Decisione del 6 aprile 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
B.,
rappresentati dall'avv. Jean-Cédric Michel,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.261-262
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Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un’istru-
zione penale nei confronti di ignoti per titolo di corruzione di pubblici ufficiali
stranieri (art. 322septies CP), falsità in documenti (art. 251 CP), riciclaggio di de-
naro (art. 305bis CP) e altri reati, che si inserisce nell’ambito di diverse inchieste
condotte dal MPC concernenti lo scandalo corruttivo che ha coinvolto la società
parastatale Petroleo Brasileiro SA – Petrobras (in seguito: Petrobras), impresa
attiva nella ricerca, nell’estrazione, nella raffinazione, nel trasporto e nella ven-
dita di petrolio, e il gruppo C., importante holding brasiliana operante nei settori
dell’energia, dell’industria, dell’ambiente, dei trasporti e delle infrastrutture
(v. act. 1.2, pag. 1).
B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 30 marzo 2016 il MPC ha ordinato alla banca D.,
a Ginevra, l’edizione e il sequestro della documentazione bancaria concernente
la relazione n. 1, rivelatasi poi intestata a A. e B., il primo ex dirigente delle
società E. SA e F. SA, entrambe riconducibili al gruppo C. Con successivo de-
creto del 12 aprile 2016, il MPC ha disposto il blocco dei valori patrimoniali de-
positati sulla relazione in questione. In data 9 luglio 2019 A. ha presentato al
MPC una richiesta di dissequestro parziale dei valori patrimoniali depositati
sulla relazione in questione, la quale è stata respinta con decreto del 25 ottobre
2019 (v. act. 1.2, pag. 2 e segg.).
C. Con reclamo del 7 novembre 2019, A. e B. sono insorti contro il suddetto de-
creto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postu-
lando l’annullamento dello stesso e il dissequestro della loro relazione (v.
act. 1).
D. Con risposta del 2 dicembre 2019, il MPC ha chiesto di respingere il gravame,
nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).
E. Con replica del 16 dicembre 2019, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act.
8), gli insorgenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 7).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le
sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155
consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf-
prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 29 maggio 2019 (v. act. 1.2), è stata ritirata dal reclamante il
31 maggio successivo (v. act. 1.4). Il reclamo, interposto lunedì 11 giugno 2019,
è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP).
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se
il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima,
anche attuale (v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen-
tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1;
1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012
consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il tito-
lare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale
federale BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati).
La legittimazione dei reclamanti, titolari della relazione bancaria sequestrata, è
dunque pacifica.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. I reclamanti sostengono che la motivazione della decisione impugnata è ca-
rente, nella misura in cui non verrebbe trattata nessuna delle spiegazioni fornite
da A. relative alle ragioni delle remunerazioni da lui percepite sul conto.
