Decisione del 29 maggio 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pierluigi Pasi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art.
107 cpv. 1 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2019.83
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Visti:
- la decisione del 1° aprile 2019, con la quale il Ministero pubblico della Confe-
derazione (in seguito: MPC) ha concesso a A. un accesso parziale agli atti re-
lativi al procedimento penale SV.17.0220 condotto nei suoi confronti per il reato
di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (v. act. 1.2);
- il reclamo del 12 aprile 2019 interposto da A. davanti alla Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale avverso la suddetta decisione (v. act. 1);
- la risposta del 18 aprile 2019, con la quale il MPC, comunicando a questa Corte
di aver concesso al reclamante in data 15 aprile 2019 un accesso completo agli
atti dell’incarto, chiede che la procedura venga dichiarata priva d'oggetto e che
le spese giudiziarie vengano addossate al reclamante (v. act. 3);
- la replica del 29 aprile 2019, con la quale il reclamante, ritenendo il suo gravame
divenuto privo d’oggetto, postula lo stralcio della causa e la messa a carico dei
costi al MPC (v. act. 6).
Considerato:
- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro
le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione;
- che mediante reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del di-
ritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
- che nella misura in cui gli è stato negato un accesso integrale agli atti del pro-
cedimento nel quale egli è imputato, il reclamante è legittimato a ricorrere;
- che, in seguito ad una richiesta di motivazione del reclamante del 12 aprile 2019
concernente i motivi di rifiuto di un accesso integrale agli atti, il MPC “ha rivalu-
tato la sua posizione e, con scritto lunedì 15 aprile 2019 (cfr. allegato 1), antici-
pato per fax all’avvocato Pasi verso le ore 09.00 (cfr. allegato 2), ha inviato al
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reclamante tutti gli atti del procedimento, indicando che le rubriche escluse
dall’accesso atti nello scritto 10 aprile 2019 non erano state trasmesse in quanto
non ritenute rilevanti per la difesa del reclamante” (v. act. 3, pag. 2);
- che, alla luce di quanto precede, il gravame è divenuto privo d'oggetto, come
del resto rilevato da entrambe le parti (v. act. 3 e 6);
- che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di re-
clamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili ven-
gono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31);
- che il MPC sostiene che “il presente reclamo sia stato inoltrato in modo ingiu-
stificatamente frettoloso, in quanto ineluttabilmente ancora pendente la richie-
sta di presa di posizione e motivazione al MPC, il quale ha preso posizione
tempestivamente la mattina del 15 aprile 2019 con la concessione di un ac-
cesso agli atti integrale” (v. act. 3, pag. 3);
- che secondo la medesima autorità, “l’attesa di una risposta da parte del MPC
alla richiesta 12 aprile 2019 avrebbe evitato l’inoltro del presente reclamo, che
ha comportato unicamente un inutile aggravio di lavoro, una perdita di tempo e,
infine, dei costi, i quali – stante la condotta processuale appena descritta – si
chiede vengano interamente accollati al reclamante” (v. ibidem);
- che queste considerazioni non possono essere condivise, già solo per il fatto
che il reclamante, ricevuta la decisione impugnata il 2 aprile 2019, disponeva di
un termine per ricorrere di 10 giorni scadente il 12 aprile 2019 (v. act. 1.2);
- che il MPC ha concesso un esame degli atti completo soltanto il 15 aprile 2019,
ossia posteriormente alla scadenza del termine per interporre gravame contro
la decisione di accesso parziale agli atti del 1° aprile 2019;
- che il reclamante ha quindi correttamente esercitato il suo diritto di ricorso, per
cui nulla gli può essere rimproverato a tal proposito;
- che, in definitiva, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito al fatto
che il MPC ha, nel frattempo, concesso al reclamante un accesso completo agli
atti dell’incarto, le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono
essere assunte dalla Confederazione in virtù del principio generale di cui all’art.
423 CPP;
- che in concreto non si riscuotono quindi emolumenti giudiziari;
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- che il MPC verserà al reclamante un'indennità di fr. 1'000.– per le spese soste-
nute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1
CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, nonché art. 21 del regolamento
del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden-
nità della procedura federale, RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di
fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 29 maggio 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pierluigi Pasi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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