Decisione dell’11 maggio 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Jürg Wernli,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV, tutte rappresentate
dall'avv. Ivan Paparelli,
Banca E., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Terzi
Oggetto Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in
relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto
sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2016.53+BP.2016.19
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Fatti:
A. L'11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)
ha aperto un procedimento penale per riciclaggio di denaro, poi esteso a A. per
il medesimo reato, falsità in documenti, truffa, corruzione passiva ed istigazione
ad amministrazione infedele (incarto MPC EAII.04.0025).
B. Preso atto delle risultanze dell'indagine di cui sopra, il 13 settembre 2007 il MPC
ha avviato un ulteriore procedimento nei confronti di A. ed altri, per le ipotesi di
reato di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti, in seguito estesa anche
per altri titoli di reato (incarto MPC EAII.07.0139).
C. Il 5 settembre 2013 il MPC ha promosso l'accusa nei confronti di A. relativa
all'incarto EAII.07.0139 dinanzi al Tribunale penale federale (in seguito: TPF),
sfociata nella sentenza della Corte penale del TPF SK.2013.32 del 4 febbraio
2014.
D. Con atto d'accusa del 27 maggio 2015, il MPC ha promosso l'accusa nei con-
fronti di A. anche per quanto concerne il procedimento EAII.04.0025, causa at-
tualmente pendente dinanzi al TPF (SK.2015.24).
E. Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, il Tribunale federale ha accolto
parzialmente il ricorso interposto da A. avverso la sentenza del 4 febbraio 2014,
rinviando la causa alla Corte penale del TPF per nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi. Tale causa è stata rubricata con il numero d'incarto SK.2016.2.
F. Il 24 febbraio 2016 la Corte penale del TPF ha ordinato la riunione dei procedi-
menti SK.2016.2 e SK.2015.24, condotti in seguito con il numero di ruolo
SK.2015.24 (v. act. 1.1).
G. Con reclamo del 7 marzo 2016 A. è insorto avverso la succitata ordinanza di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando
l'annullamento della stessa nonché la concessione dell'effetto sospensivo al
gravame.
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H. Nella sua risposta del 16 marzo 2016, la banca E. si è opposta alla concessione
dell'effetto sospensivo, chiedendo che il reclamo venga respinto (v. act. 3).
I. Il 17 marzo 2016 la Corte penale del TPF ha espresso parere sfavorevole alla
concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, postulando la reiezione del
gravame (v. act. 4).
J. Mediante lettera del 18 marzo 2016, il MPC ha dichiarato rimettersi al giudizio
della Corte dei reclami penali del TPF (v. act. 5).
K. In data 21 marzo 2016 B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV hanno chiesto la reiezione
sia della domanda di concessione dell'effetto sospensivo che del reclamo (v.
act. 6).
L. Con replica del 4 aprile 2016, inviata alle altre parti per conoscenza, il recla-
mante ha confermato le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del
31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS
173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro i decreti e le
ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccet-
tuate le decisioni ordinatorie.
1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non-
ché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozess-
ordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giuri-
sprudenza citata).
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1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP).
Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’ec-
cesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia
(lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto
od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la
giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).
1.4.1 Nell’ambito dell’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il Tribunale federale ha fissato il
principio secondo il quale le decisioni ordinatorie suscettibili di causare un pre-
giudizio irreparabile possono essere impugnate mediante il ricorso previsto nel
CPP e poi con il ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale (v. sen-
tenze 1B_37/2014 del 10 giugno 2014, consid. 2.1; 1B_678/2012 del 9 gennaio
2013, consid. 1; 1B_569/2011 del 23 dicembre 2011, consid. 2; TPF 2013 69
consid. 2.1; v. anche sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.117 del
25 novembre 2015, consid. 1.1, con rinvii). L’onere di provare l’esistenza di un
tale pregiudizio, che deve essere di natura giuridica, spetta all’insorgente (sen-
tenza 1B_569/2011 consid. 1.1 e 1.2.1; TPF 2013 69 consid. 2.1).
