Decisione del 4 ottobre 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Paolo Bernasconi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione
con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.133
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Fatti:
A. Il 17 ottobre 2018 A., residente a Z., Imam della moschea di Lugano-Viganello,
ha sporto denuncia/querela (v. act. 1.2) presso il Ministero pubblico della Con-
federazione (in seguito: MPC) nei confronti di “ignoti funzionari dell’Amministra-
zione federale, con particolare riferimento a funzionari federali attivi presso la
Segreteria di Stato della migrazione, Berna, e del Servizio delle attività informa-
tive della Confederazione (SIC), Berna” per titolo di diffamazione (art. 173 CP),
calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP) e abuso d’autorità (art. 312 CP).
In sostanza, nel mese di maggio 2014, A. ha formulato una domanda di natura-
lizzazione ordinaria presso il Comune di Z., autorità che gli ha concesso, il
14 marzo 2016, l’attinenza comunale a Z. (v. doc. A e B allegati alla denuncia
penale, in rubrica 5 incarto MPC). In data 3 novembre 2017, A. ha ricevuto dalla
Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) uno scritto, mediante il
quale gli è stato comunicato che, dalle verifiche effettuate, egli sarebbe coin-
volto in attività di terrorismo islamico. Tali accuse sarebbero essenzialmente
fondate sulle informazioni contenute nel preavviso negativo allestito dal Servizio
delle attività informative della Confederazione (in seguito: SIC). La SEM ha
quindi fissato al predetto un termine per prendere posizione e fornire la docu-
mentazione pertinente, in particolare quella che comprovi l’origine dei finanzia-
menti della moschea di Lugano-Viganello (v. doc. C allegato alla denuncia pe-
nale). Con scritto del 29 dicembre 2017 il denunciante ha respinto le accuse
mossegli dalla SEM (v. doc. H allegato alla denuncia penale). Con decisione
del 14 settembre 2018, la SEM ha deciso di rifiutare a A. la concessione dell’au-
torizzazione federale di naturalizzazione, fondandosi sul preavviso negativo del
SIC (v. doc. P allegato alla denuncia penale). Il predetto ha impugnato tale de-
cisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, procedura tuttora pendente
(v. doc. S allegato alla denuncia penale). Ritenendo le affermazioni della SEM,
effettuate nello scritto del 3 novembre 2017, e del SIC, nel suo scritto del 28 feb-
braio 2017, infondate e lesive del suo onore e ipotizzando un comportamento
abusivo da parte di tali autorità, A. ha quindi sporto denuncia/querela al MPC.
B. Con decisione del 13 giugno 2019, il MPC, ritenendo non dati i presupposti pro-
cessuali per i reati di diffamazione e calunnia e non adempiuti gli elementi co-
stitutivi dei reati di diffamazione, calunnia, ingiuria e abuso di autorità, in appli-
cazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, ha decretato il non luogo a procedere
(v. act. 1.1).
C. Con reclamo del 27 giugno 2019 A. è insorto avverso la succitata decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando
le conclusioni seguenti (v. act. 1):
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“I. Il reclamo è accolto.
1. Di conseguenza, il decreto di non luogo a procedere datato 13.06.2019 del
Ministero pubblico della Confederazione, per esso il Procuratore federale
C. e il Procuratore federale capo D. (Inc. MPC n. SV.18.1039), è integral-
mente annullato.
2. È ordinato al Ministero pubblico della Confederazione di procedere
all’apertura dell’istruzione ex art. 309 CPP nei confronti di ignoti per le ipo-
tesi di reato formulate nella denuncia/querela datata 17.10.2018 sporta dal
signor A. (art. 397 cpv. 2 CPP).
3. Viene fatto ordine al Ministero pubblico della Confederazione di provve-
dere all’assunzione delle prove menzionate al punto n. 50 del presente
reclamo.
II. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie. Alla parte reclamante vengono
assegnate congrue ripetibili.”
D. Nella sua risposta del 25 luglio 2019 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo,
nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).
