Decisone del 28 giugno 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A.,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.29
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Fatti:
A. A seguito di una comunicazione MROS del 26 febbraio 2013, in data 4 marzo
2013 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato
un’indagine nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305bis CP, procedimento esteso il 30 aprile 2013 a A. e altre persone.
A. era in particolare sospettato di avere riciclato fondi di spettanza di un’orga-
nizzazione di stampo mafioso dedita all’estorsione, frode contro lo Stato, corru-
zione di pubblici ufficiali e business del gioco d’azzardo (v. act. 2 e 5).
B. Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC ha in particolare disposto la perquisizione
ed il sequestro, con contestuale blocco dei saldi attivi, di alcune relazioni ban-
carie site presso la banca B. SA di Lugano, tra cui il conto n. 1 intestato a A.
(act. 1).
C. La richiesta di dissequestro del conto in questione, presentata da A. il 4 dicem-
bre 2017, è stata respinta dal MPC con decisione del 7 febbraio 2018 (act. 2).
A mente del MPC, A. avrebbe personalmente e ripetutamente commesso atti di
riciclaggio di valori patrimoniali di origine criminale, in quanto presunti nella di-
sponibilità dell’organizzazione criminale di cui faceva parte.
D. Con reclamo del 1° marzo 2018, A. è insorto contro questa decisione dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando il disse-
questro del saldo attivo del conto n. 1 a lui intestato.
E. Con osservazioni del 16 marzo 2018, il MPC ha chiesto di respingere il gra-
vame, ritenendo verosimile che i fondi sequestrati provengano dall’attività cri-
minale perpetrata dall’organizzazione; inoltre, i medesimi sarebbero passibili di
confisca a norma dell’art. 72 CP (act. 5).
F. Con replica del 3 aprile 2018, l'insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni
ricorsuali (act. 11).
G. Con duplica del 12 aprile 2018, trasmessa per conoscenza al reclamante, il
MPC ha sostanzialmente ribadito la propria posizione (act. 13-15).
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 7 febbraio 2018 (act. 2), è stata ritirata dal reclamante il 22 feb-
braio successivo (v. act. 1). Il reclamo, interposto il 1° marzo 2018, è pertanto
tempestivo.
1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto
bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione
(v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1 in
fine; decisione del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio
2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, nella misura in cui il recla-
mante contesta il rifiuto del MPC di dissequestrare un conto bancario a lui inte-
stato, la sua legittimazione ricorsuale è data.
1.4. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante censura il mancato dissequestro del proprio conto bancario. Egli
non avrebbe effettuato alcuna movimentazione volta a vanificare l’accerta-
mento dell’origine dei valori patrimoniali, che sarebbero di provenienza lecita e
non ricadrebbero nel potere di disposizione dell’organizzazione criminale. Inol-
tre, un eventuale reato di riciclaggio sarebbe in ogni caso prescritto.
2.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
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mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe-
cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi-
scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re-
strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche
della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi-
zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan-
dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere
sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio
della proporzionalità (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011,
pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale
suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia
adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a
perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto
mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo
scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii).
Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel
suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata
(v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di seque-
stro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che
potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto
penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 con-
sid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza del
Tribunale federale dell’8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e
segg., in part. consid. 3 a pag. 102).
2.2 Nella fattispecie il sequestro trae origine dalla segnalazione MROS del 26 feb-
braio 2013, la quale faceva stato di relazioni bancarie presso la banca B. SA di
Lugano, su cui l’intermediario finanziario sospettava fossero confluiti valori pa-
trimoniali provento di reato, riconducibili all’attività criminosa o comunque nella
disponibilità di un’organizzazione criminale (Camorra) e che ivi siano stati rici-
clati (v. act. 5 p. 2). Il 4 marzo 2013 il MPC ha quindi avviato un’istruzione penale
nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
cpv. 2 CP, disponendo al contempo la perquisizione ed il sequestro con blocco
dei saldi attivi delle relazioni bancarie in questione, tra cui il conto oggetto della
presente procedura. A mente del MPC, il sequestro sarebbe fondato, in quanto
a carico del reclamante si potrebbe configurare l’ipotesi di riciclaggio di denaro
ex art. 305bis n. 2 CP provenendo i fondi dall’attività criminale perpetrata dall’or-
ganizzazione mafiosa. Sussisterebbe pertanto la possibilità di confisca di cui
all’art. 72 CP (act. 5 p. 4).
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2.3
2.3.1 L'art. 72 CP, che prevede la confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione
criminale, è stato espressamente concepito per facilitare la confisca di valori
patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale
federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2). Secondo tale disposizione,
devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione crimi-
nale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente
utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine
lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche
nell'ambito delle sue attività economiche legali (SEELMANN/THOMMAN, in Jürg-
Beat Ackermann [ed.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organi-
sationen, vol. I, 2018, n. 34 ad art. 72 CP; BAUMANN, Commentario basilese, 3a
ediz. 2013, n. 1 ad art. 72 CP). I valori appartenenti a una persona che abbia
partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono pre-
sunti sottoposti, fino a prova del contrario (praesumptio iuris tantum), alla facoltà
di disporre dell'organizzazione. A differenza della confisca tradizionale, impron-
tata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca defi-
nita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'or-
ganizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III 226). La confisca di
valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP richiede quindi che la persona in que-
stione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione
criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima disposizione in-
dica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato an-
teriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore pu-
nibile (FF 1993 III 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che
sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un
canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten-
zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo
all'organizzazione di proseguire l'attività criminale (TPF 2014 31 consid. 4.2).
Da qui la ragione criminalpolitica della praesumptio iuris di cui sopra. La per-
sona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale pre-
sunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere
o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade
(FF 1993 III 228).
2.3.2 Nella fattispecie, le autorità italiane hanno ritenuto, con la sentenza del 10 di-
cembre 2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sent. N. 874/2012),
con la sentenza del 16 luglio 2014 della Corte di Appello di Napoli
(Sent. N. 3433/2014) e con la sentenza del 10 aprile 2015 della Suprema Corte
di Cassazione di Roma, A. autore colpevole di appartenenza ad un’associa-
zione di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis del Codice penale italiano
(di seguito: CP/I), per fatti occorsi fino al giugno 2005 e per il reato di illecita
concorrenza con minaccia o violenza di cui all’art. 513-bis CP/I dal 2000 al gen-
naio 2004 (v. act. 5 p. 3 e allegati 2-4 ad act. 5).
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2.3.3 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio
Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad
esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze
(v. ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in
der Europäischen Union, 2009; MITSILEGAS, EU Criminal Law, 2009, pag. 115
e segg.; JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen
in Europa, 2007). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine
organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerente-
mente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. ZIMMERMANN, La coopé-
ration judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., 2014, pag. 98 e
segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite con-
tro la criminalità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 5961
e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il
quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria,
la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione
con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione
con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
(RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al
giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accer-
tamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (v. TPF 2014 31
consid. 4.5 con la giurisprudenza e la dottrina ivi citate).
2.3.4 Nel caso in esame, i fondi oggetto di sequestro erano pervenuti sulla relazione
n. 2 intestata al reclamante presso la banca C. AG nel 2002 mediante due ver-
samenti da lui effettuati a contanti (il primo il 16 gennaio 2002 per
ITL 497'800'000.-- ed il secondo il 9 aprile 2002 per EUR 258'700.--; v. allegati
7 e 8 ad act. 5). Detti averi sono in seguito stati bonificati sulla relazione sita
presso la banca B. SA (il 26 luglio 2004 EUR 500'000.-- ed il 3 ottobre 2007
EUR 38'278.88). Ne discende che, durante il periodo in cui è stato ritenuto a
carico di A. il reato di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, i
fondi in questione erano nella sua disponibilità.
Il reclamante non contesta di per sé questo fatto ma sostiene che gli averi se-
questrati avrebbero provenienza lecita, essendo essi parte dei circa 30 miliardi
delle vecchie lire a lui restituiti dallo Stato italiano nel febbraio 2000 a seguito
del decreto assolutorio emesso dal Tribunale di Napoli il 18 febbraio 2000. Oltre
a ciò, le sentenze italiane avrebbero escluso la sussistenza dell’aggravante pre-
vista dal comma 6 dell’art. 416-bis CP/I, ovvero l’”aggravante del riciclaggio dei
profitti derivanti da attività delittuose”, dimostrando dunque l’origine lecita dei
fondi posti sotto sequestro e la totale estraneità delle disponibilità economiche
del reclamante rispetto all’organizzazione criminale. Ulteriore prova dell’as-
senza di legame dei fondi con l’organizzazione criminale sarebbe data dal fatto
che né il Tribunale di prima istanza né la Corte d’Appello avrebbero ritenuto di
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porre nuovamente sotto sequestro il patrimonio restituito nel 2000. L’insorgente
espone pure la sua posizione reddituale negli anni di riferimento, a comprova
della sua capacità finanziaria.
