Decisione del 3 aprile 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Perquisizione domiciliare (art. 244 e seg. CPP)
Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2017.39
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Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un proce-
dimento penale nei confronti di A., B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai
sensi dell'art. 305bis CP, corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'art.
322septies CP nonché responsabilità d’impresa ai sensi dell’art. 102 CP. In so-
stanza, agli imputati viene contestato di aver agito, nel quadro dell’assegna-
zione da parte del governo indiano di un appalto per la fornitura di elicotteri alla
società italiana C. S.p.A., quali intermediari tra i lobbysti indiani, parenti del pub-
blico ufficiale indiano (accusato di essere il corrotto) e la società di cui sopra
(accusata di essere la corruttrice). A. e B. avrebbero agito anche attraverso D.
SA, con sede a Lugano, di cui erano entrambi dirigenti. Gli imputati avrebbero
parallelamente riciclato i fondi provento dell’attività criminale attraverso l’utilizzo
di conti bancari intestati a società offshore in essere presso istituti bancari di più
Paesi (v. act. 5 pag. 2).
B. In data 23 febbraio 2017 il MPC ha emanato, e fatto eseguire dalla Polizia giu-
diziaria federale (in seguito: PGF) il giorno stesso, quattro “ordini di perquisi-
zione e messa al sicuro” nei confronti della ditta individuale A., E. SA, F. Sagl e
G. SA (v. act. 1.1-1.4).
C. Con reclamo del 24 febbraio 2017 A. è insorto contro gli ordini di perquisizione
di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulando l’annullamento degli stessi e la restituzione della documentazione
cartacea e su supporto elettronico sequestrata (v. act. 1).
D. Mediante risposta del 10 marzo 2017, il MPC ha postulato la reiezione del re-
clamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5).
E. Con replica del 17 marzo 2017, inviata per conoscenza al MPC (v. act. 8), il
reclamante ha confermato la sua posizione (v. act. 7).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
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1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv.
2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss
schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo
2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto
od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Giusta
l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett.
b) e l’inadeguatezza (lett. c).
1.3
1.3.1 Un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica di una de-
cisione è dato quando il reclamante stesso è direttamente toccato nei suoi diritti
(sul tema v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID, Handbuch des schweize-
rischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1458; v. anche
sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 e
1B_657/2012 dell’8 marzo 2013, consid. 2.3.1 in fine; 1B_94/2012 del 2 aprile
2012, consid. 2.1)
1.3.2 In concreto, solo la perquisizione avvenuta nei locali della ditta individuale A.
tocca personalmente il reclamante. Egli non è invece toccato direttamente nei
suoi diritti dalle perquisizioni avvenute nei locali di E. SA, F. Sagl e G. SA. Even-
tuali funzioni ufficiali del reclamante all’interno di tali società nulla mutano a tale
conclusione (cfr. GUIDON, op. cit., n. 235 con riferimenti), dato che il reclamo è
stato comunque presentato a suo nome. Nella misura in cui indirizzato avverso
gli ordini di perquisizione relativi ai locali delle suddette società, il reclamo deve
essere dichiarato inammissibile.
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1.4
1.4.1 Secondo la giurisprudenza, l’interesse all’annullamento o alla modifica di una
decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP deve inoltre essere pratico e attuale
(v. sentenze 1B_669/2012 e 1B_657/2012, consid. 2.3.1).
1.4.2 La qui contestata perquisizione dei locali della ditta individuale del reclamante
è oramai già avvenuta, per cui l’interesse attuale e pratico di cui sopra fa difetto
(v. DTF 118 IV 67 consid. 1c; TPF 2004 34 consid. 2.2; decisione del Tribunale
penale federale BB.2012.158 del 7 giugno 2013, consid. 1.2.1). Nella fattispecie
non emergono altresì questioni di principio con sufficiente interesse pubblico
perché tale misura venga eccezionalmente esaminata (v. DTF 136 II 101 con-
sid. 1.1; 137 I 220 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2013.173 e 174 del 24 gennaio 2014, consid. 1.3.2). Visto quanto precede,
il gravame deve essere dichiarato inammissibile anche per quanto concerne la
perquisizione dei locali della ditta individuale del reclamante.
2. Con il suo gravame il reclamante ha unicamente contestato le perquisizioni in-
tervenute il 23 febbraio 2016, segnatamente le modalità con cui il MPC ha otte-
nuto le informazioni relative all’ubicazione della documentazione concernente
D. SA. Egli non ha per contro formulato e motivato critiche avverso i sequestri
(o messe al sicuro, come definite dal MPC) effettuati, sfociati del resto in una
messa sotto sigillo della documentazione (v. act. 7 pag. 4). La postulata restitu-
zione della documentazione avrebbe dovuto semplicemente essere la naturale
conseguenza di un eventuale annullamento della perquisizione. Vi è dunque da
concludere che il gravame è inammissibile nella sua integralità.
3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv.
3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è
fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 4 aprile 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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