E. Con replica del 9 agosto 2019, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 10),
il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale
(v. act. 9).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati
entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe-
derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1
lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza-
zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
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dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non-
ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung,
2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 13 giugno 2019, è stato notificato
al reclamante il 18 giugno 2019 (v. act. 1.1 e 1.3). Il reclamo, interposto il 27 giu-
gno 2019, è pertanto tempestivo.
1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382
cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub-
blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che
dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione
penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di-
chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo il reclamante dichiarato esplicita-
mente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato
(v. act. 1.1), occorre analizzare se egli dispone della qualità di danneggiato. Il
danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato
(art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuri-
dico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42
consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche
DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giu-
dicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue
affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).
In concreto, il reclamante, accusatore privato nella procedura, è direttamente
toccato nel suo onore, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni con-
cernenti la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP) e l’ingiuria
(art. 177 CP) invocate nella sua denuncia/querela (v. decisione del Tribunale
penale federale BB.2013.178 del 26 marzo 2014 consid. 1.3.2; CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, n. 1 ad art. 173 CP, n. 3 ad art. 174
CP e n. 1 ad art. 177 CP). Per questi reati la sua legittimazione ricorsuale è
pertanto pacifica.
Il reato di abuso di autorità, previsto dall’art. 312 CP, protegge sia gli interessi
dello Stato, il quale deve poter contare su funzionari fidati che esercitano in
maniera ragionevole il potere loro conferito, sia quelli dei cittadini, i quali non
devono essere vittime di un esercizio incontrollato e arbitrario del potere pub-
blico. Il fatto che la norma in questione preveda, quale condizione soggettiva, il
fine di recare danno ad altri corrobora in effetti quanto precede (v. DTF 127 IV
209 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_138/2017 del 9 febbraio
2018 consid. 7.2.3 con rinvii; decisione del Tribunale penale federale
BB.2019.18 del 14 febbraio 2019 consid. 1.3.3). Dato che a mente del ricorrente
egli sarebbe stato danneggiato dagli atti rimproverati all’autorità per rapporto al
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suo diritto ad una corretta procedura di naturalizzazione, la sua legittimazione
ricorsuale è data anche per tale reato.
1.3 Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
2. L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto
od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della
denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER,
Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Giusta l'art. 310
cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a proce-
dere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta
che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adem-
piuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce-
dimento (cpv. 2).
2.1 Il denunciante sostiene che le seguenti affermazioni della SEM, contenute nello
scritto del 3 novembre 2017, siano lesive del suo onore (v. doc C allegato alla
denuncia):
“Dai controlli che la SEM ha effettuato nell’ambito della concessione di tale auto-
rizzazione, sono emersi indizi concreti che dimostrano un suo presumibile coin-
volgimento nell’ambito del terrorismo islamico. In particolare, lei intratterrebbe
dei legami con islamisti radicali o con persone sospettate di partecipare ad atti-
vità legate al terrorismo islamico. Egli stesso avrebbe affermato di aver casual-
mente incontrato, in Arabia Saudita, un personaggio che secondo quanto sa-
rebbe poi emerso da alcune indagini, apparterrebbe alla Jihad islamica. Risulta
inoltre che alcuni membri della “Lega dei Musulmani in Ticino”, così come alcuni
visitatori della Moschea di Viganello, si sarebbero radicalizzati divenendo com-
battenti della Jihad islamica. Va inoltre rilevata una mancanza di cooperazione
nell’ambito di inchieste antiterrorismo durante le quali lei è stato sentito in qua-
lità di persona informata sui fatti. Quanto da lei affermato durante alcuni inter-
rogatori, risulta contraddittorio e poco verosimile. Lei ha sostenuto ad esempio
di non intrattenere alcun contatto, né di conoscere i finanziatori della moschea.
