Decisione del 17 marzo 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. David Zollinger,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Notificazione del decreto d’abbandono (art. 321 cpv. 1
CPP)
Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107
cpv. 1 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.222
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Fatti:
A. In data 26 aprile 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC) ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di rici-
claggio di denaro (art. 305bis CP), sussistendo il sospetto che su conti bancari
in Svizzera riconducibili a A. fosse stato riciclato il provento di reati patrimoniali
commessi a danno del Fondo sovrano dell’Angola (in seguito: FSDEA) e della
Banca nazionale angolana (in seguito: BNA v. act. 1.13).
B. Nell’ambito di tale procedimento il MPC ha proceduto, tra aprile e giugno 2018,
al sequestro di svariate relazioni bancarie presso diverse banche intestate o
riconducibili a A. (v. atto 15-19-0162 e segg. incarto MPC).
C. Il 1° marzo 2019 la Procura generale della Repubblica dell’Angola ha informato
il MPC dell’abbandono di ogni accusa nei confronti di A., essendo intervenuto
tra le parti un accordo che prevede, tra l’altro, la restituzione da parte di società
appartenenti al gruppo B., riconducibili al predetto, di una somma di circa USD
2 miliardi al FSDEA (v. ibidem).
D. Ritenendo caduto un eventuale reato a monte del presunto riciclaggio di denaro
in Svizzera, il MPC, constatata l’impossibilità di considerare illecita la prove-
nienza del denaro confluito e transitato sui conti riconducibili a A., ha proceduto
alla revoca del sequestro degli stessi (v. ibidem).
E. Il 27 giugno 2019 il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale
contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro. Con scritto del medesimo giorno,
esso ne ha informato A. (v. atto 15-19-0177 incarto MPC).
F. Con lettera del 17 settembre 2019, A. ha postulato una notifica formale del sum-
menzionato decreto e l’accesso integrale agli atti dell’incarto (v. atto 15-19-
0177/1-2 incarto MPC).
G. Con scritto del 25 settembre 2019, il MPC, ritenendo la richiesta tardiva, con-
traddittoria e ai limiti della buona fede processuale, ha rifiutato di procedere a
una notifica formale del decreto d’abbandono. Esso ha parimenti informato
A. che la decisione sull’accesso agli atti, essendo il procedimento penale con-
cluso, compete al servizio legale del MPC (v. atto 15-19-0178 incarto MPC).
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H. In data 7 ottobre 2019, A. ha presentato reclamo presso la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale. Egli chiede che al MPC sia ordinato di
notificargli il decreto d’abbandono del 27 giugno 2019. A titolo sussidiario, egli
chiede che alla medesima autorità sia ordinato di concedergli un accesso com-
pleto agli atti dell’incarto, con la fissazione di un termine per presentare una
richiesta d’indennizzo (v. act. 1).
I. Con risposta del 30 ottobre 2019, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo
(v. act. 4).
J. Con replica dell’11 novembre 2019, trasmessa al MPC per conoscenza
(v. act. 7), il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
K. Con scritto del 29 gennaio 2020, trasmesso al MPC per conoscenza (v. act. 9),
il reclamante ha trasmesso a questa Corte copia di un articolo del 15 agosto
2019 apparso sul sito internet di C. intitolato “Le fonds B. de A. doit rendre deux
milliards à l’Angola” (v. act. 8).
Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del neces-
sario, nei considerandi che seguono.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de-
cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Mediante il reclamo si pos-
sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
d’apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).
Secondo l’art. 396 cpv. 2 CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non
è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma
scritta (art. 396 cpv. 1 CPP).
1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Nella misura in cui il reclamante è destinatario
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dello scritto del 25 settembre 2019, con il quale il MPC gli ha negato la notifica
del decreto d’abbandono del 27 giugno 2019 la legittimazione ricorsuale è di
massima data (v. comunque infra consid. 2.3).
2. Il reclamante censura la mancata notifica nei suoi confronti del decreto d’ab-
bandono del 27 giugno 2019. Alla luce degli elementi messi in evidenza a suo
carico dai mass media, i quali hanno pubblicato sia il suo nome che quello di
società a lui riconducibili, egli ritiene incomprensibile il fatto che il MPC non ab-
bia mai aperto un procedimento penale nei suoi confronti. In pratica, a causa di
questa impostazione arbitraria, egli non avrebbe potuto godere dei diritti proce-
durali riconosciuti all’imputato. Questa situazione, unitamente al rifiuto del MPC
di concedergli l’accesso agli atti dell’incarto, non gli avrebbe permesso di pre-
sentare una domanda d’indennizzo giusta l’art. 429 CPP.