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2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che
l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a
decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci-
tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2;
117 Ib 481 consid. 6b/bb). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera detta-
gliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni
conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni
decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 con-
sid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sen-
tenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
2.2 In concreto, nella decisione impugnata il MPC afferma che “dalle indagini con-
dotte in Svizzera, in Brasile, negli USA e in altri Paesi è emerso che il gruppo
C. ha, attraverso società offshore da esso controllate ed aventi funzione di
“casse nere” – costituite in quattro livelli A, B, C, D – con relazioni bancarie
anche in Svizzera, effettuato pagamenti a ex-direttori della società parastatale
Petrobras e altre società statali e parastatali del Brasile e altri Paesi, nei quali il
gruppo C. si è visto aggiudicare dei contratti d’appalto. Vi sono stati anche pa-
gamenti a direttori, ex-direttori e collaboratori del gruppo C. stesso, PEP’s, in-
termediari e terze persone implicate nelle attività delittuose che hanno favorito
il gruppo C. in occasione dell’assegnazione di contratti d’appalto in cambio del
pagamento del compenso” (v. act. 1.2, pag. 1). L’analisi delle movimentazioni
intervenute sul conto oggetto della procedura ha evidenziato “elementi di so-
spetto relativi al coinvolgimento di A. nell’attività corruttiva posta in essere dalle
società appartenenti al gruppo C. Secondo l’analisi dei dati disponibili che emer-
gono dalla contabilità occulta del gruppo C. (MyWebDay), durante il periodo
gennaio 2007 – luglio 2008, A. avrebbe, quale Presidente di E. SA, alimentato
le “casse nere” per un totale di USD 10,4 mio, disponendo parallelamente pa-
gamenti di presunta origine corruttiva dalle “casse nere” per un totale di USD
6,18 mio. A sua volta, la relazione bancari n. 1 è stata alimentata attraverso
fondi in provenienza da una relazione bancaria intestata a C., il quale ha agito
in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo C., la cui
relazione è stata, a sua volta, alimentata dalle società G. Corp. (relazione n. 2
presso la banca D.) e H. Corp. (relazione n. 3 presso la banca D.), società fa-
centi parte delle “casse nere” e riconducibili a I. SA. Ulteriori accrediti sulla re-
lazione bancaria n. 1 sono pervenuti dalla summenzionata relazione bancaria
intestata a H. Corp. e dalla relazione bancaria intestata a J. Inc. (conto n. 2
presso la banca D.), società anch’essa riconducibile al Gruppo C. e facente
parte delle “casse nere”. Infine la relazione bancaria n. 1 è stata alimentata da
ulteriori accrediti per un totale di USD 6,945 mio, provenienti da un conto inte-
stato alla società K. LLC, riconducibile alla società L SA, società esterna al
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Gruppo C., per i quali l’autorità brasiliana ha avviato un procedimento penale.
Con riferimento alle responsabilità di A. occorre ricordare, che la società E. SA,
quotata presso la borsa di New York, il 21 dicembre 2016 ha concluso con l’au-
torità penale un accordo transattivo, “Plea Agreement”, sulla base del quale
essa ha accettato, in ragione dell’ammissione dell’attività corruttiva svolta, una
condanna al pagamento di una contravvenzione di USD 632,6 mio. Infatti, già
dal 2006, E. SA aveva deciso la costituzione di proprie casse nere, basate sul
modello di quelle costituite da C. SA e alle quali aveva attinto fino a quella data.
E. SA, durante il periodo di presidenza di A., avrebbe fatto confluire sulle casse
nere fondi per un valore complessivo di USD 250 mio di cui ca. USD 75 mio
sarebbero stati utilizzati per effettuare dazioni corruttive. Ulteriori elementi di
sospetto sono evidenziati nel rapporto del 12 marzo 2019, a cui si rinvia” (v. act.
1.2, pag. 2 e seg.). Inquadrato il contesto e indicate le operazioni sospette in-
tervenute sul conto dei reclamanti, il MPC ha poi ripreso, al punto 10 della de-
cisione impugnata, le loro censure e spiegazioni, ossia che A. non sarebbe stato
a conoscenza delle suddette “casse nere”, che non avrebbe ordinato dazioni
corruttive e che gli accrediti sarebbero dei bonus legati al buon andamento della
società (v. act. 1.2, pag. 3). Prendendo in considerazione sia gli elementi so-
stanzianti i sospetti di reato che le spiegazioni dei reclamanti, il MPC ha ritenuto
necessario istruire ulteriormente il procedimento. Al punto 14 della sua deci-
sione esso ha infatti affermato che “benché emergono elementi atti a supportare
l’ipotesi di un coinvolgimento di A., occorre ancora verificare se gli accrediti ver-
sati sul conto n. 1 sono in un legame di causalità adeguata con l’attività crimi-
nale ipotizzata. La presente attività istruttoria è direttamente connessa con l’at-
tività istruttoria attualmente ancora in corso all’estero. L’acquisizione d’informa-
zioni sugli esiti dell’istruzione estera permetterà di far luce sulle emergenze del
procedimento penale federale in oggetto, in particolare sulla natura criminale
dei fondi depositati sulla relazione bancaria n. 1” (v. act. 1.2, pag. 4). Visto
quanto precede nonché il contenuto del rapporto del MPC del 12 marzo 2019
(v. act. 1.5), che si esprime ancora più precisamente sulle spiegazioni fornite
dai reclamanti (ritenendole poco convincenti) e sul quale la decisione impugnata
si basa, le censure in questo ambito vanno disattese.