Ha poi aggiunto di non ricevere alcun finanziamento estero. Riteniamo tali af-
fermazioni poco attendibili, specialmente in considerazione del ruolo centrale
che riveste all’interno della moschea. Non da ultimo, da alcuni elementi risulta
che lei sarebbe a conoscenza del contenuto di alcune conversazioni che sareb-
bero avvenute all’interno della moschea. Sennonché, ha poi contraddittoria-
mente affermato di essere estraneo a ciò che accade all’interno della moschea
stessa”.
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Parimenti lesive del suo onore sarebbero, a suo avviso, le seguenti dichiarazioni
effettuate dal SIC nella sua lettera del 28 febbraio 2017 destinata alla SEM
(v. doc I2 allegato alla denuncia):
“A. ist beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) seit mehreren Jahren ver-
zeichnet. Der Gesuchsteller ist als Imam der Moschee «Lega dei Musulmani in
Ticino» tätig. Einige Mitglieder dieser Vereinigung und Besucher der Moschee
in Viganello haben sich radikalisiert und als Dschihadkämpfer in die syrisch-
irakenischen Kriegsgebiete begeben. A. wurde in diesem Zusammenhang
mehrfach durch unseren Dienst befragt, wobei er sich dem NDB gegenüber
weder kooperativ noch transparent verhielt. Sein Auftreten war vielmehr miss-
trauisch und seine zaghaften Antworten zu den in der Moschee aktiven islamis-
tischen Netzwerken liessen den Eindruck zu, er wolle etwas verbergen. So er-
hielten wir trotz der mit ihm geführten präventiven Ansprachen aufgrund seiner
ausweichenden Aussagen kein klares Bild zu seiner Rolle bzw. Tätigkeit in den
islamistischen Kreisen, welche in der Moschee aktiv sind. Die bestehenden Ver-
dachtsmomente konnten somit nicht entkräftet werden”.
Il denunciante ritiene inoltre lesive della sua persona le seguenti affermazioni
della SEM contenute nella decisione del 14 settembre 2018 (v. doc. P allegato
alla denuncia):
“La SEM ritiene quindi che l’interessato costituisca una compromissione dura-
tura della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ciò specialmente a
fronte del ruolo pubblico dell’interessato ed in particolare della sua funzione di
Imam. Tali circostanze costituirebbero un rischio accresciuto per la sicurezza
interna ed esterna della Svizzera. È in effetti grazie al suo ruolo di guida spiri-
tuale che si instaura un rapporto di fiducia e devozione con i suoi fedeli, ren-
dendo gli stessi facilmente influenzabili […] la SEM ritiene che egli svolga, in
realtà, una funzione di doppio ruolo con lo scopo finale di intrattenere delle re-
lazioni, in Svizzera e all’estero, con persone in corso di radicalizzazione, già
radicalizzate, o che sono divenute combattenti della Jihad islamica […] per
quanto concerne le allegazioni della SEM secondo le quali l’interessato, sentito
nell’ambito di inchieste antiterrorismo, ha fornito dichiarazioni contraddittorie e
poco verosimili (cfr. lettera del 3 novembre 2017), egli non ha sollevato a tal
proposito delle contestazioni valide”.
2.2 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente
come segue.
Innanzitutto, la querela relativa ai reati contro l’onore (art. 173, 174 e 177 CP),
datata 17 ottobre 2018, sarebbe tardiva, dato che il denunciante, a partire dalle
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date di ricevimento degli scritti della SEM e del SIC, sarebbe già stato a cono-
scenza sia delle ipotesi di reato sia degli autori, i quali sarebbero i funzionari
firmatari degli scritti, ossia persone immediatamente identificabili.
Contestualmente ai reati di diffamazione (art. 173 CP) e di calunnia (art. 174
CP), la querela sarebbe infondata anche nel merito. Al reclamante non verrebbe
infatti contestato di essere un terrorista islamico. Il MPC precisa che “nell’ambito
dei poteri discrezionali dell’Ufficio preposto alla concessione dell’autorizzazione
federale di naturalizzazione, il dato secondo il quale lo stesso intratterrebbe
(con l’uso del condizionale) dei legami con islamisti radicali, dato peraltro con-
fermato dallo stesso querelante, non è volto ad attribuirgli un ruolo che lo fa
apparire non degno di rispetto ma viene soppesato e valutato nell’ambito della
procedura di naturalizzazione ed è pure oggetto di disamina nel quadro dei
mezzi di impugnazione previsti dalla procedura amministrativa” (v. 1.1, p. 6).