2.1
2.1.1 L’art. 309 cpv. 1 CPP prevede che il pubblico ministero apre un’istruzione se:
da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accerta-
menti emergono sufficienti indizi di reato (lett. a); dispone provvedimenti coer-
citivi (lett. b); è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 capoverso
1 (lett. c). Giusta il cpv. 3 della medesima disposizione, il pubblico ministero
apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato
contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso
non è impugnabile. Un’istruzione non deve necessariamente essere aperta nei
confronti di una persona determinata e identificabile. L’apertura di un’istruzione
contro ignoti sottostà a condizioni meno severe che in caso di apertura contro
persone determinate. Un decreto complementare deve essere tuttavia emanato
il più rapidamente possibile dal momento in cui il pubblico ministero è in pos-
sesso di elementi sufficienti che gli permettono di dirigere l’istruzione contro una
persona determinata (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pé-
nale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 25 ad art. 309 CPP; COQUOZ/MOERI,
Le CPP: questions choisies après 3 ans de pratique, in SJ 2014 II pag. 38;
GRODECKI/CORNU, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 26 ad art. 309
CPP). Il rifiuto di aprire un’istruzione allorquando le condizioni per l’apertura
della stessa sono date può essere impugnato mediante reclamo, a condizione
che esso non coincida con un decreto di non luogo a procedere ex art. 310
CPP, risp. con un immediato decreto d’accusa ex art. 352 CPP (v. OMLIN, Com-
mentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 21 ad art. 309 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordung, 2a ediz. 2014, n. 10d ad art. 309 CPP).
2.1.2 In concreto, si rileva innanzitutto che i sequestri riguardanti i conti bancari inte-
stati al reclamante e alle società a lui riconducibili, pronunciati tra aprile e giugno
2018, sono stati revocati in data 2 maggio 2019 (v. atto 15-19-0162 e segg.
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incarto MPC). Sino a quel momento, l’autorità inquirente ha considerato il recla-
mante un terzo aggravato da atti procedurali, scelta processuale ora da lui con-
testata per usufruire dei diritti dell’imputato, più precisamente quelli derivanti
dall’art. 429 CPP. Per sostanziare i sospetti di reato che avrebbero dovuto spin-
gere il MPC ad aprire un’istruzione nei suoi confronti, il reclamante ha prodotto
due contributi apparsi il 13 luglio 2018 sui mass media, segnatamente sul Ta-
ges-Anzeiger (v. act. 1.7) e alla SRF (v. act. 1.8), dedicati al procedimento pe-
nale in Angola e in Svizzera, nei quali appariva sia il suo nome che quello della
società B. a lui riconducibile.
Orbene, se il reclamante riteneva, alla luce di quanto apparso sulla stampa – la
quale riferiva anche di segnalazioni fatte dall’Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS), le quali avrebbero poi portato ai
summenzionati sequestri (v. supra Fatti lett. B) –, che nell’estate 2018 il MPC
avesse elementi concreti per estendere il procedimento nei suoi confronti, mal
si comprende perché abbia atteso l’emanazione del decreto di abbandono del
27 giugno 2019 per dolersene (v. atto 15-19-0177/1 e seg.), atteso che egli
ritiene di essere stato processualmente danneggiato da questa scelta del MPC.
In virtù del principio della buona fede processuale avrebbe già potuto e dovuto
farlo nell’estate del 2018, all’apparire dei suddetti contributi sui mass media.
Niente di tutto ciò invece né allora né in seguito, visto che tra marzo e giugno
2019 (v. atti 15-19-0150 e seg., 15-19-0156, 15-19-0157, 15-19-0158 e seg.,
15-19-0160 e seg., 15-19-0172, 15-19-173/1 e seg., 15-19-0174 e 15-19-0176
incarto MPC) pur sollecitando la chiusura del procedimento con l’emissione di
un decreto d’abbandono il ricorrente non ha mai messo in discussione il suo
status processuale. In questo senso la richiesta del 17 settembre 2019 è tardiva
e in piena contraddizione con la condotta processuale tenuta fino a quel mo-
mento (venire contra factum proprium). La decisione del MPC di negare al ri-
corrente lo statuto di imputato va quindi tutelata.
2.2
2.2.1 Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero notifica il decreto d’abbandono
alle parti (lett. a), alla vittima (lett. b), agli altri partecipanti al procedimento di-
rettamente interessati dal decreto (lett. c) e alle eventuali altre autorità desi-
gnate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (lett. d). È fatta salva
la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento (art. 321 cpv. 2
CPP). Tra gli altri partecipanti al procedimento figura anche il terzo aggravato
da atti procedurali (v. art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), nella misura in cui toccato
direttamente dalla decisione. Si tratta, ad esempio, di persone toccate da con-
fische o decisioni relative ai costi o agli indennizzi (v. SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 ad
art. 321 CPP). Secondo l’art. 434 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o
nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del
torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo.