1.4.2 Nella fattispecie, con la decisione impugnata il tribunale di primo grado ha de-
ciso di trattare assieme tutti i reati contestati al reclamante nell’ambito delle
cause SK.2015.24 e SK.2016.2. Pur essendo rubricate entrambe sub
SK.2015.24, la decisione in questione, che riveste un carattere incidentale, non
mette materialmente fine alle due cause, ma le unisce. Essa è da considerarsi
una decisione ordinatoria (cfr. sentenza dell’Obergericht del Canton Zurigo
n. UH140329 del 6 febbraio 2015, consid. 1.2). Premesso che il reclamante non
ha nemmeno cercato di dimostrare l’esistenza per lui di un pregiudizio irrepara-
bile derivante dalla decisione contestata, si rileva che il Tribunale federale ha
già avuto modo di affermare che, di regola, le decisioni relative alla riunione o
disgiunzione di procedure non sono suscettibili di causare un pregiudizio irre-
parabile (sentenza 1B_226/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 1.2.1, con rinvii
giurisprudenziali). Non essendovi in concreto motivi per sostanziare un’ecce-
zione al principio in questione, ne consegue che, in assenza di un pregiudizio
irreparabile, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
1.5 Foss’anche stato ammissibile, il reclamo sarebbe stato comunque da respin-
gere per i motivi illustrati ai considerandi che seguono.
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2. Il reclamante invoca innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito,
nella misura in cui la decisione impugnata, da una parte, sarebbe stata emanata
senza essere stato dapprima consultato e, dall'altra, sarebbe insufficientemente
motivata.
2.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale,
la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipen-
dentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il
diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavore-
vole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul prov-
vedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Tale diritto mira a garantire all'in-
sorgente l'esercizio del diritto di esprimersi e di far valere il proprio punto di vista.
Esso comprende segnatamente il diritto di essere informato dell'apertura di una
procedura che lo concerne, del suo contenuto e della presa di posizione delle
altre parti al processo o autorità (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
Berna 2013, n. 4034 p. 56). Secondo la giurisprudenza, una violazione non par-
ticolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allor-
quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad
un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto.
Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (sentenza del Tribunale penale fe-
derale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 3.2.1; DTF 130 II 530 consid. 7.3).
L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au-
torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de-
cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci-
tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2;
117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, Der ver-
fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii
giurisprudenziali). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti
gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclu-
sione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni deci-
sive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I
97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010
del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
2.2 In concreto, dall'elenco atti del procedimento SK.2015.24 non risulta che la
Corte penale del TPF abbia dato la possibilità alle parti di esprimersi sulla pos-
sibilità di riunire le cause oggetto dell'ordinanza impugnata (v. act. 4.1 pag. 2).
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Ciò constatato, vi è tuttavia da chiedersi se la riunione contestata debba essere
considerata una decisione oggettivamente sfavorevole per il reclamante. Tale
questione può tuttavia restare indecisa, dato che l'omissione di cui sopra non
costituisce una violazione particolarmente grave del diritto di essere sentito – si
ribadisce che parte della dottrina contesta addirittura l'impugnabilità delle deci-
sioni emanate in questo ambito (v. BERNARD BERTOSSA, Commentario ro-
mando, Codice di procedura penale svizzero, n. 4 ad art. 29 CPP) –, per cui
essa sarebbe stata da considerarsi sanata nell'ambito della presente proce-
dura.
2.3 Per quanto attiene alla motivazione della decisione contestata, la Corte penale
del TPF, seppur in maniera sintetica, ha spiegato i motivi che l'hanno condotta
a riunire i due procedimenti a carico del reclamante. Evocando l'art. 29 CPP,
essa ha ritenuto giustificato, anche nell'intento di evitare giudizi contraddittori
ed in ossequio all'economia processuale, riunire due cause che presentereb-
bero uno stretto legame oggettivo tra loro. Dopo aver constatato che parte degli
atti delle due cause sarebbero i medesimi ed aver confinato i ruoli nelle stesse
delle accusatrici private, essa ha evidenziato l'identità dei collegi giudicanti de-
stinati a statuire nei due procedimenti. Quanto precede rispetta le garanzie mi-
nimali derivanti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e ha permesso al reclamante di com-
prendere la portata della decisione e di contestarla con cognizione di causa, ciò
che è attestato dal contenuto del suo gravame. La censura sarebbe stata dun-
que da respingere.