Inoltre, attraverso gli scritti di cui sopra, verrebbe evidenziato che il reclamante
“non sarebbe stato collaborativo nel corso degli interrogatori eseguiti dal Servi-
zio delle attività informative della Confederazione in quanto non avrebbe agito
né cooperativamente né in modo trasparente, e che il suo atteggiamento sa-
rebbe stato piuttosto sospettoso, le sue esitanti risposte lasciando dubbi sul
fatto che volesse nascondere qualcosa con riferimento alle reti islamiste attive
nella moschea. Tali espressioni risultano essere delle constatazioni […] in me-
rito a quanto avvenuto ed emerso nel corso degli interrogatori del quere-
lante/denunciante. Le espressioni su indicate, non devono essere valutate se-
paratamente, ma devono essere messe in relazione al particolare contesto […]
di una procedura di naturalizzazione” (v. ibidem, p. 6 e seg.). Il MPC aggiunge
che “dalla lettura di tali esternazioni, secondo il senso che un lettore non preve-
nuto poteva attribuire alle stesse, non appare che il loro contenuto sia atto a
pregiudicare la reputazione di A. e non suscita l’impressione tantomeno il so-
spetto che allo stesso vengano attribuiti qualità di carattere che lo fanno appa-
rire non degno di rispetto” (ibidem, p. 7).
Per quanto riguarda il reato di ingiuria (art. 177 CP), il MPC ritiene doveroso,
anche in questo caso, contestualizzare l’affermazione contestata (ossia che il
reclamante avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie e poco verosimili), la
quale sarebbe intervenuta nell’ambito della decisione relativa alla domanda di
concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Esso rileva che
“tale asserzione non trascende nel dubitare dell’onestà o della moralità della
persona e nel renderla disprezzabile in quanto essere umano, in altre parole
non ha una finalità denigratoria nei confronti della persona, essendo peraltro
riferita a delle dichiarazioni attestate e riportate in documenti scritti. È per contro
evidente che nell’ambito della loro attività istituzionale le autorità federali prepo-
ste, nell’espletamento dei propri poteri, sulla base dei controlli eseguiti e dalle
informazioni ricevute, devono potere esprimere il proprio parere” (ibidem, p. 7).
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Infine, chinandosi sul reato di abuso di autorità (art. 312 CP), il MPC rileva come
il reclamante non avrebbe spiegato “in quale modo il funzionario del SIC e/o del
SEM abbia abusato della sua autorità per arrecare a sé stesso o ad altri un
indebito profitto o di recare un danno, posto che l’asserita infondatezza delle
accuse mosse nei suoi confronti può certamente essere – e lo è stato – oggetto
di procedura ricorsuale. Di certo il denunciante non fornisce alcun elemento o
indizio in relazione alla presenza di un indebito profitto per sé o per altri da parte
dei funzionari del SIC e/o del SEM. La seconda condizione oggettiva del reato,
ovvero il recare un danno, è considerata adempiuta dal denunciante per il fatto
che non gli sarebbe stata concessa l’autorizzazione federale alla naturalizza-
zione a seguito di accuse infondate. La concessione o meno dell’autorizzazione
federale alla cittadinanza è un compito dell’autorità preposta che può decidere
in maniera positiva o negativa nei confronti del richiedente. Nel caso in esame
non siamo di fronte ad accertamenti senza costrutto da parte dei funzionari fe-
derali con il fine di nuocere alla sua procedura di naturalizzazione, ma semmai
ad accertamenti che sono stati eseguiti dai rispettivi e competenti funzionari
federali nell’adempimento dei propri poteri legittimi al fine di potere emanare
una decisione di merito, nell’ambito di una procedura amministrativa di natura-
lizzazione e al cospetto di una cerchia di persone peraltro legate dal segreto
d’ufficio” (v. ibidem, p. 8).
