Decisione del 24 ottobre 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Vicepresidente,
Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. CORP., rappresentata dall'avv. Pierluigi Pasi e
Emanuele Ganser,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.123
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Fatti:
A. In data 24 febbraio 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito:
MPC) ha avviato un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio
di denaro (art. 305bis CP). Tale procedimento si inserisce nell’ambito di diverse
inchieste condotte dal MPC concernenti lo scandalo corruttivo che ha coinvolto
la società parastatale Petrobras, impresa attiva nella ricerca, nell’estrazione,
nella raffinazione, nel trasporto e nella vendita di petrolio, e il gruppo C., impor-
tante holding brasiliana operante nei settori dell’energia, dell’industria, dell’am-
biente, dei trasporti e delle infrastrutture. B. è sospettato di aver riciclato in Sviz-
zera, mediante relazioni bancarie di società a lui riconducibili, ingenti somme di
presunta origine corruttiva provenienti da società del gruppo C. (v. act. 1.2).
B. Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC ha sequestrato svariate relazioni bancarie
riconducibili a B., tra cui, il 24 febbraio 2017, la relazione n. 1 presso la banca
D., Zurigo, intestata a A. Corp., con sede a Panama (v. act. 7, pag. 4 e seg.).
Con scritti del 13 e 24 maggio 2019, B. ha postulato lo sblocco di tutti i conti di
cui egli è titolare, contitolare con terzi, beneficiario economico o avente diritto di
firma (v. act. 1.3 e 1.5). Con decreto del 29 maggio 2019, il MPC ha respinto
integralmente detta istanza (v. act. 1.2).
C. Con reclamo dell’11 giugno 2019, A. Corp. è insorta contro il suddetto decreto
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando,
in via principale, l'annullamento dello stesso e il dissequestro della sua relazione
bancaria e, in via subordinata, l’annullamento del decreto, con rinvio della causa
al MPC affinché quest’ultimo si pronunci con una decisione meglio motivata,
con protestate spese e ripetibili (v. act. 1).
D. Con osservazioni del 26 luglio 2019, il MPC ha chiesto di respingere il gravame,
nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
E. Con replica del 19 agosto 2019, l'insorgente si è riconfermata nelle sue conclu-
sioni ricorsuali, aggiungendo e chiedendo, in via alternativa, l’annullamento par-
ziale del decreto impugnato, nel senso che vengano sbloccati almeno
USD 1'000'000.– (v. act. 13).
F. Invitato a duplicare (v. act. 14), il MPC è rimasto silente.
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G. Con scritto del 14 ottobre 2019, la ricorrente ha chiesto di poter ottenere la du-
plica (v. act. 15). Egli ha parimenti inoltrato a questa Corte della corrispondenza
recente intercorsa tra il MPC e le autorità penali brasiliane riguardante la pen-
dente procedura rogatoriale (v. act. 15.1).
H. In data 15 ottobre 2019, la Corte dei reclami penali ha informato il ricorrente che
il MPC non ha duplicato, trasmettendo inoltre a quest’ultimo lo scritto del 14 ot-
tobre 2019 per conoscenza (v. act. 16).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le
sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155
consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf-
prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 29 maggio 2019 (v. act. 1.2), è stata ritirata dal reclamante il
31 maggio successivo (v. act. 1.4). Il reclamo, interposto lunedì 11 giugno 2019,
è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP).
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se
il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima,
anche attuale (v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen-
tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1;
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1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012
consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il tito-
lare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale
federale BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati).
La legittimazione della reclamante, titolare della relazione bancaria sequestrata,
è dunque pacifica.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. La reclamante sostiene che il decreto impugnato sarebbe viziato da carente
motivazione, nella misura in cui non riferirebbe in alcun modo delle transazioni
concernenti i valori patrimoniali di origine illecita alla base del contestato seque-
stro. La documentazione relativa alle analisi dei flussi finanziari concernenti i
conti implicati nonché alle investigazioni condotte non darebbero nessuna in-
formazione utile alla reclamante per potersi compiutamente pronunciare sulla
legalità e sulla proporzionalità del sequestro.