3. I reclamanti contestano il mantenimento del sequestro del loro conto. La misura,
in atto da oramai da tre anni e mezzo, periodo durante il quale il MPC avrebbe
proceduto a soli tre atti istruttori (un’analisi finanziaria del conto e due audizioni
di A.), sarebbe contraria al principio della proporzionalità. In realtà, essendo i
valori accreditati sul conto di origine lecita, non vi sarebbe nessun elemento
giustificante il persistere del blocco.
3.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
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mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe-
cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi-
scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re-
strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche
della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi-
zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan-
dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere
sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio
della proporzionalità (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011,
pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale
suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia
adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a
perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto
mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo
scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii).
Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel
suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata
(v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di seque-
stro è di principio proporzionale se porta su valori che potrebbero verosimil-
mente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze
del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1;
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem-
bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).
3.2 In concreto, A. è sospettato di aver partecipato all’attività corruttiva posta in es-
sere in Brasile attraverso società da lui presiedute nonché di aver ricevuto sul
suo conto n. 1 denaro di origine criminale. Occorre pertanto verificare la pre-
senza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e
di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.
3.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP
(RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse
dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP). Tuttavia, se l’autore è giudi-
cato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al
momento dell’infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex
mitior ex art. 2 cpv. 2 CP. Il nuovo art. 305bis CP è stato modificato unicamente
con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati. Il nuovo diritto, esten-
dendo il proprio campo di applicazione, è di per sé meno favorevole al reo ri-
spetto a quello precedente, ma la questione è qui irrilevante non trattandosi
nella fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi è dunque motivo di
scostarsi dalla regola dell’art. 2 cpv. 1 CP.
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Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vec-
chia versione dell’art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che sog-
gettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai
sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio,
il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimo-
niali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola
la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso prove-
nienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2,
242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il
comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto
il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali
da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del
Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclag-
gio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più
semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un
atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in ma-
niera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP).
L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che
l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma
anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che
i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla
formulazione “sa o deve presumere” si veda già BERNASCONI, Finanzunterwelt.
Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e
seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e alla legge sugli stu-
pefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV
67 consid. 3).