2.3
2.3.1 L’art. 31 CP prevede che il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine
decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del
reato. Il querelante deve parimenti conoscere il reato stesso, nei suoi elementi
costitutivi oggettivi e soggettivi (v. sentenze del Tribunale federale 6B_145/2010
dell’11 maggio 2010 consid. 1.3 e 6P.13/2007 del 20 aprile 2007 consid. 5.1;
RIEDO, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 15 e segg. ad art. 31 CP;
DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Com-
mentaire, 2a ediz. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Tale informazione certa deve la-
sciare apparire una procedura contro l’autore come avente buone possibilità di
successo, senza esporsi al rischio di vedersi contestato il reato di calunnia o
diffamazione (DTF 126 IV 131 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale
6B_1113/2014 del 28 ottobre 2015 consid. 2.1; RIEDO, op. cit., n. 26 ad art. 31
CP, con rinvii giurisprudenziali). Non è tuttavia necessario che la vittima cono-
sca per nome l’autore. È sufficiente ch’essa sia in grado di individuare con cer-
tezza quest’ultimo, ciò che risulta essere il caso quando una determinata fun-
zione ufficiale è esercitata soltanto da una determinata persona (sentenza del
Tribunale federale 6B_482/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.1; RIEDO, op. cit.,
n. 27 ad art. 31 CP).
2.3.2 Nella fattispecie, contrariamente a quanto asserito dal MPC, gli autori dei con-
testati scritti del SIC e della SEM non sono immediatamente identificabili. Da
una parte, tali scritti non sono nominativi, dall’altra, le autorità in questione non
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hanno fornito le generalità degli autori, per cui non è possibile l’individualizza-
zione richiesta dalla predetta giurisprudenza, la quale si riferiva al caso
dell’unico dentista di un penitenziario e quindi di una persona facilmente identi-
ficabile. Nulla di tutto ciò nel caso di specie, motivo per cui il termine di cui
all’art. 31 CP non è ancora iniziato a decorrere e la querela risulta tempestiva.
2.4
2.4.1 Indipendentemente dalla prova della verità e della buona fede, le regole gene-
rali concernenti i fatti giustificativi si applicano sia alla diffamazione che all’in-
giuria (v. DTF 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 153 consid. 4b; 116 IV 211 con-
sid. 4a/bb; 108 IV 94 consid. 2; RIKLIN, Commentario basilese, op. cit., n. 62 e
63 ad note prelim. art. 173 CP e n. 17 ad art. 177 CP; DUPUIS/MOREILLON/PI-
GUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP e n. 21 ad art. 177
CP). L’analisi della presenza o meno di un fatto giustificativo viene effettuata
prima di quella della prova liberatoria (DTF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97
consid. 2c/cc; 108 IV 94 consid. 2; RIKLIN, op. cit., n. 55 ad note prelim. art 173;
DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 22 ad art. 177
CP). Nell’ambito della diffamazione e dell’ingiuria, l’atto autorizzato dalla legge
costituisce un fatto giustificativo. Giusta l’art. 14 CP, chiunque agisce come lo
impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé
sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge. Il Tribunale fede-
rale ha già avuto modo di affermare che colui il quale, nell’esercizio delle proprie
funzioni, lede l’onore altrui è anzitutto protetto dall’art. 14 CP (risp. art. 32 vCP).
In questo senso, le affermazioni lesive dell’onore di una persona contenute in
una decisione, nella misura in cui esse sono pertinenti e necessarie, sono pro-
tette dall’art. 14 CP. Le autorità giudiziarie e amministrative devono infatti fre-
quentemente procedere a constatazioni che possono ledere la reputazione di
una persona o esprimere un giudizio di valore. Di conseguenza, se affermazioni
lesive dell’onore di una persona sono in rapporto diretto con la causa e sem-
brano necessarie, il giudice o il funzionario che ne è l’autore non può essere
perseguito per diffamazione (e quindi neanche per ingiuria). Secondo l’Alta
Corte, colui il quale, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve evidenziare fatti
che ledono l’onore di una persona o esprimere un giudizio di valore sulla stessa
e sui suoi moventi, è protetto dall’art. 14 CP, nella misura in cui non ecceda
manifestamente rispetto a ciò che è necessario per adempiere al proprio com-
pito e non formuli accuse della cui falsità è cognito (v. DTF 108 IV 94 consid. 2).