3. Il reclamante sostiene poi che la decisione impugnata viola il principio della
buona fede, dato che, dopo svariati anni in cui i due procedimenti sono stati
condotti separatamente, egli si aspettava che tale situazione, in funzione della
quale egli ha organizzato la sua difesa, non mutasse. Egli ritiene innanzitutto
inspiegabile che una tale decisione intervenga dopo diversi anni di coesistenza
delle due procedure, periodo in cui il MPC non avrebbe ritenuto date le condi-
zioni per procedere in tal senso. Avendo egli fatto capo ad una coppia di legali
per ciascun procedimento, egli teme che la decisione impugnata gli possa cau-
sare degli svantaggi, nel senso che, da una parte, il TPF potrebbe non autoriz-
zarlo ad avere quattro legali e, dall'altra, anche in caso di assoluzione, non gli
verrebbero rimborsate totalmente le spese legali.
3.1 Occorre innanzitutto rilevare che la decisione di condurre due procedimenti se-
parati a carico del reclamante è stata presa a suo tempo dal MPC e non dalla
Corte penale del TPF, autorità che non è vincolata in questo ambito dall'agire
dell’autorità inquirente. La Corte del TPF ha emanato la decisione impugnata in
seguito alla sentenza del Tribunale federale 6B_536/2014 che, in parziale ac-
coglimento del ricorso interposto da A. avverso la sentenza del Tribunale penale
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federale del 4 febbraio 2014, ha reso necessario celebrare un nuovo dibatti-
mento. Risultando dunque pendenti contemporaneamente dinanzi alla Corte
penale del TPF due cause concernenti il medesimo accusato ed essendo i giu-
dici formanti i due collegi giudicanti i medesimi, il Tribunale ha deciso la riunione
dei due incarti. In questo senso, è dunque a torto che il reclamante ha invocato
la violazione del principio della buona fede.
3.2 Ciò detto, non si vede per quale ragione la decisione contestata sarebbe di
ostacolo ad una difesa efficace, dato che il reclamante è e sarà in ogni caso
assistito legalmente. Se è vero che i vari legali – ossia gli avv. G. e H. per la
causa EAII.07.0139 e G. e Jürg Wernli per la causa EAII.04.0025 – nelle due
procedure a suo carico si sarebbero chinati e preparati su fattispecie diverse, è
altresì vero che, ai sensi di legge, per quanto il procedimento non ne risulti in-
debitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori
(v. art. 127 cpv. 2 CPP). Su tale aspetto sarà tuttavia il giudice del merito, se
del caso, a statuire. Nella misura in cui i vari patrocinatori si sono occupati sino
ad ora di due cause distinte, risulta incomprensibile la paura del reclamante di
non essere indennizzato in caso di sua assoluzione, perlomeno per quei costi
che il Tribunale riterrà giustificati. Certo, sull'attività futura dei legali del recla-
mante occorrerà – d’ora innanzi – coordinazione, al fine di evitare lavori eseguiti
in doppio; si constata comunque che l'avv. G. è presente in entrambe le proce-
dure a carico del reclamante, ciò che facilita senz’altro il lavoro di coordinazione
tra difensori.
4. Il reclamante afferma che tra i procedimenti SK.2015.24 e SK.2016.2 non vi
sarebbe un nesso oggettivo. Egli ritiene inoltre che la prosecuzione separata
dei predetti non implicherebbe il pericolo di giudizi contraddittori. La loro riu-
nione non si giustificherebbe neppure per motivi di economia processuale.
4.1 L'art. 29 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio dell'unità della procedura, prevede
che più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi
da uno stesso imputato (lett. a) oppure vi è correità o partecipazione (lett. b).
Eccezioni a tale principio sono previste all'art. 30 CPP, secondo il quale, per
motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire
i procedimenti. Il principio dell'unità della procedura è legato al concetto di op-
portunità, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione omogenea delle
prove e la difesa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.51, 53, 54
del 5 agosto 2009, consid. 2 e giurisprudenza citata). Come previsto dalla legge,
una decisione di congiunzione deve fondarsi su ragioni oggettive e non su sem-
plici motivi di comodità (B. BERTOSSA, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). La congiun-
zione di procedure distinte è quindi possibile quando le circostanze di fatto lo
giustificano, segnatamente per motivi di economia e di celerità procedurale
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(NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu-
rigo/San Gallo 2013, n. 437 pag. 158), ma anche per evitare sentenze contrad-
dittorie (DTF 138 IV 29). Secondo il Messaggio, l'esistenza di uno stretto legame
oggettivo tra diversi reati depone per esempio a favore di una riunione dei pro-
cedimenti (FF 2006 989, pag. 1048). Una buona amministrazione della giustizia
impone che i differenti reati commessi da un imputato, benché sottostanti
ognuno ad una giurisdizione differente, siano riuniti in una procedura unica e
giudicati nella loro totalità da un unico tribunale (v. GÉRARD PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 438 pag.
