Decisione del 20 giugno 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Alessandro Pescia,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
Restituzione (art. 94 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.78+BP.2018.20
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Visti:
- la decisione del 18 aprile 2018, con la quale il Ministero pubblico della Confe-
derazione (in seguito: MPC) ha ordinato il sequestro del saldo attivo del conto
n. 1 presso la banca B., intestato alla società A. SA (v. act. 1.1);
- il reclamo del 30 aprile 2018 interposto da A. SA dinanzi alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale avverso la suddetta decisione (v. act. 1);
- l'invito al MPC del 3 maggio 2018 a presentare la risposta entro il 15 maggio
2018 (v. act. 2);
- l'invito alla reclamante del medesimo giorno a produrre entro il 15 maggio 2018
la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società
delle persone che hanno firmato la procura (v. act. 3);
- la proroga del termine al 25 maggio 2018 concessa al MPC per presentare la
risposta (v. act. 4);
- la proroga del termine al 25 maggio 2018 concessa alla reclamante per pro-
durre la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla so-
cietà delle persone che hanno firmato la procura (v. act. 5);
- la risposta del MPC del 24 maggio 2018 (v. act. 6);
- l'invito alla reclamante del 25 maggio 2018 a presentare la replica al reclamo
entro il 7 giugno 2018 (v. act. 7);
- lo scritto del 28 maggio 2018, con il quale la reclamante ha trasmesso a questa
Corte la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla so-
cietà delle persone che hanno firmato la procura (v. act. 8);
- la replica del 18 giugno 2018 (v. act. 10), trasmessa al MPC per conoscenza
(v. act. 11).
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Considerato:
- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe-
derale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero
pubblico della Confederazione;
- che mediante reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del di-
ritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
- che giusta l'art. 385 cpv. 1 CPP, se il presente Codice esige che il ricorso sia
motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione: i punti
della decisione che intende impugnare (lett. a); i motivi a sostegno di una di-
versa decisione (lett. b); i mezzi di prova che invoca (lett. c);
- che secondo il cpv. 2, prima frase, della medesima disposizione, se l'atto di
ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente
perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;
- che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del ter-
mine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv.
2 seconda frase CPP);
- che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida
(v. LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz. 2014, n. 5 ad art. 385 CPP;
ZIEGLER/KELLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385 CPP);
- che nell'invito del 3 maggio 2018, teso ad ottenere la documentazione atte-
stante i poteri di rappresentanza in seno alla società reclamante delle persone
che hanno firmato la procura, questa Corte ha avvertito che in assenza d'inoltro
della documentazione richiesta entro il termine assegnato, essa non sarebbe
entrata nel merito del reclamo (v. act. 3);
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- che la reclamante, adducendo di aver ottenuto la documentazione richiesta
"solo nel tardo pomeriggio del 25 maggio (ora uruguaiana)", ha inoltrato la
stessa il 28 maggio 2018 (v. act. 8), quando il termine era stato prorogato sol-
tanto sino al 25 maggio 2018, conformemente a quanto richiesto dalla recla-
mante stessa (v. act. 5);
- che, come ammesso dalla reclamante stessa, l'inoltro di detta documentazione
è dunque tardivo (v. act. 8);
- che la reclamante ha presentato nel contempo un'istanza di restituzione dei
termini ex art. 94 CPP, la cui motivazione "risulta essere la tardiva confezione
degli atti da parte delle Autorità dell'Uruguay" (v. ibidem);
- che, a norma dell'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato un
termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chie-
derne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'i-
nosservanza;
- che l'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni
dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe
dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine oc-
corre compiere l'atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP);
- che non vi è alcuna colpa nel mancato rispetto dei termini unicamente quando
vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, come malattia, infortunio o eventi
naturali, che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare i termini, rispet-
tivamente le scadenze (BRÜSCHWEILER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz. 2014,
n. 2 ad art. 94 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Codice svizzero di procedura pe-
nale [CPP] – Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda
[ed.], 2010, n. 2 ad art. 94 CPP);
- che, di principio, l'agire erroneo del patrocinatore va imputato al suo cliente,
eccettuati i casi di errore grossolano dell'avvocato, in particolare in presenza di
una difesa obbligatoria (v. sentenze del Tribunale federale 6B_722/2004 del
17 dicembre 2014 consid. 2.1; 1B_250/2012 del 31 luglio 2012 consid. 2.3 e
riferimenti);
- che il Tribunale federale ha ritenuto che la restituzione dei termini presuppone
che la parte o il suo mandatario siano stati impediti di agire nel termine impartito;
essa non può essere concessa se la parte o il suo mandatario hanno rinunciato
ad agire, a seguito di una scelta consapevole o a causa di un errore (sentenza
del Tribunale federale 6B_311/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1);
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- che, di conseguenza, in presenza di casi che non rientrano nelle fattispecie
della difesa obbligatoria, i comportamenti erronei del patrocinatore vanno impu-
tati al cliente (RIEDO, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-
nung, 2a ediz. 2014, n. 55 e segg. ad art. 94 CPP);
- che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per una difesa obbligatoria
giusta l'art. 130 CPP;
- che la reclamante, confrontata con il ritardo dell'autorità estera nel fargli perve-
nire la documentazione richiesta, avrebbe potuto semplicemente chiedere a
questa Corte un'ulteriore proroga del termine per presentare la documentazione
richiesta, ciò che inspiegabilmente non ha fatto;
- ch'essa non ha addotto nessun motivo che le avrebbe impedito di agire in tal
senso;
- che, in definitiva, l'istanza di restituzione della reclamante per rimediare alla in-
giustificata omissione del proprio difensore di fiducia non può essere accolta,
tanto più non essendo dati i presupposti per una difesa obbligatoria;
- che, di conseguenza, il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
- che, visto quanto precede, la domanda tesa ad ottenere la concessione dell'ef-
fetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
- che la reclamante, risultando soccombente data l’inammissibilità del suo gra-
vame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
- che una tassa di giustizia di fr. 1'000.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 8
del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010
(RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. L'istanza di restituzione è respinta.
3. La domanda tesa ad ottenere la concessione dell'effetto sospensivo è dive-
nuta priva d'oggetto.
4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 20 giugno 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Alessandro Pescia
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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