2.4.2 Il SIC è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un mandato
definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti principali consistono nella pre-
venzione e nella valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisio-
nali politici. Il SIC in Svizzera si occupa dell’individuazione tempestiva e della
lotta contro il terrorismo, dell’estremismo violento, dello spionaggio, della proli-
ferazione delle armi di distruzione di massa e delle tecnologie dei loro vettori
nonché dei cyberattacchi alle infrastrutture critiche. Il SIC raccoglie all’estero
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informazioni importanti in materia di politica di sicurezza e le valuta. Fornisce
quindi contributi decisivi per la valutazione globale della situazione di minaccia.
A livello di Confederazione i prodotti del SIC sono destinati soprattutto al Con-
siglio federale, ai dipartimenti nonché alla condotta militare. Appoggia inoltre i
Cantoni nella salvaguardia della sicurezza interna e le autorità di perseguimento
penale a livello federale. L’attività preventiva del SIC deve essere chiaramente
distinta dall’attività repressiva delle autorità di perseguimento penale. Il SIC non
è un’autorità di perseguimento penale. I suoi compiti principali sono la preven-
zione e la valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali
politici (v. www.vbs.admin.ch/it/ddps/organizzazione/unita-amministrative/ser-
vizio-attivita-informative.html; v. anche GERTSCH/STÄHLI, in Kiener/Büh-
ler/Schindler (ed.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. III, Sicher-
heits- und Ordnungsrecht des Bundes, Parte 2, pag. 399 e segg., 412 e segg.
e 420 e segg.). Il 25 settembre 2016 il popolo svizzero ha accettato la nuova
legge sulle attività informative (LAIn; RS 121). La legge è in vigore dal 1° set-
tembre 2017. Contemporaneamente sono entrate in vigore anche le tre ordi-
nanze di applicazione: l’ordinanza sulle attività informative (OAIn; RS 121.1),
l’ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle
attività informative della Confederazione (OSIM-SIC; RS 121.2) e l’ordinanza
concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn; RS 121.3). La legge
riformula il compito del SIC di fornire una valutazione globale della situazione a
favore dei beneficiari delle sue prestazioni. Consente la salvaguardia di altri im-
portanti interessi strategici del Paese, tra cui la protezione delle infrastrutture
critiche oppure della piazza finanziaria e industriale. Il SIC tutela la libertà indi-
viduale dei cittadini svizzeri. Le ingerenze nella sfera privata avvengono con la
massima cautela. Le nuove misure per l’acquisizione di informazioni previste
dalla LAIn vengono applicate unicamente dopo essere state autorizzate da tre
istanze: il Tribunale amministrativo federale, la Delegazione Sicurezza del Con-
siglio federale e il capo del DDPS. Inoltre, la vigilanza sul SIC è notevolmente
rafforzata (v. Messaggio concernente la legge sulle attività informative del
19 febbraio 2014, FF 2014 1885).
2.4.3 In concreto, il SIC, con il suo scritto del 28 febbraio 2017, ha fornito alla SEM
informazioni riguardanti il reclamante nell’ambito della sua domanda di autoriz-
zazione federale alla naturalizzazione (sulla collaborazione tra le due autorità
v. GERTSCH/STÄHLI, op. cit., pag. 434 e segg.). Le informazioni trasmesse si
basano su diversi interrogatori effettuati dal SIC nell’ambito della sua normale
attività di prevenzione e di valutazione della situazione all’attenzione degli or-
gani decisionali pubblici, attività regolata sino al 31 agosto 2017 dalla vecchia
legge federale sul servizio informazioni civile (vLSIC; v. art. 6a e segg. [in part.
