Decisione del 12 marzo 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A.,
Istante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Revisione (art. 410 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.33
- 2 -
Visti:
- il gravame interposto il 17 febbraio 2018 da A. dinanzi a questa Corte (act. 1);
- la decisione del 27 febbraio 2018, mediante la quale questa Corte ha dichiarato
inammissibile il suddetto reclamo (v. sentenza BB.2018.21);
- l'istanza di revisione di tale decisione del 7 marzo 2018 presentata da A. (act.
1);
- la richiesta al Tribunale penale federale, contenuta nella summenzionata
istanza, di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-
Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré.
Considerato:
- che, giusta il testo chiaro della legge, la revisione può essere richiesta da chi è
aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da
una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella proce-
dura indipendente in materia di misure (v. art. 410 cpv. 1 CPP);
- che la revisione di decisioni emanate nella forma dell'ordinanza o del decreto
non è ammessa (v. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 e
rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.155 del 19 settembre
2017, con riferimenti; cfr. anche JOSITSCH/ SCHMID, Handbuch des schweizeri-
schen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1587);
- che la decisione di cui l'istante richiede la revisione costituisce materialmente
un'ordinanza (v. art. 80 cpv. 1 CPP);
- che la presente istanza è dunque manifestamente inammissibile, ragione per
cui questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP
e contrario);
- che l'istante non fa peraltro valere nessun motivo previsto all'art. 410 CPP, per
cui anche sotto questo profilo la sua domanda risulterebbe irricevibile;
- 3 -
- che la richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio
Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré è di competenza del Segretariato
generale del Tribunale penale federale, Servizio al quale la richiesta viene per-
tanto inoltrata (art. 10 cpv. 2 lett. d del regolamento sull’organizzazione del Tri-
bunale penale federale [RS 173.713.161; ROTPF] in relazione all’art. 2 cpv. 2
del regolamento del Tribunale penale federale su principi dell’informazione del
24 gennaio 2012 [RS 173.711.33], in relazione con l’art. 8 della legge federale
sulla procedura amministrativa [RS 172.021; PA]);
- che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all’istante
(v. art. 428 cpv. 1 CPP);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 della legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71;
LOAP) nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS
173.713.162; RSPPF), ed è fissata nella fattispecie a fr. 200.–.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. La richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bo-
mio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré viene inoltrata per competenza al
Segretariato generale del Tribunale penale federale.
3. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dell’istante.
Bellinzona, 12 marzo 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A.
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale, Segretariato generale (brevi manu)
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Full & Egal Universal Law Academy