3.3.1 In concreto, richiamato quanto già evidenziato in precedenza, segnatamente gli
accrediti intervenuti sul conto dei reclamanti provenienti dalle società J. Inc. e
H. Corp. nonché da C. (v. supra consid. 2.2; cfr. anche sentenze del Tribunale
penale federale BB.2018.193 del 13 febbraio 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.194
del 22 febbraio 2019 consid. 2.3.1), si rileva che l’esistenza delle società del
cosiddetto livello B e delle loro relazioni bancarie, che il gruppo C. ha ammesso
di aver utilizzato quali “casse nere”, è già stata constatata dal MPC mediante
decreto d’accusa del 21 dicembre 2016, passato in giudicato, nei confronti delle
società I. A e C. SA per titolo di punibilità dell’impresa (v. atto 03.002-0013 e
segg. incarto MPC). Il MPC ritiene che il conto dei reclamanti faccia parte del
livello D, unitamente a quello di C. Oltre ad essere un veicolo di riciclaggio di
denaro tra i livelli B e D, esso sarebbe stato utilizzato per l’attività corruttiva del
gruppo C. (v. act. 1.9). Il modus operandi del gruppo C. è del resto già stato
descritto e accertato dal MPC nel suo decreto d’accusa del 21 dicembre 2016
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(v. atto 03-00-0021 e segg. incarto MPC). Allo stadio attuale, l’autorità inqui-
rente deve poter chiarire, sulla base di documentazione probante, i motivi pre-
cisi legati alle singole operazioni che hanno portato agli spostamenti di denaro,
essendoci sufficienti motivi per ritenere, visto che si è in presenza anche di de-
naro proveniente dal gruppo C., che il flusso in questione possa essere legato
ai fatti corruttivi oggetto d’inchiesta all’estero e, di riflesso, di rilevanza per il
procedimento elvetico. Il MPC ha dichiarato di dovere ancora raccogliere ele-
menti per determinare la condotta illecita riferibile alle entrate di presunta origine
illecita accreditate sulla relazione bancaria n. 1. Non sarebbe infatti ancora pos-
sibile ricollegare le dazioni di denaro percepite da A. a specifiche dazioni cor-
ruttive riferibili ai progetti imprenditoriali. Il MPC necessita di ulteriori approfon-
dimenti in Svizzera e, soprattutto, all’estero, mediante rogatorie che sono at-
tualmente in essere. Di rilievo risulta infatti l’arresto del predetto a New York nel
mese di novembre, frutto dei recenti sviluppi dell’inchiesta penale americana, i
quali dovranno permettere di fare luce sulla natura degli accrediti di cui sopra.
Va qui ricordato che la società E. SA, quotata presso la borsa di New York e di
cui A. è stato presidente, ha sottoscritto un accordo di condanna (Plea Agree-
ment) con l’autorità penale americana sulla base del quale essa è stata ricono-
sciuta colpevole di avere, durante il periodo dal 2002 al 2014, effettuato paga-
menti di natura corruttiva a funzionari pubblici, partiti politici ed esponenti politici.
L’autorità inquirente elvetica afferma inoltre che occorrerà “chiarire l’origine di
tali pagamenti fondati su dazioni corruttive disposte attraverso il sistema
MyWebDay, il quale non ha potuto essere ancora decriptato. Tuttavia, secondo
recenti informazioni derivanti da fonti aperte, l’autorità di perseguimento penale
brasiliana avrebbe rinvenuto la chiave di decriptaggio del sistema nel corso
d’una perquisizione domiciliare effettuata nei confronti di un imputato coinvolto
nel sistema occulto di gruppo C.” (v. act. 4, pag. 5). Contrariamente a quanto
asserito dai reclamanti, vi sono al momento indizi concreti e sufficienti dell’esi-
stenza di reati collegati con i valori patrimoniali depositati sul conto litigioso.
L’attività istruttoria che si svilupperà anche grazie alle autorità americane dovrà
ulteriormente concretizzare gli atti costitutivi di reato.
3.3.2 Per quanto attiene all’atto vanificatorio, è emerso che denaro accreditato sulla
relazione dei reclamanti è stato trasferito su diversi conti intestati a svariate per-
sone fisiche e giuridiche facenti parte del livello D’, come indicato nel docu-
mento redatto dal MPC che illustra i flussi di denaro che hanno toccato il conto
in questione (v. act. 1.9; atto 11.101-0037 incarto MPC). Tali movimentazioni
potrebbero costituire le dazioni corruttive, ciò che l’inchiesta dovrà appurare.
3.3.3 Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e con-
divisibili. Esse sono del resto compatibili con i meccanismi e il modus operandi
già descritti nel decreto d’accusa del 21 dicembre 2016 a carico di I. SA e C. SA.
Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono
sufficienti indizi per ipotizzare che il conto dei reclamanti sia stato utilizzato per
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attività di riciclaggio sul territorio svizzero. Nella misura in cui tale conto è stato
accreditato con valori patrimoniali provenienti da società offshore del livello B
riconducibili al gruppo C., la connessione fra l’ipotetico reato e i beni oggetto del
sequestro è data (v. supra consid. 3.1).
