche dalla composizione ufficiale dei medesimi (v. http://www.justiz-
gr.ch/it/gerichte/kantonsgericht/chi-siamo/contatto-e-sede.html);
- che il richiedente, ricusando tutti i magistrati operanti a Coira alla Poststrasse
14 ha di fatto ricusato l'intero tribunale d'appello grigionese;
- che in realtà l'art. 19 LOG è applicabile soltanto nel caso in cui il Tribunale pe-
nale federale, chiamato a statuire sulla base dell'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP, de-
cidesse di accogliere una domanda di ricusazione, per cui occorrerebbe sosti-
tuire i magistrati ricusati;
- che quando un'istanza di ricusazione è basata sull'art. 56 lett. a oppure f CPP,
una decisione sulla stessa è obbligatoria, indipendentemente da quella che può
essere la posizione della persona o autorità ricusata (v. ANDREAS J. KELLER, in
A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art.
59 CPP);
- nel caso in cui, come nella fattispecie, viene ricusato un intero tribunale d'ap-
pello sulla base dell'art. 56 lett. f CPP, una decisione del Tribunale penale fe-
derale è necessaria;
- che è quindi a giusto titolo che il TA/GR ha trasmesso a questo Tribunale per
sua competenza la domanda di ricusazione inoltratagli erroneamente dal
TC/GR;
- che quest'ultimo ha contestato la competenza del giudice F. di decidere da solo,
nella sua veste di giudice supplente del TC/GR, di trasmettere al TPF la do-
manda in questione, competenza che secondo le regole vigenti presso il TC/GR
sarebbe del collegio giudicante;
- che tale affermazione non è innanzitutto supportata da nessuna base legale;
- che in realtà il giudice dell'istruzione F. ha agito in qualità di giudice del TA/GR,
tribunale che ha norme organizzative proprie (v. ordinanza sull'organizzazione
del Tribunale amministrativo [OOTA; CSC 173.300]);
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- che l'ordinanza di cui sopra non permette di escludere la competenza del giu-
dice istruttore, in casu il giudice F., a procedere come è stato fatto nella fatti-
specie (v. in particolare art. 11 OOTA), per cui la censura in questo ambito va
respinta;
- che con sentenza del 24 febbraio 2015 il Tribunale federale ha accolto il gra-
vame di A. avverso la sentenza del 17 ottobre 2014 del TC/GR, constatando la
violazione da parte di quest'ultimo sia dell'art. 406 CPP che del diritto di essere
sentito dell'imputato, e rinviando la causa al TC/GR per nuovo giudizio (v. atto
G.6 pag. 4 e seg.);
- che per quanto riguarda la violazione dell'art. 406 CPP, l'Alta Corte ha affermato
quanto segue (v. sentenza 6B_1134/2014 consid. 2.3):
"In concreto la procedura scritta è stata ordinata in applicazione dell'art. 406 cpv.
1 lett. a e b CPP. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale non ha tuttavia
statuito esclusivamente su questioni giuridiche o sui punti relativi agli aspetti civili,
ma ha pure proceduto a una nuova valutazione delle prove. Essa ha ritenuto di
potere prescindere dal dibattimento orale, poiché non assumeva nuove prove,
ma fondava il proprio giudizio su quelle già agli atti. A torto. Perché si imponga lo
svolgimento del procedimento di appello secondo la procedura orale, come visto,
è determinante (e sufficiente) che i precedenti giudici eseguano una nuova valu-
tazione delle prove, ripronunciandosi quindi su questioni relative all'accertamento
dei fatti. La Corte cantonale in particolare ha apprezzato in modo diverso rispetto
ai primi giudici il comportamento e il carattere dell'imputato, nonché la serietà
delle espressioni da lui proferite all'indirizzo dei funzionari. Ha inoltre messo in
dubbio la credibilità della sua versione dei fatti, ritenendo altresì che, diversa-
mente da quanto stabilito dalla prima istanza, le minacce in oggetto erano gravi
e tali da potere incutere timore agli opponenti. Eseguendo un nuovo apprezza-
mento delle prove, la Corte cantonale ha anche statuito su questioni di fatto, sulle
quali ha poi fondato la nuova valutazione giuridica, per cui non poteva esaminare
l'appello in procedura scritta secondo l'art. 406 cpv. 1 CPP (cfr. DTF 139 IV 290
consid. 1.3). D'altra parte, il ricorrente non ha dato il suo consenso a questa pro-
cedura, avendo esplicitamente ricordato nelle osservazioni alla motivazione
scritta dell'appello, che in tal caso la Corte cantonale non avrebbe potuto rivedere
i fatti accertati dai primi giudici. La censura ricorsuale di violazione dell'art. 406
CPP è pertanto fondata e comporta l'annullamento del giudizio impugnato".
- che relativamente alla violazione del diritto di essere sentito di A. derivante dal
fatto che quest'ultimo non si sarebbe potuto esprimere sugli allegati inoltrati
dalle altre parti al procedimento, considerati dalla Corte cantonale appelli inci-
dentali, il Tribunale federale ha dichiarato quanto segue:
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"La censura sembra, perlomeno parzialmente, fondata, giacché la Corte canto-
nale ha riconosciuto che la notificazione al ricorrente degli "appelli incidentali"
degli opponenti non risulta. Va altresì rilevato che, di massima, il diritto di essere
sentito impone all'autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti di cui intende pre-
valersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti e di concedere loro la possibilità di
esprimersi al proposito (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii; sentenza 1B_703/2012
dell'11 marzo 2013 consid. 2.2, in RtiD II-2013, pag. 283 seg.) Visto l'esito del
ricorso, la censura non deve comunque essere esaminata oltre in questa sede.
