Decisione del 9 novembre 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Stefan La Ragione,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con
l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.153
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Visti:
- il procedimento penale condotto dal Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC) nei confronti di A. e altri per titolo di partecipazione e sostegno
a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (SV.09.0178);
- il decreto del 21 agosto 2018, mediante il quale il MPC ha sospeso, per una
durata indeterminata, il predetto procedimento nei confronti di A. e altri
(v. act. 1.2, punti 1 e 2 del dispositivo);
- il reclamo del 4 settembre 2018, con il quale A. ha postulato l'annullamento,
nella misura in cui lo concernono, dei punti 1 e 2 del dispositivo del decreto in
questione (v. act. 1);
- la risposta del 17 settembre 2018, trasmessa per conoscenza al reclamante
(v. act. 4), attraverso la quale il MPC ha confermato integralmente il contenuto
del decreto impugnato e postulato la reiezione del reclamo (v. act. 3);
- lo scritto del 4 ottobre 2018, con il quale il MPC ha comunicato che l'istruzione
nei confronti di A. è stata riattivata, ciò che renderebbe la presente causa priva
d'oggetto (v. act. 5);
- lo scritto del 17 ottobre 2018, mediante il quale il reclamante ha confermato le
sue conclusioni ricorsuali (v. act. 8);
- la lettera del 31 ottobre 2018, trasmessa al reclamante per conoscenza
(v. act. 11), con la quale il MPC ha ribadito quanto espresso nel suo scritto del
4 ottobre 2018 (v. act. 10).
Considerato:
- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro
le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione;
- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
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- che interposto tempestivamente contro il sopraccitato decreto di sospensione
del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 396 cpv. 1 CPP;
- che la legittimazione del reclamante, destinatario del decreto impugnato e da
esso direttamente toccato nei propri interessi giuridici (v. sentenza del Tribunale
penale federale BB.2012.42 del 26 luglio 2012, consid. 1.1; LANDS-
HUT/BOSSHARD, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung, 2a ediz., 2014, n. 23 ad art. 314 CPP), è pacifica
(v. art. 314 cpv. 5 in combinato disposto con art. 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP);
- che giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c);
- che, con il decreto impugnato, il MPC aveva deciso di sospendere, per una
durata indeterminata, il procedimento nei confronti del reclamante e altri, so-
stanzialmente per attendere l'esito di un parallelo procedimento penale italiano
condotto nei confronti del predetto e di altri dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, strettamente connesso con
quello svizzero (v. act. 1.2 pag. 6 e seg.);
- che, avendo ricevuto dalle autorità inquirenti italiane, in data 1° ottobre 2018, la
sentenza di non luogo a procedere del 28 giugno 2018, cresciuta in giudicato,
emanata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria
concernente (anche) il reclamante, il MPC, senza emanare una formale deci-
sione scritta in tal senso, ha deciso di riattivare il procedimento elvetico a carico
di quest'ultimo (v. act. 5, con allegati);
- che il reclamante contesta l'esistenza di una decisione di riattivazione del pro-
cedimento a suo carico, aggiungendo di aver già evidenziato nel suo ricorso del
4 settembre scorso l'esistenza della sentenza di non luogo a procedere di cui
sopra (v. act. 8 pag. 2 e segg.);
- che giusta l'art. 315 CPP, il pubblico ministero riattiva d'ufficio l'istruzione se è
venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione (cpv. 1), precisato
che la riattivazione non è impugnabile (cpv. 2);
- che la riattivazione dell'istruzione non è sottoposta a nessuna forma speciale
(v. FF 2006 pag. 1170), potendo il pubblico ministero decidere di emanare una
decisione formale o accontentarsi di ordinare nuovi atti istruttori (v. MO-
REILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
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2° ediz. 2016, n. 2 ad art. 315 CPP; OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 4 ad art. 315 CPP);
- che la riattivazione può dunque fare l'oggetto di una semplice nota interna da
mettere nell'incarto ed essere annunciata alle parti oralmente o per scritto,
come lo sono le ordinanze semplici d'istruzione, pur non essendo ciò obbliga-
torio (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem; LANDSHUT/BOSSHARD, in Do-
natsch/Hansjakob/Lieber (ed.), n. 2 ad art. 315 CPP);
- che non esiste nessun dovere di comunicazione del pubblico ministero nei con-
fronti dei differenti partecipanti alla procedura (v. OMLIN, op. cit., n. 6 ad art. 315
CPP);
- che il MPC, certo già informato dal ricorrente, con il suo gravame del 4 settem-
bre 2018, dell'esistenza del decreto di non luogo a procedere del 28 giugno
2018, ha deciso di riattivare la procedura a carico del predetto – ad inizio ottobre
e senza avvisare l'interessato – solo dopo aver ricevuto la conferma dalle auto-
rità italiane della crescita in giudicato del decreto in parola (v. act. 5, 5.1, 5.1.1,
10, 10.1 e 10.2);
- che il modo di procedere del MPC non presta dunque il fianco a critiche;
- che, alla luce di quanto precede e come sostenuto dal MPC, il gravame è dive-
nuto privo d'oggetto (v. act. 5);
- che il MPC ha anche chiesto la reiezione del gravame "e il conseguente addos-
samento delle eventuali tasse, spese e ripetibili al reclamante" (v. ibidem);
- che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di re-
clamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili ven-
gono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31);
- che essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito al fatto che il MPC ha
nel frattempo riattivato il procedimento svizzero nei confronti del reclamante, le
spese procedurali concernenti il presente reclamo devono però essere assunte
dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio concernente l'unificazione
del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1228;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz.
2013, n. 1777; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea 2011, n. 569);
- che in concreto non si riscuotono emolumenti giudiziari;
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- che il MPC verserà al reclamante un’indennità di fr. 1'000.– per le spese soste-
nute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1
CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, nonché art. 21 del regolamento
del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden-
nità della procedura federale, RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di
fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 9 novembre 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefan La Ragione
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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