Decisione del 30 luglio 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
B. SA,
C. SA,
rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e Elisa Bian-
chetti,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.54-56
- 2 -
Fatti:
A. A seguito di una comunicazione di sospetto da parte dell’Ufficio di comunica-
zione in materia di riciclaggio di denaro del 26 giugno 2015 (v. atto 05.102_0001
e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito
MPC) il 14 agosto 2015 è stata avviata dal MPC una procedura penale contro
A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis cifra 1 CP (v. act. 1.2).
Egli è sospettato di essere coinvolto nello scandalo corruttivo che ha toccato la
società parastatale Petrobras e il gruppo D. (v. act. 6).
B. Nell’ambito di tale procedimento il MPC ha proceduto a svariate misure istrut-
torie. Il 30 marzo 2016, esso ha emanato un ordine di edizione e di sequestro
della documentazione concernente, tra l’altro, i conti n. 1 e n. 2 presso la banca
E., intestate a A., risp. a B. SA (v. act. 1.3). Il 23 dicembre 2016 la medesima
autorità ha ordinato il sequestro dei valori patrimoniali di cui A. è titolare presso
la banca E. (v. act. 1.4). In data 7 settembre 2017 è stato ordinato il sequestro
dei conti n. 3 e n. 4, di cui A., rispettivamente C. SA sono titolari presso la banca
F. (v. act. 1.6).
C. Il 27 luglio, 29 agosto e 28 settembre 2017 A. ha richiesto l’accesso completo
al dossier della procedura (v. act. 1.6, 1.7, 1.8). Il 22 novembre 2017 gli è stato
concesso dal MPC un accesso parziale (v. act. 1 pag. 4).
D. Il 12 febbraio 2018 i reclamanti hanno richiesto l’abbandono della procedura
penale contro A., il dissequestro dei conti bancari e, a titolo sussidiario, l’ac-
cesso completo agli atti della procedura (v. act. 1.9).
E. Mediante scritto del 3 maggio 2018, il MPC ha richiesto a A. la documentazione
attestante le sue diverse funzioni in seno al gruppo D. e lo ha informato dei
sospetti nei suoi confronti risultanti dall’analisi della documentazione bancaria
fornita (v. act. 1.10).
F. Con decreto del 5 giugno 2018, il MPC ha ordinato il dissequestro del conto n. 3
presso la banca F. intestato a A. (v. act. 1.11).
G. Il 13 giugno e 30 agosto 2018 nonché il 14 gennaio 2019 A. ha nuovamente
richiesto al MPC di abbandonare il procedimento penale nei suoi confronti, di
- 3 -
revocare i sequestri ancora in atto e, a titolo sussidiario, di fornirgli un accesso
completo agli atti della procedura (v. act. 1.12, 1.13, 1.14).
H. Il MPC ha informato A. il 18 gennaio 2019 della stesura a breve di un rapporto
di analisi finanziaria e del susseguente avvio di una procedura di confisca
(v. act. 1.15).
I. Con lettera del 12 febbraio 2019, A., B. SA e C. SA hanno ancora ribadito le
loro richieste, precisando che in caso di mancata presa di posizione formale
sulle stesse entro il 28 febbraio 2019 essi avrebbero adito l’autorità di ricorso
per denegata giustizia (v. act. 1.1).
L. In data 14 marzo 2019, A., B. SA e C. SA hanno presentato reclamo presso la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Esse chiedono che il
ricorso venga accolto, che venga constatata la denegata giustizia da parte del
MPC e che venga ordinato a quest’ultimo di pronunciarsi sulle richieste di ac-
cesso completo agli atti della procedura, di dissequestro dei conti bancari e di
abbandono del procedimento a carico di A.. Esse inoltre domandano la presa a
carico da parte del MPC dei costi e delle spese di procedura e richiedono un’in-
dennità per i costi della presente procedura (v. act. 1).
M. Con risposta dell’8 aprile 2019, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo,
nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).
N. Con replica del 23 aprile 2019, trasmessa al MPC per informazione, i reclamanti
hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali, eccezion fatta per la censura
relativa all’accesso agli atti, dato che il MPC, in data 8 aprile 2019, ha concesso
loro un accesso completo all’incarto (v. act. 9).
Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del neces-
sario, nei considerandi che seguono.
- 4 -
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de-
cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Mediante il reclamo si pos-
sono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere
d’apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).
Secondo l’art. 396 cpv. 2 CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non
è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma
scritta (art. 396 cpv. 1 CPP).
1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Nel caso di un sequestro di conti bancari, sono
direttamente toccati dalla misura i titolari, ad esclusione degli aventi diritto eco-
nomico, essendo questi ultimi soltanto indirettamente interessati (sentenza del
Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; sentenze del
Tribunale penale federale BB.2008.87/88 dell’11 febbraio 2009 consid. 1.2;
BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 1.2).
Nella misura in cui ognuno dei reclamanti è titolare di un conto bancario sotto
sequestro – A. del conto n. 1, B. SA del conto n. 2, entrambe presso la banca
E. (v. act. 1.10), e C. SA del conto n. 4 presso la banca F. (v. act. 1.12) – la
legittimazione ricorsuale è data.
2. I reclamanti sostengono che l’assenza di risposta da parte del MPC alle loro
ripetute richieste di dissequestro dei loro conti bancari e di abbandono del pro-
cedimento a carico di A. costituirebbe un caso di denegata giustizia (v. act. 1).
2.1 Per censurare con successo la denegata giustizia, le parti devono essere pre-
cedentemente intervenute presso l’autorità affinché questa statuisca entro
breve termine (v. DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza
del Tribunale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 4; GUIDON,
Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 17 ad art. 396 CPP).