art. 6g]) e, dal 1° settembre 2017, dalla LAIn; v. in particolare art. 6 LAIn). Il SIC
si era dunque già interessato al predetto, Imam della moschea a Lugano-Viga-
nello, dato che alcuni membri della “Lega dei Musulmani in Ticino”, frequentatori
di tale moschea, si sarebbero radicalizzati per poi recarsi in Siria a combattere
- 11 -
come jihadisti. Il SIC afferma che durante questi interrogatori il reclamante non
si sarebbe dimostrato né cooperativo né trasparente. Il suo comportamento sa-
rebbe stato sospettoso e le risposte date riguardanti eventuali cellule islamiste
attive all’interno della moschea hanno fatto pensare ch’egli volesse nascondere
qualcosa. Tali valutazioni, sebbene non apparse sufficienti per il MPC per aprire
un fascicolo penale a carico del reclamante, hanno piena pertinenza a livello
amministrativo, segnatamente per le necessarie valutazioni della SEM in am-
bito di procedura di naturalizzazione. Esse si basano su elementi concreti e
rientrano nei compiti di raccolta di informazioni del SIC al fine di garantire la
sicurezza in Svizzera (v. art. 6a e segg. vLSIC, nonché art. 5 cpv. 5 e 6 e art. 6
cpv. 1 lett. a n. 1 LAIn). Risultando pertinenti e necessarie per la trattazione
della domanda di naturalizzazione del reclamante, esse rientrano dunque nel
campo di applicazione della scriminante di cui all’art. 14 CP. Alla medesima
conclusione occorre giungere per quanto concerne lo scritto della SEM del 3 no-
vembre 2017, dato che tale autorità, basandosi anche sulle informazioni rice-
vute dal SIC, ha espresso le proprie valutazioni, pertinenti e necessarie,
nell’ambito della sua funzione. Per entrambe le autorità si tratta dunque di atti
permessi dalla legge ex art. 14 CP e sia l’ipotesi della diffamazione che quella
dell’ingiuria cadono già per questo motivo.
2.5 Per quanto riguarda l’art. 174 CP, questa Corte rileva che gli atti dell’incarto non
evidenziano il benché minimo indizio o elemento che permetta di affermare che
il SIC o la SEM abbiano invocato fatti o espresso giudizi a scapito del recla-
mante che sapevano essere non veri. Il reclamo, scarsamente motivato su tale
punto, non evidenzia elementi concreti tesi a dimostrare il contrario. Il fatto che
il reclamante ritenga infondate le considerazioni effettuate dal SIC non permette
evidentemente di ritenere adempiuta la calunnia. Come visto in precedenza, le
valutazioni trasmesse dal SIC alla SEM, utilizzate nell’ambito della procedura
di naturalizzazione, trovano il loro concreto fondamento nella legittima attività
del SIC, in particolare nei diversi interrogatori del reclamante, per cui l’ipotesi
secondo cui i funzionari coinvolti abbiano inteso diffondere informazioni non
vere rasenta la temerarietà.
2.6
2.6.1 Giusta l’art. 312 CP, i membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei
poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di
recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o
con una pena pecuniaria. Questa disposizione punisce l’abuso d’autorità, ossia
l’utilizzo di poteri ufficiali per uno scopo contrario a quello ricercato (DTF 127 IV
209 consid. 1b).
2.6.2 Sul piano oggettivo, il reato perseguito presuppone che l’autore sia membro di
un’autorità o un funzionario ai sensi dell’art. 110 cpv. 3 CP, che abbia agito
nell’esercizio della sua funzione ufficiale e che abbia abusato dei poteri inerenti
- 12 -
a tale funzione. Quest’ultima condizione è adempiuta quando l’autore usa ille-
citamente i poteri legati alla carica, ossia quando decide o esercita pressioni in
virtù della sua carica ufficiale in un caso in cui ciò non gli era permesso (DTF
127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1; sentenza
del Tribunale federale 1C_584/2017 del 1° giugno 2018 consid. 3.2). L’infra-
zione può anche essere commessa quando l’autore persegue uno scopo legit-
timo, ma ricorre, per raggiungerlo, a mezzi sproporzionati (DTF 113 IV 29 con-
sid. 1; 104 IV 22 consid. 2).
