Decisione del 20 aprile 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dagli avv.ti Andrea Taormina e Nadine
Wantz,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.30
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Visti:
- la decisione del 2 ottobre 2017 intitolata "Informazioni, consegna di documenti,
sequestro di valori patrimoniali e sequestro di mezzi di prova" emanata dal Mi-
nistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nell'ambito di un pro-
cedimento penale a carico di B. e ignoti, concernente la relazione bancaria n. 1
presso la banca C. intestata a A. (act. 1.1);
- il reclamo del 2 marzo 2018 interposto da A. davanti alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale avverso la suddetta decisione (act. 1);
- la risposta del 14 marzo 2018, con la quale il MPC ha comunicato a questa
Corte di aver dissequestrato la relazione di cui sopra in data 12 marzo 2018,
ragione per cui la procedura sarebbe divenuta priva d'oggetto (act. 3 e 3.1);
- la replica del 26 marzo 2018, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 6), con
la quale la ricorrente chiede la messa a carico delle spese giudiziarie al predetto
e un'indennità di fr. 18'444.60 a titolo di ripetibili (act. 5).
Considerato:
- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro
le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione;
- che mediante reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del di-
ritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
- che nella misura in cui è titolare della relazione sequestrata (v. sentenza del
Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e
riferimenti ivi citati), la reclamante è legittimata a ricorrere;
- che, con decreto del 12 luglio 2014 (act. 3.1), il MPC ha dissequestrato la rela-
zione della reclamante;
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- che, alla luce di quanto precede, il gravame è divenuto privo d'oggetto, come
del resto rilevato da entrambe le parti (v. act. 3 e 4);
- che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di re-
clamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili ven-
gono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31);
- che il MPC sostiene che "una preventiva presa di contatto con l'MPC da parte
della reclamante avrebbe permesso a quest'ultima di venire a conoscenza dello
stato di avanzamento dell'inchiesta nonché degli esiti dell'analisi finanziaria, ciò
che avrebbe evitato l'inoltro del reclamo in questione, che ha comportato solo
un inutile aggravio di lavoro, di tempo e, infine, di costi, i quali – stante la con-
dotta processuale appena descritta – si chiede vengano interamente accollati
alla reclamante" (v. act. 3 pag. 2);
- che queste considerazioni non possono essere condivise, già solo per il fatto
che la reclamante, venuta a conoscenza del sequestro del suo conto soltanto
in data 20 febbraio 2018, disponeva di un termine per ricorrere di 10 giorni a
partire da tale data (v. act. 1 pag. 3 e seg.);
- che il decreto di dissequestro è intervenuto solo il 12 marzo 2018, dopo un'ap-
profondita analisi della documentazione bancaria da parte del MPC (v. act. 3
pag. 2);
- che la reclamante ha quindi correttamente esercitato il suo diritto di ricorso, per
cui nulla le può essere rimproverato a tal proposito;
- che, in definitiva, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito al fatto
che il MPC ha, nel frattempo, dissequestrato la relazione della reclamante, dopo
avere accertato l’estraneità della relazione in questione per rapporto alla fatti-
specie indagata (act. 3 pag. 2), le spese procedurali concernenti il presente
reclamo devono essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Mes-
saggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicem-
bre 2005, FF 2006 pag. 1228; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizeri-
schen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2013, n. 1777; GUIDON, Die Beschwerde
gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea, 2011, n. 569)
- che in concreto non si riscuotono quindi emolumenti giudiziari;
- che il MPC deve altresì versare alla reclamante un'indennità per le spese so-
stenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436
cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP);
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- che, giusta l'art. 12 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolu-
menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario,
impiegato dall'avvocato per la difesa della parte che rappresenta, precisato che
l'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi;
- che, con nota d'onorario presentata in sede di replica, la reclamante postula un
indennizzo di fr. 18'444.– corrispondenti a 51.95 ore di lavoro remunerate ad
una tariffa oraria di fr. 450.– per quanto riguarda le prestazioni fornite dall'avv.
Andrea Taormina e a fr. 300.– per quelle fornite dalla praticante (MLaw) Nadine
Wantz (v. act. 5.1);
- che, secondo la prassi del Tribunale penale federale, se il caso non presenta
difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze
del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1;
SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009
consid. 9);
- che tale prassi è stata avallata dal Tribunale federale nella DTF 142 IV 163;
- che l'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta di mas-
sima a fr. 100.– (sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° di-
cembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2);
- che anche quest’ultima prassi è stata avallata dal Tribunale federale (v. sen-
tenza 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2);
- che in concreto, non presentando la causa particolari difficoltà, va applicata una
tariffa oraria di fr. 230.– per le prestazioni dell'avv. Taormina ed una di fr. 100.–
per quelle fornite dalla praticante Nadine Wantz;
- che giusta l'art. 20 cpv. 1 RSPPF, applicabile nella fattispecie per analogia
(v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011 con-
sid. 4.5.3), di regola, l'indennità per gli interpreti oscilla tra 80 e 120 franchi
all'ora e i traduttori sono indennizzati secondo la loro nota di onorario, ma al
massimo secondo la tariffa applicabile alle prestazioni fornite da traduttori o re-
visori incaricati dall'Amministrazione federale;
- che in concreto la tariffa oraria per le traduzioni elencate nella nota d'onorario
va fissata a fr. 100.–;
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- che nella nota d'onorario, alla data 2 marzo 2018, sono state esposte 6.5 ore
per "Drafting and finalising the complaint, call with client and telephone conver-
sation with client" e 5.5 ore per "Draft of complaint, internal meetings, review of
file and telephone conversation with client" (v. act. 5.1);
- che tale dispendio orario risulta eccessivo, soprattutto tenuto conto di quanto
già fatturato per la stesura stessa del reclamo (4.5 ore in data 28 febbraio 2018
e 6.5 ore in data 1° marzo 2018), dell’ingiustificato e sproporzionato numero di
contatti telefonici con la cliente e del fatto che solo una parte dei compiti forma-
tivi dello studio legale nei confronti dei propri praticanti (v. DTF 134 II 329 con-
sid. 6.2.2), che implicano per loro natura il controllo e la correzione da parte
dell'avv. Taormina del lavoro da essi svolto, possono essere caricati nell'onora-
rio;
- che solo 5 ore, a una tariffa oraria di fr. 230.–, vengono ritenute giustificate per
quanto concerne le prestazioni fornite il 2 marzo 2018, nonché per la breve
replica (seppur non separatamente fatturata) del 26 marzo 2018;
- che, tenuto conto di quanto precede, il dispendio orario legato alle prestazioni
necessarie fornite dall'avv. Andrea Taormina ammonta a 18.3 ore (1.5 ore
l’8 febbraio 2018; 2 ore il 20 febbraio 2018; 0.5 ore il 22 febbraio 2018; 2 ore il
23 febbraio 2018; 2 ore il 26 febbraio 2018; 0.8 ore il 27 febbraio 2018; un’ora
il 28 febbraio 2018; 3.5 ore il 1° marzo 2018; 5 ore il 2 e il 26 marzo 2018)
mentre quello di Nadine Wantz ammonta a 21.7 ore (2,5 ore il 22 febbraio 2018;
5.2 ore il 26 febbraio 2018; 3 ore il 27 febbraio 2018; 4.5 ore il 28 febbraio 2018;
6.5 ore il 1° marzo 2018);
- che a questo vanno aggiunte 4.95 ore per traduzioni;
- che, in definitiva, l'onorario viene fissato a fr. 6'874.– ([18.3 x 230] + [21.7 x 100]
+ [4.95 x 100]), IVA esclusa, dato che la reclamante ha il proprio domicilio all'e-
stero (v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta
sul valore aggiunto; RS.641.20).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla reclamante un importo
di fr. 6'874.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 20 aprile 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv.ti Andrea Taormina e Nadine Wantz
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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