La denegata giustizia ha luogo quando l’autorità non prende posizione su una
richiesta che le è stata posta nel rispetto dei termini e della forma, malgrado
essa fosse tenuta a farlo (v. DTF 135 I 6 consid. 2.1; 107 Ib 160 consid. 3b;
sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.36 del 25 luglio 2017 con-
sid. 1.2.2; GUIDON, op. cit., pag. 19). Il rifiuto di entrare in materia può essere
tacito o esplicito (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione
- 5 -
giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3890; sentenza del Tribunale
penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1).
Si è invece di fronte ad un caso di ritardata giustizia quando l’autorità entra in
materia, ma non prende una decisione entro un termine ragionevole (v. 125 V
188 2a; 107 Ib 160 3b; 103 V 190 consid. 3c). Per determinare se un ritardo nel
prendere una decisione è ancora ragionevole e non comporta una violazione
del principio di celerità bisogna considerare l’insieme delle circostanze concrete
e particolari del caso (v. DTF 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V
190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.11 del 10 mag-
gio 2006 consid. 4.1). In particolare, sono da prendere in considerazione la
complessità del procedimento, l’interesse che riveste l’istruzione per l’imputato,
il suo comportamento nella procedura nonché quello dell’autorità inquirente
(v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; GUIDON, op. cit., pag. 21). Siccome un’autorità
non può occuparsi costantemente di un unico caso, dei “tempi morti” nella pro-
cedura sono inevitabili, fintanto che nessuno di essi sia di durata eccessiva
(v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; sentenza del Tribunale
penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1). Il costante so-
vraccarico di un’autorità e un’organizzazione inappropriata della stessa non per-
mettono tuttavia di giustificare un caso di ritardata giustizia (v. DTF 107 Ib 160
consid. 3c; 130 I 312 consid. 5.2; sentenza BB.2017.173 consid. 2.1; STEIN-
MANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 25 ad art. 29 Cost.).
2.2 Con lettera del 12 febbraio 2019, A., prima di interporre il suo gravame, si è
rivolto al MPC per criticare il ritardo nella trattazione della richiesta del 12 feb-
braio 2018, reiterata l’ultima volta il 14 gennaio 2019, e per sollecitare una de-
cisione in proposito (v. act. 1.1). Di conseguenza, il presente reclamo deve es-
sere dichiarato ammissibile (v. supra consid. 2.1).
2.3 L’8 aprile 2019, il MPC ha garantito ai reclamanti l’accesso completo agli atti
della procedura (v. act. 9). Il reclamo è di conseguenza divenuto privo d’oggetto
su questo punto.
2.4 Con scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha informato A. sulla stesura di un
rapporto di analisi sui flussi finanziari effettuato dalla divisione Analisi finanziaria
forense (in seguito: FFA) e ha annunciato l’intenzione di procedere in futuro ad
una confisca dei beni sequestrati (v. act. 1.15). Il rapporto è stato ultimato ad
inizio aprile 2019. In parallelo, il MPC ha inoltrato il 20 febbraio 2019 una se-
gnalazione spontanea d’informazioni, giusta l’art. 67a AIMP, all’Autorità brasi-
liana in merito all’esistenza in Svizzera di relazioni bancarie riconducibili a A.,
chiedendo alla stessa autorità di manifestare entro il 30 marzo 2019 il proprio
eventuale interesse all’acquisizione di tali atti (v. atto 18.101-1257, incarto
MPC). Il 3 aprile 2019, l’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso al MPC uno
- 6 -
scritto dell’autorità brasiliana, con il quale quest’ultima ha manifestato il suo in-
teresse ad ottenere gli atti summenzionati e ha richiesto una proroga del ter-
mine fissato dal MPC in modo da permettere la formulazione di una richiesta
rogatoriale (v. atto 18.101-1259, incarto MPC). Per legittime ragioni di tattica
investigativa e per tutelare l’interesse alla riservatezza di una eventuale istru-
zione estera, la segnalazione spontanea d’informazioni con l’autorità brasiliana
non è stata comunicata alla parte avversa. I recenti sviluppi dell’istruzione di-
mostrano come il MPC non sia rimasto inattivo, né rispetto alla domanda di
revoca dei sequestri, né rispetto alla richiesta di porre fine al procedimento pe-
nale contro A.. Con lo scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha in sostanza con-
fermato sia i sequestri delle relazioni dei reclamanti sia la volontà di non abban-
donare il procedimento nei confronti di A., atto non impugnato dai reclamanti
nei termini previsti all’art. 396 cpv. 1 CPP. Questi termini non possono essere
elusi usando impropriamente lo strumento del reclamo per denegata o ritardata
giustizia.
3. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo è respinto nella misura in cui
non è divenuto privo di oggetto.
4.
4.1 Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese della procedura di ricorso sono
sostenute dalle parti nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
In base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di reclamo
ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d’oggetto, i costi e le ripetibili vengono
addossati alla parte che è all’origine di tale fatto (v. TPF 2011 31). Visto l’esito
del reclamo, le spese giudiziarie ridotte di fr. 1500.–, calcolate in applicazione
degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 ago-
sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura
penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), vengono messe a carico dei recla-
manti, essendo essi in gran parte soccombenti.
4.2 Giusta gli art. 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 2 CPP, i reclamanti hanno diritto ad
un’indennità ridotta (v. supra consid. 4.1) per le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei loro diritti procedurali, fissata in concreto a fr. 500.–.
- 7 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.– è posta a carico dei reclamanti.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà ai reclamanti un importo di
fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 30 luglio 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru-
zione lo ordini (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy