Decisione del 20 giugno 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi-
dente, Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos,
c/o avv. Christof Affolter,
Istante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Opponente
Oggetto Revisione (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli
art. 121 e segg. LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2017.104
- 2 -
Visti:
- la decisione del 22 febbraio 2017, con la quale il Ministero pubblico della Con-
federazione (di seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del pro-
cedimento penale avviato nel 2012 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305bis CP e di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ex
art. 322septies CP, e accolto parzialmente l'istanza d'indennizzo giusta l'art. 429
CPP presentata dal predetto (v. sentenza del Tribunale penale federale
BB.2017.46 del 17 maggio 2017, Fatti lett. A);
- il reclamo del 3 marzo 2017, mediante il quale A. è insorto avverso la succitata
decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
contestando l'indennizzo fissato dal MPC (v. sentenza BB.2017.46, Fatti lett.
B);
- la decisione del 17 maggio 2017, mediante la quale questa Corte ha respinto il
suddetto reclamo (v. sentenza BB.2017.46);
- l'istanza di revisione di tale decisione dell'8 giugno 2017 presentata da A. al
Tribunale federale, trasmessa da quest'ultimo al Tribunale penale federale per
sua competenza (v. act. 1).
Considerato:
- che, giusta il testo chiaro della legge, la revisione può essere richiesta da chi è
aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da
una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella proce-
dura indipendente in materia di misure (v. art. 410 cpv. 1 CPP);
- che la revisione di decisioni emanate nella forma dell'ordinanza o del decreto
non è ammessa (v. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 e
rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2016.353 del 5 ottobre 2016,
pag. 3; cfr. anche SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1587);
- che la decisione di cui l'istante richiede la revisione non fa parte dell'elenco di
cui all'art. 310 cpv. 1 CPP, costituendo materialmente un'ordinanza (v. art. 80
cpv. 1 CPP);
- 3 -
- che la presente istanza è dunque manifestamente inammissibile, ragione per
cui questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP
e contrario; sentenze del Tribunale penale federale BB.2016.353 del 5 ottobre
2016; BB.2016.253 del 20 luglio 2016; BB.2016.48 del 2 marzo 2016);
- che l'istante – limitatosi ad invocare una presunta violazione del diritto al con-
traddittorio nell'ambito della procedura dinanzi al MPC, peraltro già censurata
in sede di reclamo 3 marzo 2017 – non fa valere nessun motivo previsto all'art.
410 CPP, per cui anche sotto questo profilo la sua domanda risulterebbe altret-
tanto irricevibile;
- che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all’istante
(v. art. 428 cpv. 1 CPP);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico dell’istante.
Bellinzona, 21 giugno 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, c/o avv. Christof Affolter
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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