3.3.4 I reclamanti sostengono che i valori giunti sul loro conto costituirebbero il pro-
dotto dell’attività lavorativa di A., ciò che sarebbe provato da tutta una serie di
contratti che giustificherebbero il pagamento di bonus, indennità di partenza e
prestazioni derivanti da funzioni esercitate presso le diverse società legate al
gruppo C.
Il MPC ha espresso giustificati dubbi sull’autenticità di tali contratti. Esso af-
ferma che nel corso di un interrogatorio è stata sottoposta al predetto una e-
mail datata 1° giugno 2012 che lo stesso ha riconosciuto di aver inviato a M.,
persona attiva presso la divisione “N.”. Nello stesso uno dei contratti viene de-
finito “pro forma”, ciò che ha sostanziato l’ipotesi che lo stesso possa essere
falso, come lo potrebbero essere anche gli altri, atteso che gli stessi sembre-
rebbero essere stati allestiti per fornire una giustificazione ex post agli accrediti
effettuati. Tale sospetto è rafforzato dal fatto che i pagamenti in questione, so-
prattutto per quanto riguarda l’attività prestata per E. SA e F. SA, sono stati ef-
fettuati attraverso relazioni bancarie intestate a società di sede facenti parte
delle “casse nere”. Occorre ricordare che sulla base dei dati disponibili derivanti
dalla contabilità occulta di “MyWebDay”, è stato possibile stabilire che, nel pe-
riodo in cui E. SA era diretta da A., dalle “casse nere” di tale società sono usciti
complessivamente USD 6'180'865.–. Il predetto risulterebbe inoltre essere stato
il responsabile del pagamento di ulteriori dazioni di presunta origine illecita per
complessivi USD 710'294.– per conto della società F. SA. L’attività istruttoria a
venire dovrà permettere, anche grazie alle rogatorie in corso di ulteriormente
chiarire la natura delle operazioni incriminate. È possibile inoltre che dagli inter-
rogatori stessi di A. negli Stati Uniti provengano ulteriori informazioni rilevanti
anche per il procedimento svizzero.
3.3.5 I reclamanti contestano infine la durata del sequestro del loro conto, pronunciato
il 12 aprile 2016, misura che, a fronte dei pochi atti istruttori effettuati in questi
anni e della mancanza di sufficienti indizi di reato, sarebbe oramai irrispettosa
del principio della proporzionalità.
Ora, se è vero che la durata della misura può risultare importante, le spiegazioni
apportate dal MPC per giustificare questa situazione appaiono comprensibili.
Le indagini, legate a fatti complessi e di natura internazionale, non sono state
ancora completate, né dal MPC né dalle autorità brasiliane e americane. Il MPC
afferma che vi è pendente ancora una domanda di assistenza brasiliana che,
probabilmente, sarà seguita da una rogatoria americana, visto il recente arresto
di A., fatto nuovo e importante intervenuto durante la presente procedura. Gli
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atti rogatoriali permetteranno all’autorità inquirente elvetica di acquisire ulteriori
informazioni che le permetteranno di verificare la fondatezza dei propri sospetti
relativamente alle operazioni avvenute sul conto dei reclamanti. Tenuto conto
della vastità e della complessità delle indagini condotte a livello internazionale
che hanno coinvolto il gruppo C. e Petrobras, il sequestro contestato è ancora
da ritenersi ossequioso del principio della proporzionalità.
3.4 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo
ed i valori patrimoniali sotto sequestro, avallata inoltre la proporzionalità della
misura, vi è da concludere che il provvedimento impugnato deve essere con-
fermato.
4. In definitiva, il gravame va integralmente respinto.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico dei reclamanti.
Bellinzona, 7 aprile 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Jean-Cédric Michel
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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