Decisione del 4 giugno 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
1. A.,
2. B.,
Reclamanti
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE,
2. CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE
DEL CANTONE TICINO,
Controparti
Oggetto Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); ricusa-
zione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d
in relazione con l'art. 56 CPP); ricusazione di membri
della Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LTF in rela-
zione con l'art. 38 LTAF per analogia)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.79-80
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La Corte dei reclami penali, visti:
- la comunicazione del 13 aprile 2018, con cui il Ministero pubblico della Confe-
derazione (di seguito: MPC) informava i signori A. e B. di non essere compe-
tente a perseguire quanto da loro segnalato nello scritto del 9 aprile 2018 (act.
1 doc. A);
- il gravame interposto il 30 aprile 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale da A. e da B. (act. 1), ed i documenti allegati a detta
impugnativa;
- il complemento al reclamo datato 8 maggio 2018 con allegati (act. 2);
- il complemento al reclamo datato 30 maggio 2018 con allegati (act. 4).
Considera in fatto e in diritto:
- che, nella propria impugnativa, i reclamanti richiedono implicitamente la ricusa-
zione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Roy Garré e Tito
Ponti;
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di
una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in-
dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono-
scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la
domanda;
- che i motivi di ricusazione sono elencati all’art. 56 CPP;
- che l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di
cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità
penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù
dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva-
mente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giuri-
sdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le au-
torità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’ap-
pello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri
del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interes-
sato l’intero tribunale d’appello;
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- che le domande di ricusazione di membri della Corte dei reclami penali vengono
decise dalla Corte medesima, di massima in assenza degli interessati (art. 37
cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 38 LTAF per analogia; v. DTF 122 II 471 consid.
2b e decisione del Tribunale penale federale BB.2014.99 del 21 agosto 2014);
- che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è per contro ne-
cessità di escludere gli interessati dalla partecipazione alla procedura in caso
di ricorsi dilatori e abusivi (sentenza del Tribunale federale 1P.9/2003 del
16 gennaio 2003, con rinvii);
- che ciò è palesemente il caso nella fattispecie, visto che i reclamanti si limitano
a chiedere “di valutare l’astensione di partecipazione della precedente compo-
sizione di corte (Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti, Roy Garré) per garan-
tire che non sussistano ulteriori fenomeni di deviazione del giudizio per quanto
già emesso in precedenza e che presentando ancora dei difetti giudiziari
nell’emissione non sono stati opportunamente sanati”;
- che la motivazione è vaga, priva di sostanziali riscontri e in alcun modo ricon-
ducibile ai precisi criteri di cui all’art. 56 CPP;
- che, vista la suddetta giurisprudenza, la domanda di ricusazione può essere
dunque trattata senza modifiche alla presente composizione;
- che per i medesimi motivi essa va chiaramente respinta;
- che, giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per
scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni
presso la giurisdizione di reclamo;
- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto
di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);
- che, nella misura in cui il reclamo è diretto avverso la comunicazione del MPC
del 13 aprile 2018, non vi è stata né denegata né ritardata giustizia, avendo il
MPC subito risposto alla richiesta 9 aprile 2018 dei reclamanti, motivando la
propria presa di posizione in maniera chiara e precisa;
- che, le ulteriori doglianze dirette contro la decisione in questione sono inammis-
sibili in quanto tardive, essendo il termine di reclamo giunto a scadenza giovedì
26 aprile 2018, ovvero 10 giorni dopo l’effettivo recapito della stessa ai recla-
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manti, il quale risale al 16 aprile 2018 (v. act. 3; tracciamento degli invii, racco-
mandata 1) e non al 20 aprile 2018 come invece indicato nel reclamo (v. act. 1
pag. 1);
- che l’impugnativa andrebbe comunque respinta anche nel merito avendo l’au-
torità precedente correttamente negato la giurisdizione penale federale
(v. art. 23 e 24 CPP) in merito ai fatti descritti dai reclamanti nei loro allegati agli
atti;
- che, nel testo del reclamo viene più volte richiesta la ricusazione dell’intero Tri-
bunale d’appello del Cantone Ticino, nonché la ricusazione della giudice presi-
dente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino C. e del
giudice D.;
- che l'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP prevede che, in presenza di richieste di ricusa di
giudici cantonali, il Tribunale penale federale è unicamente competente nei casi
in cui la ricusa interessa l’intero tribunale d’appello;
- che anche nel caso in cui venga ricusata l’integralità di una Corte o di un Tribu-
nale, la domanda deve comunque riferirsi all’attività di ogni singolo membro in
relazione ad un caso concreto (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., 2014,
n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del
6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012);
- che nel reclamo vengono citate e allegate innumerevoli procedure ma non è
possibile evincere quale sia il procedimento concreto nel quale i giudici del tri-
bunale cantonale in questione dovrebbero essere ricusati e per quale specifico
motivo ex art. 56 CPP, ciò che impedisce sia di valutare la tempestività della
richiesta che di esaminarne la sostanza;
- che la domanda di ricusazione è dunque manifestamente inammissibile, per cui
questa Corte ha rinunciato ad uno scambio degli scritti;
- che, per il resto, le censure invocate dai reclamanti non ricadono nelle compe-
tenze di questo Tribunale;
- che da quanto sopra discende l’irricevibilità dell’intero gravame;
- che viste le sorti dello stesso, incombe ai reclamanti farsi carico in solido delle
spese (v. art. 59 cpv. 4 e 428 CPP), le quali sono fissate, in applicazione degli
art. 5 e 8 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli
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emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), in una tassa di giustizia pari a fr. 1’000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di ricusazione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovana-
scini, Roy Garré e Tito Ponti è respinta.
2. Per il resto, il reclamo è inammissibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.
Bellinzona, il 4 giugno 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A.
- B.
- Ministero pubblico della Confederazione
- Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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