2.6.3 Sul piano soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, per-
lomeno nella forma del dolo eventuale, così come un fine speciale, il quale si
può presentare in due forme alternative, ossia il fine di procurare a sé o ad altri
un indebito profitto o il fine di recar danno ad altri (v. sentenza del Tribunale
federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.1).
2.6.4 Il reclamante ritiene adempiute in concreto le condizioni di tale infrazione. Da
una parte, non poggiando le accuse rivolte nei suoi confronti su nessuna prova,
ciò rappresenterebbe un abuso d’autorità da parte dei funzionari del SIC e della
SEM. D’altra parte, le infondate accuse avrebbero portato alla mancata conces-
sione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e al rifiuto della conces-
sione della nazionalità elvetica al reclamante. Per tacere dei danni alla sua im-
magine, alla sua attività professionale e alla sua salute.
2.6.5 Come già rilevato in precedenza, i funzionari del SIC e dalla SEM non hanno
fatto altro che svolgere i propri compiti in base alla legge. I primi hanno fornito
ai secondi informazioni raccolte nell’ambito della loro normale attività d’intelli-
gence. In realtà, il reclamante non spiega in che modo i predetti avrebbero abu-
sato della loro funzione, se non ribadendo il contenuto degli scritti contestati, i
quali, come già evidenziato, mettono in risalto fatti constatati dal SIC – come ad
esempio le persone radicalizzate vicine alla moschea di Lugano-Viganello –
nonché elementi contenuti in verbali d’interrogatorio del reclamante. Non vi
sono nell’incarto elementi o indizi concreti che permettono di evidenziare com-
portamenti abusivi da parte delle predette autorità. Tanto meno risulta delinea-
bile una volontà di quest’ultime di recare danno al reclamante. Le conseguenze
negative evocate dal reclamante non sono ascrivibili a comportamenti abusivi
dell’autorità. Il fatto che il MPC abbia deciso di non aprire un procedimento pe-
nale a carico del reclamante nonostante quanto espresso dal SIC nel suo scritto
del 28 febbraio 2017, non permette di concludere che il SIC abbia violato
l’art. 312 CP. Occorre qui ribadire che, sebbene gli elementi raccolti dal SIC non
permettano di procedere penalmente contro il reclamante, gli stessi possono
essere pertinenti ed avere tutta la loro valenza in una procedura amministrativa
come quella legata alla naturalizzazione, il cui scopo è quello di accertarsi che
tutti i criteri formali e materiali di cui agli art. 9 e segg. della legge sulla cittadi-
nanza (LCit; RS 141.0) siano adempiuti. Impedire ai funzionari competenti di
- 13 -
esprimere le loro fondate valutazioni sulle domande di naturalizzazione, ipotiz-
zando abusi già solo di fronte ad apprezzamenti negativi, per altro impugnabili
in via amministrativa come effettivamente fatto dal reclamante (v. doc. S alle-
gato alla denuncia penale), svuoterebbe di senso le procedure stesse di natu-
ralizzazione, le quali sono volte tra le altre cose ad accertare che i criteri di
integrazione di cui all’art. 12 LCit siano adempiuti.
2.7 Visto quanto precede, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, data
l’assenza di sufficienti indizi di reato, non ha violato il principio in dubio pro du-
riore e non vi è nessun elemento per ritenere necessaria l’assunzione di ulteriori
mezzi di prova, visto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
sull’apprezzamento anticipato delle prove, l’autorità può rinunciare all’assun-
zione di ulteriori prove se, come in casu, non avrebbero alcun influsso sull’esito
della causa (v. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 134 I 140 consid. 5.3, 153 consid. 3).
3. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e la decisione del
MPC va confermata.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e
8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta
dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
- 14 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è
coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 4 ottobre 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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