Tuttavia, le affermazioni del reclamante sulla provenienza dei fondi, come pure
quelle relative alla sua capacità finanziaria, non sono idonee a provare l'as-
senza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale sui
medesimi e sovvertire la presunzione legale di cui all’art. 72 CP (v. supra con-
sid. 2.3.1). Egli omette di considerare che la prova, che la legge gli permette-
rebbe di opporre in questi casi, è di tutt’altra natura rispetto a quanto allegato
nel gravame. Il fatto che gli averi litigiosi potessero essere di provenienza lecita
non dimostra di per sé l’inesistenza della facoltà di disporre sui di essi da parte
della Camorra, organizzazione criminale di cui, come accertato in maniera qui
vincolante dalle autorità italiane (v. supra consid. 2.3.2-2.3.3), nel periodo in
questione il reclamante faceva parte. Sotto questo profilo il sequestro è pertanto
giustificato (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP).
3. Il reclamante invoca in seguito la prescrizione del diritto di confiscare. A questo
proposito va dapprima ribadito che egli è stato condannato dalle autorità italiane
per appartenenza ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, certa-
mente paragonabile ad un’organizzazione criminale ex art. 260ter CP (v. TPF
2014 31 consid. 4.3), per fatti commessi fino a giugno 2005. Certo il reato per il
quale è tuttora condotto il procedimento penale a suo carico in Svizzera è quello
di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP, ma nella motivazione del decreto im-
pugnato viene fatto esplicito riferimento sia all’art. 260ter che all’art. 72 CP. Al
punto 5 dello stesso viene altresì ipotizzato che egli “avrebbe personalmente e
ripetutamente commesso atti di riciclaggio di valori patrimoniali di origine crimi-
nale, in quanto presunti nella disponibilità dell’organizzazione criminale di cui
faceva parte” (act. 2 pag. 4). Fra gli atti accertati risultano due versamenti in
contanti risalenti al 15 gennaio 2002 e al 9 aprile 2002, rispettivamente per gli
importi di ITL 497'500'000 e di EUR 258'700 (act. 2 pag. 5). Trattandosi di ope-
razioni che sarebbero state eseguite in qualità di membro di un’organizzazione
criminale si configurerebbe l’ipotesi del riciclaggio di denaro aggravato ex
art. 305bis n. 2 lett. a CP, che prevede la prescrizione dell’azione penale in
15 anni (v. art. 97 cpv. 1 lett. b CP); per questi atti, il 15 gennaio rispettivamente
il 9 aprile 2017 sarebbe intervenuta la prescrizione. Diverso il discorso per
quanto concerne le operazioni del 26 luglio 2004 e del 3 ottobre 2007, per un
ammontare di EUR 500'000.-, rispettivamente 38'278.88, la cui prescrizione,
nell’ipotesi del riciclaggio aggravato, non è ancora intervenuta (v. anche art. 70
cpv. 1 lett. c vCP, RU 2002 2993 2996). Inoltre, tenuto conto del fatto che per
quanto riguarda l’ipotesi di una confisca ex art. 72 CP la prescrizione non inizia
a decorrere prima che il potere di disporre dei valori patrimoniali da parte dell'or-
ganizzazione criminale cessi (v. HIRSIG-VOUILLOZ, Commentario romando,
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2009, n. 26 ad art. 72 CP), questa subentrerebbe nel giugno 2020, fermo re-
stando tuttavia che in concreto il sequestro è richiesto nell’ambito di una proce-
dura aperta esclusivamente per titolo di riciclaggio di denaro. Anche in caso di
abbandono ex art. 319 cpv. 1 lett. d CPP, resterebbe comunque aperta la pos-
sibilità di una procedura indipendente di confisca ex art. 376 e segg. CPP. In
questo senso, visto che perlomeno due eventuali atti di riciclaggio non risulte-
rebbero ancora prescritti e, soprattutto, che nelle motivazioni del decreto si fa
riferimento all’art. 72 CP, i requisiti per il mantenimento del sequestro sono an-
cora dati (v. art. 70 cpv. 3 CP unitamente all’art. 263 cpv. 1 lett. d CPP).
4. Da quanto sopra discende che il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul
conto del reclamante va confermato e il ricorso va respinto.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro-
cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
In applicazione degli art. 73 cpv. 2 LOAP, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento
del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), la tassa di giustizia va
fissata a fr. 2000.-- e viene posta a carico del reclamante in quanto parte soc-
combente.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 28 giugno 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
A.
Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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