2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au-
torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de-
cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci-
tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2;
117 Ib 481 consid. 6b/bb). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera detta-
gliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni
conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni
decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 con-
sid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sen-
tenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto
di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha
la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione
(v. DTF 130 II 530 consid. 7.3; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 3.2.1).
2.2 In concreto, nel decreto contestato il MPC afferma che dalle indagini condotte
in vari Paesi è emerso che il gruppo C., attraverso società offshore da esso
controllate ed aventi funzione di “casse nere” costituite in quattro livelli (A, B, C
e D), avrebbe effettuato, mediante relazioni bancarie situate anche in Svizzera,
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pagamenti a ex direttori di Petrobras e altre società statali e parastatali in Brasile
e altri Paesi, nei quali il gruppo C. avrebbe ottenuto contratti d’appalto. Vi sa-
rebbero inoltre anche stati pagamenti a direttori, ex direttori e collaboratori del
gruppo C. stesso, oltre che a PEP’s, intermediari e terze persone implicate nelle
presunte attività delittuose, i quali avrebbero favorito il gruppo C. in occasione
dell’assegnazione di contratti d’appalto in cambio di denaro. Per quanto attiene
alla genesi e alle modalità operative delle “casse nere”, il MPC afferma che,
sulla base di contratti fittizi e delle relative fatture emesse, il denaro sarebbe
stato distratto dalla contabilità ufficiale del gruppo C. (livello A), per essere tra-
sferito su relazioni bancarie di società offshore (livello B), le quali di fatto sareb-
bero state controllate dal gruppo C., ma che non sarebbero più risultate nella
contabilità consolidata del gruppo. Queste “casse nere” (relazioni bancarie del
livello B) sarebbero state aperte e gestite da impiegati o mandatari del gruppo
C. attivi in particolare in Svizzera, ad Antigua, in Austria, in Portogallo e nei
Paesi Bassi. Anche il trasferimento di valori patrimoniali dal livello B al livello C
sarebbe stato di principio giustificato mediante contratti di prestazione fittizi e
fatture per i quali non vi sarebbe stata controprestazione. L’analisi delle relazioni
bancarie intestate alle predette società di sede (il MPC ne elenca una decina),
appartenenti al livello C delle “casse nere”, avrebbe messo in evidenza trasfe-
rimenti di valori, tra luglio 2008 e giugno 2014, per un totale complessivo di circa
USD 43.7 milioni e EUR 3.2 milioni, a favore di relazioni bancarie riconducibili
a B. Gran parte di tali versamenti sarebbero stati effettuati con l’indicazione di
un “codinome”, basato su un sistema di denominazione in codice utilizzato dal
gruppo C. che permetterebbe di collegare i trasferimenti a dei progetti effettuati
dallo stesso gruppo. Sarebbe pertanto stato possibile ricollegare una parte degli
stessi a dei progetti effettuati dal gruppo C. in Venezuela. Tra dicembre 2015 e
marzo 2016 vi sarebbero inoltre stati versamenti, per un totale complessivo di
USD 4.4 milioni, provenienti da relazioni bancarie intestate alla società E. SA,
anch’essa riconducibile al gruppo C. Infine, altri USD 180 milioni circa sareb-
bero pervenuti, tra settembre 2010 e dicembre 2015, sulle relazioni riconducibili
a B. provenienti da una relazione intestata al Consorcio F.OIV – G. Il denaro
accreditato sulle relazioni bancarie riconducibili a B. sarebbe stato trasferito su
relazioni a lui riconducibili all’estero e a terzi, tra cui H., ex direttore del gruppo
C. in Venezuela (v. act. 1.2, pag. 1 e seg.).
Quanto precede ha certamente permesso alla reclamante di comprendere le
ragioni alla base del contestato sequestro, ciò che è del resto anche dimostrato
dal suo articolato gravame di 19 pagine. Con la sua risposta, seguita da una
replica di 12 pagine (v. act. 13), il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua
decisione (v. act. 7), per cui un’eventuale violazione sarebbe stata comunque
sanata (v. supra consid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.