277 e segg.; DTF 138 IV 214 consid. 3.2 e dottrina citata). In quest'ultima sen-
tenza il Tribunale federale ha affermato che il principio dell'unità della procedura
impone al pubblico ministero di riunire procedure riguardanti lo stesso imputato
nonostante la natura molto diversa dei reati contestatigli; nel caso concreto si
trattava di violenze domestiche e truffa (DTF 138 IV 214 consid. 3.6-3.7).
4.2 In concreto, come già evidenziato in precedenza (v. consid. 3.1 supra), a partire
da gennaio 2016 sono contemporaneamente pendenti dinanzi alla Corte penale
del TPF due cause a carico di A.. Indipendentemente dalle motivazioni che
hanno indotto il MPC a condurre due procedimenti separati, tale situazione per-
mette oggi, dopo il rinvio di una delle due cause dal Tribunale federale, di rite-
nere giustificata, conformemente all'art. 29 cpv. 1 lett. a CPP, una riunione dei
procedimenti in questione. Il principio dell'unità della procedura impone infatti di
perseguire e giudicare congiuntamente reati commessi da uno stesso imputato.
Eccezioni a tale principio sono possibili in presenza di motivi sostanziali (v. art.
30 CPP) che questa Corte, attualmente, non intravvede. Una lettura delle sen-
tenze SK.2013.32 e 6B_536/2014 nonché dell'atto d'accusa del 27 maggio
2015 relativo al procedimento EAII.04.0025 permette di rilevare la contesta-
zione al reclamante di fatti e reati simili, il coinvolgimento delle stesse persone
in periodi che si sovrappongono nonché la presenza (in parte) delle medesime
parti accusatrici private. Come già osservato dalla Corte penale del TPF, il pro-
cedimento EAII.07.0139 si iscrive nel solco di una più vasta inchiesta condotta
dallo stesso MPC, ossia il procedimento EAII.04.0025, che trae origine dal dis-
sesto finanziario del gruppo agroalimentare F. e che vede coinvolti, in parte, gli
stessi imputati (v. sentenza SK.2013.32 Fatti lett. A). Tutto quanto precede evi-
denzia un innegabile legame oggettivo tra i due procedimenti, ciò che rende
necessaria una trattazione unitaria delle medesime per svariati motivi. Innanzi-
tutto, occorre evitare giudizi contraddittori per quanto concerne l'accertamento
dei fatti e la loro sussunzione giuridica, soprattutto ponendo mente al fatto che
nei due procedimenti vengono contestati al reclamante modalità operative si-
mili. Per tacere del fatto che il Tribunale potrà subito pronunciare un giudizio
unico per tutti i fatti contestati, ciò che permetterà di applicare in maniera otti-
male le disposizioni relative al concorso di reati e alla commisurazione di un'e-
ventuale pena. Ma la riunione dei procedimenti si giustifica pure per motivi di
economia processuale: essa permette infatti di evitare di dover celebrare due
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dibattimenti nei quali parteciperebbero sostanzialmente le medesime persone,
con oneri di tempo e di mezzi ingiustificati. Ciò constatato, questa Corte non
avrebbe potuto che respingere le censure formulate dal reclamante in questo
ambito.
5. Il reclamo è dichiarato inammissibile. Visto quanto precede, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
6.
6.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.--.
6.2 B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV, da una parte, e banca E., dall'altra, si sono
avvalse del patrocinio di un legale ed hanno quindi diritto alla corresponsione di
ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei loro
diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono
nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di
cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali
l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie,
al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata
alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto
dell’attività presumibilmente svolta dal difensore di B. SpA, C. SpA e D. Corp.
BV., un onorario complessivo di fr. 1’500.-- appare giustificato. L'indennità per
ripetibili spettante a banca E. è pure fissata a fr. 1’500.--. Tali importi, per un
totale di fr. 3'000.--, sono posti a carico del reclamante.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- è posta a carico del reclamante.
4. Il reclamante rifonderà complessivi fr. 1'500.-- a B. SpA, C. SpA e D. Corp.
BV. e fr. 1'500.-- a banca E. a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 12 maggio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Jürg Wernli
- Avv. Lucien W. Valloni
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale, Corte penale (Brevi manu)
- Avv. Ivan Paparelli
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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