Decisione del 27 febbraio 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A.,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione
con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.21
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La Corte dei reclami penali, visti:
- il gravame interposto il 17 febbraio 2018 da A. (act. 1);
- i documenti allegati a detta impugnativa (act. 1.1, 1.2, 3-15).
Considera in fatto e in diritto:
- che, giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per
scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni
presso la giurisdizione di reclamo;
- che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con
precisone i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa
decisione e i mezzi di prova invocati,
- che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali
requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti
entro un breve termine suppletorio;
- che il reclamo di A. non soddisfa i requisiti sopra descritti, non indicando né la
decisione impugnata, né gli eventuali punti della decisione che intende impu-
gnare, né i motivi a sostegno di una diversa decisione;
- che nel corpo del reclamo neppure vengono invocati fatti costitutivi di un’infra-
zione penale, né vengono sollevate contestazioni di competenza di questa
Corte;
- che, dall’analisi degli allegati al reclamo, l’unico oggetto che potrebbe ricadere
nella competenza di questo Tribunale è un’eventuale impugnativa contro il de-
creto di non luogo a procedere a cui il Ministero pubblico della Confederazione
fa riferimento nel proprio scritto del 5 febbraio 2018 (act. 1.2);
- che, tuttavia, il reclamante non allega motivazioni che fondino una sua legitti-
mazione ricorsuale e nemmeno che possano mettere in dubbio la validità e la
sostanza di tale decreto;
- che, nel caso di specie, questa Corte rinuncia a rinviare al mittente il reclamo
come previsto dall’art. 385 cpv. 2 CPP, ritenuto che, anche se fosse ricevibile,
esso andrebbe respinto nel merito, dato che le critiche sollevate nell’impugna-
tiva oggetto della presente procedura non evidenziano in alcun modo la com-
missione di infrazioni penali (v. sentenze del Tribunale federale 1B_232/2017
del 19 luglio 2017 consid. 2.4.3; 6B_280/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.2;
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1B_354/2011 dell’8 luglio 2011 consid. 2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
Commentaire, CPP Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 10 ad art. 385
CPP);
- che, conseguentemente, il reclamo è palesemente inammissibile;
- che viste le sorti del gravame, incombe al reclamante di farsi carico delle spese
(art. 59 al. 4 CPP), le quali sono fissate in applicazione degli art. 5 e 8 del rego-
lamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) in una
tassa di giustizia pari a fr. 200.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 28 febbraio 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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