Per quanto attiene all’asserita insufficiente precisione del MPC nell’indicare
operazioni illecite concrete, in entrata e in uscita, sulla relazione bancaria della
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reclamante, la questione sarà trattata più avanti, nell’ambito dell’analisi riguar-
dante l’esistenza o meno del sospetto di reato alla base della contestata misura
(v. infra consid. 3).
3. La reclamante contesta il mantenimento del sequestro del suo conto, misura
ritenuta inoltre irrispettosa del principio della proporzionalità. In sostanza, se
tale misura poteva essere giustificata e legittima nel febbraio 2017, all’avvio del
procedimento penale nei confronti di B., ciò non sarebbe più il caso oggi, nella
misura in cui gli atti istruttori espletati dal MPC non avrebbero permesso di raf-
forzare i sospetti di reato (sia del crimine a monte all’estero che del riciclaggio
di denaro in Svizzera), i quali, al contrario, si sarebbero affievoliti, apparendo
inesistenti. In definitiva, non costituendo i valori patrimoniali depositati sul suo
conto né prodotto di reato né valori destinati a determinare o a ricompensare
l’autore di un reato, essi sarebbero da dissequestrare.
3.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe-
cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi-
scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re-
strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche
della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi-
zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan-
dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere
sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio
della proporzionalità (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011,
pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale
suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia
adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a
perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto
mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo
scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii).
Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel
suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata
(v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di seque-
stro è di principio proporzionale se porta su valori che potrebbero verosimil-
mente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze
del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1;
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem-
bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).
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3.2 Nella fattispecie, B. è sospettato di avere agevolato la movimentazione di in-
genti somme di denaro di presunta origine criminale depositate su conti bancari
di società a lui riconducibili, tra cui la reclamante, valori patrimoniali che sareb-
bero legati all’attività corruttiva posta in essere all'estero da persone fisiche ope-
ranti nel gruppo C. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di suffi-
cienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori
patrimoniali sequestrati.
3.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP
(RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse
dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP). Tuttavia, se l’autore è giudi-
cato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al
momento dell’infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex
mitior ex art. 2 cpv. 2 CP. Il nuovo art. 305bis CP è stato modificato unicamente
con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente,
FERRARA MICOCCI/SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati
secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Mi-
cocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 241 e
segg.). Il nuovo diritto, estendendo il proprio campo di applicazione, è di per sé
meno favorevole al reo rispetto a quello precedente, ma la questione è qui irri-
levante non trattandosi nella fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi
è dunque motivo di scostarsi dalla regola dell’art. 2 cpv. 1 CP.
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vec-
chia versione dell’art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che sog-
gettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai
sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio,
il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimo-
niali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola
la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso prove-
nienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2,
242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il
comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto
il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali
da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del
Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclag-
gio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più
semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un
atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in ma-
niera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP).
L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che
l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma
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anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che
i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla
formulazione “sa o deve presumere” si veda già BERNASCONI, Finanzunterwelt.
Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e
seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e alla legge sugli stu-
pefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69
IV 67 consid. 3).