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L’articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia (cpv. 1). La decisione fi-
nale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico mini-
stero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare (cpv. 2). Non
applicandosi in questi casi il principio della verità materiale, il terzo deve farsi
parte attiva nel richiedere l’indennizzo, quantificando e comprovando le proprie
pretese. Se necessario, l’autorità penale deve rendere attento il terzo non pa-
trocinato sulla possibilità di presentare tale istanza d’indennizzo (v.
SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 8 ad art. 434 CPP e n. 9 ad art. 433 CPP).
2.2.2 In concreto, il reclamante, già dall’inizio della procedura debitamente patroci-
nato dallo stesso avvocato che qui lo rappresenta, avrebbe potuto formulare la
sua richiesta d’indennizzo subito dopo il dissequestro dei suoi conti bancari, il
che avrebbe dato al MPC la possibilità di statuire sulla stessa contestualmente
al decreto d’abbandono, che in questo caso gli sarebbe stato formalmente no-
tificato (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 9 e seg. ad art. 434 CPP). Non avendolo
fatto egli ovviamente non appare nel decreto d’abbandono del 27 giugno 2019
per cui a giusto titolo non è nemmeno fra i destinatari della relativa notificazione.
Anche sotto questo profilo la decisione del MPC merita quindi conferma.
2.3
2.3.1 Quando un terzo non ha avuto la possibilità di formulare una richiesta d’inden-
nizzo prima della fine del procedimento, l’autorità penale può decidere sulla
stessa susseguentemente mediante una decisione giudiziaria indipendente
successiva ai sensi degli art. 363 e seg. CPP (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit.,
n. 10 ad art. 434 CPP). Il terzo che deve formulare e motivare una tale richiesta
dispone di un interesse legittimo a potere accedere agli atti dell’incarto. Quando
un procedimento penale è già concluso, l’accesso agli atti non è tuttavia più
regolato dall’art. 101 e segg. CPP, ma sottostà, nel caso di procedimenti penali
federali, alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1; v. art. 99
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 102 CPP;
SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 11 ad art. 102 CPP).
2.3.2 Nella fattispecie, il reclamante ha presentato una formale richiesta d’accesso
agli atti in data 1° luglio 2019 (v. act. 1.15). Essendo il procedimento penale
contro ignoti conclusosi con il decreto d’abbandono del 27 giugno 2019, il MPC
ha trasmesso la suddetta richiesta al suo Servizio giuridico a Berna, autorità
competente per trattarla in virtù della LPD (v. act. 4, pag. 3, 4.2 nonché 1.2,
pag. 2). Informato del presente gravame, il Servizio giuridico del MPC ha nel
frattempo sospeso la trattazione della richiesta in questione, in attesa della con-
clusione della presente procedura (v. act. 4, pag. 3). Alla luce di quanto precede,
vi è da concludere che la richiesta d’accesso agli atti non è stata rifiutata, ma
trasmessa all’autorità competente interna al MPC, la quale, una volta terminata
la presente procedura, ne riprenderà la trattazione. Ne consegue che la relativa
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censura del ricorrente non merita ulteriore disamina vista l’assenza a questo
stadio processuale di un interesse giuridicamente protetto.
2.4 In data 29 gennaio 2020, il reclamante ha trasmesso a questa Corte un articolo
apparso il 15 agosto 2019 sul sito internet “C.”, asserendo che lo stesso, che
riprenderebbe alla lettera il contenuto del decreto abbandono di cui sopra, pro-
verebbe due cose: primo, che i sospetti di reato del procedimento abbandonato
non erano diretti né contro le società del gruppo B. né contro ignoti ma contro
di lui; secondo, che il MPC avrebbe fornito il decreto in questione a terzi ma non
a lui, toccato dal procedimento (v. act. 8).
Ora, premesso che il documento in questione è del 15 agosto 2019 e costituisce
quindi un’allegazione probatoria chiaramente tardiva, visto che poteva già es-
sere prodotto con il reclamo (v. art. 385 cpv. 1 lett. c CPP), si rileva che il con-
tenuto del predetto articolo nulla muterebbe comunque delle conclusioni già
esposte in precedenza (v. in part. supra consid. 2.1.2).
3. In definitiva, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo deve essere inte-
gralmente respinto.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro-
cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La
tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.–.
- 8 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 18 marzo 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. David Zollinger
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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