Decisione del 21 gennaio 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Maurizio Bignami, c/o
Studio legale Delogu,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.215-216
- 2 -
Visti:
- il reclamo del 26 dicembre 2018 presentato da A. e B. avverso il decreto di
abbandono del 18 dicembre 2018 emanato dal Ministero pubblico della Confe-
derazione (in seguito: MPC) (v. act. 1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.– e a produrre le procure
rilasciate dai reclamanti formulato da questa Corte il 28 dicembre 2018
(v. act. 2).
Considerato:
- che giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdi-
zione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore
privato di prestare cauzione entro un dato termine (v. anche art. 3 cpv. 1 del
regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale, RSPPF; RS 173.713.162);
- che, se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di
ricorso non entra nel merito (art. 383 cpv. 2 CPP; v. anche LIEBER, in: Dona-
tsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2a ediz. 2014, n. 4 ad art. 383; ZIEGLER/KELLER, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 2 ad art. 383; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pé-
nale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 8 e segg. ad art. 383);
- che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese indicava chiara-
mente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale
non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2);
- che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con
precisone i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa
decisione e i mezzi di prova invocati;
- che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali
requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti
entro un breve termine suppletorio;
- 3 -
- che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del ter-
mine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385
cpv. 2 seconda frase CPP);
- che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida
(v. LIEBER, op. cit., n. 5 ad art. 385; ZIEGLER/KELLER, op. cit., n. 3 ad art. 385);
- che in concreto i reclamanti non hanno né versato l’anticipo delle spese richie-
sto né prodotto le procure nel termine fissato;
- che l’art. 3 cpv. 2 terza frase RSPPF prevede certo la fissazione di un termine
supplementare se l’anticipo delle spese non è versato entro questo termine, ma
è dubbio che questo si concili con il testo chiaro dell’art. 383 cpv. 2 CPP, tanto
più quando, come nel caso concreto (v. act. 2 pag. 1), i ricorrenti sono stati
chiaramente resi attenti alle conseguenze del mancato pagamento dell’anticipo
(v. anche LIEBER, op. cit., n. 4 ad art. 383 e ZIEGLER/KELLER, op. cit., n. 2 ad
art. 383) e non è stata chiesta nessuna proroga ex art. 92 CPP;
- che in ogni caso il ricorso è irricevibile per assenza di procure valide;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che i reclamanti, risultando soccombenti data l’irricevibilità del loro gravame,
devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
- che una tassa di giustizia di fr. 400.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del
regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF;
RS 173.713.162), è posta a loro carico in solido.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.– è posta a carico dei reclamanti in solido.
Bellinzona, 21 gennaio 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Maurizio Bignami, c/o Studio legale Delogu
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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