3.3.1 In concreto, richiamato quanto già evidenziato in precedenza (v. supra consid.
2.2; cfr. anche sentenze del Tribunale penale federale BB.2018.193 del 13 feb-
braio 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.194 del 22 febbraio 2019 consid. 2.3.1), si
rileva che l’esistenza delle società del cosiddetto livello C e delle loro relazioni
bancarie, che il gruppo C. ha ammesso di aver utilizzato quali “casse nere”, è
già stata constatata dal MPC mediante decreto d’accusa del 21 dicembre 2016,
passato in giudicato, nei confronti delle società E. SA e I. SA per titolo di puni-
bilità dell’impresa (v. act. 7, pag. 3; atto 03-00-0004 e segg. incarto MPC). Ciò
detto, l’analisi delle relazioni bancarie intestate alle suddette società di sede
appartenenti al livello C, ossia J. Ltd, K. Ltd, L. Ltd, società M., N. Ltd, O. LP,
P. LLP, Q. Ltd e società R., ha permesso di appurare versamenti per un totale
complessivo di circa USD 43.7 milioni e EUR 3.2 milioni su relazioni bancarie
riconducibili a B., avente diritto economico della reclamante. Il conto della re-
clamante è stato accreditato di USD 13'857'046.–, denaro proveniente proprio
dalle società di cui sopra (v. act. 7.2). L’utilizzo di nomi in codice ha permesso
di ricollegare parte di tali versamenti a progetti effettuati dal gruppo C. in Vene-
zuela, e meglio i progetti G., AA., BB., CC., DD. e EE. Il MPC ha assodato che
per un versamento di USD 398'000.– è stato utilizzato il “codinome” FF. riferibile
a “GG.”, codice che si riferirebbe probabilmente a H., ex direttore del gruppo C.
in Venezuela. Sono stati parimenti accertati versamenti per un totale di USD 4.4
milioni effettuati tra dicembre 2015 e marzo 2016 provenienti da relazioni ban-
carie intestate alla società E. SA sul conto n. 2 presso la banca HH., intestato
alla società II. Ltd, di cui B. è avente diritto economico. Pure rilevante risulta
essere il trasferimento complessivo di USD 180 milioni, intervenuto tra settem-
bre 2010 e dicembre 2015, proveniente dalla relazione n. 3 presso la banca JJ.,
intestato al Consorcio F. – G., di cui faceva parte anche il gruppo C. (con par-
tecipazione al 50% a fronte delle partecipazioni al 40% della società italiana KK.
e al 10% della società venezuelana LL.), sul conto n. 4 presso la banca S.,
intestato a T. BV, dal quale sono stati trasferiti, tra luglio 2012 e maggio 2016,
USD 91'476'262.– sul conto n. 5 presso la banca S. intestato a T. BV LLC, di
cui B. è avente diritto economico. Anche se l’appartenenza o meno di tale con-
sorzio al livello C non sembrerebbe appurata, va nondimeno messo in evidenza
l’ingente flusso di denaro tra il citato conto presso la banca JJ. e i conti ricondu-
cibili a B., che l’autorità inquirente ritiene essere veicolo di riciclaggio di denaro
tra i livelli C e D, con B. che fungerebbe quindi da intermediario. Tale modus
operandi è del resto già stato accertato dal MPC nel suo decreto d’accusa del
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21 dicembre 2016 (v. atto 03-00-0011 e segg., in particolare 03-00-0014 e seg.).
L’autorità inquirente deve poter chiarire, sulla base di documentazione pro-
bante, i motivi precisi legati alle singole operazioni che hanno portato a tale
spostamento di denaro, essendoci sufficienti motivi per ritenere, visto che si è
in presenza anche di denaro proveniente dal gruppo C., che il flusso in que-
stione possa essere legato ai fatti corruttivi oggetto d’inchiesta all’estero e, di
riflesso, di rilevanza per il procedimento elvetico. Non si tratta del resto dei soli
versamenti sospetti di simile entità effettuati a favore di relazioni bancarie ricon-
ducibili a B. e oggetto di accertamenti da parte dell’autorità inquirente (v. act. 7
pag. 3, 7.1 e 7.2). Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, gli indizi
dell’esistenza di un crimine a monte sono tutt’ora persistenti e si sono anzi cor-
roborati dall’apertura delle indagini.