L'accesso agli atti e la possibilità di esprimersi in merito, anche per quanto con-
cerne la questione dell'ammissibilità degli "appelli incidentali", potranno infatti an-
cora essere garantiti al ricorrente nel prosieguo della procedura (cfr. art. 107
CPP)."
- che A. sostiene che nella sentenza del 17 ottobre 2014 i giudici della Corte
cantonale avrebbero "adottato motivazioni sprezzanti nei suoi confronti e in
quelle del suo difensore tacciandoli di atteggiamenti temerari riguardo gravami
che poi sono stati accolti dal Tribunale federale" (v. act. 1 pag. 3);
- che a suo dire "si tratta quindi di un indizio concreto di avversità e mancanza di
obbiettività. I magistrati hanno quindi perso concretamente la loro libertà di giu-
dizio. La parzialità e la mancanza di indipendenza dei giudici era poi chiara-
mente sortita dalla sentenza di condanna allorquando hanno restaurato come
appelli incidentali dei semplici scritti di persone private trasformandole in parti
alla procedura, considerando a torto che l'imputato aveva preso visione di que-
sti scritti, violando in modo crasso il diritto di essere sentito, ricostruendo i fatti
in modo totalmente arbitrario, etc." (v. ibidem);
- che nel suo gravame del 24 novembre 2014 dinanzi al Tribunale federale egli
avrebbe esposto dettagliatamente il suo pregiudizio, la parzialità e la mancanza
di indipendenza dei giudici della Prima camera penale del Tribunale d'appello
che lo hanno condannato, annullando il giudizio di primo grado (v. ibidem);
- che a suo dire, in queste circostanze è del tutto evidente che la sentenza di
condanna che i medesimi giudici pronunceranno "sarebbe già stata scritta con
il taglia/incolla" (v. ibidem);
- che egli conclude affermando che i giudici B., C. e D., unitamente all'attuario E.
sono da ricusare in virtù dell'art. 56 lett. b CPP, mentre tutti gli altri magistrati
che lavorano nel medesimo stabile in cui lavorano i predetti sono da ricusare in
virtù dell'art. 56 lett. f CPP (v. act. 1 pag. 4);
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- che l'Alta Corte, in virtù di una consolidata prassi, ha più volte affermato che
quando l'autorità di ricorso accoglie un ricorso e rinvia la causa all'autorità infe-
riore, i membri del tribunale che hanno partecipato alla decisione annullata pos-
sono prendere parte al riesame della causa, senza che ciò costituisca, di per
sé, un caso di partecipazione inammissibile a più fasi di uno stesso procedi-
mento (v. DTF 113 Ia 407 consid. 2b; 116 Ia 28 consid. 2.1; 131 I 113 consid.
3.6; v. anche Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale pe-
nale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1055 e seg.; ANDREAS J. KELLER, op.
cit., n. 32 ad art. 56 CPP);
- che contrariamente a quanto sembrerebbe asserire il richiedente, il solo fatto
che sia stato il medesimo collegio giudicante a chinarsi sulla causa rinviata dal
Tribunale federale non costituisce una violazione dell'art. 56 lett. b CPP, dato
che i giudici di cui è stata chiesta la ricusazione sono intervenuti nella causa
con la stessa veste;
- che le violazioni constatate dal Tribunale federale nella sua sentenza del 24 feb-
braio 2015, frutto certo di errori, non permettono ancora di affermare che il
TC/GR sia prevenuto nei suoi confronti giusta l'art. 56 lett. f CPP;
- che nemmeno il Tribunale federale d'altronde, sollecitato dal richiedente a tal
proposito (v. act. 1 pag. 3 cifra 9), ha rilevato problemi di tale natura;
- che il richiedente non ha evidenziato nessun elemento o circostanza concreti
emersi nella procedura dinanzi al TC/GR atti a sostanziare atteggiamenti di pre-
venzione nei suoi confronti, salvo affermare che i giudici cantonali avrebbero
"adottato motivazioni sprezzanti nei suoi confronti e in quelle del suo difensore
tacciandoli di atteggiamenti temerari riguardo gravami che poi sono stati accolti
dal Tribunale federale" (v. ibidem);
- che tale giudizio, foss'anche stato realmente espresso, anche a torto, – il richie-
dente non indica in quale occasione o documento esso sarebbe stato pronun-
ciato – non permette di concludere che vi sia in concreto motivo di ricusazione
dell'autorità giudicante cantonale;
- che il contenuto della sentenza del 17 ottobre 2014 del TC/GR non permette di
concludere che vi sia prevenzione da parte del collegio giudicante nei confronti
del richiedente, avendo la Corte formulato il suo giudizio di condanna dell'impu-
tato nell'ambito della sua normale attività giudicante;
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- che visto quanto precede, la domanda di ricusazione relativa ai giudici B., C. e
D., nonché l'attuario E., va respinta, ciò che rende inutile statuire sia sulla do-
manda di ricusazione relativa agli altri magistrati e attuari attivi nello stabile del
TC/GR, sia sulla richiesta formulata dal richiedente in sede di replica (v. act. 8
pag. 2);
- che secondo l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese
della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella
causa;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-- a carico del richie-
dente.
- 9 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di ricusazione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del richiedente.
Bellinzona, 28 aprile 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Tuto Rossi
- Tribunale cantonale dei Grigioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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