3.3.2 Per quanto attiene all'atto vanificatorio, è emerso che il denaro accreditato sulle
relazioni bancarie riconducibili a B. è stato trasferito su conti a lui riconducibili
all’estero e a terzi, tra cui H. Sulle relazioni bancarie riconducibili a quest’ultimo
in Svizzera e all’estero sono confluiti, tra il 2009 e il 2015, un totale complessivo
di circa USD 64.5 milioni. Tutte le relazioni bancarie riconducibili a H. in Sviz-
zera sono state nel frattempo chiuse e il denaro è stato trasferito ad altre rela-
zioni bancarie a lui riconducibili all’estero e a terzi sconosciuti al MPC (v. act. 7,
pag. 4). Sulle relazioni bancarie riconducibili a B. vi sono stati anche altri adde-
biti. Il MPC mette in evidenza un trasferimento di USD 6.1 milioni a favore di
una relazione bancaria intestata alla società MM. SA presso la banca S., di cui
avente diritto economico è NN., cittadino venezuelano. Poi vi è un versamento
di USD 4.4 milioni a favore di un conto intestato alla società OO. LLC presso la
banca PP., di cui avente diritto economico è QQ., cittadino venezuelano, il quale
risulterebbe collegato allo sviluppo del progetto idroelettrico G. L’autorità inqui-
rente menziona inoltre un trasferimento di USD 6.6 milioni a favore della rela-
zione bancaria intestata alla società RR. Ltd presso la banca S., di cui avente
diritto economico risulta essere TT., cittadino venezuelano, il quale avrebbe la-
vorato per otto anni per la società AAA. CVG, committente del progetto per la
costruzione della centrale idroelettrica G., così come anche, attraverso la sua
società, per diversi anni in un progetto idroelettrico in Venezuela nel quale
avrebbe fornito servizi di consulenza a una delle società di B. (v. act. 7, pag. 4).
Nel documento prodotto dal MPC intitolato “Schema flussi finanziari – B.” (v.
act. 7.2), vengono indicati versamenti per USD 1'666'666.– verso entità terze a
partire proprio dal conto litigioso della reclamante.
3.3.3 Il MPC precisa che le indagini non sono ancora completate. Da una parte, esso
attende una presa di posizione completa da parte di B. sui flussi che emergono
dalla documentazione bancaria sequestrata, dall’altra, vi è ancora pendente
una domanda di assistenza giudiziaria internazionale al Brasile tesa ad acqui-
sire ulteriori elementi di prova e interrogare diverse persone per far luce sui fatti
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(v. act. 7, pag. 5). Dalle autorità brasiliane è pure giunta una rogatoria, attual-
mente in esecuzione, basata su un procedimento penale nei confronti di B. e H.
per i reati di corruzione attiva, riciclaggio e organizzazione criminale (v. act. 7,
pag. 6). Dalla commissione rogatoria risulta che il gruppo C. e i suoi dirigenti
hanno concluso degli accordi di collaborazione con il Ministero pubblico brasi-
liano. Uno di questi dirigenti è H., il quale ha dichiarato che il gruppo C., tra il
2006 e il 2009, avrebbe pagato tangenti a favore dell’avvocato brasiliano di B.,
ingaggiato dal gruppo C. per risolvere problemi di messa in opera del progetto
idroelettrico G., Venezuela, legato alla società statale AAA. CVG facente capo
al Ministero dell’energia venezuelano così come lo sblocco di pagamenti non
ancora effettuati. H. ha citato i ministri dell’energia BBB. e CCC. e i presidenti
di AAA. CVG DDD. e EEE. come destinatari potenziali di tangenti. Ciò è con-
fermato anche nell’acordo de Leniência stipulato tra il gruppo C. e le autorità
brasiliane (v. act. 7.4, punto 12.13.5).
H. ha parimenti dichiarato che il gruppo C. avrebbe pagato tangenti a titolo di
contributi finanziari alle campagne elettorali di FFF., candidato presidenziale in
Venezuela nel 2012 e 2013, in cambio della promessa di mantenimento dei
contratti conclusi con il gruppo C. Questi pagamenti sarebbero stati effettuati
per il tramite del dipartimento “GGG.” che identificava i pagamenti attraverso i
nomi in codice “HHH.” (campagna elettorale 2012) e “III.” (campagna elettorale
2013) per i versamenti a favore della relazione bancaria intestata alla società
reclamante riconducibile a B. (v. act. 7, pag. 7). Anche questo è confermato
nell’acordo de Leniência già citato (v. act. 7.6, punto 12.13.2). Le affermazioni
di H., che la reclamante ritiene irrilevanti e poco credibili, ma che sono state
prese seriamente in considerazione dalle autorità inquirenti brasiliane sulla
base di riscontri oggettivi, concorrono a rendere maggiormente concreti i so-
spetti di reato.
3.3.4 Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e con-
divisibili. Esse sono del resto compatibili con i meccanismi e il modus operandi
già descritti nel decreto d’accusa del 21 dicembre 2016 a carico di E. SA e I. SA.
Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono
sufficienti indizi per ipotizzare che conti riconducibili a B., come quello qui liti-
gioso della reclamante, siano stati utilizzati per attività di riciclaggio sul territorio
svizzero. Infatti, nella misura in cui sul conto oggetto della decisione impugnata
sono giunti valori patrimoniali da società offshore riconducibili al gruppo C. fa-
centi parte del livello C del sistema corruttivo (v. act. 7.2), ma anche da altre
società riconducibili a B. destinatarie di valori di origine sospetta (v. ibidem), la
connessione fra l'ipotetico reato e i beni oggetto del sequestro è data (v. supra
consid. 3.1).
3.3.5 La reclamante sostiene che i valori patrimoniali giunti sul suo conto costitui-
scono la remunerazione per prestazioni di consulenza fornite al gruppo C. A tal
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proposito, il MPC afferma di non aver mai ricevuto documentazione che com-
provasse le prestazioni fornite da B., come ad esempio fogli di lavoro, rapporti,
tabelle, perizie, scritti ufficiali, ecc. Esso cita uno scritto del 7 settembre 2018,
mediante il quale il precedente rappresentante legale di B. ha dato spiegazioni
in merito alle relazioni contrattuali tra il suo cliente e il gruppo C. e il Consorzio
F. – G. (di cui il gruppo C. faceva parte). In tale scritto (v. act. 7.7, pag. 6 in
fondo) risulta che il Consorzio ad un certo punto non sarebbe più stato in grado
di pagare B. perché a sua volta non riusciva ad incassare le proprie fatture dalla
cliente. Visto il ruolo importante di B., il gruppo C. avrebbe proposto di pagarlo
direttamente sostituendo il Consorzio. Per giustificare i pagamenti in entrata
sulle relazioni bancarie B. non avrebbe avuto altra scelta che accettare di fir-
mare tre contratti (v. act. 7.11, 7.12 e 7.13) con le società J. Ltd, O. LP e P. LLP,
società che costituiscono le “casse nere” del gruppo C.. Tuttavia, secondo il
MPC, dall’analisi dei flussi risulta che sulle relazioni bancarie riconducibili a B.
in Svizzera non sono confluiti unicamente valori patrimoniali provenienti da
dette società, ma anche da altre “casse nere” del gruppo C. (v. act. 7.2). Il MPC
fa notare come il contratto tra la società reclamante e J. Ltd dell’8 agosto 2013
e il contratto tra la società reclamante e P. LLP del 13 marzo 2014 siano identici,
cambiando unicamente il logo delle società (v. act. 7.11 e 7.13). Oggetto dei
due contratti sarebbe un progetto di costruzione che nulla ha a che vedere con
le prestazioni che B. avrebbe fornito secondo il rappresentante legale. L’autorità
inquirente rileva che nei server utilizzati dal gruppo C. e sequestrati a Ginevra
è stato trovato un foglio contenente quattro diversi logotipi della società recla-
mante (v. act. 7.14), mal comprendendo per quale ragione il gruppo C. fosse in
possesso del logo di tale società. In tale contesto si inserisce anche una e-mail
ritrovata nel server del gruppo C. del 19 settembre 2013, mediante la quale JJJ.,
collaboratore della banca KKK. (Antigua), istituto controllato dal gruppo C. e da
questo utilizzato per la gestione delle “casse nere” (v. act. 7.15, pag. 5), chiede
ad una persona dall’incerto ruolo di fare il logo, la carta intestata e la carta per
fattura della società reclamante (v. act. 7.16). I due contratti in questione sono
stati trovati anche nei server del gruppo C., non firmati, trattandosi verosimil-
mente di bozze. Il MPC aggiunge che nei server sono anche state ritrovate delle
e-mail da parte di o destinate a LLL. della banca KKK., la quale nella banca si
sarebbe occupata dell’organizzazione dell’allestimento dei contratti fittizi (v. act.
7.15, pag. 14) tra le società costituenti le “casse nere” e i beneficiari finali dei
valori patrimoniali, con allegati dei contratti (v. act. 7.17, 7.18 e 7.19). Una e-
mail del 1° agosto 2013 è proprio indirizzata da LLL. a “MMM.”, nome in codice
corrispondente a NNN., considerato il responsabile dell’organizzazione dei con-
tratti fittizi nel dipartimento “GGG.” del gruppo C. Da rilevare che l’esistenza e
la funzione di “MMM.” (“Verantwortlich für die fiktiven vertraglichen Grundlagen
zur Plausibilisierung der Zahlungen”) è già stata constatata dal MPC nel suo
decreto d’accusa del 21 dicembre 2016 (v. atto 03-00-0018 incarto MPC). Visto
quanto precede, questa Corte condivide i sospetti e le conclusioni del MPC sulla
natura fittizia dei contratti firmati da B. con le società del gruppo C., società
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inattive e utilizzate unicamente quali “casse nere” (v. atto 03-00-0014 incarto
MPC). Quanto emerso per la società reclamante potrebbe rappresentare un
modus operandi applicato anche ad altre società, per cui è possibile che altri
contratti fittizi siano stati redatti per giustificare versamenti su altri conti in Sviz-
zera. Per quanto attiene all’aspetto soggettivo del reato, B. sostiene in ogni caso
di non aver mai saputo di essere stato remunerato con denaro di presunta ori-
gine criminale. A tal proposito, vanno condivisi i dubbi espressi dal MPC, il
quale, alla luce della professione d’avvocato di B. e della sua esperienza di
navigato uomo d’affari, ritiene tale affermazione poco credibile.
3.3.6 La reclamante sostiene che gli atti dell’incarto non dimostrerebbero che il de-
naro versato sui conti riconducibili a B. sarebbe stato utilizzato per corrompere
funzionari pubblici stranieri. A tal proposito, il MPC fa notare che nell’ambito
delle diverse indagini condotte nel complesso di fatti gruppo C./Petrobras, come
quelle sfociate nel decreto d’accusa del 21 dicembre 2016 a carico di E. SA e
I. SA, è stato riscontrato spesso che i valori patrimoniali giunti sulle relazioni
bancarie in Svizzera e provenienti dalle “casse nere” del gruppo C. non sono
stati accreditati ai beneficiari finali da dette relazioni, ma sono stati consegnati
mediante compensazioni, attraverso “doleiros” o altri intermediari (v. atto 03-00-
0015 e seg. incarto MPC). Il denaro veniva quindi accreditato su relazioni ban-
carie in Svizzera e consegnato, generalmente a contanti, ai beneficiari finali nel
loro Paese. Il MPC ha dichiarato che vi sono ancora in atto accertamenti su
determinati addebiti e accrediti effettuati sulle relazioni oggetto di inchiesta pro-
venienti o destinati a terze persone i cui ruoli non sono ancora chiari. Esso ha
già tuttavia riscontrato accrediti e addebiti provenienti e destinati a persone che
gravitano attorno alla cliente AAA. CVG o al progetto G. Visto quanto precede,
e in attesa di ulteriori e più approfondite analisi, vi sono sufficienti indizi per
ritenere che pubblici funzionari stranieri siano stati corrotti mediante operazioni
di compensazione collegate con i valori patrimoniali giunti sui conti riconducibili
a B., come quello qui litigioso.
3.3.7 Tenuto conto che sulla relazione bancaria intestata alla reclamante sono gia-
centi USD 14'945’141.– (stato al 30 giugno 2019) e che i valori di presunta ori-
gine criminale versati sulle relazioni riconducibili a B. ammonterebbero a
USD 228 milioni e EUR 3.2 milioni, la misura contestata risulta ossequiosa del
principio della proporzionalità. Per quanto riguarda gli eventuali valori patrimo-
niali di cui la reclamante asserisce di poter dimostrare la provenienza lecita, va
ricordata la possibilità per il MPC di sequestrare anche beni non legati ad un
reato in vista di garantire l'esecuzione di un eventuale risarcimento equivalente
a carico dell’imputato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP.
3.3.8 La reclamante postula il dissequestro di almeno USD 1'000'000.–. Essa motiva
tale richiesta asserendo che l’accredito di pari importo del 6 novembre 2015
proveniente dalla società T. BV LLC non potrebbe essere di origine criminale,
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dato che tale società non figura tra quelle del livello C, aggiungendo che il conto
della stessa sarebbe stato alimentato unicamente con denaro proveniente da
entità estranee alle società che il pubblico ministero ipotizza essere parte del
complesso di “casse nere”. In proposito, questa Corte non può che ribadire
quanto già affermato in precedenza (v. supra consid. 3.3.1), ossia che, essendo
anche la società T. BV LLC, riconducibile a B., sospettata di riciclare denaro di
presunta origine corruttiva, i versamenti di ingenti importi di denaro sul suo
conto n. 5 presso la banca S. meritano un’analisi approfondita da parte del
MPC, per cui tali valori non possono essere dissequestrati, tanto più che gran
parte degli stessi proviene originariamente da un conto appartenente al Con-
sorzio F. – G. di cui il gruppo C. fa parte con una quota del 50% (v. act. 7.2). La
richiesta di dissequestro parziale va pertanto respinta.
3.3.9 Occorre infine rilevare che quanto sequestrato potrà anche servire, come già
evidenziato dal MPC, a garantire la copertura delle spese procedurali (v. act. 7
pag. 12). In base all’art. 268 cpv. 1 lett. CPP il patrimonio dell’imputato può
essere infatti sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le
spese procedurali. Ciò vale anche per i conti senza nessuna connessione con
l'infrazione, alle condizioni definite all’art. 268 cpv. 2 CPP e nella relativa giuri-
sprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.29 del 10 set-
tembre 2015 consid. 3.5).
3.4 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo
ed i valori patrimoniali sotto sequestro, vi è da concludere che il provvedimento
impugnato deve essere confermato.
3.5 La reclamante ha postulato la produzione dell’intero incarto RH.18.0141 relativo
alla rogatoria presentata dalle autorità brasiliane nell’ambito del procedimento
penale da esse condotto nei confronti di B. Non spiega tuttavia in che misura
tali atti abbiano un possibile riflesso nella presente procedura, per cui detta ri-
chiesta va respinta. Va del resto aggiunto che, nella misura in cui la reclamante
ha già avuto accesso, in qualità di parte alla procedura rogatoriale, al postulato
incarto, nulla le avrebbe impedito di presentare i singoli documenti invocati a
sostegno delle proprie tesi; ciò che non è stato il caso.
3.6 Analogo discorso vale per quanto concerne i documenti prodotti con lo scritto
del 14 ottobre 2019 (v. act. 15), i quali non permettono certo di concludere che
gli accertamenti di cui sopra (v. consid. 3.3.1-3.3.6) non siano tuttora validi.
4. In definitiva, il gravame va integralmente respinto.
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5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 24 ottobre 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Vicepresidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pierluigi Pasi e Emanuele Ganser
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru-
zione lo ordini (art. 103 LTF).
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